Sentenza 8 ottobre 2015
Massime • 1
In tema di atti preliminari al ricorso per cassazione, qualora la sezione indicata dall'art. 610 cod. proc. pen. non dichiari l'inammissibilità del ricorso, e quest'ultimo venga perciò assegnato dal Presidente della Corte, per la trattazione ordinaria, alla sezione tabellarmente competente in relazione al titolo di reato, non sussiste alcuna preclusione alla declaratoria di inammissibilità da parte di tale sezione, in quanto il sistema disciplinato dal predetto art. 610 risponde a mere esigenze organizzative interne, senza creare alcun vincolo per il prosieguo del procedimento.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 08/10/2015, n. 1073 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1073 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2015 |
Testo completo
1 0 7 3 / 1 6 43 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 08/10/2015 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. GIOVANNI CONTI Presidente SENTENZA 1701N. - Rel. Consigliere - Dott. CARLO CITTERIO REGISTRO GENERALE - Consigliere - Dott. GIORGIO FIDELBO N. 6098/2015 Dott. PIERLUIGI DI STEFANO - Consigliere - - Consigliere - Dott. ORLANDO VILLONI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: NO AN N. IL 16/10/1970 parte offesa nel procedimento c/ IN ER N. IL 19/11/1939 AGUGLIA EUGENIO N. IL 22/08/1952 PROIETTI LIDIA N. IL 16/04/1947 SCRIMALI TULLIO N. IL 03/06/1952 avverso l'ordinanza n. 14697/2010 GIP TRIBUNALE di CATANIA, del 18/12/2014 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARLO CITTERIO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. {ह. sebami quril zijedo Udit idifensorAvv.; ор 6098/15 RG 1 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza depositata il 18.12.14 e deliberata in esito alla camera di consiglio partecipata, svoltasi alle udienze del 3.4, 22.5 e 17.7, il GIP di Catania ha disposto l'archiviazione del procedimento originato da una denuncia di ON UR nei confronti di ER IR, NI GU, DI PR e IO MA (gli ultimi tre medici nominati periti dai Giudici amministrativi in causa per presunto mobbing lavorativo promossa da UR, il primo presidente della commissione che aveva archiviato la richiesta di UR di procedere nei confronti dei medici con procedimento disciplinare). Il GIP argomentava specificamente sulla non configurabilità dei reati di omissione e abuso d'ufficio, oggetto di originaria iscrizione, ma spiegava pure la non configurabilità di reati ex artt. 366 e 373 cod. pen., nonché 64 comma 2 c.c. (indicata dalla persona offesa nella sua opposizione), osservando che, in ogni caso, nei confronti di questi ultimi UR avrebbe potuto assumere solo il ruolo di soggetto danneggiato e non pure di persona offesa, non essendo pertanto, quanto agli stessi, legittimato all'opposizione. Dava altresì conto di avere respinto sia la richiesta di UR di autorizzazione a registrare con mezzi propri le interlocuzioni delle parti in udienza (non ricorrendo le condizioni presupposte dall'art. 147 disp. att.; e tuttavia avendo disposto d'ufficio tale registrazione, al fine di documentare fedelmente quanto avveniva in udienza), che la sua pretesa di svolgere personalmente pure la difesa tecnica, anche oralmente e in diritto. Su tale punto il GIP: richiamava l'insegnamento di Cass. Sez. 2 sent. 40715/13; dava atto di aver invitato UR (che aveva chiesto di essere sentito) a rendere le sue dichiarazioni nel ritenuto ambito degli artt. 90, 127 e 410 cod. proc. pen. ma che questi si dichiarava impossibilitato a farlo non potendo scindere gli aspetti in fatto e in diritto;
di aver quindi disposto procedersi alla discussione;
dell'essere stata eccepita da UR, con memoria depositata dopo la chiusura dell'ultima udienza, la nullità del procedimento in relazione alla reiezione della sua richiesta di interlocuzione.
