Cass. pen., sez. II, sentenza 11/06/2015, n. 28594
CASS
Sentenza 11 giugno 2015

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In tema di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale per mutamento della composizione del giudice, il mancato consenso di una sola parte rende superfluo accertare la volontà delle altre ed è sufficiente a riaprire tutta la sequenza processuale che aveva portato all'assunzione dei testi, compreso l'onere della nuova citazione dei testimoni già escussi, che continua a gravare unicamente sulla parte che ne aveva originariamente richiesto l'ammissione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 11/06/2015, n. 28594
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 28594
    Data del deposito : 11 giugno 2015

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