Sentenza 28 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 28/02/2001, n. 2930 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2930 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2001 |
Testo completo
REPU029 30/0 1 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto comfeus, lig hts SEZIONE SECONDA CIVILE or ext.u. nel process execution;
sygetto legt. Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: times fromments' Me fulis Thous Presidente Dott. Mario SPADONE R.G.N 10179/98 Consigliere Dott. Alfredo MENSITIERI 13332/98 6100 Dott. Rosario DE JULIO - Rel. Consigliere - Cron. Rep. 937 Consigliere Dott. Matteo IACUBINO Consigliere Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO Ud. 12/05/00 ha pronunciato la seguente S E NT EN ZA пери Me fal humain, est. sul ricorso proposto da: пока domiciliato in ROMA RI SA, elettivamente LUNGOTEVERE FLAMINIO 60, presso lo studio CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE dell'avvocato LONGO R., difeso dall'avvocato PATANELLA Richiesta copia studio 24 ORE ONOFRIO, giusta delega in atti;
dal Sig. per diritti 3000 ricorrente 112-8 FER 2001 - IL CANCELLIERE
contro
SC SEBASTIANA;
LIRE 3000 intimata CANCELLERIA °e sul 2° ricorso n 13332/98 proposto da: SC SEBASTIANA, elettivamente domiciliata in ROMA CG073583 VIA PIAVE 52, presso lo studio dell'avvocato CARCIONE2000 931 R, difesa dall'avvocato DI LORENZO FRANCO, giusta -1- CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Richiesta copia esecutiva dal Sig. DI LORENZO delega in atti;
per diritti L. 24000+6 9.MAG. 2001 - controricorrente e ricorrente incidentale il IL CANCELLIERE __nonetè
contro
RI SA;
intimato avverso la sentenza n. 691/97 della Corte d'Appello di PALERMO, depositata il 21/08/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/05/00 dal Consigliere Dott. Rosario DE JULIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MARINELLI che ha concluso per assorbito il rigetto del ricorso principale, l'incidentale. LIRE 10000 LIRE 2000 CANCELLERIA CANCELLERIA AT979660 N485435 AT373653 -2- N485434 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ordinanza del 20 luglio 1996 il Tribunale di Palermo, in parziale accoglimento del reclamo proposto da LV NO contro il provvedimento del 22 marzo 1996 con cui il Giudice Sebastiona dell'esecuzione aveva liquidato all'arch. OS, nominata consulente d'ufficio per la stima di un compendio immobiliare di beni pignorati dal NO in danno della s.p.a. Comind debitrice di quest'ultimo, il compenso di £.10.560.000, riduceva detta somma nella misura di £.5.574.000, di cui £.
5.014.000 per onorario e £.560.000 per spese vive sostenute dal perito, confermando che l'intero importo doveva essere anticipato dal creditore procedente. Il NO proponeva appello con atto di citazione notificato il 10 luglio 1996, con il quale insisteva nel sostenere la nullità del decreto di liquidazione del giudice dell'esecuzione, che peraltro aveva violato il limite massimo posto dalla tariffa professionale, nonché nell'eccepito difetto di legittimazione passiva, essendo divenuto parte del procedimento esecutivo il commissario straordinario della Comind, posta in amministrazione straordinaria. 3 La corte d'appello di Palermo, con sentenza dichiarava inammissibile 13.6.-21.8.1997, del l'appello di LV NO contro l'ordinanza del 20.7.1996 del tribunale di Palermo. Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione LV NO con tre motivi articolati di gravame. Resiste con controricorso OS TI, che ha proposto anche ricorso incidentale affidato ad un unico motivo. Il NO ha depositato memoria illustrativa. MOTIVI DELLA DECISIONE Col primo motivo il ricorrente denuncia dell'art. 1 della leggeviolazione del 2° comma n. 544/1981, dei commi 2° e 4°, dell'art. 1 della legge n. 391/1988, dell'art. 11 della legge n.319/1980, degli artt. 484, 630, 632 e 158 c.p.c. e degli artt. 279, 339 c.p.c., in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c., per avere la sentenza impugnata ritenuto che fosse stata esperita la speciale procedura dell'art. 4 della legge n. 319/1980, mentre si trattava della impugnazione dell'ordinanza del 4.5.1993 e 22.3.1996 emesse nella procedura esecutiva promossa dal ricorrente nei confronti della s.p.a. Comind, nulle, perché la prima riguardava un processo 4 proveniva da un esecutivo estinto, la seconda per cui con il giudice estraneo al processo;
