Sentenza 15 novembre 2006
Massime • 1
La condanna riportata a seguito di procedimento per decreto rileva ai fini della recidiva atteso che gli effetti preclusivi del decreto penale di condanna riguardano solo il pagamento delle spese del procedimento e l'applicazione di pene accessorie, nonché l'efficacia della pronunzia nei soli giudizi civile o amministrativo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 15/11/2006, n. 40302 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40302 |
| Data del deposito : | 15 novembre 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MARZANO Francesco - rel. Presidente - del 15/11/2005
Dott. LICARI Carlo - Consigliere - SENTENZA
Dott. COLOMBO Gherardo - Consigliere - N. 1417
Dott. FOTI Giacomo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. AMENDOLA Adelaide - Consigliere - N. 30702/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI TRIESTE;
avverso la sentenza del Giudice di pace di Udine in data 27/01/2005;
nei confronti di:
DU TO, n. in San Daniele del Friuli il 01/03/1968;
Udita in Pubblica udienza la relazione svolta dal Presidente Dott. Francesco Marzano;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott.ssa DE SANDRO Anna Maria, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
Non comparso il difensore dell'imputato.
OSSERVA
1. Il 27 gennaio 2005 il Giudice di pace di Udine condannava ZI TO alla pena di Euro 1.000,00 per imputazione di cui all'art. 186 C.d.S.. Chiariva in motivazione il giudice che "il P.M. in via preliminare contestava la recidiva specifica infraquinquennale... e replicava la difesa che la recidiva non può essere valutata sulla base di precedenti penali risultanti dal casellario giudiziale ma derivanti da decreti penali di condanna e non dall'esito di un giudizio di merito con sentenza di condanna". Riteneva, quindi, che non andavano riconosciute le attenuanti generiche e "fondata l'eccezione della difesa in ordine alla contestata recidiva...";
determinava la pena nella misura suindicata, specificando: "p.b. Euro 774,00".
2.0 Avverso tale sentenza ha proposto appello il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Trieste. Deduce che la recidiva era stata esclusa "non per la valida ragione che non poteva essere contestata all'imputato contumace, bensì, pare, per una tanto curiosa quanto infondata eccezione difensiva in forza della quale non avrebbero valore di precedente le condanne inflitte per decreto";
che, peraltro, era stata indicata una pena base di Euro 774,00 e questa era stata poi aumentata "pur in mancanza, una volta esclusa la recidiva, di ogni ragione di aumento della pena..."; che dalla predetta recidiva conseguiva "l'inflizione o irrogazione... della pena della permanenza domiciliare o di quella del lavoro di pubblica utilità", ai sensi del D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 52, comma 3", a tali fini non essendo necessaria la formale contestazione della recidiva.
2.1 Con provvedimento del 29 giugno 2005 il Tribunale di Udine, in composizione monocratica, rilevato che la sentenza era inappellabile dal P.M., qualificava l'appello come ricorso per Cassazione e disponeva la trasmissione degli atti a questa Suprema Corte.
3. Il ricorso - tale dovendo qualificarsi il gravame per le ragioni indicate nel provvedimento del Tribunale di Udine - è fondato. Il giudice, invero, ha escluso la "recidiva specifica infraquinquennale", che "il P.M. in via preliminare contestava", come si da atto nella sentenza impugnata (e giova al riguardo puntualizzare che, ai sensi del D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 52, comma 3, vanno applicate le pene para-detentive ivi indicate "nei casi di recidiva reiterata infraquinquennale"), senza entrare nel merito della ritualità della sua contestazione o sulla non necessità di quest'ultima ai fini che occupano (Cass., Sez. 4, n. 7236/2004; ma v. Sez. Un., 23.1.1971, n. 2, ric. Piano, in CED Rv. 118018), sul rilievo della fondatezza della eccezione della difesa, secondo la quale "la recidiva non può essere valutata sulla base di precedenti... derivanti da decreti penali di condanna". Deve, di contro, rilevarsi che anche le condanne riportate a seguito di procedimento per decreto (art. 459 c.p.p. e ss.) rilevano ai fini della recidiva. L'art. 99 c.p., difatti, evoca l'ipotesi di "chi, dopo essere stato condannato, per un delitto non colposo, ne commette un altro..."; richiede solo che vi sia stata una statuizione di condanna, non anche che questa consegua solo ad un giudizio ordinario, anziché ad un giudizio svoltosi nelle forme di procedimento speciale. Per espressa statuizione normativa (art. 460 c.p.p., comma 5) gli effetti preclusivi del decreto penale di condanna concernono solo il pagamento delle spese del procedimento e l'applicazione di pene accessorie, nonché l'efficacia della pronuncia nel solo giudizio civile o amministrativo. Inafferente al caso di specie è il precedente giurisprudenziale richiamato nella sentenza impugnata (Cass., Sez. 5, n. 823/1995; cfr. anche Cass., Sez. Un., n. 2/1971, cit.). Esso, difatti, concerne l'ipotesi della apprezzabilità della recidiva, ai fini della riabilitazione, desunta solo "da un certificato del casellario che riporti una condanna emessa in sede di emissione di decreto penale divenuto esecutivo", non anche il caso in cui la recidiva venga ritualmente contestata e ritenuta dal giudice del merito. Peraltro, pur avendo escluso la recidiva, il giudice, nel determinare il trattamento sanzionatorio, ha indicato una pena base sulla quale ha poi operato un aumento: statuizione del tutto illegittima, in mancanza di sussistenza di aggravanti che a tanto avrebbero abilitato.
4. La sentenza impugnata va, dunque, annullata, limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio al Giudice di pace di Udine.
P.Q.M.
La Corte annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio al Giudice di pace di Udine. Così deciso in Roma, il 15 novembre 2006.
Depositato in Cancelleria il 7 dicembre 2006