Sentenza 30 settembre 2011
Massime • 1
Nel caso di rinnovazione del dibattimento a causa del mutamento della composizione del giudice collegiale, le dichiarazioni testimoniali raccolte precedentemente sono utilizzabili per la decisione mediante lettura qualora le parti, che avevano invece chiesto la riassunzione delle prove, non abbiano provveduto alla citazione dei testimoni e non si siano successivamente opposti alla lettura degli atti originariamente formati.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 30/09/2011, n. 46561 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 46561 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. COLONNESE Andrea Presidente del 30/09/2011
Dott. BEVERE Antonio Consigliere SENTENZA
Dott. BRUNO Paolo A. Consigliere N. 2264
Dott. VESSICHELLI Maria Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. DEMARCHI ALBENGO Paolo G. rel. Consigliere N. 47222/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) CU ST N. IL 23/12/1953;
2) RA NE N. IL 20/02/1956;
3) IA TI AL N. IL 19/01/1962;
4) MI NZ N. IL 04/08/1968;
5) DI LE NC N. IL 22/05/1962;
avverso la sentenza n. 850/2008 CORTE APPELLO di MILANO, del 25/03/2010;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 30/09/2011 la relazione fatta dal Consigliere Dott. PAOLO GIOVANNI DEMARCHI ALBENGO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Cedrangolo che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi di IA ET e Di NI, per il rigetto dei ricorsi di CU e RA;
udito il difensore avv. Dondè per CC e RA avv. Antimiani per LI, (ndr.: testo originale non comprensibile) per Di NI.
RITENUTO IN FATTO
CC ST, AN NE, IA GO, LI VI e Di NI CO sono stati condannati, a diverso titolo, dal tribunale di Milano per reati di truffa e di bancarotta fraudolenta.
I giudici di merito hanno proceduto in sentenza alla ricostruzione dei fatti, che così si possono sintetizzare: CC ST si proponeva come mediatore per l'acquisto di autovetture con uno sconto del 25-30%, così acquisendo una clientela consistente, con il miraggio di acquistare autovetture ad un prezzo decisamente inferiore, e di molto, a quello di mercato. Il CC ST, però, non poteva disporre di uno sconto così elevato e pertanto operava in perdita;
il denaro per far fronte agli impegni e per coprire la differenza tra il costo di acquisto delle autovetture e l'inferiore costo di rivendita ai privati veniva reperito con un meccanismo antieconomico in spregio di tutte le regole della buona amministrazione, attraverso l'utilizzo degli acconti mano a mano versati dalle persone che prenotavano le autovetture. Al fine di acquisire maggior credibilità presso la clientela, veniva prestata particolare attenzione ai contratti stipulati con gli appartenenti al corpo della Guardia di Finanza e, comunque, venivano regolarmente onorati i primi contratti di vendita, di talché alcuni clienti ebbero effettivamente ad acquistare autovetture nuove con uno sconto elevatissimo. Per contro, quando il meccanismo economico divenne insostenibile, i clienti pagarono sostanziosi acconti anche fino al 50% (e alcuni di essi addirittura versarono il saldo totale del prezzo di acquisto) senza mai ottenere in cambio l'autovettura promessa. In tale quadro di impropria conduzione dell'attività di impresa, si inseriscono le distrazioni di ingenti somme di spettanza dell'impresa, nonché la sottrazione delle scritture contabili. I profili di compartecipazione dei singoli imputati sono specificamente indicati nella sentenza impugnata. La corte d'appello di Milano ha parzialmente riformato la sentenza di primo grado, eliminando per tutti le condanne per le truffe e per i reati fiscali, in quanto reati per i quali era decorsa ormai la prescrizione;
ha poi assolto IA GO, LI VI e Di NI CO per i reati di bancarotta fraudolenta documentale e per distrazione, limitando la condanna per i fatti di cagionamento doloso del fallimento e di dissipazione, rideterminando la pena in due anni e otto mesi di reclusione per il primo e in tre anni e mesi otto di reclusione per gli altri due. Ha poi confermato la condanna di CC ST e RA NE per tutti i reati contestati, esclusi solamente quelli prescritti. Contro la predetta sentenza di appello hanno proposto cinque distinti ricorsi CC ST, RA NE, IA GO, LI VI e Di NI CO, adducendo i seguenti vizi: CU ST nullità dell'ordinanza dibattimentale del 31 ottobre 2006 per inosservanza delle norme processuali previste dall'art. 525 c.p.p., n.
2. Lamenta il ricorrente che la corte d'appello, nonostante la formale opposizione della difesa all'acquisizione dei verbali di prove assunte da parte di un diverso collegio, ha rigettato l'opposizione facendo salva la facoltà delle parti di citare e risentire i propri testi, nonché quelli dell'accusa (ciò sulla considerazione che il pubblico ministero aveva rinunciato alla nuova audizione dei propri testi). Secondo il ricorrente le prove dichiarative assunte prima del mutamento della composizione del giudice, in presenza di opposizione della difesa alla loro lettura non sono utilizzabili ex art. 526 c.p.p., comma 1, qualora non siano reiterate e ribadite in dibattimento (cfr. Cass. 37.53 7- 2004). Lamenta, infine, il ricorrente che l'esercizio del diritto di difesa sia stato in concreto impedito con la mancata previsione di un termine per la citazione dei testi. Nullità della sentenza per motivazione contraddittoria, carente e/o manifestamente illogica e per violazione della L. Fall., art. 216, comma 1, n. 1 e 2 e art. 219, commi 1 e 2, n.