1.1 Il procedimento, inizialmente assegnato alla Settima sezione, è stato poi rimesso dal Collegio a questa Sesta sezione, tabellarmente competente.
2. L'atto di ricorso originario è presentato dall'avv. Santi Distefano quale difensore e procuratore speciale del UR, che pure ha sottoscritto il documento. a n 6098/15 RG 2 Enuncia tre motivi, che delimitano l'ambito di cognizione della Corte (come noto gli eventuali motivi aggiunti, ma proposti oltre il termine per il ricorso originario, non potendo ampliare quanto solo devoluto al giudice dell'impugnazione): -1. violazione di legge processuale e nullità del procedimento camerale e dell'ordinanza, per violazione del diritto di difesa e del contraddittorio orale quale previsto dagli artt. 90, 101, 121, 124, 127 commi 1, 3 e 5, 182 comma 2, 409 comma 6, cod. proc. pen.; in particolare la riconosciuta facoltà di difendersi autonomamente deriverebbe alla persona offesa, per il ricorrente, da queste deduzioni: "la persona offesa è soggetto autonomo e distinto rispetto alle altre parti private, già dalla legge delega pertinente il codice vigente (punti 3 e 51); la possibilità di indicare elementi di prova, ex art. 90, comporterebbe inevitabilmente il potere della persona offesa di discettare anche di argomenti di diritto, perché il ragionamento probatorio implicherebbe imprescindibili considerazioni giuridiche che "si impastano definitivamente" con le condotte in fatto;
l'art. 101 prescriverebbe la mera facoltatività della persona offesa di esercitare le proprie facoltà processuali attraverso la difesa tecnica di un avvocato, sicché la persona offesa può attivarsi e partecipare al procedimento anche in via autonoma, senza l'assistenza del difensore (facoltà confermata dalla legge n. 119/2013, nonché dagli artt. 335, comma 3, e 369 cod. proc. pen.); l'art. 131 disp. att. attribuisce espressamente anche alla persona offesa in proprio la facoltà di prendere visione ed estrarre copia degli atti di cui all'art. 419, commi 2 e 3, cod. proc. pen.; "alla luce, secondo il ricorrente, delle sentenze Sez.U. 47473/2007, Lo Mauro e 24/1999, Messina, nonché di ulteriori sentenze delle singole Sezioni, le facoltà della persona offesa sarebbero distinte e diverse da quelle dell'imputato (e della parte civile) e gli consentirebbero anche di interloquire oralmente per gli aspetti afferenti "valutazione giuridica delle prove e interpretazione delle norme applicabili al caso": il GIP non avrebbe contrastato in diritto questa prospettazione né avrebbe in alternativa spiegato perché nel caso concreto non avrebbe potuto trovare applicazione;
la sentenza 40715/13 richiamata dal GIP riguarderebbe il solo imputato e comunque la 'parte' processuale (mentre la persona offesa 'parte' non è), e in ogni caso costituirebbe giurisprudenza minoritaria. -2. medesimo vizio, per non aver dato il Gip al ricorrente possibilità di confutare il contenuto delle memorie difensive presentate all'udienza del 17.7.14 дя 6098/15 RG 3 dagli avvocati degli indagati, contrariamente a quanto in precedenza anticipato e pur trattandosi di atti formatisi fuori del contraddittorio delle parti;
-3.violazione di legge e nullità del procedimento camerale e dell'ordinanza, con violazione del diritto di difesa e del contraddittorio, per omessa motivazione sulla ritenuta superfluità/irrilevanza delle indagini preliminari richieste dal ricorrente (con atto di opposizione 28.3.14 e con successiva memoria), nonostante la avvenuta fissazione dell'udienza camerale, atto d'impulso in sé sintomatico di un apprezzamento di coerenza all'ammissibilità della sollecitazione allo svolgimento di tali indagini suppletive.
