Sentenza 11 giugno 2015
Massime • 1
In tema di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale per mutamento della composizione del giudice, il mancato consenso di una sola parte rende superfluo accertare la volontà delle altre ed è sufficiente a riaprire tutta la sequenza processuale che aveva portato all'assunzione dei testi, compreso l'onere della nuova citazione dei testimoni già escussi, che continua a gravare unicamente sulla parte che ne aveva originariamente richiesto l'ammissione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 11/06/2015, n. 28594 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28594 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ESPOSITO Antonio - Presidente - del 11/06/2015
Dott. DAVIGO Piercamillo - Consigliere - SENTENZA
Dott. CERVADORO Mirella - Consigliere - N. 1251
Dott. VERGA Giovanna - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PELLEGRINO Andrea - est. Consigliere - N. 11058/2015
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
FR UN, n. a Lentini il 15.03.1948, rappresentato e assistito dall'avv. Nati Roberto e dall'avv. Bitti Guido Manca, di fiducia;
CC AL, n. a Portoscuso il 10.04.1967, rappresentato e assistito dall'avv. SS Herika, di fiducia;
AU IZ, n. a Cagliari il 27.02.1971, rappresentato e assistito dall'avv. Scaramazza Barbara, di fiducia;
SS OR OS, n. a Cagliari il 02.08.1963,
rappresentato e assistito dall'avv. Giannini Roberta e dall'avv. Barone PA, di fiducia;
LA GI, n. a Cagliari il 14.12.1973, rappresentato e assistito dall'avv. Busia AN IA, di fiducia;
NG RL, n. a Cagliari il 04.11.1968, rappresentato e assistito dall'avv. Savona IO, d'ufficio;
avverso la sentenza della Corte d'appello di Cagliari, seconda sezione penale, n. 1086/2013, in data 14.03.2014;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi;
sentita la relazione della causa fatta dal Consigliere Dott. Andrea Pellegrino;
udita la requisitoria del Sostituto procuratore generale Dott.ssa Fodaroni IA Giuseppina che ha concluso chiedendo l'inammissibilità di tutti i ricorsi;
sentita la discussione dei difensori:
avv. Delogu Roberto, in sostituzione dell'avv. Delogu IAno, per la parte civile Banca Intesa San PA s.p.a. che ha chiesto di rigettare o dichiarare inammissibili i ricorsi, con condanna, in via solidale tra loro a rifondere alla parte civile le spese relative alla presente fase da liquidarsi nell'importo di Euro 16.416,00 oltre I.V.A. e C.P.A.;
avv. Melchionda RO, in sostituzione dell'avv. Giannini Roberta, per SS OR OS che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza in data 14.03.2014, la Corte d'appello di Cagliari, in parziale riforma della sentenza di primo grado, dichiarava FR UN responsabile dei reati di cui ai capi B, C, D, E, F, G, I, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U e V, unificati dalla continuazione, e lo condannava alla pena di anni quattro, mesi quattro di reclusione ed Euro 2.130,00 di multa e in favore della parte civile Banca Intesa San PA s.p.a. al risarcimento dei danni in solido con tutti i coimputati, accordando alla stessa le provvisionali nella misura liquidata in primo grado per gli imputati SS e AU in solido con gli altri coimputati secondo la ripartizione esplicitata nella sentenza di primo grado;
dichiarava altresì non doversi procedere nei confronti di FR UN, AU IZ, NO DR e BU IL in ordine ai reati rispettivamente loro ascritti ai capi H) e Z) per essere gli stessi estinti per prescrizione;
riduceva la pena per AU IZ (in relazione ai reati di cui ai capi A, B, C, D, E, F, G, I, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U e V) nella misura di anni quattro, mesi quattro di reclusione ed Euro 2.130,00 di multa, confermando nel resto la pronuncia di primo grado.
1.1. In primo grado, erano state pronunciate le seguenti sentenze di condanna:
- nei confronti di RU IA, ad anni uno, mesi nove di reclusione ed Euro 600,00 di multa in relazione al capo N;
- nei confronti di CC AL, ad anni uno, mesi nove di reclusione ed Euro 600,00 di multa in relazione al capo G;
- nei confronti di SS OR OS, ad anni cinque, mesi cinque di reclusione ed Euro 2.800,00 di multa in relazione ai capi B, C, D, E, F, G, H, I, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, Z;
- nei confronti di LA GI, ad anni uno, mesi nove di reclusione ed Euro 600,00 di multa in relazione al capo M;
- nei confronti di NG RL, ad anni uno, mesi nove di reclusione ed Euro 600,00 di multa in relazione al capo S.
2. Avverso detta sentenza, FR UN, RU IA, CC AL, AU IZ, SS OR OS, LA GI e NG RL propongono distinti ricorsi per cassazione.
3. Ricorso di FR UN. Il ricorrente lamenta:
- violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. b) e c) per inosservanza dell'art. 511 c.p.p., comma 2 e art. 525 c.p.p. (primo motivo);
- violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. e) per inosservanza dell'art. 195 c.p.p., comma 3 e art. 191 c.p.p. (secondo motivo);
- violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. e) per travisamento della prova, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione (terzo motivo);
- violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. e) per mancanza di motivazione e dell'art. 606 c.p.p., lett. b) per violazione degli artt. 192 e 603 c.p.p. (quarto motivo);
- violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. e) per mancanza di motivazione (quinto motivo);
- violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. b) per inosservanza dell'art. 192 c.p.p. (sesto motivo);
- violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. b) per inosservanza dell'art. 192 c.p.p., comma 2 e art. 533 c.p.p. e art. 640 c.p., nonché dell'art. 606 c.p.p., lett. e) per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione (settimo motivo).
3.1. In relazione al primo motivo, si evidenzia come la sentenza di primo grado sia frutto della deliberazione di un collegio in composizione differente da quello che aveva proceduto all'istruzione dibattimentale. Invero, all'udienza del 24.09.2012, a seguito di mutamento del collegio, il presidente rinnovava le formalità di apertura del dibattimento ed interpellava in modo espresso le parti circa la possibilità di utilizzo, mediante lettura, dei verbali delle deposizioni già acquisite;
dal verbale d'udienza risulta che l'unico difensore che non prestò il consenso fu l'avv. Nati, difensore di FR UN. Nel corso dell'udienza dibattimentale, il pubblico ministero richiedeva l'ammissione dei testi indicati nella propria lista e residuanti dalla precedente istruzione dibattimentale (ossia i testi DD AL, carta RO, IA PA e CO NI), mentre, nelle precedenti udienze, si era proceduto all'escussione degli altri testi indicati dal pubblico ministero (FO IO, OR AN IA, CC IO, DA AN, Di IN CE e LO AU) che non venivano successivamente più risentiti.
Ritiene il ricorrente che, a fronte del dissenso manifestato dalla difesa del FR all'utilizzo, mediante lettura, delle dichiarazioni rese dai testimoni del pubblico ministero nel corso delle udienze precedenti al 24.09.2012, poi utilizzate dal Tribunale, abbia comportato in primo luogo la nullità ex art. 525 c.p.p., comma 2 della sentenza di primo grado nonché una violazione dell'art. 511 c.p.p., comma 2, che condiziona la lettura delle precedenti dichiarazioni del teste al rinnovo della sua audizione "a meno che l'esame non abbia luogo".