1. Sotto questo profilo il ricorrente lamenta che la corte d'appello abbia recepito acriticamente la ricostruzione dei fatti operata dal tribunale, nonché la qualificazione giuridica degli stessi. Ritiene il ricorrente che sia erronea l'indicazione del volume di affari di L. 50 miliardi per gli anni 1998 e 1999, giacché lo stesso non aveva alcun volume d'affari, mentre la cifra suddetta rappresenterebbe la somma delle fatture delle autovetture vendute, per il tramite di CC, da una serie di concessionarie. Inoltre, lamenta che siano state considerate come distrazioni le appropriazioni, da parte sua, delle somme versate in acconto dagli acquirenti, mai girate ai concessionari di vendita;
secondo il ricorrente tali comportamenti potrebbero al limite configurare appropriazione indebita, in quanto trattavasi di somme illegittimamente trattenute dal CC e non di denari di competenza dell'impresa, oggetto di distrazione. Secondo il ricorrente per potersi parlare di distrazione il CC avrebbe dovuto avere un effettivo ruolo di vendita e non semplicemente di mediazione tra gli acquirenti e le concessionarie venditrici;
il ricorrente arriva addirittura a negare l'esistenza di un'impresa a suo nome.
Nullità della sentenza per motivazione contraddittoria, carente e/o manifestamente illogica in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche. Lamenta il ricorrente che la corte d'appello si sia limitata a confermare la statuizione di primo grado - che aveva ritenuto di non concedere le attenuanti sull'esistenza di un precedente penale, peraltro, secondo la difesa, molto risalente - aggiungendo unicamente una generica considerazione sulla gravità dei fatti contestati.
RA NE.
Nullità dell'ordinanza dibattimentale del 31 ottobre 2006 per inosservanza delle norme processuali previste dall'articolo 525 numero due del codice di procedura penale. Lamenta la ricorrente che la corte d'appello, nonostante la formale opposizione della difesa all'acquisizione dei verbali di prove assunte da parte di un diverso collegio, ha rigettato l'opposizione facendo salva la facoltà delle parti di citare e risentire i propri testi, nonché quelli dell'accusa (ciò sulla considerazione che il pubblico ministero aveva rinunciato alla nuova audizione dei propri testi). Secondo la ricorrente le prove dichiarative assunte prima del mutamento della composizione del giudice, in presenza di opposizione della difesa alla loro lettura non sono utilizzabili ex art. 526 c.p.p., comma 1, qualora non siano reiterate e ribadite in dibattimento (cfr. Cass. 37.53 7- 2004). Lamenta, infine, il ricorrente che l'esercizio del diritto di difesa sia stato in concreto impedito con la mancata previsione di un termine per la citazione dei testi. Nullità della sentenza per motivazione contraddittoria, carente e/o manifestamente illogica e per violazione della L. Fall., art. 216, comma 1, n. 1 e 2 e art. 219, commi 1 e 2, n.
1. Sotto questo profilo la ricorrente lamenta che la Corte d'appello avrebbe indebitamente ritenuto il suo concorso nei reati contestati al CC, sulla base della riscontrata intestazione a lei di numerosi alloggi ed autovetture, quando invece la stessa aveva acconsentito a tali intestazioni in buona fede, ritenendo che il compagno fosse effettivamente titolare di una florida attività economica. Sostiene, inoltre, la ricorrente che tali intestazioni non potevano destare sospetto, trattandosi di acquisti fatti alla luce del sole. La condotta della ricorrente, comunque, sarebbe secondo la sua linea difensiva mancante dell'elemento soggettivo doloso, consistente nella consapevolezza che la sottrazione delle risorse finanziarie necessarie per gli acquisti potesse essere suscettibile di provocare danno ai creditori.
IA TI.
Violazione di legge ed omessa motivazione in relazione agli art. 192 c.p.p. e L. Fall., art. 223;
mancata considerazione dei motivi di appello su alcuni fatti allegati ed illogicità intrinseca della motivazione per omessa considerazione di emergenze probatorie di rilevanza essenziale ai fini della ricostruzione dei fatti, nonché distorsione dei dati probatori emergenti del processo;
violazione di legge ed omessa motivazione in relazione all'art. 133 c.p.. I motivi del ricorso del IA sono trattati unitariamente;
lamenta il ricorrente erronea valutazione delle prove ed in particolare con riferimento alla sua consapevolezza circa il fatto che gli sconti che praticava il CC fossero superiori a quelli di cui poteva effettivamente godere;
lamenta poi il fatto che molti altri collaboratori, nonché i concessionari, non siano stati imputati in questo procedimento. Infine, lamenta la mancata motivazione in ordine alla determinazione della pena, della quale chiede la riduzione.
MI NZ.
Inosservanza delle norme processuali ed assenza di motivazione. Sotto questo profilo il ricorrente lamenta il fatto che il tribunale di Milano ha proceduto a riunire i due procedimenti a suo carico senza dare avviso del provvedimento di rinvio per la riunione, senza riformulare il capo di imputazione a seguito dell'avvenuta riunione e senza notificare un nuovo capo d'imputazione; lamenta inoltre la genericità del capo d'imputazione e pertanto la sua nullità. Illogicità della motivazione in relazione alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di bancarotta in capo al LI.
DI LE AN.
