Sentenza 13 giugno 2007
Massime • 2
I verbali d'ispezione dei luoghi eseguiti dalla polizia giudiziaria sono atti irripetibili, come tali legittimamente acquisibili al fascicolo del dibattimento, allorché si limitino alla descrizione di situazioni o luoghi suscettibili di modificazione nel tempo; ove invece facciano riferimento anche allo sviluppo delle indagini o alle dichiarazioni rese da persone informate sui fatti, assumono un contenuto misto che impedisce l'integrale acquisizione al fascicolo consentendola solo relativamente alla parte descrittiva
La parte, una volta ottenuta l'autorizzazione a citare i propri testimoni, ha l'onere di provvedere agli adempimenti necessari alla citazione degli stessi ovvero di provvedere personalmente alla loro presentazione in udienza; l'inadempimento di tale onere, pur non dando luogo ad inammissibilità della prova, impedisce tuttavia alla parte di chiedere il rinvio del dibattimento per l'escussione dei propri testi, non citati né presenti.
Commentario • 1
- 1. Processo penale, testimoni, citazione, termine, prescrizioneAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 31 ottobre 2013
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 13/06/2007, n. 32343 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32343 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. POSTIGLIONE Amedeo - Presidente - del 13/06/2007
Dott. MANCINI Franco - Consigliere - SENTENZA
Dott. PETTI Ciro - Consigliere - N. 1797
Dott. IANNIELLO Antonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SARNO Giulio - Consigliere - N. 46275/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
TR NU, nato a [...] il 26 ottobre del 1976;
avverso la sentenza del tribunale di Ragusa del 19 ottobre del 2006;
udita la relazione del Consigliere Dott. PETTI Ciro;
sentito il Sostituto Procuratore Generale nella persona del Dott. IZZO Gioacchino, il quale ha concluso per l'annullamento con rinvio;
letti il ricorso e la sentenza denunciata, osserva quanto segue:
RILEVATO IN FATTO
Con sentenza del 19 ottobre del 2006, il tribunale di Ragusa condannava TR NU alla pena di Euro 10.000,00 di ammenda oltre al pagamento delle spese processuali quale responsabile del reato di cui all'art. 81 cpv c.p. 15, e alla L. n. 977 del 1967, art.18, comma 2, e artt. 22 e 26, perché, nella qualità di titolare dell'esercizio commerciale di ristorazione denominato "La Lampara", in esecuzione di un medesimo disegno criminoso aveva adibito il minorenne NE SA a lavoro notturno per più di 40 ore settimanali senza concedere al predetto i previsti due giorni di riposo. Fatto accertato in Ragusa il 30 giugno del 2003. Ricorre per Cassazione il condannato denunciando:
la violazione degli artt. 468 e 495 c.p.p. per avere il tribunale non ammesso i testi indicati dalla difesa solo perché questi non erano presenti e la parte non aveva provveduto alla loro citazione, sulla premessa che la mancata citazione equivaleva a rinuncia, la violazione dell'art. 195 c.p.p., comma 4 e dell'art. 431 c.p.p. per avere il tribunale illegittimamente acquisito il verbale di contravvenzione ed utilizzato ai fini della decisione la deposizione dell'ispettore il quale aveva deposto sul contenuto delle dichiarazioni a lui oralmente rese;
omessa motivazione e travisamento della prova per avere il tribunale ignorato alcuni documenti e precisamente la busta paga del mese di giugno da cui emergeva che il NE S. aveva lavorato 15 giorni su 17;