3.2. In relazione al secondo motivo, evidenzia il ricorrente come la Corte territoriale sia pervenuta ad affermare la penale responsabilità del FR utilizzando le dichiarazioni di DE IM così come riferite dal teste, de relato, FO all'udienza del 05.12.2011; non essendo stato sentito il DE, le dichiarazioni del FO devono ritenersi inutilizzabili ai sensi dell'art. 195 c.p.p., comma 3. 3.3. In relazione al terzo motivo, si censura il travisamento della prova dal momento che il FO, quale funzionario della banca più alto in grado, aveva appreso le circostanze relative al racconto di DE, da CC IO e non dal DE;
inoltre,
quest'ultimo non aveva mai confermato il racconto del CC che lo richiamava quale fonte diretta.
3.4. In relazione al quarto motivo, evidenzia il ricorrente come la Corte territoriale sia pervenuta al ribaltamento della sentenza assolutoria di primo grado sulla base di un diverso e decisivo apprezzamento in ordine all'attendibilità delle dichiarazioni rese da alcuni testimoni (segnatamente, CC IO, FO IO, DD AL, OR AN IA, DA AN e BU IL). Insegna la giurisprudenza di legittimità che, nel giudizio di appello, per la riforma della sentenza assolutoria, non basta, in mancanza di elementi sopravvenuti, una mera e diversa valutazione del materiale probatorio già acquisito in primo grado ed ivi ritenuto inidoneo a giustificare una pronuncia di colpevolezza, occorrendo, invece, una forza persuasiva superiore, tale da far venir meno ogni ragionevole dubbio (cfr., Sez. 6, sent. n. 46847 del 10/07/2012, Rv. 253718). Nella descritta elaborazione, si è inserita la decisione della Corte EDU con la quale (sent. 05.07.2011, AN e. Moldavia) è stata ravvisata la violazione dell'art. 1 par. 1 della CEDU, in particolare dei principi del giusto processo, nell'ipotesi in cui il processo di appello, che aveva portato ad un ribaltamento della decisione assolutoria di primo grado, si era svolto in assenza di qualsiasi attività istruttoria e sulla base del solo esame testuale delle prove assunte nel giudizio di primo grado: in particolare, la disposizione citata prevede che ogni accusato abbia il diritto di esaminare e far esaminare i testimoni a carico e ottenere la convocazione e l'esame dei testimoni a discarico nelle stesse condizioni dei testimoni a carico.
Nella fattispecie, la mancata rinnovazione dell'istruzione relativa ai sunnominati testi ha comportato, in primo luogo, la violazione dell'obbligo motivazionale "rinforzato" derivante dalla presenza di una sentenza di proscioglimento pronunciata nel giudizio dibattimentale, che avrebbe richiesto una nuova audizione dei testi nel contraddittorio tra le parti;
in seconda battuta, la Corte territoriale è incorsa nella violazione degli artt. 192 e 603 c.p.p. che rispettivamente impongono al giudice di valutare la prova dando conto nella motivazione dei risultati acquisiti e dei criteri adottati nonché di procedere alla rinnovazione dell'istruzione dibattimentale in quanto assolutamente necessaria.
3.5. In relazione al quinto motivo, segnala il ricorrente come la sentenza impugnata appaia carente anche sotto altro, riconnesso, profilo motivazionale, ossia sulla sussistenza del concorso del FR nei vari delitti di truffa. La Corte territoriale, in particolare, ha omesso di confutare specificamente gli argomenti proposti dal Tribunale: in particolare, l'aver affermato che il profitto della truffa sarebbe stato conseguito dal FR, in mancanza di una prova o indizio di ricevimento del denaro da parte di quest'ultimo, aliunde, equivale non ad una confutazione frutto di una precisa analisi del dato probatorio, ma una mera nota critica di dissenso;
così come la mancata prova sui contatti telefonici tra il SS ed il FR, criticata dalla Corte nel senso che il FR avrebbe comunque potuto incontrarlo di persona appare del tutto avulsa dalla seria rivalutazione del dato probatorio incastonato nella sentenza di primo grado richiesta dalla giurisprudenza di legittimità; o, ancora, relativamente al millantato - dal SS - accordo con il FR per le truffe, di cui il SS non avrebbe avuto bisogno visto che l'istruttoria veniva svolta anche dalla filiale. In definitiva, la ricostruzione della Corte territoriale, invero del tutto frammentaria e non autonomamente valida, della vicenda processuale attinente al FR, non assurge a quei criteri di ricostruzione logica financo maggiormente persuasiva necessaria per riformare la precedente pronuncia di assoluzione, che impongono al giudice di secondo grado di argomentare circa la configurabilità del diverso apprezzamento come l'unico ricostruibile al di là di ogni ragionevole dubbio.
3.6. In relazione al sesto motivo, si censura l'operato della Corte territoriale che ha ritenuto come le due chiamate in reità (quella del DE e quella del DD) si sorreggano vicendevolmente, costituendo l'una il riscontro dell'altra. In realtà, come affermato dalle Sezioni unite della Suprema Corte (sent. n. 20804 del 14.05.2013), la chiamata in reità de relato può trovare riscontro in un'altra chiamata in reità de relato a patto che, tra le condizioni, esse pervengano da una fonte di informazione diversa:
nella fattispecie, oltre al fatto che la prima chiamata in reità indiretta è di lontana pregnanza rispetto alla fonte principale, essa risulta asseverata da una chiamata in reità de relato che vanta la stessa radice informativa, il SS. Peraltro, in entrambi i casi, la Corte non ha provveduto ad accertare quali fossero i rapporti personali tra il dichiarante e la fonte diretta così da inferirne dati sintomatici della corrispondenza al vero di quanto confidato dalla seconda al primo. Discorso similare deve svolgersi con riferimento alle dichiarazioni della DA circa le confidenze del CI e dell'BU da cui la Corte sembra trarre un coinvolgimento del FR nelle truffe in contestazione.
3.7. In relazione al settimo motivo, censura il ricorrente come la Corte territoriale si sia discostata dalle conclusioni del primo giudice esprimendo valutazioni in chiave accusatoria, sostituendo l'onere della prova con mere asserzioni prive di riscontro, non inquadrabili nell'alveo delle massime di esperienza. La Corte attribuisce poi rilievo alle dichiarazioni della OR e del CC, in buona parte de relato, senza sottoporle al necessario vaglio di attendibilità, discostandosi dalle valutazioni ineccepibili prospettate dal primo giudice. Ed ancora: la Corte ha omesso la doverosa valutazione in ordine alla rilevanza degli indizi a carico, ignorando prove ed elementi indiziari a favore dell'imputato.
4. Ricorso di RU IA (posizione che è stata stralciata per difetto di notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza pubblica).
Il ricorrente lamenta:
- mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione (motivo unico).
5. Ricorso di CC AL. Il ricorrente lamenta:
- inosservanza e/o erronea applicazione dell'art. 62 bis c.p., mancanza e/o manifesta illogicità della motivazione (motivo unico).
6. Ricorso di AU IZ. Il ricorrente lamenta:
- violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. e) per l'inosservanza di una norma processuale stabilita a pena di nullità in relazione all'art. 525 c.p.p., comma 2 e art. 179 c.p.p., comma 2 (primo motivo);
- violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. b) ed e) in relazione all'art. 192 c.p.p., comma 2 art. 189 c.p.p. e art. 648 c.p. (secondo motivo).
6.1. In relazione al primo motivo, si censura la sentenza impugnata che ha erroneamente ritenuto che solo la difesa del FR non avesse prestato il consenso all'utilizzabilità delle prove precedentemente acquisite: invero, detto difensore prese la parola per tutti gli altri. L'equivoco pare smascherarsi sia dall'affermazione resa dal pubblico ministero (pag. 9 del verbale d'udienza del 24.09.2012) secondo cui, essendo stato chiesto il rinnovo dell'esame dalla difesa, era quest'ultima che doveva provvedere alla citazione del testi che dal tenore, sibillino, dell'ordinanza del Tribunale che provvedeva ad ammettere le prove "in quanto rilevanti ed ammissibili".