2.1 Il procuratore generale in sede ha depositato conclusioni scritte per il rigetto del ricorso, argomentando dell'esistenza nel nostro sistema del principio generale della difesa tecnica, già riconosciuto coerente al sistema convenzionale europeo (che per contro prevede anche l'autodifesa, quale diverso principio affermato da differenti sistemi giuridici di altri Stati, rimettendo appunto ai singoli F Stati le scelte ordinamentali contingenti).
2.2 La difesa tecnica di UR, in atto sottoscritto anche dalla persona offesa, ha poi depositato due memorie, deducendo sui punti: in data 15.4.15 (che sollecitava la rimessione del procedimento per la trattazione davanti a Sezione ordinaria, per quanto ancora rilevante): della manifesta erroneità della distinzione operata dal GIP tra il consentito diritto di rendere dichiarazioni sul solo fatto e la "non consentita autodifesa" tecnica da parte della persona offesa;
dell'assoluta inscindibilità fra il fatto e il diritto nella peculiare e concreta fattispecie;
di ulteriore giurisprudenza di legittimità che il ricorrente afferma coerente alla propria tesi (p.13); dell'illegittimità della pretesa del GIP di avere la produzione di memoria scritta in luogo della difesa orale anche in diritto;
dell'omessa motivazione dell'ordinanza sulle indagini suppletive indicate nell'opposizione; in data 21.9.15: della manifesta infondatezza della requisitoria della parte pubblica;
della non condivisibilità della giurisprudenza contraria al ricorrente, di cui a Sez.2 sent. 17440/15 che correttamente richiama, perché: minoritaria, espressamente contrastante con Sez. U. 47473/07, smentita dalla possibilità di proporre opposizione anche per mera non condivisione della lettura probatoria (in fatto e in diritto) sottesa alla richiesta di archiviazione (nel caso concreto comunque il GIP avendo giudicato le prospettazioni dell'opposizione ammissibili), il divieto di contraddire oralmente violando gli artt. 90 (che non pone limiti al contenuto delle memorie) e 127 (che non pone limiti ai contenuti dell'apporto orale della persona 6098/15 RG 4 offesa), contraddittoria con le ritenute esigenze di economia processuale e con l'affermata irrilevanza di pregiudizi nella alternativa sede civile. La memoria contiene anche una generica richiesta di astensione ed eventualmente un'istanza di ricusazione anticipata nei confronti del magistrato che in sede di spoglio originario del ricorso ha disposto l'invio alla Settima sezione, qualora componente dell'odierno Collegio. RAGIONI DELLA DECISIONE 3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, nei termini che seguono, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1500, equa al caso, in favore della Cassa delle ammende.
3.1 E' innanzitutto sul punto manifestamente infondata la deduzione del ricorrente che, osservato come il ricorso fosse stato originariamente assegnato alla Settima sezione della Corte e da questa poi restituito per la trattazione ordinaria a questa Sesta sezione, per competenza tabellare in relazione al titolo di reato per cui si procede, ha sostenuto l'impossibilità di più dichiararne l'originaria inammissibilità, in caso contrario anche chiedendo la rimessione del procedimento alle Sezioni Unite per contrasto nell'apprezzamento di tale originaria inammissibilità. L'art. 610 cod. proc. pen. dispone una preliminare verifica monocratica (provvede il presidente della Corte o suo delegato) del rilievo di cause di - inammissibilità del ricorso, in caso positivo prevedendo l'assegnazione ad apposita sezione (nell'attuale composizione della Corte la Settima sezione penale). Secondo la norma, "ove" in esito all'apposita camera di consiglio non partecipata (il rito è quello ordinario per la Corte, disciplinato dall'art. 611 cod. proc. pen.) "non venga dichiarata l'inammissibilità" gli atti sono rimessi al presidente della Corte, che appunto li assegna alla Sezione tabellarmente competente. Con la precisazione che ogni riferimento alla 'competenza tabellare' (la norma usa la locuzione "secondo i criteri stabiliti dalle leggi di ordinamento giudiziario”) non dà origine a competenza per materia a carattere funzionale esclusivo, attenendo solo alla organizzazione dell'ufficio e alla ripartizione del lavoro giurisdizionale tra le varie sezioni della Corte di cassazione (Sez.6 ord. 39139/2002). L'art. 610 cod. proc. pen., pertanto, non disciplina affatto le ragioni della restituzione del ricorso (da parte del collegio della "apposita