Nullità del procedimento per nullità assoluta del capo di imputazione e insufficiente o assente motivazione sul punto;
lo svolgimento del motivo di ricorso è analogo a quello del LI, sub. 1), cui si rimanda. Resta da aggiungere che il ricorrente insiste particolarmente sull'impossibilità di conoscere l'importo totale della presunta bancarotta e sul fatto che non siano indicati in dettaglio nei capi di imputazione i periodi e le condotte addebitate in modo specifico al Di NI.
Errare di diritto e insufficienza della motivazione in relazione all'elemento soggettivo della bancarotta;
lamenta il ricorrente che la corte d'appello non abbia tenuto conto delle varie circostanze indicate nell'atto d'appello da cui doveva desumersi la mancata consapevolezza da parte del Di NI circa la condotta fraudolenta del CC, per cui egli lavorava.
Contraddittorietà ed illogicità della motivazione con riferimento alla pena finale inflitta, in considerazione del fatto che la misura di questa è uguale a quella relativa ad altro imputato, il quale però era partito da una pena base più elevata. La pena base più contenuta del Di NI era conseguita al fatto che egli aveva risarcito la parte civile e pertanto aveva ottenuto un beneficio in termini di pena;
infliggergli la stessa pena del coimputato che non ha risarcito il danno, significa in concreto attribuirgli una sanzione penale più grave. Lamenta il ricorrente di avere sollevato tale motivo di censura anche con l'atto di appello, senza ottenere dalla corte di secondo grado alcuna motivazione sul punto. Il Procuratore Generale della corte di cassazione ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi proposti dal IA GO, LI VI e Di NI CO;
ha chiesto invece il rigetto dei ricorsi proposti da CC ST e RA NE.
CONSIDERATO IN DIRITTO
CU ST.
1. La prima censura svolta dal CC (analoga doglianza si rinviene nel ricorso della RA), solleva la questione di nullità dell'ordinanza dibattimentale del tribunale di Milano del 31 ottobre 2006, mediante la quale erano stati acquisiti i verbali delle prove testimoniali precedentemente assunte dal collegio in una diversa composizione, nonostante l'opposizione dei difensori degli imputati. Lamenta il ricorrente la violazione dell'art. 525 c.p.p., comma 2, sostenendo che le prove dichiarative assunte prima del mutamento della composizione del giudice non siano utilizzabili, in presenza di opposizione della difesa alla loro lettura, qualora non siano reiterate e ribadite in dibattimento (cita Cass. 37.53 7- 2004). Preliminarmente si deve rilevare che non è stata eccepita la violazione dell'art. 511, ma solo dell'art. 525 c.p.. Circoscritta entro questi limiti, l'eccezione di nullità è senza dubbio infondata. Le Sezioni Unite (Sentenza n. 2 del 15/01/1999, Rv. 212395) hanno precisato che il principio di immutabilità del giudice posto dall'art. 525 c.p.p., comma 2, impone, a pena di nullità assoluta, l'integrale rinnovazione del dibattimento quando muti la composizione del giudice collegiale, con la ripetizione della sequenza procedimentale fin dalla dichiarazione di apertura del dibattimento. Ma nel caso in esame - così come nella fattispecie esaminata dalle Sezioni Unite - il dibattimento è stato rinnovato dal nuovo giudice secondo le modalità suindicate, per cui non ricorre la violazione dell'art. 525 c.p.p., denunciata dal ricorrente.
Diversa è la questione dell'utilizzabilità delle prove assunte nel dibattimento dal precedente collegio;
tale questione non è stata affrontata in modo chiaro dalla difesa, ma sembra potersi desumere dalle argomentazioni espresse in sede di censura.
La questione è se le prove testimoniali già assunte potessero essere acquisite ed utilizzate nel nuovo dibattimento, riaperto a seguito del mutamento della composizione del tribunale collegiale, pur in presenza di opposizione della difesa. Ritiene questa Corte che si debbano tenere distinti i profili dell'acquisizione documentale da quello dell'utilizzabilità della prova;
ancora una volta è necessario fare riferimento al già citato precedente delle sezioni unite, dove si legge che "..è ormai indiscussa - anche per effetto di talune pronunce della Corte costituzionale (sentenza n. 17 del 1994 e ordinanza n. 99 del 1996) - la legittimità dell'allegazione al fascicolo per il dibattimento dei verbali delle prove acquisite nel corso dell'istruttoria dibattimentale, svoltasi dinanzi al giudice poi sostituito". I verbali delle prove assunte nella pregressa fase dibattimentale, infatti, fanno già parte del contenuto del fascicolo per il dibattimento a disposizione del nuovo giudice e quella fase - pur soggetta a rinnovazione - conserva comunque il carattere di attività legittimamente compiuta (cfr. Corte Cost. 3 febbraio 1994, n. 17): pertanto -affermano le sezioni unite - non è irragionevole, ne1 lesivo dei principi di oralità e immediatezza che l'attività pregressa, attraverso lo strumento della lettura (successivamente alla rinnovazione dell'istruzione dibattimentale) entri nel contraddittorio delle parti e venga recuperata ai fini della decisione". Ciò premesso in ordine alla presenza dei verbali di prove nel fascicolo del dibattimento (per cui non si configura nemmeno un problema di acquisizione), si deve valutare entro quali limiti tali prove possano essere utilizzate dal nuovo collegio.
