Articolo 438 del Codice civile
Articolo 437Articolo 405
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19 aprile 1942
Art. 438.

(Misura degli alimenti).

Gli alimenti possono essere chiesti solo da chi versa in istato di bisogno e non e' in grado di provvedere al proprio mantenimento.

Essi devono essere assegnati in proporzione del bisogno di chi li domanda e delle condizioni economiche di chi deve somministrarli. Non devono tuttavia superare quanto sia necessario per la vita dell'alimentando, avuto pero' riguardo alla sua posizione sociale.

Il donatario non e' tenuto oltre il valore della donazione tuttora esistente nel suo patrimonio.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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