sezione" cui il fascicolo è pervenuto dopo lo spoglio/selezione monocratico) alla Sezione tabellarmente assegnataria per titolo di reato, tanto meno prevedendo che la deliberazione di tale collegio, ove argomentata con la mancanza di cause di inammissibilità di immediata 6098/15 RG 5 evidenza, vincoli l'esito successivo del procedimento al momento della definizione del ricorso da parte della Sezione cui il fascicolo è stato trasmesso. La Sezione tabellarmente assegnataria per titolo di reato rimane quindi nella pienezza della propria cognizione, secondo quanto previsto dagli artt. 616 (rigetto o V inammissibilità), 620 (annullamento senza rinvio) e 623 (annullamento con rinvio), : sicché ove lo giudichi conforme a giustizia ben può provvedere alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Del resto, né l'assegnazione, in sede di spoglio/selezione monocratico, alla Sezione tabellarmente individuata secondo il titolo di reato indica o anticipa un apprezzamento di ammissibilità del ricorso, tantomeno vincolante, né l'assegnazione, in tale sede, alla Sezione apposita ex art. 610, comma 1, prima parte, indica o anticipa un vincolante apprezzamento di inammissibilità. In definitiva, l'intero sistema disciplinato dall'art. 610 risponde a mere esigenze organizzative interne, di selezione preliminare e definizione spedita dei ricorsi di palese pronta definizione, senza alcun vincolo di giudicato o preclusione interna per il seguito del procedimento a seguito dei suoi passaggi interni, fino al momento della sua delibazione conclusiva. Lo confermano del resto i dati statistici nel corso degli anni [secondo i dati allegati alla relazione dell'anno giudiziario del 2015, nell'anno 2014 essendo stata dichiarata l'inammissibilità di 32.549 ricorsi su 53.374 definiti;
di essi, 11.737 sono stati dichiarati inammissibili dalle Sezioni tabellarmente assegnatarie secondo i titoli di reato e 20.812 dalla (Settima) sezione apposita]. Quindi, la restituzione del procedimento dalla Sezione apposita a quella tabellarmente assegnataria secondo il titolo di reato non vincola in alcun modo la decisione di quest'ultima. Appaiono opportune in proposito due ultime considerazioni. La ragione normativa della previsione di un'apposita sezione per la definizione dei ricorsi per i quali fosse rilevata nello spoglio/selezione iniziale una causa di inammissibilità (l'esigenza di non appesantire inutilmente i ruoli di udienza delle altre Sezioni ordinarie con procedimenti originati da atti di evidente immediata definizione) presuppone appunto un contesto contenutistico dell'atto di impugnazione che sia in termini di evidenza immediata riconducibile ad una specifica causa di inammissibilità (tra quelle indicate dagli artt. 591 e 606, comma 3, cod. proc. pen.) e possa essere agevolmente delibato nell'udienza camerale non partecipata (per conseguente prassi caratterizzata dalla definizione di numerosi procedimenti che non richiedano particolari approfondimenti): la giurisprudenza è solita parlare di inammissibilità ictu oculi. Il che, appare opportuno tuttavia precisare, non significa affatto che il ricorso caratterizzato da numero cospicuo di дя 6098/15 RG 6 pagine sia per ciò solo destinato alla trattazione nelle Sezioni diverse da quella ex art. 610, primo comma, prima parte: giacché ciò che rileva non è ovviamente il peso quantitativo del ricorso, bensì la tipologia di deduzioni in esso concretamente contenute. La restituzione del procedimento dalla Sezione ex art. 610, primo comma, alle altre può pertanto trovare ragione anche nella mera opportunità di una più approfondita trattazione, incompatibile con la struttura organizzativa del lavoro di tale apposita Sezione. Al contempo, proprio tale più approfondita trattazione può condurre all'individuazione di una delle molteplici ragioni di originaria inammissibilità, pur sempre riconducibili agli artt. 591 e 606, comma 3, ma diverse da quelle ipotizzate in sede di spoglio/selezione monocratico iniziale, di cui alle parti interessate è data notizia. Non ricorre conseguentemente alcuna delle condizioni per le quali è permessa la rimessione del ricorso alle Sezioni unite della Corte (rimessione che, tra l'altro, il ricorrente parrebbe sollecitare per una ragione del tutto estranea a quelle sole previste dall'art. 618 cod. proc. pen., posto che l'eventuale diversità di apprezzamento sull'inammissibilità originaria di un ricorso è questione non di diritto ma di fatto procedimentale).