6.2. In relazione al secondo motivo, si evidenzia come la Corte territoriale abbia proceduto ad un accomodante sunto della sentenza di primo grado senza tener conto dei motivi addotti nell'atto di impugnazione, con conseguente stravolgimento dei dati processuali.
7. Ricorso di SI OR OS. Il ricorrente lamenta:
- violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. e) per l'inosservanza di una norma processuale stabilita a pena di nullità in relazione all'art. 525 c.p.p., comma 2 e art. 179 c.p.p., comma 2 (primo motivo);
- violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. b) ed e) in relazione all'art. 192 c.p.p., comma 2 e art. 189 c.p.p. e art. 648 c.p. (secondo motivo).
7.1. In relazione al primo motivo, rileva il ricorrente come, all'udienza del 24.09.2012, a seguito del mutamento di uno dei componenti del collegio giudicante, si sia provveduto al rinnovo dell'istruzione dibattimentale: in tale occasione, le richieste istruttorie del pubblico ministero furono nel senso della escussione dei residui quattro testimoni presenti (si legge a verbale che il pubblico ministero chiedeva che per il rinnovo dell'audizione dei testi, attesa la richiesta difensiva, la relativa citazione venisse disposta dalla difesa). Si evince chiaramente come solo il pubblico ministero e la parte civile chiesero l'escussione degli ultimi quattro testi d'accusa, mentre le richieste difensive furono nel senso dell'escussione dei testimoni - tutti, qualora di tali dichiarazioni si volesse far uso ai fini della decisione - oltre alle altre prove dedotte. Per i difensori, la parola venne presa solo dal difensore del FR che, a nome di tutti, non manifestò il consenso all'utilizzabilità delle prove precedentemente acquisite. Anche in merito alla disposta citazione dei testimoni a carico delle difese, la pronuncia era censurabile dal momento che, con la mancata prestazione del consenso, si ritorna allo snodo procedimentale delineato dall'art. 468 c.p.p., comma 2, il quale prevede che l'onere di citare i testimoni a sostegno della propria tesi gravi rispettivamente sulla pubblica accusa o sull'imputato, a secondo dell'interesse all'assunzione della prova medesima.
7.2. In relazione al secondo motivo, si censura la sentenza impugnata che ha proceduto ad un accomodante sunto della sentenza di primo grado senza tener conto dei motivi addotti nell'atto di impugnazione, con conseguente stravolgimento dei dati processuali.
8. Ricorso di LA GI. Il ricorrente lamenta:
- violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. e) per motivazione apparente (motivo unico).
9. Ricorso di NG RL. Il ricorrente lamenta:
- inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità, di inutilizzabilità, di inammissibilità o di decadenza (primo motivo);
- inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme di cui si deve tener conto nell'applicazione della legge penale (secondo motivo);
- vizio di motivazione per mancanza e manifesta illogicità della motivazione (terzo motivo).
9.1. In relazione al primo motivo, si evidenzia come, all'udienza del 24.09.2012, il Tribunale, rinnovate le formalità di apertura del dibattimento, alla richiesta di utilizzo dei verbali delle deposizioni già eseguite, mediante mera lettura, prese atto dell'opposizione da parte di tutti i difensori;
nonostante ciò, il collegio utilizzò, ai fini della decisione, le prove assunte dal diverso precedente collegio modificato nella sua composizione successiva, mediante semplice lettura del relativo verbale, in violazione al disposto dell'art. 525 c.p.p., comma 2. 9.2. In relazione al secondo motivo, evidenzia il ricorrente come, nel ritenere integrato a carico del NG il reato di truffa, il Tribunale prima e la Corte d'appello poi, non abbiano correttamente valutato gli elementi di prova a disposizione, omettendo di considerare la mancanza di prove che consentissero all'imputato la conoscenza, anche solo generica, del progetto truffaldino e la sua volontà di aderirvi nonostante le possibili conseguenze che tale condotta avrebbe comportato. Ugualmente si contesta l'applicazione dell'aggravante di cui all'art. 61 c.p., n. 7 in quanto connessa ad un accertamento sulla partecipazione al progetto ingannatorio da parte del NG che di fatto non risulta essere stato provato nonché il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche pur in presenza di un ruolo assolutamente marginale.
9.3. In relazione al terzo motivo, si censura la sentenza impugnata che non da contezza degli elementi di prova a carico del NG e si appalesa priva di sostegno probatorio;
ingiustificato, infine, appariva il trattamento sanzionatorio operato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Va preliminarmente evidenziato come la posizione di RU IA sia stata stralciata per difetto di notifica all'interessato del decreto di fissazione dell'udienza pubblica di discussione (v. relata di notifica negativa redatta dall'ufficiale giudiziario a seguito dell'accesso compiuto in data 21.04.2015).
2. Nel merito, i ricorsi di FR UN, AU IZ, SI OR OS e NG RL in relazione al primo - assorbente - profilo comune, sono fondati ed il loro accoglimento comporta l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Cagliari per nuovo giudizio;
di contro, i ricorsi di LA GI e CC AL sono inammissibili per manifesta infondatezza.
3. Ricorso di FR UN.
Fondato ed assolutamente assorbente è il primo motivo di doglianza proposto.
3.1. Assume il ricorrente come il combinato disposto dell'art. 525 c.p.p., comma 2 e art. 511 c.p.p., comma 2 imponga, a pena di nullità assoluta, che il giudice che addivenga alla decisione sia il medesimo che abbia proceduto all'istruzione dibattimentale. Nell'ipotesi di mutamento della composizione del Collegio che ha assunto la prova orale, la testimonianza raccolta dal primo giudice non è utilizzabile per la decisione mediante l'istituto della lettura senza ripetere l'esame del dichiarante, sempreché questo possa avere luogo e sia richiesta da almeno una delle parti;
per converso, ove risulti il consenso delle parti (ricavabile anche per facta concludentia, dalla non opposizione all'ordinanza con cui il nuovo giudice abbia disposto la riassunzione delle prove mediante lettura ex artt. 511 c.p.p. e ss.) alla rinnovazione del dibattimento mediante lettura dei verbali di dichiarazioni rese nella precedente fase dibattimentale, queste ultime dichiarazioni possono essere utilizzate per la sua decisione (cfr., Sez. U, sent. n. 2 del 05/01/1999, Iannasso, Rv. 212395).
