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1 luglio 1931
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16 agosto 1942
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11 febbraio 1947
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21 dicembre 1962
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31 ottobre 1986
31 ottobre 1986
Art. 176.
(Liberazione condizionale).
Il condannato a pena detentiva che, durante il tempo di esecuzione della pena, abbia tenuto un comportamento tale dal far ritenere sicuro il suo ravvedimento, puo' essere ammesso alla liberazione condizionale, se ha scontato almeno trenta mesi e comunque almeno meta' della pena inflittagli, qualora il rimanente della pena non superi i cinque anni.
Se si tratta di recidivo, nei casi preveduti dai capoversi dell'articolo 99, il condannato, per essere ammesso alla liberazione condizionale, deve avere scontato almeno quattro anni di pena e non meno di tre quarti della pena inflittagli.
((Il condannato all'ergastolo puo' essere ammesso alla liberazione condizionale quando abbia scontato almeno ventisei anni di pena))
La concessione della liberazione condizionale e' subordinata all'adempimento delle obbligazioni civili derivanti dal reato, salvo che il condannato dimostri di trovarsi nell'impossibilita' di adempierle.
------------- AGGIORNAMENTO (3)
La L. 27 giugno 1942, n. 827 , ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "Durante l'attuale stato di guerra e sino a sei mesi dopo la sua cessazione, la liberazione condizionale preveduta dall' art. 176 del Codice penale puo' essere concessa, concorrendo le altre condizioni volute dalla legge, anche a coloro che sono stati condannati ad una pena detentiva non superiore a cinque anni". ------------- AGGIORNAMENTO (10)
Il D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 11 dicembre 1946, n. 653 , nel modificare l'articolo unico, comma 1 della L. 27 giugno 1942, n. 827 , ha conseguentemente disposto:
- (con l'art. 1, comma 1) che "La efficacia delle norme contenute nell'articolo unico della legge 27 giugno 1942, n. 827 , che estende la liberazione condizionale ai condannati a pena non superiore a cinque anni, e' prorogata sino ai nuova disposizione".
- (con l'art. 2, comma 1) che la presente modifica ha effetto dal 16 ottobre 1946.
(Liberazione condizionale).
Il condannato a pena detentiva che, durante il tempo di esecuzione della pena, abbia tenuto un comportamento tale dal far ritenere sicuro il suo ravvedimento, puo' essere ammesso alla liberazione condizionale, se ha scontato almeno trenta mesi e comunque almeno meta' della pena inflittagli, qualora il rimanente della pena non superi i cinque anni.
Se si tratta di recidivo, nei casi preveduti dai capoversi dell'articolo 99, il condannato, per essere ammesso alla liberazione condizionale, deve avere scontato almeno quattro anni di pena e non meno di tre quarti della pena inflittagli.
((Il condannato all'ergastolo puo' essere ammesso alla liberazione condizionale quando abbia scontato almeno ventisei anni di pena))
La concessione della liberazione condizionale e' subordinata all'adempimento delle obbligazioni civili derivanti dal reato, salvo che il condannato dimostri di trovarsi nell'impossibilita' di adempierle.
------------- AGGIORNAMENTO (3)
La L. 27 giugno 1942, n. 827 , ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "Durante l'attuale stato di guerra e sino a sei mesi dopo la sua cessazione, la liberazione condizionale preveduta dall' art. 176 del Codice penale puo' essere concessa, concorrendo le altre condizioni volute dalla legge, anche a coloro che sono stati condannati ad una pena detentiva non superiore a cinque anni". ------------- AGGIORNAMENTO (10)
Il D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 11 dicembre 1946, n. 653 , nel modificare l'articolo unico, comma 1 della L. 27 giugno 1942, n. 827 , ha conseguentemente disposto:
- (con l'art. 1, comma 1) che "La efficacia delle norme contenute nell'articolo unico della legge 27 giugno 1942, n. 827 , che estende la liberazione condizionale ai condannati a pena non superiore a cinque anni, e' prorogata sino ai nuova disposizione".
- (con l'art. 2, comma 1) che la presente modifica ha effetto dal 16 ottobre 1946.
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- 1. Liberazione condizionale - Pagina 2https://www.brocardi.it/ · 213.25146
[…] I, sentenza n. 3235 del 31 ottobre 1990 «Sia l'art. 176 c.p. che l'art. 8, L. 29 maggio 1982, n. 304 (misure per la difesa dell'ordinamento costituzionale) richiedono per l'ammissione alla liberazione condizionale non la semplice probabilità o la mera possibilità di un futuro...» Cassazione penale, Sez. […] I, sentenza n. 4222 del 16 gennaio 1991 «Il requisito del «sicuro ravvedimento» richiesto dall'art. 176 c.p. per la concessione della liberazione condizionale non può essere confuso con una generica buona condotta tenuta all'interno o fuori del carcere ovvero con la partecipazione...» Cassazione penale, Sez. […]
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Giurisprudenza • 402
- 1. Cass. pen., sez. I, sentenza 02/04/2026, n. 12499Provvedimento: […] Con il secondo motivo denuncia violazione di legge in relazione all'art. 176 cod. pen., con riferimento all'obbligo di risarcimento. Una lettura costituzionalmente orientata dell'art. 176, quarto comma cod. pen., […]Leggi di più...
- risarcimento del danno·
- ravvedimento·
- art. 176, quarto comma, cod. pen.·
- liberazione condizionale·
- impossibilità di adempiere obbligazioni civili·
- legittimità costituzionale·
- art. 176 cod. pen.·
- giustizia riparativa