Sentenza 18 febbraio 2010
Massime • 1
La mancata citazione del teste per l'udienza non comporta la decadenza della parte richiedente dalla prova, salvo che quest'ultima sia superflua o la nuova autorizzazione alla citazione per un'udienza successiva comporti il ritardo della decisione.
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- 1. Decadenza dalla prova per testiAccesso limitatoBarbara Marzoli · https://www.altalex.com/ · 19 novembre 2013
- 2. Processo penale, testimoni, citazione, termine, prescrizioneAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 31 ottobre 2013
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 18/02/2010, n. 13507 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13507 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DE MAIO Guido - Presidente - del 18/02/2010
Dott. PETTI Ciro - Consigliere - SENTENZA
Dott. TERESI Alfredo - Consigliere - N. 376
Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GAZZARA Santi - Consigliere - N. 30815/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
difensore di C.L., nato a
(OMISSIS);
Avverso la sentenza della Corte di appello di Catanzaro, sezione minorenni, del 18 marzo del 2009;
udita la relazione svolta dal consigliere dott. Ciro Petti;
sentito il Procuratore generale nella persona del dott. Francesco Mauro Iacoviello, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso;
sentito il difensore avv. Candreva Brunella, la quale ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
Letti il ricorso e la sentenza denunciata.
Osserva quanto segue:
IN FATTO
La Corte d'appello di Catanzaro, con sentenza del 18 marzo del 2009, confermava quella resa il 24 gennaio del 2008 dal tribunale per i minorenni della medesima città, con cui C.L. era stato condannato alla pena ritenuta di giustizia, quale responsabile del reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, commi 1 ed 1 bis;
perché, in concorso con il padre ed il fratello, giudicati separatamente, deteneva a fine di spaccio venti dosi già confezionate di cocaina nonché del reato di cui all'art. 337 c.p., per essersi opposto agli agenti che stavano effettuando una perquisizione locale. Con la recidiva specifica infraquinquennale. Fatto commesso in (OMISSIS).
Ricorre per cassazione il C. per mezzo del proprio difensore deducendo:
la nullità della sentenza di primo grado per la violazione dell'art.525 c.p. perché la sentenza depositata in cancelleria riportava una composizione collegiale diversa da quella che aveva svolto l'istruttoria dibattimentale e pronunciato la sentenza;
omessa assunzione di una prova decisiva:assume che all'udienza del 24 gennaio, dopo che erano stati escussi i testimoni indicati dal pubblico ministero, il difensore dell'imputato aveva chiesto un rinvio per citare i propri testimoni già ammessi nonché C. A. e L. a norma dell'art. 210 c.p.p. nonché il verbalizzante I.S. ripetutamente indicato dai testi già escussi a norma dell'art. 195, ma il tribunale aveva rigettato le richieste perché il teste I. non era un teste de relato e per il resto l'imputato era decaduto dalla prova per non avere citato i testimoni indicati ed ammessila richiesta di escussione dei testimoni indicati era stata rinnovata ex art. 507, ma anche tale istanza è stata respinta dal tribunale;
chiesta la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale la Corte aveva respinto la richiesta ritenendo la prova superflua e qualificando il provvedimento del tribunale come revoca della prova già ammessa e non come pronuncia di decadenza per l'omessa citazione;
inoltre sia il tribunale che la Corte non avevano fornito alcuna idonea motivazione in merito alla richiesta di sentire il teste I.D. indicato nella lista;
in ogni caso il provvedimento che la corte ha qualificato come revoca era stato adottato senza sentire le parti;
La violazione del principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio per avere la corte affermato la responsabilità e del prevenuto solo perché non aveva ... "preso le distanze dai fatti di causa neanche prospettando la sua estraneità o inconsapevolezza". DIRITTO
Il ricorso è in parte fondato e va accolto per quanto di ragione. In particolare è fondato il primo motivo per la violazione degli art. 525 e 546 c.p.p.. Dagli atti di causa, che il collegio può esaminare essendo stata eccepita una nullità, risulta che all'udienza del 24 gennaio del 2008 (udienza nella quale era stato aperto il dibattimento, svolta la relativa istruttoria ed all'esito letto il dispositivo in udienza), il collegio era così composto: Presidente C.T.; giudici N.S., giudice onorario: Ca.An.; giudice onorario: Cu.Ti.. La sentenza depositata in cancelleria porta però una diversa composizione nel senso che non figura più il giudice togato N.S. che era componente del collegio ed al suo posto figura come presidente il dott. B.D., che non era stato componente del collegio e che peraltro aveva celebrato l'udienza di convalida dell'arresto e sottoscritto il decreto che aveva disposto il giudizio immediato.
La sottoscrizione della sentenza da parte di un presidente che in realtà non aveva presieduto il collegio e l'assenza dalla composizione del collegio di un magistrato togato che in realtà aveva partecipato alla deliberazione determina una nullità assoluta ed insanabile della sentenza per la sottoscrizione come presidente di un magistrato che non aveva presieduto il collegio (il compito del presidente è quello di controllare la conformità della redazione alla deliberazione) oltre che per la diversa composizione del collegio rispetto a quello che aveva assunto le prove e deliberato la decisione.
Il ricorso è altresì fondato anche sotto un diverso profilo, in quanto il provvedimento del tribunale che, rilevata l'assenza dei testimoni della difesa, ne ha revocato l'ammissione in assenza di contraddittorio con le parti e senza giustificare la superfluità della prova è illegittimo, in quanto l'omessa citazione del testimone non vincola la decisione sull'ammissibilità della prova, la quale segue alla valutazione di pertinenza e rilevanza della stessa e non determina automaticamente la decadenza dall'assunzione, Da ciò consegue che, a seguito del decreto di autorizzazione, adottato ex art. 468 c.p.p., comma 2, la parte ha sì l'onere di provvedere alla citazione dei testi, ma dall'inadempimento di tale onere non deriva automaticamente la sanzione della decadenza, qualora la prova non sia superflua e la nuova autorizzazione alla citazione per un'altra udienza successiva non ritardi la decisione, il che si verifica ad esempio quando il processo deve essere comunque rinviato per altra ragione.
La Corte d'appello alla quale era stata devoluta la questione, ha ritenuto di superarla qualificando l'ordinanza del tribunale, non come declaratoria di decadenza dalla prova ma come revoca di una prova ritenuta superflua, ancorché la presunta revoca risultasse comunque adottata senza contraddittorio.
Le altre censure si devono ritenere assorbite. L'accoglimento del primo motivo determina la nullità della sentenza impugnata e di quella di primo grado con conseguente rinvio degli atti al tribunale di Reggio Calabria il quale deve provvedere alla rinnovazione dell'atto nullo.
P.Q.M.
LA CORTE Letto l'art. 623 c.p.p.;
Annulla con rinvio al tribunale per i minori di Reggio Calabria la sentenza impugnata nonché quella pronunciata dal tribunale per i minori di Catanzaro il 24 gennaio 2008. Così deciso in Roma, il 18 febbraio 2010.
Depositato in Cancelleria il 9 aprile 2010