3.2. Risulta dagli atti del fascicolo - ampiamente accessibile in presenza di un denunciato "error in procedendo" ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c), essendo in tal caso la Corte di cassazione giudice anche del fatto e, per risolvere la relativa questione, deve necessariamente esserle consentito di accedere all'esame diretto degli atti processuali, che resta, invece, precluso dal riferimento al testo del provvedimento impugnato contenuto nella lett. e) del citato articolo, quando risulti denunziata la mancanza o la manifesta illogicità della motivazione (Sez. U, sent. n. 42792 del 31/10/2001, dep. 28/11/2001, Policastro e altri, Rv. 220092) - che, all'udienza del 24.09.2012, avanti al giudice di primo grado, a seguito del mutamento della persona di uno dei componenti del Collegio giudicante, il presidente, dopo aver comunicato alle parti l'avvenuta modificazione della composizione del Collegio, invitava le stesse ad esprimere l'eventuale consenso all'utilizzazione, mediante lettura, dei verbali degli esami testimoniali già compiuti;
a questo punto, prendeva la parola l'avv. Nati, difensore di FR UN, che dichiarava espressamente di non prestare il consenso. A questo punto, il pubblico ministero richiedeva l'esame dei testimoni presenti (e non precedentemente sentiti, ultimando così l'audizione dei testi indicati nella propria lista: DD AL, carta RO, IA PA e CO NI) mentre i difensori si riservavano il controesame di detti testi e chiedevano altresì l'esame di quelli indicati nelle rispettive liste nonché l'esame degli imputati. Nessuno dei difensori chiedeva di escutere nuovamente le fonti dichiarative già esaminate precedentemente al mutamento del giudice (e precisamente i testi del pubblico ministero: FO IO, OR AN IA, esaminati all'udienza del 05.12.2011;
CC IO, DA AN e Di IN CE, esaminati all'udienza del 23.01.2012; LO AU, esaminato all'udienza del 05.03.2012).
La sentenza di primo grado dichiarava utilizzabili (anche) le prove precedentemente assunte dalla diversa compagine giudicante e basava la propria pronuncia sia sulle prove orali assunte dal "nuovo" Collegio che su quelle precedentemente formatisi davanti al "vecchio" Collegio.
3.3. La Corte costituzionale, con ordinanza in data 07.06.2010 n. 205, ha ribadito la necessità della rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, nel caso di mutamento della persona fisica del giudice. Questa la situazione dedotta nella fattispecie: il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, sollevava, in riferimento agli artt. 3, 101 e 111 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 525 c.p.p., comma 2, nella parte in cui prevede che alla deliberazione debbano concorrere a pena di nullità assoluta gli stessi giudici che hanno partecipato al dibattimento.
3.3.1. Certamente paradigmatica la vicenda processuale, di non rara verificazione nelle aule di giustizia: a seguito del mutamento della persona fisica del giudice, davanti al quale si era svolta una parte dell'istruzione dibattimentale, davanti al nuovo giudice il pubblico ministero aveva prestato il consenso all'utilizzazione delle prove già assunte ai sensi dell'art. 511 c.p.p., mentre la difesa aveva chiesto la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, in ossequio all'art. 525 c.p.p., comma 2. Ad avviso del remittente, tale disposizione, nell'interpretazione delle Sezioni Unite (cfr., sentenza n. 2 del 15/01/1999, dep. 17/02/1999, Iannasso) contrasterebbe con plurimi precetti costituzionali, quali:
- il principio di ragionevolezza (art. 3 Cost.), tenuto conto del fatto che l'utilizzabilità di atti di natura probatoria formatisi davanti ad un diverso giudice è prevista da numerose disposizioni del codice di rito, come ad esempio gli artt. 26, 42, 33 nonies e 238 c.p.p.;
- il principio secondo cui "tutti i giudici sono uguali dinanzi alla legge", in quanto il giudice chiamato a sostituire il collega dovrebbe essere considerato a quest'ultimo uguale, tanto più che non si versa nemmeno nella situazione di "sospetto" contemplata dall'art. 42 c.p.p. con riguardo ai casi di astensione o di ricusazione;
- il principio di ragionevole durata del processo, in quanto assumente che il giudice sia vincolato dalla richiesta di parte di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale significherebbe dilatare irrazionalmente i tempi processuali, favorendo l'estinzione dei reati per prescrizione.
3.3.2. La Corte ha dichiarato la questione infondata, in quanto basata su censure già più volte disattese in passato (cfr. le ordinanze n. 318 del 2008; n. 67 del 2007; n. 418 del 2004; n. 73 del 2003; n. 59 del 2002; n. 431 e n. 399 del 2001) ed ha evidenziato la ragionevolezza della disciplina censurata, la quale si correla "al principio di immediatezza, che ispira l'impianto del codice di rito e di cui la regola dell'immutabilità del giudice costituisce strumento attuativo"; in particolare, "la parte che chiede la rinnovazione dell'esame del dichiarante esercita infatti il proprio diritto, garantito dal principio di immediatezza, all'assunzione della prova davanti al giudice chiamato a decidere" ed ha quindi ritenuto inconferente il confronto con la disciplina prevista dagli artt. 238, 26 e 33 nonies c.p.p. e art. 42 c.p.p., comma 2, evocati quali tertia comparationis.
3.3.3. Quanto all'art. 238 c.p.p., la Corte ha sottolineato che il comma 5 fa "espressamente salvo il diritto delle parti di ottenere l'esame delle persone le cui dichiarazioni sono state acquisite"; per contro, nel prevedere che il giudice dia lettura dei verbali degli atti indicati dall'art. 238, richiama l'art. 511 c.p.p., comma 2, che, "prescrive che sia data lettura dei verbali di dichiarazioni solo dopo l'esame del dichiarante, salvo che questo non abbia luogo".
3.3.4. In relazione agli artt. 26 e 33 nonies c.p.p., anche in casi del genere, si verifica un cambiamento delle persone fisiche dei giudicanti, sicché "possono ritenersi comunque applicabili, in difetto di indicazioni contrarie, le regole valevoli in via generale in caso di mutamento del giudice, ivi compresa quella sottoposta a censura".
Lo stesso dicasi in relazione alla previsione di cui all'art. 42 c.p.p., comma 2: anche in tal caso, quindi, trova applicazione la regola di cui all'art. 525 c.p.p.. 3.4. Relativamente all'asserita violazione dell'art. 101 Cost., la Corte ha sottolineato che il principio in essa sancito ("tutti i giudici sono uguali dinanzi alla legge") "non risulta minimamente scalfito dall'applicabilità della disciplina in questione, volta a tutela di un diverso valore (quello di immediatezza)".
3.4.1. Inoltre, quanto alla ragionevole durata del processo, che risulterebbe compromessa dalla necessità di rinnovare prove acquisite nella pienezza del contraddittorio, la Corte ha ribadito che tale principio deve essere contemperato "con il complesso delle altre garanzie costituzionali, rilevanti nel processo penale:
garanzie la cui attuazione positiva è insindacabile, ove frutto - come nella specie - di scelte non prive di una valida ratio". Tali garanzie, peraltro, non solo hanno espressa copertura costituzionale, ma sono sancite anche dall'art. 6, paragrafo 3, lettera d), C.E.D.U..
Del resto - ha conclusivamente sottolineato la Corte - il principio della rinnovazione della prova "si fonda sulla opportunità di mantenere un diverso e diretto rapporto tra giudice e prova, particolarmente quella dichiarativa, non garantito dalla semplice lettura dei verbali: vale a dire la diretta percezione, da parte del giudice deliberante, della prova stessa nel momento della sua formazione, così da poterne cogliere tutti i connotati espressivi, anche quelli di carattere non verbale, particolarmente prodotti dal metodo dialettico dell'esame e del controesame;
connotati che possono rivelarsi utili nel giudizio di attendibilità del risultato probatorio, così da poterne poi dare compiutamente conto nella motivazione ai sensi di quanto previsto dall'art. 546 c.p.p., comma 1, lett. e).".
3.4.2. Si tratta, in ultima analisi, di una regola "costituente uno degli aspetti essenziali del modello processuale accusatorio, espresso dal vigente codice di procedura penale".