4. I tre motivi di ricorso (come detto quelli che, soli, delimitano l'ambito di trattazione del ricorso e di corrispondente cognizione della Corte) sono, i primi due, in parte manifestamente infondato e in parte generico, il terzo diverso da quelli consentiti (cause di inammissibilità tra l'altro diverse da quella evidenziata in sede di spoglio/selezione preliminare).
4.1 Quanto ai primi due motivi di ricorso, osserva la Corte. Il ricorrente pone il tema dell'autodifesa della persona offesa, assumendo che il codice di rito risolverebbe la questione in termini diversi per imputato (o persona sottoposta alle indagini) e, appunto, persona offesa: a quest'ultima sarebbe in sostanza permesso più di quanto consentito al primo. Tale assunto è manifestamente infondato, risultando esito di una lettura scorretta delle norme che disciplinano i diritti e le facoltà della persona offesa, nonché il loro concreto esercizio, e, in definitiva, di una carente visione sistematica: il procedimento penale è attività dello Stato nei confronti del cittadino sottoposto ad indagini e del cittadino nei confronti del quale viene esercitata l'azione penale. Questi è il soggetto principale, il protagonista, del procedimento/processo, la cui posizione è quella destinataria di tutte le garanzie giudicate dal legislatore idonee ad assicurare un rapporto se non effettivamente paritario almeno equilibrato con lo Stato e la sua 9 rr 6098/15 RG 7 pretesa punitiva;
il cittadino persona offesa privata e quello persona danneggiata che si costituisce parte civile (quindi esercita l'azione civile nella sede penale in luogo di quella propria davanti al giudice civile) sono soggetti accessori/eventuali (secondo il titolo di reato), cui l'ordinamento riconosce diritti e facoltà nella fase procedimentale (per la prima) e in quella processuale (per entrambe), utili ad una funzione di stimolo e controllo (per la prima) e all'esercizio contestuale della pretesa risarcitoria/restitutoria (per la seconda), ma la cui posizione non è mai tale da poter prevaricare o comprimere o anche solo superare quanto è riconosciuto ambito del diritto di difesa del sottoposto alle indagini o dell'imputato. E' sufficiente il richiamo a due sole norme immediatamente esemplificative dell'assunto, norme che volte a disciplinare momenti diversi del procedimento manifestano la loro riconduzione al generale principio sistematico appena richiamato: proprio nel procedimento camerale partecipato, l'art. 127, comma 4, secondo cui rileva per imporre il rinvio solo il legittimo impedimento dell'imputato o del condannato che abbia chiesto di essere sentito, non pure quello della persona offesa;
nella disciplina d'udienza dell'incidente probatorio, l'art. 401, commi 3 e 5, secondo i quali anche la persona offesa può assistere quando si deve esaminare un testimone o un'altra persona, ma le domande nel corso dell'esame sono oggetto dell'intervento del solo difensore della persona offesa (se nominato e presente), il quale però non può a differenza del difensore della persona sottoposta alle indagini rivolgere direttamente le domande, ma deve chiedere al giudice di rivolgere lui alla persona esaminata le domande che il difensore reputa opportune o necessarie. Ed in effetti l'ambiguità dell'esposizione dei motivi si manifesta nella sovrapposizione di due aspetti nettamente distinti: quello della possibilità di introdurre anche questioni tecniche nei momenti in cui il codice di rito assegna alla persona offesa il diritto di rendere dichiarazioni o presentare memorie;