L'art. 511, comma 2, infatti, afferma che "la lettura di verbali di dichiarazioni è disposta solo dopo l'esame della persona che le ha rese, a meno che l'esame non abbia luogo". Intorno
all'interpretazione di questa norma si è manifestato un contrasto negli anni passati;
secondo un primo indirizzo (Sez. 1^, 17.12.1991, Ciacci;
Sez. 5^, 19.3.1993, Politi;
Sez. 1^, 18.3.1994, Carnellutti;
Sez. 1^, 13.12.1994, Graziano;
Sez. 3^, 4.10.1994, Tini;
Sez. 1^, 8.8.1995, Capone;
Sez. 1^, 23.11.1995, Saccomando;
Sez. 4^, 8.5.1996, Buscioni;
Sez. 4^, 9.5.1996, Scialla;
sez. 2^, 8.7.1998, Fanuele) i verbali delle dichiarazioni rese davanti a un giudice diverso, non preceduta dal nuovo esame della persona che le aveva rese, non potevano essere letti, a meno che le parti vi consentissero o l'esame non potesse avere luogo.
Un secondo e più recente orientamento interpretativo (Sez. 3^, 12.12.1996, Musina;
Sez. 6^, 13.3.1997, Fanelli;
Sez. 5^, 17.12.1997, Pendinelli;
Sez. 2^, 19.6.1998, Terlati;
Sez. 2^, 1.7.1998, Silvestri) aveva invece affermato che le suddette dichiarazioni, risultanti dagli atti del dibattimento, potevano essere legittimamente utilizzate dal nuovo collegio mediante lettura, prescindendo dal consenso delle parti e senza procedere a nuova audizione del dichiarante. Le Sezioni Unite, con la sentenza n. 2 del 1999 (ed altre analoghe in pari data) hanno risolto il contrasto a favore del primo indirizzo, con la precisazione che i verbali di prove erano utilizzabili anche in caso di consenso implicito delle parti, ad esempio qualora nessuna delle parti avesse riproposto la richiesta di ammissione della prova assunta in precedenza. Come osservano correttamente le sezioni unite, l'ultimo inciso dell'art. 511, comma 2 (".. a meno che l'esame non abbia luogo.") postula infatti che l'esame non si compia o per volontà delle parti, espressamente o implicitamente manifestata, o per sopravvenuta impossibilità della nuova audizione. Dunque, quando vi sia un consenso esplicito o implicito delle parti, il giudice può disporre d'ufficio la lettura delle dichiarazioni precedentemente raccolte nel contraddittorio delle parti e inserite legittimamente negli atti dibattimentali, utilizzandole per la decisione.
È invece da escludere (all'infuori dell'ipotesi eccezionale di cui all'art. 190 bis c.p.p.) che il giudice abbia il potere di disporre la lettura delle dichiarazioni raccolte nel dibattimento precedente, senza previo riesame del dichiarante, tutte le volte che le parti ne facciano espressa richiesta. Tale interpretazione è imposta dal carattere eccezionale delle norme che, deviando dai principi di oralità e immediatezza del processo, derogano al generale divieto di lettura (art. 514 c.p.p.) dei verbali delle dichiarazioni non raccolte dal giudice stesso che deve deliberare. Così delineati i termini della questione, perde di rilevanza il riferimento all'art.238 c.p.p., operato dal tribunale di Milano al fine di giustificare l'acquisizione dei verbali;
sulla utilizzabilità dell'art. 238 in caso di riapertura del dibattimento per mutamento del collegio non vi è, invero, uniformità di vedute. Il tribunale di Milano, nel provvedimento impugnato, ha ritenuto applicabile l'articolo in questione sul presupposto che la ratio della norma sia quella di consentire l'acquisizione di qualsiasi verbale di prove assunto in dibattimento, sempre che siano fatti salvi il principio del contraddittorio e la facoltà delle parti di sentire i dichiaranti (si veda anche Trib. Roma, 15 ottobre 2001, Piazza). Altri giudici hanno optato per la soluzione interpretativa opposta, ritenendola però costituzionalmente illegittima proprio per ingiustificata disparità di trattamento tra il caso del procedimento diverso ed il caso di mutamento del collegio giudicante (si veda l'ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale del Pretore di Trani del 16.11.1992). La Cassazione non ha mai formulato sul punto un principio chiaro ed esplicito;
in alcune motivazioni si legge, incidenter tantum, che l'art. 238 c.p.p. non si applica in caso di mutamento del giudice, perché mancherebbe la diversità del procedimento (v. Sez. 5, Sentenza n. 31072 del 2001, est. Amato), da altre sembra potersi ricavare un diverso orientamento. La questione non assume, nel caso in esame, rilevanza determinante;
si è già detto, infatti, che in caso di mutamento nella composizione dell'organo giudicante non si pone un problema di formale acquisizione dei verbali delle prove già assunte, dato che tali verbali già sono presenti materialmente (e legittimamente) nel fascicolo. Il vero problema è l'utilizzabilità di queste prove, ma sul punto la disciplina che emerge dagli artt. 238 e 511 c.p.p. è pressoché identica, trattandosi di norme che esprimono lo stesso principio. In entrambi i casi i verbali di prove precedentemente assunte possono essere utilizzati solo se viene salvaguardato il diritto della parte di poter riascoltare il testimone. Ed invero, l'art. 238, dopo aver dichiarato ammissibile l'acquisizione dei verbali di altro procedimento, fa salvo il diritto delle parti di ottenere l'esame dei dichiaranti (cfr. comma 5);
l'art. 511, che regola la lettura e dunque l'utilizzabilità degli atti contenuti nel fascicolo per il dibattimento, esprime con formula lessicale diversa lo stesso concetto: i verbali di dichiarazioni possono essere letti solo dopo l'esame della persona che le ha rese, salvo che l'esame non abbia luogo (per impossibilità o per consenso delle parti).
