Sentenza 22 novembre 2002
Massime • 1
Non è configurabile il reato di favoreggiamento personale (art.378 cod. pen.) allorché sia accertata l'insussistenza obiettiva del reato presupposto. (In applicazione di tale principio la S.C. ha ritenuto insussistenti gli estremi del reato di cui all'art.378 cod. pen. in quanto l'imputato favorito era stato assolto dall'imputazione di appropriazione indebita per insussistenza del fatto).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 22/11/2002, n. 59 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 59 |
| Data del deposito : | 22 novembre 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FULGENZI Renato Presidente del 22/11/2002
Dott. DI VIRGINIO Adolfo Consigliere SENTENZA
Dott. AGRÒ Antonio Stefano Consigliere N. 1390
Dott. CORTESE Arturo Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. COLLA Giorgio Consigliere N. 22886/2002
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AC LG;
avverso la sentenza della Corte d'Appello di Palermo in data 14.01.2002, che confermava la sua condanna per il reato di cui all'art. 378 c.p.;
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Adolfo Di Virginio;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dott. Sost. Proc. Gen. Dott. Oscar Cedrandolo, che ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso;
OSSERVA
Ricorre AY LG, cittadino tunisino, avverso sentenza della Corte d'Appello di Palermo in data 14.1.2002, con la quale è stata confermata la sua condanna per il reato di cui all'art. 373 c.p., ascrittogli per aver aiutato NO HE, sottoposto ad indagine per il reato di appropriazione indebita, ad eludere le investigazioni dell'autorità. Il NO, praticante procuratore legale, aveva incassato per conto di un suo assistito, anelategli cittadino tunisino, la somma di L.
1.500.000 quale risarcimento di danni derivanti da un incidente stradale;
e, secondo l'accusa, la aveva trattenuta senza versarla all'avente diritto. Lo AY, anch'egli assistito dal NO per il risarcimento dei danni derivati dallo stesso incidente, aveva dichiarato invece alla polizia giudiziaria che la somma in questione era stata versata dal NO a tale CO AS, il quale aveva provveduto a sua volta a consegnarla al fratello del danneggiato;
donde la sua incriminazione e la successiva affermazione di colpevolezza. Veniva negato all'imputato il beneficio della non menzione della pena, sollecitato con l'atto di appello.
Deduce il ricorrente erronea applicazione dell'art. 378 c.p. e vizio di motivazione relativamente all'affermazione di colpevolezza. Già il giudice di primo grado aveva ritenuto che il NO avesse effettivamente consegnato la somma di danaro al CO, assolvendolo di conseguenza dall'imputazione del reato di appropriazione indebita aggravata ai sensi dell'art. 61 n. 11 c.p.;
onde non si comprenderebbe come sia stata ritenuta la falsità delle dichiarazioni da lui rese alla polizia giudiziaria. Difetto assoluto di motivazione e-sisterebbe, poi, relativamente al diniego del beneficio della non menzione della pena.
Il ricorso e fondato.
È stato contestato esclusivamente all'imputato di aver aiutato il NO ad eludere le investigazioni relative al reato di appropriazione indebita (erano stati ipotizzati a carico del medesimo diversi altri reati, per i quali è parimenti intervenuta assoluzione o dichiarazione di improcedibilità per difetto di querela); ma dalla imputazione di appropriazione indebita il NO e stato assolto per insussistenza del fatto, avendo il giudice di merito ritenuto che il danaro fosse stato da lui effettivamente consegnato al CO, conoscente e persona di fiducia, dell'avente diritto. Ne consegue che, stando a questa ricostruzione dei fatti, lo AY ebbe a dichiarare il vero alla polizia giudiziaria sul punto;
ne' rileva, ai fini dell'affermazione di responsabilità relativa al favoreggiamento, l'ipotetico mendacio su circostanze successive, tali da giovare semmai non già al NO ma ad altre persone, il favoreggiamento nei cui confronti non e stato peraltro contestato. L'art. 378 c. 4, d'altronde, lascia salva la responsabilità dell'agente quando risulti che la persona aiutata non ha commesso il fatto;
e non già quando il fatto medesimo sia insussistente, come nel caso si è ritenuto.
Balle predette considerazioni discende di necessità l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, perché il fatto non sussiste. Resta assorbito l'altro motivo di ricorso.
P.Q.M.
la Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.
Così deciso in Roma, il 22 novembre 2002.
Depositato in Cancelleria il 8 gennaio 2003