quello della possibilità di svolgere autonome difese tecniche in contraddittorio e in replica anche orale all'interlocuzione tecnica del pubblico ministero e dei difensori della persona sottoposta alle indagini, quindi al di fuori ed oltre i momenti in cui è espressamente e solo prevista in particolare l'interlocuzione orale della persona offesa: in concreto l'attività tipicamente propria del difensore tecnico. Occorre invece tenere distinti i due aspetti. Nelle norme che disciplinano i diritti di interlocuzione dei soggetti del processo privati (che tale è, per la sistematica del codice di rito, oltre che l'imputato pure la persona offesa dal reato: libro I, titolo VI) non vi è una espressa preclusione alla deduzione di questioni giuridiche o di aspetti in fatto che abbiano possibile incidenza nell'apprezzamento tecnico della fattispecie che il giudice deve trattare o re 6098/15 RG 8 siano idonei a far emergere un qualche profilo di irregolarità del processo [da ultimo Sez. U. sent. 5396/15, par. 5.2, con la precisazione che L'ordinamento processuale si fonda infatti sulla necessaria assistenza di un difensore nel corso del procedimento, e privilegia la difesa tecnica rispetto all'autodifesa, la quale non è mai consentita in via esclusiva, ma solo in forme che si affiancano all'imprescindibile apporto di un esperto di diritto abilitato alla professione legale (v. in questi termini, sia pure con riferimento ad altro caso di nullità a "regime intermedio", Sez. 6, n. 3927 del 13/12/2001, Eddif, Rv.220996)>>]. Ciò in generale, sia per l'imputato/persona sottoposta alle indagini che per la persona offesa. Sicché quando le singole norme prevedono la possibilità di rendere spontanee dichiarazioni, o di presentare memorie, deve ritenersi che il loro contenuto possa anche attenere a tali questioni o aspetti. Va tuttavia fin d'ora opportunamente evidenziato, anche per le implicazioni del rilievo nella definizione del caso concreto, che l'assunto che precede non significa affatto che l'imputato/la persona sottoposta alle indagini/la persona offesa possa discrezionalmente interloquire senza alcun limite, anche di tempo: il diritto del singolo soggetto processuale non è infatti assoluto, perché la disciplina del suo concreto esercizio, volta per volta, compete al giudice. I principi espressamente posti per la fase dibattimentale costituiscono indicazione generale per ogni udienza partecipata, anche se camerale: la disciplina dell'udienza e la direzione del suo corso è esercitata senza formalità dal giudice (ex art. 470); il diritto delle parti a far inserire a verbale dichiarazioni cui abbiano interesse è riconosciuto nei limiti strettamente necessari: e la stretta necessità è valutata dal giudice e non dal soggetto interessato a rendere le dichiarazioni (ex art. 482); le dichiarazioni della parte sono ammesse purché si riferiscano all'oggetto dell'imputazione e non intralcino il corso dell'udienza: anche in questo caso l'apprezzamento dei limiti compete al giudice e non alla parte, ed al giudice è attribuito, per l'adempimento del suo potere/dovere di conduzione dell'udienza, anche il potere di togliere la parola (ex art. 494, comma 1), come quello di disporre l'allontanamento della parte che persista nel comportarsi in modo da impedire il regolare svolgimento dell'udienza (ex art. 475); anche la discussione è diretta dal giudice, che impedisce ogni divagazione, ripetizione e interruzione (ex art. 523, comma 3). Per quanto riguarda la persona offesa è appunto l'art. 90 la norma cardine che individua e orienta l'esercizio dei suoi poteri: la persona offesa esercita (tutti ma soli) i diritti e le facoltà espressamente riconosciuti dalla legge e può presentare memorie e (con esclusione del diritto di legittimità) indicare elementi di prova in rr 6098/15 RG 9 ogni stato e grado del procedimento. Ciò può fare personalmente o nominando un difensore (art. 101). Ma tale scelta non comporta affatto che la persona offesa possa esercitare autonomamente i peculiari poteri che comunque il codice di rito riserva al difensore (un esempio tipico è proprio nella fattispecie disciplinata dall'art. 401, comma 5): quando decide di non nominare un difensore, la persona offesa rinuncia all'esercizio dei poteri che solo a quello spetterebbero;
non è invece affatto autorizzato da alcuna norma, in particolare gli artt. 90 e 101 cod. proc. pen., ad esercitare autonomamente quei poteri;
in ciò si configura la manifesta infondatezza dell'assunto sotteso a parte delle deduzioni del ricorso originario.
