Cass. pen., sez. III, sentenza 13/06/2007, n. 32343
CASS
Sentenza 13 giugno 2007

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Massime2

I verbali d'ispezione dei luoghi eseguiti dalla polizia giudiziaria sono atti irripetibili, come tali legittimamente acquisibili al fascicolo del dibattimento, allorché si limitino alla descrizione di situazioni o luoghi suscettibili di modificazione nel tempo; ove invece facciano riferimento anche allo sviluppo delle indagini o alle dichiarazioni rese da persone informate sui fatti, assumono un contenuto misto che impedisce l'integrale acquisizione al fascicolo consentendola solo relativamente alla parte descrittiva

La parte, una volta ottenuta l'autorizzazione a citare i propri testimoni, ha l'onere di provvedere agli adempimenti necessari alla citazione degli stessi ovvero di provvedere personalmente alla loro presentazione in udienza; l'inadempimento di tale onere, pur non dando luogo ad inammissibilità della prova, impedisce tuttavia alla parte di chiedere il rinvio del dibattimento per l'escussione dei propri testi, non citati né presenti.

Commentario1

  • 1Processo penale, testimoni, citazione, termine, prescrizioneAccesso limitato
    Redazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 31 ottobre 2013

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 13/06/2007, n. 32343
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 32343
Data del deposito : 13 giugno 2007

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