Qualora vi sia un consenso - esplicito od implicito - alla lettura degli atti senza previa audizione del dichiarante, non fa dunque differenza che si applichi l'art. 511 o l'art. 238 c.p.p.; in entrambi i casi le dichiarazioni assunte dal precedente collegio sono utilizzabili.
Orbene, tornando al caso oggetto di ricorso, si deve rilevare che il tribunale di Milano, con l'ordinanza contestata, aveva disposto l'acquisizione dei precedenti verbali di prove orali, facendo espressamente salva la facoltà delle parti di citare e sentire i dichiaranti i cui verbali erano stati acquisiti.
L'ordinanza, pertanto, indipendentemente dal richiamo all'art. 238 c.p.p. (che nel caso di specie deve ritenersi irrilevante, per quanto sopra esposto) operò correttamente sia nella "acquisizione" dei verbali, sia salvaguardando il diritto delle parti di risentire i testi. Nessuna violazione di legge, pertanto, può riscontrarsi nel predetto provvedimento del tribunale di Milano.
Quanto alla mancata assunzione dei testimoni indicati dalla difesa (e di cui era stato richiesto l'esame in sede di riapertura del dibattimento), i giudici di merito hanno spiegato che ciò si verificò a causa della mancata citazione dei testi da parte delle difese e dalla successiva mancata opposizione alla lettura degli atti precedentemente acquisiti.
Trattasi, invero, di comportamento che si è posto in contraddizione con l'originaria richiesta di rinnovazione dell'esame testimoniale e che pertanto manifesta implicitamente una successiva rinuncia all'audizione; ne consegue l'applicabilità dell'ultimo inciso del secondo comma dell'art. 511, a tenore del quale si può dare lettura delle precedenti dichiarazioni se l'esame della persona che le ha rese non abbia luogo. In questo caso l'esame - che era stato autorizzato dal nuovo collegio - non ha avuto luogo per libera scelta dei difensori, i quali non hanno proceduto ad introdurre i testi. Trattasi di causa addebitabile alle stesse parti processuali che oggi eccepiscono la nullità del procedimento;
e d'altronde di fronte alla mancata citazione dei testi il tribunale non poteva che procedere alla lettura dei verbali già acquisiti, diversamente il procedimento sarebbe entrato in una fase di impasse dalla quale era impossibile uscire;
ne' risulta che la mancata citazione dei testi fosse dovuta ad un qualche impedimento o che vi sia stata una richiesta delle parti di rinvio o di fissazione di apposita udienza per l'esame. Di talché il tribunale ha correttamente proceduto oltre, ritenendo implicitamente formatosi il consenso alla lettura, dato il comportamento delle parti incompatibile con una diversa volontà. L'originaria richiesta di rinnovazione dell'esame, dunque, fu superata da una successiva implicita manifestazione di volontà contraria, che ha reso del tutto legittima la lettura e l'utilizzabilità delle dichiarazioni assunte in precedenza da un collegio in diversa composizione (questa stessa corte ha già sostenuto che "nel caso di rinnovazione del dibattimento per mutamento della composizione del giudice collegiale, le dichiarazioni acquisite nella precedente fase dibattimentale possono essere utilizzate per la decisione, mediante la semplice lettura, a condizione che vi sia il consenso delle parti, consenso che non deve essere espresso necessariamente in modo formale, ma che può risultare anche da comportamenti concreti"; cfr. Sez. 1^, Sentenza n. 17804 del 7 dicembre 2001, Graviano, Rv. 221694).
2. Con un secondo motivo di ricorso, il CC lamenta nullità della sentenza per motivazione contraddittoria, carente e/o manifestamente illogica e per violazione della L. Fall., art. 216, comma 1, n. 1 e 2 e art. 219 commi 1 e 2, n.
1. Sotto questo profilo il ricorrente lamenta che la corte d'appello abbia recepito acriticamente la ricostruzione dei fatti operata dal tribunale, nonché la qualificazione giuridica degli stessi. Ritiene il ricorrente che sia erronea l'indicazione del volume di affari di 50 miliardi di lire per gli anni 1998 e 1999, giacché lo stesso non aveva alcun volume d'affari, mentre la cifra suddetta rappresenterebbe la somma delle fatture delle autovetture vendute, per il tramite di CC, da una serie di concessionarie. Inoltre, lamenta che siano state considerate come distrazioni le appropriazioni, da parte sua, delle somme versate in acconto dagli acquirenti, mai girate ai concessionari di vendita;
secondo il ricorrente tali comportamenti potrebbero al limite configurare appropriazione indebita, in quanto trattavasi di somme illegittimamente trattenute dal CC e non di denari di competenza dell'impresa, oggetto di distrazione. Secondo il ricorrente per potersi parlare di distrazione il CC avrebbe dovuto avere un effettivo ruolo di vendita e non semplicemente di mediazione tra gli acquirenti e le concessionarie venditrici;
il ricorrente arriva addirittura a negare l'esistenza di un'impresa a suo nome. Questo motivo di ricorso è palesemente infondato;
innanzitutto si deve rilevare che l'attività di mediatore può essere svolta come lavoro autonomo (quando prevale il lavoro personale e non vi è la costituzione di un apparato organizzativo specifico, ne' di un ufficio), oppure in forma di impresa, tutte le volte che sussistono i requisiti previsti dall'art. 2082 c.c., ossia quando il mediatore esercita la propria attività in modo professionale con l'ausilio di una organizzazione più o meno complessa e con l'apporto di attività lavorativa significativa da parte di altri soggetti. È evidente che nel caso in esame ci si trova di fronte alla seconda delle due opzioni, non solo per il notevole volume di affari, ma anche e soprattutto per il fatto che il CC si avvaleva di una vera e propria organizzazione imprenditoriale, che poteva contare sul lavoro di numerosi soggetti. D'altronde, la contestazione dei reati fallimentari presuppone che l'attività sia stata qualificata anche dal tribunale civile come attività di impresa ai sensi dell'articolo uno della legge fallimentare, essendo tale qualificazione presupposto indefettibile per la dichiarazione di fallimento.
