Articolo 192 del Codice della navigazione
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21 aprile 1942
Art. 192.
(Imbarco di passeggeri infermi).

L'imbarco di passeggeri manifestamente affetti da malattie gravi o comunque pericolose per la sicurezza della navigazione o per l'incolumita' delle persone a bordo e' sottoposto ad autorizzazione data nei modi stabiliti da regolamenti speciali.

A norma dei regolamenti stessi puo' essere vietato per ragioni sanitarie, dalla competente autorita',l'imbarco di altre persone oltre quelle indicate nel comma precedente.

Entrata in vigore il 21 aprile 1942
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