4.1.2 Nell'ambito dell'udienza camerale partecipata di opposizione alla richiesta di archiviazione, il rito ex art. 127 cod. proc. pen. attribuisce alla persona offesa il diritto di essere sentito (Sez.5 sent. 28342/13 ha spiegato che ciò è adeguato ad assicurare un ruolo effettivo della vittima nel procedimento, anche in relazione ai principi di diritto europeo). Questo è pertanto il solo diritto che la persona offesa può in tale sede esercitare, a norma dell'art. 90 (oltre alla generale presentazione di memorie, tuttavia da depositarsi entro i cinque giorni dall'udienza, per disciplina specifica dell'art. 127, e all'indicazione di mezzi di prova, quest'ultima tuttavia nella procedura di opposizione alla richiesta di archiviazione da esercitarsi con l'atto di opposizione;
correttamente, quindi e incidentalmente, il GIP ha negato all'odierno ricorrente l'autorizzazione a registrare con mezzi propri le interlocuzioni delle parti nelle udienze, pur poi disponendo d'ufficio in tal senso per evidentemente ritenute ragioni di contingente opportunità). Tale esercizio si inserisce all'interno di una disciplina di udienza che vede la successione dei soggetti che intervengono secondo il fisiologico generale ordine che vede i sottoposti alle indagini, se presenti, e i loro difensori, se presenti, parlare/essere sentiti per ultimi (ancorché il mancato rispetto di tale ordine non costituisca nullità alcuna, mancando una norma come l'art. 523, comma 5: Sez.6 sent. 9250/05), senza alcuna possibilità di replica da parte di alcuno (compresa la persona offesa dal reato, ed eventualmente il suo difensore se nominato e presente) che sia già stato sentito (sent. 9250/05 citata e Sez.4 sent. 12482/11). Non sussiste pertanto un diritto di replica ad atti scritti che contengano le deduzioni dei difensori dei sottoposti alle indagini in sostituzione dell'intervento orale (come tali qualificate dal GIP, come risulta dai verbali di udienza, in particolare 17.7, con apposita autorizzazione: posto che a fronte dell'espressa previsione del deposito entro i cinque giorni dalla prima udienza, specifica rispetto alla regola generale dell'art. 121, le memorie successive debbono essere autorizzate dal giudice sicché il loro deposito fuori udienza è per sé irrilevante). E' pertanto manifestamente Er 9 6098/15 RG 10 infondata la pretesa (rivendicata specificamente dal UR nel corso delle udienze) di interloquire in contraddittorio orale o scritto agli interventi (anche scritti) dei difensori dei sottoposti alle indagini. E', in altri termini, la stessa struttura di udienza, come disciplinata dall'art. 127 e caratterizzata da assoluta snellezza, ad escludere ogni possibilità di repliche, orali o scritte: tale norma infatti, a differenza di quanto previsto per il dibattimento dall'art. 523, comma 4, cod. proc. pen., non solo non prevede la possibilità di replica, ma in definitiva non dà spazio anche solo ad una fase di discussione in senso tecnico, per gli stessi difensori prevedendo che siano (solo) 'sentiti' (nel caso siano presenti). Con tali premesse, il secondo motivo è manifestamente infondato, il primo è in parte manifestamente infondato (dove assume che la persona offesa potrebbe discrezionalmente svolgere ogni attività pure attribuita dalle norme al difensore tecnico) e in parte generico, laddove, sul diverso e