omessa motivazione sul trattamento sanzionatorio posto che la pena era stata applicata in misura prossima al massimo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo è infondato. La parte, dopo avere depositato la lista ed ottenuto dal giudice l'autorizzazione a citare i propri testimoni, per provocare la loro presenza in dibattimento ha l'onere di curare gli adempimenti necessari per la presentazione rivolgendosi all'ufficiale giudiziario a norma dell'art. 142 disp. att. c.p.p. ovvero provvedendo personalmente alla presentazione dei testimoni in udienza secondo il disposto dell'art. 468 c.p.p., comma 3. L'omissione di tali adempimenti, pur non equivalendo a rinuncia alla prova e pur non comportando l'inammissibilità dalla prova stessa perché questa è prevista solo per il mancato deposito della lista (Così Cass. n. 30889 del 2005), impedisce tuttavia alla parte di chiedere il rinvio del dibattimento per l'escussione dei propri testi (Così anche Cass. 11 giugno 1999, Mattei). Opinando diversamente si attribuirebbe alla parte la facoltà di determinare i tempi del processo che devono invece essere regolati dal giudice. La parte negligente riacquisterà il diritto di fare escutere i propri testimoni solo nell'eventualità che l'istruzione probatoria venga rinviata dal giudice ad altra udienza. Nella fattispecie il dibattimento si è esaurito in una sola udienza e quindi la parte aveva perduto il diritto all'escussione dei propri testimoni per avere omesso di farli citare o presentare in udienza. Fondato è invece il secondo motivo. I verbali d'ispezione dei luoghi eseguiti dalla polizia giudiziaria e segnatamente dall'ispettore del lavoro sono atti irripetibili legittimamente acquisiti al fascicolo del dibattimento a norma dell'art. 431 c.p.p. allorché si limitano alla descrizione di situazioni o luoghi suscettibili di modificazione nel tempo. Se invece fanno riferimento allo sviluppo delle indagini o alle dichiarazioni rese da persone informate sui fatti assumono un contenuto misto che impedisce l'acquisizione integrale al fascicolo del dibattimento. In tal caso il contenuto relativo a situazioni suscettibili di modificazioni deve essere scisso da quello valutativo (cfr Cass. sez. 1^, 8 agosto 2000, Guastalegname;
sez. 2^, 8 maggio 1997, Baldini). Nella fattispecie il verbale conteneva anche le dichiarazioni rese all'ispettore al momento del sopralluogo dal dipendente e quindi non poteva essere acquisito integralmente al fascicolo del dibattimento.
Fondato è anche il terzo motivo poiché il giudice ha utilizzato la testimonianza indiretta dell'ispettore del lavoro in violazione dell'art. 195 c.p.p., comma 4, nonostante l'opposizione del difensore, il quale aveva chiesto la citazione del teste di riferimento ossia del lavoratore. L'art. 195 c.p.p., comma 4, come modificato dalla L. n 63 del 2001, vieta la testimonianza degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria sul contenuto sia delle sommarie informazioni assunte da persone informate sui fatti o da indagati in reati connessi (art. 351), sia sul contenuto delle querele,denunce, istanze;
sia infine sul contenuto delle dichiarazioni spontanee rese dall'indagato. Lo scopo del divieto non consiste solo nell'aggirare la regola in base alla quale le precedenti deposizioni sono utilizzabili solo ai fini delle contestazioni per stabilire al credibilità del dichiarante, ma anche a sanzionare l'obbligo della documentazione delle attività compiute dalla polizia giudiziaria per assicurare una più fedele riproduzione delle dichiarazioni assunte (art. 357). Nella fattispecie l'ispettore ha deposto su quanto gli era stato riferito dal lavoratore senza l'escussione del testimone diretto e la sua testimonianza è stata utilizzata ai fini della decisione nonostante l'opposizione del difensore.
La decisone che si fonda su prove non utilizzabili deve essere quindi annullata con rinvio.
Il giudice del rinvio dovrà riesaminare il materiale probatorio tenendo conto dei principi dianzi enunciati L'accoglimento degli anzidetti due motivi di ricorso con il conseguente annullamento della decisione impugnata rende superfluo l'esame degli altri motivi.
P.Q.M.
LA CORTE Letto l'articolo 623 c.p.p., annulla la sentenza impugnata con rinvio al tribunale di Ragusa.
Così deciso in Roma, il 13 giugno 2007.
Depositato in Cancelleria il 9 agosto 2007