3.5. Tutto ciò premesso e considerato e fatta propria la lezione della Corte costituzionale, ritiene il Collegio come, nella presente fattispecie, a fronte del dissenso manifestato dalla difesa del FR all'utilizzo, mediante lettura, delle dichiarazioni rese dai testimoni del pubblico ministero nel corso delle udienze precedenti al 24.09.2012, poi utilizzate a fini decisori dal Tribunale, la mancata rinnovazione dell'audizione dei testi già esaminati abbia comportato, in primo luogo, la nullità ex art. 525 c.p.p., comma 2 della sentenza di primo grado e, in secondo luogo,
una violazione dell'art. 511 c.p.p., comma 2, norma che condiziona la lettura delle precedenti dichiarazioni del teste al rinnovo della sua audizione, "a meno che l'esame non abbia luogo": nella fattispecie, pertanto, in presenza dell'esplicita opposizione espressa manifestata dalla difesa dell'imputato, il giudice di prime cure avrebbe dovuto procedere alla rinnovazione degli atti, altrimenti inutilizzabili, ai sensi del citato art. 511 c.p.p., comma 2. 3.5.1. Invero, non può condividersi l'assunto del Tribunale, che la Corte d'appello riprende pedissequamente, secondo cui, pure a fronte dell'opposizione all'utilizzabilità delle precedenti dichiarazioni testimoniali, la mancata richiesta di ammissione dei testi già esaminati nonché la mancata citazione degli stessi nel prosieguo del dibattimento da parte della difesa abbia comportato comunque l'utilizzabilità delle dichiarazioni di cui si discorre.
3.5.2. La Corte distrettuale richiama, a sostegno della propria argomentazione, una pronuncia di questa Suprema Corte (Sez. 5, sent. n. 46561 del 30/09/2011, dep. 15/12/2011, Cucca e altri, Rv. 251726), secondo la quale, nel caso di rinnovazione del dibattimento a causa del mutamento della composizione del giudice collegiale, le dichiarazioni testimoniali raccolte precedentemente sono utilizzabili per la decisione mediante lettura qualora le parti, che avevano invece chiesto la riassunzione delle prove, non abbiano provveduto alla citazione dei testimoni e non si siano successivamente opposte alla lettura degli atti originariamente formati.
3.5.3. In realtà, il precedente appare inconferente rispetto alla situazione dedotta nella presente fattispecie.
Invero, nella vicenda sottesa alla citata pronuncia di legittimità, la mancata assunzione dei testimoni indicati dalla difesa (e di cui era stato richiesto l'esame in sede di riapertura del dibattimento per intervenuto mutamento del collegio giudicante), si verificò a causa della mancata citazione dei testi da parte della stessa difesa e dalla successiva mancata opposizione alla lettura dei relativi atti precedentemente acquisiti. L'omissione della difesa, a parere della Suprema Corte, ha costituito, in quella occasione, un comportamento che si è posto in contraddizione con l'originaria richiesta di rinnovazione dell'esame testimoniale, comportando implicitamente una successiva rinuncia all'audizione da parte della stessa difesa: ciò ha determinato l'applicazione dell'ultimo inciso dell'art. 511 c.p.p., comma 2, a tenore del quale si può dare lettura delle precedenti dichiarazioni se l'esame della persona che le ha rese non abbia luogo. D'altra parte, l'esame - che era stato autorizzato dal nuovo collegio - non ha avuto luogo per libera scelta dei difensori, i quali non hanno proceduto ad introdurre i testi.
In definitiva, nel caso citato come "precedente", l'originaria richiesta della difesa di rinnovazione dell'esame dei propri testi fu superata da una successiva implicita manifestazione di volontà contraria, che ha reso del tutto legittima la lettura e l'utilizzabilità delle dichiarazioni assunte in precedenza da un collegio in diversa composizione.
3.5.4. La vicenda processuale oggetto del presente procedimento, appare, però, del tutto differente rispetto alle tematiche testè esposte: qui, il difensore si è limitato ad esprimere il proprio dissenso all'utilizzo delle dichiarazioni precedentemente rese dai testimoni e, trattandosi di testimoni del pubblico ministero, non ha provveduto a citarli - ne' vi aveva l'onere - ritenendo, fondatamente, anche nel "silenzio" - in parte equivoco - del collegio, che vi avrebbe dovuto necessariamente provvedere la pubblica accusa.
3.5.5. Pertanto, la questione di fondo - che il ricorrente, in modo assai perspicuo, individua - non è quella se, a seguito dell'opposizione (rectius: del mancato consenso) della difesa, i testi dell'accusa dovessero essere o meno nuovamente escussi, dato - quest'ultimo - sostanzialmente pacifico in ragione dei principi di oralità ed immutabilità precedentemente esposti, che impongono, al di fuori dei casi di impossibilità a procedervi o in presenza di un consenso delle parti alla lettura, la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale.
Il punto fondamentale riguarda la precisa individuazione della parte sulla quale incombeva l'onere di citare di testimoni da riesaminare ovvero, se la decisione di sanzionare comunque l'omessa citazione, vanificando di fatto l'opposizione difensiva alla mancata utilizzazione, fosse da ritenersi o meno legittima.
3.5.6. Illuminante è al riguardo altro precedente di questa Suprema Corte (Sez. 2, sent. n. 11542 del 08/02/2011, dep. 23/03/2011, D'Asaro e altro, Rv. 249629) da ritenersi in termini con la questione dedotta.
Riconosce la Corte come, nel caso di rinnovazione del dibattimento per mutamento della composizione del giudice, la parte che si sia opposta alla lettura delle dichiarazioni in precedenza rese dai testimoni ammessi su richiesta della controparte non può essere onerata della nuova citazione degli stessi, poiché il relativo onere continua a gravare unicamente sulla parte che aveva originariamente richiesto l'ammissione.
3.5.7. Osserva, in modo del tutto condivisibile, la Corte come "... la soluzione della questione non può che partire dalla descrizione del meccanismo processuale contemplato negli arti. 511 - 514 c.p.p., che, dopo la sentenza delle Sezioni Unite (sent. n. 2/1999, Iannasso, cit), ha la seguente cadenza procedurale:
- il giudice, ex art. 511 c.p.p., comma 1, anche d'ufficio, deve dar lettura (o, in alternativa, indicare, ex art. 511 c.p.p., comma 5) degli atti contenuti nel fascicolo del dibattimento;
- dal combinato disposto dell'art. 511 c.p.p., commi 1 e 5, si evince che l'atto contenuto nel fascicolo per il dibattimento, può assumere, anche da solo, rilevanza di prova a condizione che esso sia reso a tal fine utilizzabile e cioè sia sottoposto al vaglio delle parti mediante la lettura;
- nell'ipotesi di testimonianze assunte da un giudice poi mutato, il principio di immutabilità del giudice di cui all'art. 525 c.p.p., comma 2, impone, a pena di nullità assoluta, la rinnovazione integrale del dibattimento con la ripetizione di tutta la sequenza procedimentale prevista dal codice di rito;
- i verbali delle dichiarazioni dei testi assunti dal precedente giudice, fanno legittimamente parte del fascicolo processuale (Corte Cost. sentt. n. 17/1994 e n. 399/2001);
- il nuovo giudice può dare lettura delle suddette dichiarazioni solo ove vi sia il consenso di tutte le parti, sicché è sufficiente il dissenso anche di una sola parte per impedirne la lettura e, quindi, l'utilizzabilità.
