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19 aprile 1942
19 aprile 1942
Art. 438.
(Misura degli alimenti).
Gli alimenti possono essere chiesti solo da chi versa in istato di bisogno e non e' in grado di provvedere al proprio mantenimento.
Essi devono essere assegnati in proporzione del bisogno di chi li domanda e delle condizioni economiche di chi deve somministrarli. Non devono tuttavia superare quanto sia necessario per la vita dell'alimentando, avuto pero' riguardo alla sua posizione sociale.
Il donatario non e' tenuto oltre il valore della donazione tuttora esistente nel suo patrimonio.
(Misura degli alimenti).
Gli alimenti possono essere chiesti solo da chi versa in istato di bisogno e non e' in grado di provvedere al proprio mantenimento.
Essi devono essere assegnati in proporzione del bisogno di chi li domanda e delle condizioni economiche di chi deve somministrarli. Non devono tuttavia superare quanto sia necessario per la vita dell'alimentando, avuto pero' riguardo alla sua posizione sociale.
Il donatario non e' tenuto oltre il valore della donazione tuttora esistente nel suo patrimonio.
Commentari • 132
- 1. funzione assistenzialehttps://www.osservatoriofamiglia.it/ · 204.88799
[…] Nel caso di specie, pur sussistendo una evidente disparità reddituale, la moglie è in grado in base ai suoi redditi immobiliari e non, di godere di una esistenza dignitosa ai sensi dell'art. 438 c.c., anche se la stessa sarà con un tenore di vita inferiore a quello goduto in costanza di matrimonio, ne discende il rigetto della domanda di assegno divorzile. […] Leg.: Art. 337 septies c.c.; Art. 5 Legge 1 dicembre 1970 n. 898 e ss.mm.ii.; Art. 473-bis.29 c.p.c. art. 438 c.c. *Si ringrazia l'avv. […]
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Giurisprudenza • +500
- 1. Trib. Firenze, sentenza 19/11/2024, n. 3609Provvedimento: […] 2. Occorre in via preliminare osservare che, ai sensi dell'art. 438 c.c., “Gli alimenti possono essere chiesti solo da chi versa in istato di bisogno e non è in grado di provvedere al proprio mantenimento. […] 08/11/2013: “Lo stato di bisogno, quale presupposto del diritto agli alimenti previsto dall'art. 438 cod. civ., esprime l'impossibilità per il soggetto di provvedere al soddisfacimento dei suoi bisogni primari, quali il vitto, l'abitazione, il vestiario, le cure mediche, e deve essere valutato in relazione alle effettive condizioni dell'alimentando, tenendo conto di tutte le risorse economiche di cui il medesimo disponga, compresi i redditi ricavabili dal godimento di beni immobili in proprietà o in usufrutto, e della loro idoneità a soddisfare le sue necessità primarie”),Leggi di più...
- assegno alimentare·
- art. 438 c.c.·
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- compensazione spese di lite