autonomo punto essenziale degli elementi di fatto e di diritto che avrebbe inteso esporre e che gli sarebbero stati preclusi, determinanti per possibile diversa deliberazione, svolge nel ricorso originario (le cui argomentazioni articolate sono essenzialmente volte a sostenere, sul piano teorico giurisprudenziale, la piena legittimità dell'autodifesa) deduzioni solo assertive. Non possono condurre a conclusioni diverse, quanto a tali due originari motivi, le due memorie successive. Quella del 21.9.15 propone deduzioni di confutazione della requisitoria della parte pubblica, le cui argomentazioni non hanno tuttavia influito sull'odierna deliberazione della Corte. Quella del 15.4.15 introduce interpretazioni di parti selezionate dei verbali di udienza che su punti essenziali (come la ragione per la quale UR pretendeva di leggere integralmente gli atti scritti in suo possesso, rifiutandone il deposito alternativo: p. 15 e 16) costituiscono considerazioni in fatto in primo luogo non immediatamente percepibili dalla lettura dei verbali medesimi (con ciò risolvendosi in precluse deduzioni in fatto, comunque non anticipate nei motivi originari, che non potevano così andare ad integrare, in quanto geneticamente generici su tali punti), in secondo luogo in parte, laddove evidenziano "l'intenzione di precostituirsi la prova della certezza della volontarietà delle omesse considerazioni degli argomenti svolti, da parte del GIP" - p. 15 -, estranee alla finalità dell'istituto, e, da ultimo, in parte manifestamente infondate laddove (rileggendo i dialoghi tra GIP e persona offesa) nega al primo alcuna possibilità di disciplinare le modalità di esercizio del diritto (con affermazione da un lato errata in diritto, per quanto prima argomentato, 9 6098/15 RG 11 e dall'altro sintomatica di un contesto di riserva mentale' della persona offesa, idonea ad influire nell'esercizio da parte del GIP dei poteri direttivi di udienza che appunto gli competono, come risulta dallo stesso testo dell'ordinanza impugnata, p. 3: così confermando la natura di fatto delle deduzioni che sorreggono le censure).
4.2 Il terzo motivo è diverso da quelli consentiti. Il ricorrente sovrappone anche in questo caso aspetti diversi, quello afferente l'ammissibilità dell'opposizione della persona offesa e quello dei limiti entro i quali il legislatore ha inteso limitare la censurabilità delle argomentazioni con cui il GIP delibera l'archiviazione con l'ordinanza che definisce la procedura camerale. Il ricorso avverso l'ordinanza di archiviazione non è ammesso per ragioni afferenti il contenuto argomentativo della stessa, comunque nel caso in cui la motivazione non sia del tutto mancante o apparente. Il che non è nella fattispecie, posto che il GIP ha specificamente indicato le ragioni della ritenuta insussistenza dei reati di cui agli artt. 328, 323 e 366 cod. pen. e dell'assenza di legittimazione soggettiva di UR per le successivamente da lui indicate fattispecie ex artt. e 373 cod. pen. e 64 cod. civ..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1500 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 8.10.2015 IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE Giovanni Conti Carlo Citterio Яви к Смитний DEPOSITATO IN CANCELLERIA 13 GEN 2016 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO E T Pløra Esposito R O C