Ora, è del tutto evidente che, se è vero che i verbali precedentemente assunti fanno legittimamente parte del fascicolo processuale è anche vero che i medesimi divengono utilizzabili ad una sola condizione, ossia che tutte le parti prestino il loro consenso alla lettura. Di conseguenza, è sufficiente il dissenso di una sola parte perché si riapra tutta la sequenza processuale che aveva originariamente portato all'assunzione dei suddetti testi: il che, è come dire che torna ad applicarsi l'art. 468 c.p.p., comma 2. La suddetta norma, infatti, ha posto l'onere della citazione a carico della parte richiedente perché, intuitivamente, è questa che ha interesse a che i propri testi siano sentiti e, quindi, è questa che deve citarli o portarli direttamente al dibattimento, non essendo compatibile con una corretta dialettica processuale (rectius: con il diritto a perseguire la strategia processuale più confacente ai suoi interessi) che vi provveda la parte che non vi abbia alcun interesse o addirittura abbia un interesse contrario.
È chiaro, quindi, che, una volta che una parte non presti il proprio consenso alla lettura delle dichiarazioni rese dai testi davanti al giudice poi mutato, poiché si riapre la sequenza procedimentale di cui agli artt. 468 - 495 c.p.p., ogni parte, ritrovandosi all'inizio del procedimento, dovrà nuovamente valutare se e quali testi citare:
il che, equivale a dire che, nella concreta fattispecie, non avendo la difesa prestato il proprio consenso alla lettura delle dichiarazioni rese dai testi indotti dal pubblico ministero, spettava a costui citarli, ove avesse avuto ancora interesse ad esaminarli. Il suddetto interesse, invero, non potrebbe riconoscersi in capo alla difesa non solo perché i testi erano stati indotti dal pubblico ministero ma anche perché il dissenso alla lettura non può essere interpretato come interesse a sentire nuovamente quei testi, e, viceversa, il consenso (prestato dal pubblico ministero) come carenza di interesse. Infatti, una volta che una delle parti non esprima il proprio consenso, quelle dichiarazioni testimoniali divengono tamquam non esset, sicché l'interesse processuale non va valutato alla stregua dei verbali che fanno parte del fascicolo processuale, ma considerando che quei verbali non sono più utilizzabili. Di conseguenza, ciascuna parte, essendo stata rimessa nello status quo ante, dovrà valutare, nella sua autonomia, se chiedere o meno nuovamente l'ammissione dei propri testi e, quindi, nuovamente citarli.
Ugualmente errato sarebbe far discendere dalla mancata citazione dei testi, una pretesa implicita e/o esplicita rinuncia a farli assumere, con conseguente lettura delle precedenti dichiarazioni. In proposito, è sufficiente ribadire che, una volta che una parte non presta il suo consenso alla lettura, quelle dichiarazioni diventano inutilizzabili, sicché è del tutto improprio richiamare la peraltro controversa problematica di quali siano le conseguenze nel caso in cui la parte ometta di citare i testi dei quali aveva chiesto l'ammissione (Cass. n. 9335/1999, Rv. 214255 - Cass. n. 32343/2007, Rv. 237074; contrai Cass. n. 41340/2006, Rv. 235772 - Cass. n. 13507/2010, Rv. 246604). Il problema, infatti, nel caso di specie, è diverso e consiste nello stabilire se l'ordine con il quale il giudice aveva disposto che a citare i testi fosse la parte opponente (rectius: la difesa), sia o meno legittimo e se, a fronte, del conclamato rifiuto della parte onerata di provvedere alla citazione, sia stata o meno legittima la lettura delle suddette testimonianze, previa revoca, quantomeno implicita, dell'ordinanza ammissiva della prova. La risposta al suddetto quesito, alla stregua di quanto detto, non può che essere negativa e, pertanto, la sentenza impugnata va annullata ...".
3.6. La soluzione offerta dalla giurisprudenza appena riportata suffraga sia le conclusioni accolte in precedenza dalle Sezioni Unite che i generali principi di oralità e immediatezza fissati nelle previsioni costituzionali e sovranazionali, nonché le fondamentali regole processuali afferenti all'onere probatorio. 3.6.1. È, infatti, dato pacifico che, nell'ipotesi di testimonianze assunte da un giudice poi mutato, il principio di immutabilità di cui all'art. 525 c.p.p., comma 2, imponga, a pena di nullità assoluta, la rinnovazione integrale del dibattimento, con la necessaria ripetizione di tutta la sequenza procedimentale prevista dal codice di rito: sequenza procedimentale che, nella fattispecie, il giudice di primo grado ha illegittimamente omesso di ripetere finendo, di fatto, per proseguire - puramente e semplicemente - il dibattimento, ed utilizzando ai fini della decisione, in modo del tutto illegittimo, anche le prove, non assentite, raccolte dalla precedente compagine collegiale.
3.6.2. Altrettanto pacifico, anche per giurisprudenza costante, è il fatto che i verbali delle dichiarazioni dei testi assunti dal precedente giudice facciano legittimamente parte del fascicolo processuale (cfr., Sez. 5, sent. n. 52229 del 11/11/2014, dep. 16/12/2014, Fortunato, Rv. 262122; Sez. 3, sent. n. 50299 del 18/09/2014, dep. 02/12/2014, S., Rv. 261387): con la precisazione che, il nuovo giudice, potrà dare lettura delle suddette dichiarazioni solo ove vi sia il consenso di tutte le parti.
3.6.3. Sicché, è sufficiente il dissenso anche di una sola parte per impedire la lettura di quelle precedenti dichiarazioni e, quindi, la loro utilizzabilità, a nulla rilevando, a tali fini, il silenzio o l'acquiescenza delle altre parti: silenzio che, in tal caso, non può assumere la valenza concludente (nel senso dell'implicita manifestazione di consenso all'utilizzazione di atti precedentemente formati) che i precedenti giurisprudenziali di legittimità (cfr., Sez. 1, sent. n. 18308 del 14/01/2011, dep. 10/05/2011, Bellarosa e altri, Rv. 250220) vorrebbero attribuirgli e che - necessariamente - ha come suo presupposto il fatto che detto silenzio sia universale, ossia che riguardi tutte le parti, con mancanza di formale opposizione (come nella fattispecie) da parte di alcuna. Ed invero, proprio il dissenso anche di una sola parte è sufficiente a far riaprire tutta la sequenza processuale che aveva originariamente portato all'assunzione dei suddetti testi, compresa l'applicazione dell'art. 468 c.p.p., comma 2, come accaduto nel caso di specie dinanzi al Tribunale.
3.6.4. La giurisprudenza di legittimità, nella pronuncia poc'anzi parzialmente trasposta, ha svolto le proprie considerazioni partendo proprio dalla norma codicistica che afferma l'onere della citazione a carico della parte richiedente l'esame diretto perché, intuitivamente, è questa che, nella formazione della prova, ha interesse a che i propri testi siano sentiti ed è quindi questa che deve citarli o portarli direttamente al dibattimento, non essendo compatibile con una corretta dialettica processuale (rectius: con il diritto a perseguire la strategia processuale più confacente ai suoi interessi) che vi provveda la parte che non vi abbia alcun interesse o addirittura abbia un interesse contrario solo perché non ha espresso il proprio consenso all'utilizzazione della prova precedentemente formata dinanzi a diversa compagine collegiale. Peraltro, diversamente opinando, ossia facendo citare il teste alla parte che non ne aveva indicato in lista ne' il nominativo ne' le circostanze su cui doveva vertere un ipotetico esame, si correrebbe l'ulteriore grave rischio di rovesciare le regole dell'esame e del controesame, rendendo da un lato equivoca l'individuazione della parte che dovrebbe eseguire il primo (la sola parte che aveva chiesto l'originario esame diretto ovvero la parte che detto esame non aveva richiesto ma che ha citato il teste ?) ed estendendo, dall'altro, per le medesime ragioni lette in senso contrario, la platea dei soggetti ammessi al controesame: il tutto, con un'evidente ricaduta, sulla validità dell'assunzione della prova stessa.