E che l'attività di mediazione possa essere esercitata in forma di impresa non sembra revocabile in dubbio (si vedano ad esempio Cassazione civile, sez. 1^, 19 marzo 1980 n. 1820; Cassazione civile sez. 3^, 09 marzo 1984 n. 1637; Comm. trib. centr. sez. 13^, 04 luglio 1995 n. 2699). La valutazione del tipo di attività svolta in concreto dal CC costituisce un giudizio discrezionale riservato ai giudici di merito, ove correttamente motivato;
nel caso di specie la motivazione adottata dai giudici di merito appare logica, congrua ed aderente al dato fattuale, dovendosi anche tener conto del fatto, già richiamato, che per l'attività imprenditoriale svolta dal CC vi era stata l'apertura di una procedura concorsuale che, com'è noto, presuppone la qualità di imprenditore del soggetto passivo). In tale contesto, la quantificazione totale del giro di affari dell'impresa assume scarsa rilevanza, essendo dotata di ben più pregnante significato la quantificazione dei danni subiti dalle persone offese, compiutamente riportata dai capi di imputazione attraverso le tabelle ivi allegate.
3. Con il terzo motivo si deduce nullità della sentenza per motivazione contraddittoria, carente e/o manifestamente illogica in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche. Lamenta il ricorrente che la corte d'appello si sia limitata a confermare la statuizione di primo grado - che aveva ritenuto di non concedere le attenuanti sull'esistenza di un precedente penale, peraltro, secondo la difesa, molto risalente - aggiungendo unicamente una generica considerazione sulla gravità dei fatti contestati. Anche questa censura è infondata;
la concessione o meno delle attenuanti generiche rientra nell'ambito di un giudizio di fatto rimesso alla discrezionalità del giudice, il cui esercizio deve essere motivato nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente la sua valutazione circa l'adeguamento della pena alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo (Sez. 6, Sentenza n. 41365 del 28/10/2010 Ud. (dep. 23/11/2010) Rv. 248737);
il dovere di motivazione sulla ricorrenza o meno delle condizioni per il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è adempiuto dal giudice ove dia dimostrazione - senza necessità di formule sacramentali e di particolare approfondimento motivazionale - di avere valutato la gravità del fatto, che è uno degli indici normativi per la determinazione del trattamento sanzionatorio (Sez. 3, Sentenza n. 11963 del 16/12/2010 Cc. (dep. 24/03/2011) Rv. 249754). E peraltro, qualora le attenuanti sono state concesse ad alcuni imputati e negate ad altri, come nel caso di specie, la motivazione può implicitamente ricavarsi anche mediante il raffronto con le considerazioni poste a fondamento del loro avvenuto riconoscimento (Sez. 6, Sentenza n. 14556 del 25/03/2011 Ud. (dep. 12/04/2011) Rv. 249731). In ogni caso, le ragioni che hanno portato alla negazione delle richieste attenuanti generiche possono anche desumersi implicitamente dal complesso della motivazione della sentenza (Sez. 6, Sentenza n. 36382 del 04/07/2003 Ud. (dep. 22/09/2003) Rv. 227142), in special modo ove emerga in tutta evidenza la particolare gravità del fatto. Nel caso in esame l'importo elevatissimo del danno subito dalle persone offese, il loro numero e le modalità della condotta, che i giudici di merito hanno ritenuto connotate da particolare scaltrezza, sono senza dubbio elementi più che sufficienti ad escludere la concessione dei benefici richiesti. RA NE.
1. Il primo motivo di ricorso svolto da RA NE attiene alla nullità dell'ordinanza dibattimentale del 31 ottobre 2006 per inosservanza delle norme processuali previste dall'art. 525 c.p.p., n.
2. Trattasi di censura analoga a quella svolta con il primo motivo di ricorso da CC ST, per cui si richiama quanto esposto al punto 1 per quest'ultimo imputato.
2. Con un secondo motivo di ricorso, si deduce nullità della sentenza per motivazione contraddittoria, carente e/o manifestamente illogica e per violazione della L. Fall., art. 216, comma 1, n. 1 e 2 e art. 219, commi 1 e 2, n.
1. Sotto questo profilo la ricorrente lamenta che la Corte d'appello avrebbe indebitamente ritenuto il suo concorso nei reati contestati al CC, sulla base della riscontrata intestazione a lei di numerosi alloggi ed autovetture, quando invece la stessa aveva acconsentito a tali intestazioni in buona fede, ritenendo che il compagno fosse effettivamente titolare di una florida attività economica. Sostiene, inoltre, la ricorrente che tali intestazioni non potevano destare sospetto, trattandosi di acquisti fatti alla luce del sole.