reclamo avverso il decreto di liquidazione doveva ritenersi instaurato un giudizio di cognizione ed il provvedimento del tribunale, che decideva sul reclamo, doveva considerarsi soggetto ad appello. dence vishati Regli artt. Col secondo motivo il ricorrente 134 e 161 c.p.c., perché il provvedimento emesso dal tribunale in sede di reclamo, essendo una sentenza, doveva essere sottoscritto oltre che dal presidente, anche dal relatore ed estensore;
e, mancando la sottoscrizione di quest'ultimo, la corte d'appello avrebbe dovuto di ufficio rilevarne la nullità; che, ove questa Corte ritenga di non disporre il rinvio ad altro giudice, potendo decidere la causa anche nel merito, dovrà esaminare le censure formulate con l'atto di appello, che vengono così precisate: a) essendovi stato nel procedimento esecutivo promosso contro la Comind la sostituzione del creditore procedente da parte del commissario straordinario, perché ammessa la debitrice ad amministrazione straordinaria, obbligato al pagamento del compenso alla OS era soltanto il commissario straordinario;
il credito doveva poi 5 essere azionato con le modalità di cui al 4° comma dell'art. 1 della legge n.391/1988; b)le spese di consulenza espletata dalla relativa alla valutazione del bene OS essendo il credito del ricorrenteesecutato, credito di lavoro, dovevano per l'art. 10 della legge n.533/1973 gravare sull'erario; c) è stato violato l'art. 13 della tabella approvata con D. P.R. 27 luglio 1988 n.352; essendo il parametro massimo di un miliardo previsto dalla norma un limite non superabile anche quando la stima del compendio dei beni sia di ammontare superiore, a favore del OS con il versamento dell'acconto di £.600 mila era rimasto un credito di £.819.000. Tali motivi da esaminare congiuntamente sempre alla proponibilità perché attengono dell'appello avverso l'ordinanza del tribunale che accoglieva in parte il reclamo del NO avverso del giudice il decreto del 23.3.1996 dell'esecuzione, che aveva liquidato il compenso respinti per della OS, vanno l'impossibilità di equiparare il procedimento che si svolge secondo la legge n. 319/1980 ad un disciplina ordinario giudizio di cognizione;
dalla 6 dettata dall'art. 11 della legge si evince che si tratta di un procedimento che si svolge in camera di consiglio, perché regolato dall'art. 29 della legge 13.6.1942 n.794, che si conclude con lal'emanazione di un'ordinanza non impugnabile, quale costituisce titolo esecutivo anche per le spese;
e trattasi di un procedimento impugnabile con ricorso per cassazione ex art. 111 Costituzione (cfr., in senso conforme Cass. sentt. n. 12561/1992; n. 8608/1995; n.883/1995; n. 5328/1994; n.10866/1994). Nel caso in esame l'inammissibilità dell'appello precludeva l'esame da parte dei giudici dell'impugnazione dei motivi di doglianza avverso il decreto del 22.3.1996 del tribunale. Col terzo motivo il ricorrente denuncia violazione dell'art. 91 c.p.c., per avere la sentenza impugnata posto а carico del ricorrente anziché della OS le spese dell'intero giudizio. infondato, perché non risulta Il motivo l'art. 91 c.p.c., essendo rimasto violato soccombente il ricorrente. Il ricorso incidentale subordinato va rigetto di quello dichiarato assorbito con il 7 principale. Le spese seguono la soccombenza D si liquidano e { come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi;
rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito il ricorso incidentale;
condanna il ricorrente principale al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in lire 1.629. 200 di cui £.
1.500.000 per onorari. Il Presidente Così deciso in Roma il 12.5.2 000. se Coungliere est. Прихоть Пожипедаліть hoces IL CANCELLIERE C1 Francesco Catania 290000 DEPOSITATO CANCELLERIA Roma 28 FEB. 2001. IL CANCELLERE 01 Fran UFFION 14320. 0 3 7 1 1 d A R