3.7. Tutto ciò considerato, appare consequenziale ritenere che il mancato consenso di una parte, riaprendo tutta la sequenza procedimentale prevista dal codice, rende superfluo accertare la volontà delle altre parti (ossia il loro consenso ovvero il loro dissenso), non potendo detta volontà incidere in altro modo sulla doverosità della rinnovazione, ormai ineludibile, dell'istruzione dibattimentale che non conosce "ripetizioni" di prove a futura utilizzabilità contratta o limitata (a talune parti e non ad altre), nell'ambito di un procedimento che è, e deve rimanere, unitario.
3.8. Da qui l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata nei confronti del ricorrente FR UN: la Corte d'appello, in sede di rinvio, dovrà uniformarsi al seguente principio di diritto:
"in caso di mutamento del giudice, le dichiarazioni dei testi assunti dal precedente giudice, non sono utilizzabili ove anche una sola delle parti si opponga alla lettura. In tal caso, l'onere della citazione dei suddetti testi, nonostante il consenso alla lettura prestato dalle restanti parti, spetta alla parte che aveva originariamente chiesto l'ammissione dei suddetti testi. Di conseguenza, ove la parte che non ha prestato il proprio consenso alla lettura venga onerata della citazione dei suddetti testi, legittimamente può rifiutarsi di citarli ed il giudice non può dare lettura delle dichiarazioni rese davanti al precedente giudice, dovendo porre l'onere della citazione a carico della parte che originariamente aveva richiesto l'ammissione dei testi".
3.9. Ogni altro motivo di censura proposto dal ricorrente, come si è detto in premessa, rimane necessariamente assorbito dall'accoglimento del succitato primo motivo di doglianza.
4. Ricorso di AU IZ.
Anche qui, fondato ed assolutamente assorbente è il primo motivo di doglianza proposto.
4.1. Vanno al riguardo richiamate tutte le comuni considerazioni svolte con riferimento al primo (ed anch'esso assorbente) motivo di ricorso svolto da FR UN riportate nel precedente paragrafo 3 e nei correlativi sottoparagrafi, sottolineandosi l'irrilevanza - per le ragioni precedentemente esposte - della mancata espressa manifestazione del dissenso all'utilizzabilità degli atti da parte del ricorrente.
4.2. Da qui l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata anche nei confronti del ricorrente AU IZ: la Corte d'appello, in sede di rinvio, dovrà uniformarsi al seguente principio di diritto:
"in caso di mutamento del giudice, le dichiarazioni dei testi assunti dal precedente giudice, non sono utilizzabili ove anche una sola delle parti si opponga alla lettura. In tal caso, l'onere della citazione dei suddetti testi, nonostante il consenso alla lettura prestato dalle restanti parti, spetta alla parte che aveva originariamente chiesto l'ammissione dei suddetti testi. Di conseguenza, ove la parte che non ha prestato il proprio consenso alla lettura venga onerata della citazione dei suddetti testi, legittimamente può rifiutarsi di citarli ed il giudice non può dare lettura delle dichiarazioni rese davanti al precedente giudice, dovendo porre l'onere della citazione a carico della parte che originariamente aveva richiesto l'ammissione dei testi".
4.3. Il secondo motivo di censura proposto dal ricorrente, come si è detto in premessa, rimane necessariamente assorbito dall'accoglimento del succitato primo motivo di doglianza.
5. Ricorso di SS OR OS.
Anche qui, fondato ed assolutamente assorbente è il primo motivo di doglianza proposto.
5.1. Vanno al riguardo richiamate tutte le comuni considerazioni svolte con riferimento al primo (ed anch'esso assorbente) motivo di ricorso svolto da FR UN riportate nel precedente paragrafo 3. e nei correlativi sottoparagrafi, sottolineandosi l'irrilevanza - per le ragioni precedentemente esposte - della mancata espressa manifestazione del dissenso all'utilizzabilità degli atti da parte del ricorrente.
5.2. Da qui l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata anche nei confronti del ricorrente SS OR OS: la Corte d'appello, in sede di rinvio, dovrà uniformarsi al seguente principio di diritto: "in caso di mutamento del giudice, le dichiarazioni dei testi assunti dal precedente giudice, non sono utilizzabili ove anche una sola delle parti si opponga alla lettura. In tal caso, l'onere della citazione dei suddetti testi, nonostante il consenso alla lettura prestato dalle restanti parti, spetta alla parte che aveva originariamente chiesto l'ammissione dei suddetti testi. Di conseguenza, ove la parte che non ha prestato il proprio consenso alla lettura venga onerata della citazione dei suddetti testi, legittimamente può rifiutarsi di citarli ed il giudice non può dare lettura delle dichiarazioni rese davanti al precedente giudice, dovendo porre l'onere della citazione a carico della parte che originariamente aveva richiesto l'ammissione dei testi".
5.3. Il secondo motivo di censura proposto dal ricorrente, come si è detto in premessa, rimane necessariamente assorbito dall'accoglimento del succitato primo motivo di doglianza.
6. Ricorso di NG RL.
Anche qui, fondato ed assolutamente assorbente è il primo motivo di doglianza proposto.
6.1. Vanno al riguardo richiamate tutte le comuni considerazioni svolte con riferimento al primo (ed anch'esso assorbente) motivo di ricorso svolto da FR UN riportate nel precedente paragrafo 3. e nei correlativi sottoparagrafi, sottolineandosi l'irrilevanza - per le ragioni precedentemente esposte - della mancata espressa manifestazione del dissenso all'utilizzabilità degli atti da parte del ricorrente.
6.2. Da qui l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata anche nei confronti del ricorrente NG RL: la Corte d'appello, in sede di rinvio, dovrà uniformarsi al seguente principio di diritto:
"in caso di mutamento del giudice, le dichiarazioni dei testi assunti dal precedente giudice, non sono utilizzabili ove anche una sola delle parti si opponga alla lettura. In tal caso, l'onere della citazione dei suddetti testi, nonostante il consenso alla lettura prestato dalle restanti parti, spetta alla parte che aveva originariamente chiesto l'ammissione dei suddetti testi. Di conseguenza, ove la parte che non ha prestato il proprio consenso alla lettura venga onerata della citazione dei suddetti testi, legittimamente può rifiutarsi di citarli ed il giudice non può dare lettura delle dichiarazioni rese davanti al precedente giudice, dovendo porre l'onere della citazione a carico della parte che originariamente aveva richiesto l'ammissione dei testi".
6.3. Sia il secondo che il terzo motivo di censura proposti dal ricorrente, come si è detto in premessa, rimangono necessariamente assorbiti dall'accoglimento del succitato primo motivo di doglianza.
7. Ricorso di CC AL.
Manifestamente infondato è l'unico motivo di ricorso proposto. Ci si lamenta della mancanza di motivazione in ordine al diniego della richiesta di concessione delle circostanze attenuanti generiche.
7.1. La Corte territoriale scrive: "... la gravità della truffa, la spudoratezza dimostrata nel produrre i documenti falsi e lo spessore criminale di CC, che dopo il 2006 ha riportato due pesanti condanne per gravi reati, giustificano ampiamente la pena inflitta dal Tribunale".