Ritiene questa corte che le motivazioni espresse dai giudici di merito (si ricorda che in tema di sentenza penale di appello, non sussiste mancanza o vizio della motivazione allorquando i giudici di secondo grado, in conseguenza della completezza e della correttezza dell'indagine svolta in primo grado, nonché della corrispondente motivazione, seguano le grandi linee del discorso del primo giudice. E invero, le motivazioni della sentenza di primo grado e di appello, fondendosi, si integrano a vicenda, confluendo in un risultato organico e inscindibile al quale occorre in ogni caso fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione;
cfr. Cassazione penale, sez. 2^, 15 maggio 2008, n. 19947) siano tutt'altro che illogiche e contraddittorie e che, anzi, l'apparato motivazionale che corre dalle sentenze sia più che adeguato a far emergere il ragionamento logico seguito dai giudici di primo e secondo grado. Le osservazioni svolte dalla ricorrente non tengono conto che trattandosi di beni immobiliari e dei beni mobili registrati non sarebbe stato possibile l'acquisto, ne' la volturazione, senza atti formali. Ed invero, proprio questo è il motivo per il quale spesso i beni che si vogliono sottrarre alla garanzia dei creditori vengono intestati a terzi compiacenti, i quali compartecipano al progetto criminoso dell'acquirente. Ciò premesso, i giudici del merito hanno ritenuto che la RA fosse concorrente nei reati a lei contestati sulla base di precisi indici esplicitamente indicati (si vedano ad esempio le pagine 25 e 26 della sentenza della corte d'appello). Trattasi di attività di valutazione della prova che, essendo adeguatamente motivata, sfugge ad ogni censura in questa sede.
IA TI.
Il IA lamenta: - violazione di legge ed omessa motivazione in relazione alla L. Fall., art. 192 c.p.p., e art. 223; - mancata considerazione dei motivi di appello su alcuni fatti allegati;
- illogicità intrinseca della motivazione per omessa considerazione di emergenze probatorie di rilevanza essenziale ai fini della ricostruzione dei fatti;
- distorsione dei dati probatori emergenti del processo;
- violazione di legge ed omessa motivazione in relazione all'art. 133 c.p.. I motivi del ricorso del possono essere trattati unitariamente;
lamenta il ricorrente l'erronea valutazione delle prove, in particolare con riferimento alla sua consapevolezza circa il fatto che gli sconti che praticava il CC fossero superiori a quelli di cui poteva effettivamente godere;
lamenta poi il fatto che molti altri collaboratori, nonché i concessionari, non siano stati imputati in questo procedimento. Infine lamenta la mancata motivazione in ordine alla determinazione della pena, della quale chiede la riduzione.
Tutti i motivi del ricorso proposti dal IA attengono a questioni di merito e devono pertanto essere respinti;
si ricorda che nel controllo di legittimità la Corte di cassazione non deve stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti, ne' deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se questa giustificazione sia logica e compatibile con il senso comune;
l'illogicità della motivazione, come vizio denunciabile, dev'essere, inoltre, percepibile "ictu oculi", dovendo il sindacato di legittimità essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando inlnfluenti le minime incongruenze. In secondo luogo, per la validità della decisione non è necessario che il giudice di merito sviluppi nella motivazione la specifica ed esplicita confutazione della tesi difensiva disattesa, essendo sufficiente, per escludere la ricorrenza del vizio di motivazione, che la sentenza evidenzi una ricostruzione dei fatti che conduca alla reiezione della deduzione difensiva implicitamente e senza lasciare spazio ad una valida alternativa (cfr. Cassazione penale, sez. 2^, 05 maggio 2009, n. 24847). Le sentenze di merito hanno ricostruito in modo specifico la responsabilità del IA, dando adeguatamente conto delle ragioni della decisione ed evidenziando un percorso logico immune da censure di legittimità; anche in relazione alla determinazione della pena vi è una esplicita indicazione dei parametri considerati (cfr. pagina 30 della sentenza di appello) e comunque dal complesso motivazionale ed in particolare dall'analisi delle singole posizioni si evince che il giudice del merito ha valutato la gravità del reato e il grado di compartecipazione del singolo imputato. MI NZ.
L'imputato deduce inosservanza delle norme processuali ed assenza di motivazione. Sotto questo profilo il ricorrente lamenta il fatto che il tribunale di Milano ha proceduto a riunire i due procedimenti a suo carico senza dare avviso del provvedimento di rinvio per la riunione, senza riformulare il capo di imputazione a seguito dell'avvenuta riunione e senza notificare un nuovo capo d'imputazione; lamenta inoltre la genericità del capo d'imputazione e pertanto la sua nullità. Il ricorso sollevato da LI VI è infondato, ai limiti dell'inammissibilità; innanzitutto il ricorrente lamenta una violazione di legge senza indicare quali siano le norme oggetto dell'asserita violazione, e ciò basterebbe già di per se per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso (cfr. Cassazione civile, sez. 3^, 08 novembre 2005, n. 21659). In secondo luogo il ricorrente ripropone le stesse censure già svolte nell'appello, sulle quali la corte di Milano ha dato motivata risposta;
è lo stesso ricorrente a riconoscere l'esistenza della motivazione, che ritiene però non soddisfacente e sbrigativa (cfr penultima pagina del ricorso). Non è chiaro, peraltro, a questa corte - proprio a cagione della mancata indicazione delle norme di legge asseritamente violate - il motivo per cui la seconda sezione del tribunale di Milano avrebbe dovuto avvisare l'imputato del rinvio per la riunione, dato che lo stesso fu disposto all'udienza. Analogamente non è chiaro il motivo per cui i 2 capi d'imputazione relativi alla bancarotta avrebbero dovuto essere necessariamente unificati. Ancor meno comprensibile è la doglianza relativa alla mancata notifica del nuovo capo d'imputazione, posto che un nuovo capo, unificato, non vi è stato, mentre gli altri due erano stati già ritualmente notificati all'atto di incardinare i relativi giudizi. Quanto al rischio di duplicazione delle condanne, la corte d'appello ha già risposto, affermando che e" stato ritenuto sussistente un solo reato, connotato da due episodi;
peraltro, la lamentela dell'imputato è tanto più infondata in quanto si consideri il recentissimo orientamento di questa corte, a sezioni unite, le quali hanno affermato che nel caso di bancarotta ogni episodio distrattivo costituisce reato a se stante (cfr. sentenza 21.03 9- 2011, udienza del 27 gennaio 2011, ric. Loy). Su tutti gli aspetti lamentati, comunque, vi è idonea e congrua motivazione della corte d'appello e dunque questo giudice di legittimità non può, in assenza delle prospettate e non precisate violazioni di legge, procedere a una diversa valutazione del materiale istruttorio. Tanto più ove si consideri che ci troviamo, per tali aspetti, di fronte ad una doppia pronuncia conforme e quindi al cospetto di un apparato motivazionale costituito dall'integrazione reciproca delle motivazioni contenute nei provvedimenti di primo e secondo grado.
