Articolo 610 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 609Articolo 611
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9 ottobre 2010
Art. 610. Fondi di incentivazione del personale militare e civile 1. I fondi per l'incentivazione della produttivita' del personale militare appartenente alle Forze armate e del personale civile del Ministero della difesa sono disciplinati dai pertinenti accordi di concertazione e dalla contrattazione collettiva.
Entrata in vigore il 9 ottobre 2010
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