7.2. Il Collegio, dopo aver ricordato che la concessione o meno delle circostanze attenuanti generiche è un giudizio di fatto lasciato alla discrezionalità del giudice, sottratto al controllo di legittimità, e può ben essere motivato implicitamente attraverso l'esame esplicito di tutti i criteri di cui all'art. 133 c.p. (cfr., Sez. 6, sent. n. 36382 del 04/07/2003, dep. 22/09/2003, Dell'AN e altri, Rv. 227142), non può esimersi dal rilevare come, la medesima giurisprudenza di legittima, abbia costantemente affermato che deve ritenersi rigettata con motivazione implicita la richiesta di concessione delle circostanze attenuanti generiche, in presenza di adeguata motivazione circa la richiesta della attenuazione del regime sanzionatorio, basata su analogo ordine di motivi (cfr., ex multis, Sez. 4, sent. n. 2840 del 21/02/1997, dep. 25/03/1997, La Legname e altro, Rv. 207668): idonea motivazione implicita che deve riconoscersi esistente anche nella presente fattispecie.
8. Ricorso di LA GI.
Manifestamente infondato è l'unico motivo di ricorso proposto. Il ricorrente si duole del fatto che la Corte territoriale abbia espresso un'acritica condivisione del giudizio di colpevolezza formulato dal giudice di primo grado, fornendo una motivazione soltanto apparente.
8.1. Si rileva in premessa come la Corte territoriale, con motivazione logica e congrua - e quindi immune dai denunciati vizi di legittimità - abbia dato conto degli elementi che l'hanno portata ad affermare la penale responsabilità dell'imputato.
8.2. Va ricordato, in proposito, che il controllo del giudice di legittimità sui vizi della motivazione attiene alla coerenza strutturale della decisione di cui si saggia la oggettiva tenuta sotto il profilo logico argomentativo, restando preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (tra le varie, cfr. Sez. 3, sent. n. 12110 del 19/03/2009 e n. 23528 del 06/06/2006). Ancora, la giurisprudenza ha affermato che l'illogicità della motivazione per essere apprezzabile come vizio denunciabile, deve essere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu oculi, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento (Sez. 3, sent. n. 35397 del 20/06/2007;
Sez. U, sent. n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794). Più di recente, è stato ribadito come ai sensi di quanto disposto dall'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), il controllo di legittimità sulla motivazione non attiene ne' alla ricostruzione dei fatti ne' all'apprezzamento del giudice di merito, ma è circoscritto alla verifica che il testo dell'atto impugnato risponda a due requisiti che lo rendono insindacabile: a) l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato;
b) l'assenza di difetto o contraddittorietà della motivazione o di illogicità evidenti, ossia la congruenza delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (Sez. 2, sent. n. 21644 del 13/02/2013, Badagliacca e altri, Rv. 255542).
8.3. Il sindacato demandato a questa Corte sulle ragioni giustificative della decisione ha dunque, per esplicita scelta legislativa, un orizzonte circoscritto. Non c'è, in altri termini, la possibilità di andare a verificare se la motivazione corrisponda alle acquisizioni processuali. E ciò anche alla luce del vigente testo dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) come modificato dalla L. 20 febbraio 2006, n. 46. Il giudice di legittimità non può procedere ad una rinnovata valutazione dei fatti ovvero ad una rivalutazione del contenuto delle prove acquisite, trattandosi di apprezzamenti riservati in via esclusiva al giudice del merito.
8.4. Il vizio della manifesta illogicità della motivazione deve essere evincibile dal testo del provvedimento impugnato. Com'è stato rilevato nella citata sentenza 21644/13 di questa Corte la sentenza deve essere logica "rispetto a sè stessa", cioè rispetto agli atti processuali citati. In tal senso, la novellata previsione secondo cui il vizio della motivazione può risultare, oltre che dal testo del provvedimento impugnato, anche da "altri atti del processo", purché specificamente indicati nei motivi di gravame, non ha infatti trasformato il ruolo e i compiti di questa Corte, che rimane giudice della motivazione, senza essersi trasformato in un ennesimo giudice del fatto.
8.5. Avere introdotto la possibilità di valutare i vizi della motivazione anche attraverso gli "atti del processo" costituisce invero il riconoscimento normativo della possibilità di dedurre in sede di legittimità il cosiddetto "travisamento della prova" che è quel vizio in forza del quale il giudice di legittimità, lungi dal procedere ad una (inammissibile) rivalutazione del fatto (e del contenuto delle prove), prende in esame gli elementi di prova risultanti dagli atti per verificare se il relativo contenuto è stato o meno trasfuso e valutato, senza travisamenti, all'interno della decisione.
In altri termini, vi sarà stato "travisamento della prova", qualora il giudice di merito abbia fondato il suo convincimento su una prova che non esiste (ad esempio, un documento o un testimone che in realtà non esiste) o su un risultato di prova incontestabilmente diverso da quello reale (alla disposta perizia è risultato che lo stupefacente non fosse tale ovvero che la firma apocrifa fosse dell'imputato). Oppure dovrà essere valutato se c'erano altri elementi di prova inopinatamente o ingiustamente trascurati o fraintesi. Ma - occorrerà ancora ribadirlo - non spetta comunque a questa Corte Suprema "rivalutare" il modo con cui quello specifico mezzo di prova è stato apprezzato dal giudice di merito.
8.6. Per esserci stato "travisamento della prova" occorre, tuttavia, che sia stata inserita nel processo un'informazione rilevante che invece non esiste nel processo oppure si sia omesso di valutare una prova decisiva ai fini della pronunzia.
In tal caso, però, al fine di consentire di verificare la correttezza della motivazione, va indicato specificamente nel ricorso per cassazione quale sia l'atto che contiene la prova travisata o omessa. Il mezzo di prova che si assume travisato od omesso deve inoltre avere carattere di decisività. Diversamente, infatti, si chiederebbe al giudice di legittimità una rivalutazione complessiva delle prove che sconfinerebbe nel merito.
8.7. In questa prospettiva ermeneutica che "segna" i limiti del controllo di legittimità, le censure che il ricorrente rivolge al provvedimento impugnato si palesano manifestamente infondate, non apprezzandosi nella motivazione della sentenza della Corte d'Appello di Cagliari alcuna illogicità che ne vulneri la tenuta complessiva (v. pagg. 45, 46 e 89, alla cui lettura si rimanda).
9. Alla pronuncia consegue:
- l'annullamento della sentenza impugnata nei confronti di FR UN, AU IZ, SS OR OS e NG RL con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Cagliari per nuovo giudizio;
- la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi presentati nell'interesse di LA GI e di CC AL i quali, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., vanno condannati al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dai ricorsi loro presentati, si determina equitativamente in Euro 1.000,00 per ciascuno;
- la condanna di LA GI e di CC AL alla rifusione in solido in favore della parte civile Banca Intesa S. PA s.p.a. delle spese sostenute in questo grado di giudizio, che si liquidano in complessivi Euro 4.000,00 oltre IVA, CPA e spese forfettarie
P.Q.M.
Stralciata la posizione di RU IA, annulla la sentenza impugnata nei confronti di FR UN, AU IZ, SS OR OS e NG RL con rinvio alla Corte d'appello di Cagliari, altra sezione, per nuovo giudizio.
Dichiara inammissibili i ricorsi presentati nell'interesse di LA GI e di CC AL che condanna al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende nonché alla rifusione in solido in favore della parte civile Banca Intesa S.PA s.p.a. delle spese sostenute in questo grado di giudizio liquidate in complessivi Euro 4.000,00 oltre I.V.A., C.P.A. e spese forfettarie.
Così deciso in Roma, nella Udienza pubblica, il 11 giugno 2015. Depositato in Cancelleria il 6 luglio 2015