Il ricorrente lamenta, infine, la illogicità della motivazione in relazione alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di bancarotta, ma anche in questo caso le censure si risolvono in questioni di fatto sulle quali questa corte non può intervenire in presenza di un apparato motivazionale che, condivisibile o meno, non manifesta quegli evidenti vizi di illogicità che il codice di procedura penale ritiene necessari al fine di procedere all'annullamento della sentenza.
DI LE AN.
Con un primo motivo Di NI CO deduce la nullità del procedimento per nullità assoluta del capo di imputazione e insufficiente o assente motivazione sul punto;
lo svolgimento del motivo di ricorso è analogo a quello del LI, per cui non può che richiamarsi sul punto la motivazione già esposta esaminando le doglianze di quest'ultimo. Resta da aggiungere che il ricorrente insiste particolarmente sull'impossibilità di conoscere l'importo totale della presunta bancarotta e sul fatto che non siano indicati in dettaglio nei capi di imputazione i periodi e le condotte addebitate in modo specifico al Di NI;
a questo proposito si deve rilevare che il capo di imputazione non deve contenere necessariamente questi dettagli, essendo sufficiente che sia individuata la condotta di reato addebitata all'imputato, che poi si colorerà in maniera più specifica e dettagliata nel corso del procedimento. L'importante è che attraverso la formulazione chiara e precisa, anche se essenziale, non vi sia lesione dei diritti della difesa;
più in particolare, la mancata enunciazione dell'ambito spaziale e temporale delle condotte e degli elementi specificatori dell'oggetto materiale del reato costituisce vizio di nullità soltanto quando non sia possibile collocare nel tempo e nello spazio l'episodio criminoso contestato, mentre l'omissione è improduttiva di conseguenze giuridiche quando dagli altri elementi enunciati, e dai richiami contenuti nel decreto ed eventualmente anche in altri provvedimenti, risultino chiari i profili fondamentali del "fatto" per il quale il giudizio è stato disposto (Sez. 1, Sentenza n. 12149 del 02/03/2005, Rv. 231615). Con altro motivo di ricorso, il Di NI lamenta errore di diritto e insufficienza della motivazione in relazione all'elemento soggettivo della bancarotta;
si duole il ricorrente che la corte d'appello non abbia tenuto conto delle varie circostanze indicate nell'atto d'appello da cui doveva desumersi la mancata consapevolezza da parte del Di NI circa la condotta fraudolenta del CC, per cui egli lavorava;
ma anche in questo caso si tratta di questioni di merito che non possono essere esaminate in questa sede, avendo trovato esauriente risposta nelle motivazioni della sentenza di primo e secondo grado.
Infine, il ricorrente deduce contraddittorietà ed illogicità della motivazione con riferimento alla pena finale inflitta, in considerazione del fatto che la misura di questa è uguale a quella relativa ad altro imputato, il quale però era partito da una pena base più elevata. La pena base più contenuta del Di NI sarebbe stata conseguenza del fatto che egli aveva risarcito la parte civile e pertanto aveva ottenuto un beneficio in termini di pena;
infliggergli la stessa pena del coimputato che non aveva risarcito il danno, afferma la difesa, significa in concreto attribuirgli una sanzione penale più grave. Lamenta il ricorrente di avere sollevato tale motivo di censura anche con l'atto di appello, senza ottenere dalla corte di secondo grado alcuna motivazione sul punto. Osserva questa corte che il procedimento di determinazione della pena in concreto spetta unicamente ai giudici di merito, senza che la cassazione possa sindacare tale scelta esclusivamente sulla base di un aumento operato in maniera difforme per due imputati le cui condotte non sono integralmente sovrapponibili;
la censura svolta dal Di NI si fonda sull'erroneo presupposto che gli aumenti di pena dovessero essere uguali per tutti, mentre i giudici di merito hanno evidentemente tenuto conto della particolarità delle singole condotte. D'altronde, nel calcolo della pena base si è tenuto conto dell'avvenuto risarcimento del danno da parte del ricorrente e pertanto quest'ultimo non può pretendere che la stessa circostanza (risarcimento del danno) sia tenuta in conto due volte;
prima nel calcolo della pena base e poi nell'aumento per la continuazione. Per i motivi esposti, tutti i ricorsi devono essere rigettati.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna ciascuno dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 30 settembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 15 dicembre 2011