Sentenza 13 dicembre 2001
Massime • 1
In tema di interrogatorio di garanzia conseguente ad applicazione di custodia cautelare, la mancata presentazione da parte dell'imputato dell'eccezione relativa all'omesso avviso dovuto al suo difensore di fiducia non produce l'effetto di sanare la nullità ai sensi dell'art. 182, comma 2, cod. proc. pen., per la presenza della parte all'assunzione dell'atto, in quanto la previsione della necessità della difesa tecnica porta a dover escludere che l'imputato abbia le conoscenze tecniche indispensabili per apprezzare le conseguenze di tale omissione (nella specie, la Corte ha ritenuto non sanata la nullità dell'interrogatorio di garanzia nonostante l'imputato fosse assistito dal difensore d'ufficio).
Commentari • 5
- 1. Etilometro nullo senza l'avviso dell'assistenza dall'AvvocatoAvv. Daniele Mistretta · https://www.studiolegalederosamistretta.it/articoli-blog/ · 21 aprile 2021
Ci sono degli avvisi che devo essere fatti nei confronti dell'automobilista prima dell'accertamento con etilometro o con esame del sangue per verificare l'eventuale guida in stato di ebbrezza o sotto effetto di sostanze stupefacenti. Assolutamente sì ed il più importante è quello di avvisare la persona della facoltà di essere assistito dal proprio difensore di fiducia prima dell'accertamento. Se quest'avviso non dovesse essere stato dato, come in alcuni casi è accaduto, l'accertamento con etilometro o con esami del sangue (solo nell'ipotesi di esami al di fuori di un protocollo di pronto soccorso) deve considerarsi nullo e non può essere utilizzato. A stabilirlo è stata la Corte di …
Leggi di più… - 2. Etilometro ed avviso di farsi assistere dal difensore (SS.UU. 5396/15)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 19 ottobre 2016
E' nullo il test etilometrico non preceduto dall'avviso del diritto di farsi assistere da un difensore. Corte di Cassazione, sez. Unite Penali, sentenza 29 gennaio ? 5 febbraio 2015, n. 5396 Presidente Santacroce ? Relatore Conti Ritenuto in fatto l. Nelle prime ore del giorno 1° febbraio 2011, la polizia giudiziaria (Nucleo Operativo-Aliquota Radiomobile dei Carabinieri di Conegliano), in località San Fior, sottoponeva M. B., conducente di un'autovettura, ad alcooltest, ripetuto a distanza di alcuni minuti, il cui esito indicava un tasso alcolemico pari a 1,97 e poi a 1,90 g/1. Essendo emersi estremi del reato di cui all'art. 186, comma 2, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (cod. strada), …
Leggi di più… - 3. Nullo l’alcol test se manca l’avvertimento dell’assistenza del difensoreStudio Legale Calvello · https://www.studiolegalecalvello.it/articoli/ · 25 aprile 2015
Cass. pen. Sez. Unite, Sent., (ud. 29-01-2015) 05-02-2015, n. 5396 Attività di p.g. – alcoltest- mancato avvertimento dell'assistenza difensiva – nullità – rilevabilità LE SS.UU. DELLA CORTE PENALE DI CASSAZIONE HANNO ENUNCIATO I SEGUENTI PRINCIPI: – per “parte” sulla quale grava l'onere di eccepire una qualsiasi nullità deve intendersi solo il difensore (o il pubblico ministero), e non l'indagato di persona (nè altra parte privata), che è soggetto che non ha, o potrebbe solo accidentalmente avere, conoscenze tecnico-processuali idonee ad apprezzare una violazione della legge processuale – la nullità a regime intermedio, derivante dalla violazione dell'art. 114 disp. att. cod. proc. pen. …
Leggi di più… - 4. Nullo l’alcol test se manca l’avvertimento dell’assistenza del difensoreRedazione - Studio Legale Calvello · https://www.studiolegalecalvello.it/articoli/ · 25 aprile 2015
Articolo a cura di: Redazione - Studio Legale Calvello Cass. pen. Sez. Unite, Sent., (ud. 29-01-2015) 05-02-2015, n. 5396 Attività di p.g. – alcoltest- mancato avvertimento dell'assistenza difensiva – nullità – rilevabilità LE SS.UU. DELLA CORTE PENALE DI CASSAZIONE HANNO ENUNCIATO I SEGUENTI PRINCIPI: – per “parte” sulla quale grava l'onere di eccepire una qualsiasi nullità deve intendersi solo il difensore (o il pubblico ministero), e non l'indagato di persona (nè altra parte privata), che è soggetto che non ha, o potrebbe solo accidentalmente avere, conoscenze tecnico-processuali idonee ad apprezzare una violazione della legge processuale – la nullità a regime intermedio, derivante …
Leggi di più… - 5. Alcooltest e omesso avviso sul difensore: l'intervento delle Sezioni UniteAccesso limitatoSimone Marani · https://www.altalex.com/ · 11 febbraio 2015
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 13/12/2001, n. 3927 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3927 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FRANCESCO ROMANO Presidente del 13/12/2001
1. Dott. GIANGIULIO AMBROSINI Consigliere SENTENZA
2. Dott. SAVERIO FELICE MANNINO Consigliere N. 3703
3. Dott. CARLO PICCININNI Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. GIOVANNI CONTI Consigliere N. 21858
ha pronunciato La seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da EDDIF HM, n. a LE OU (Marocco) nel l975
avverso la ordinanza in data 4 - 8 maggio 2001 del Tribunale di Milano Visti gli atti, la ordinanza denunziata e il ricorso;
Udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Giovanni Conti;
Udito il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio Frasso, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Fatto
Con ordinanza in data 4 - 8 maggio 2001, il Tribunale di Milano, adito ex art. 310 c.p.p., confermava l'ordinanza in data 3 aprile 2001 con la quale il Giudice per le indagini preliminari aveva rigettato l'istanza di scarcerazione per sopravvenuta inefficacia della misura custodiale applicata con ordinanza emessa in data 21 marzo 2001 dal medesimo G.i.p. nei confronti di EDDIF HM, in ordine al reato di cui agli artt. 73 commi 1, 4 e 6, 80 comma 1, lett. b), d.P.R. n. 309 del 1990. Riteneva il Tribunale che pur non essendo stato dato avviso dell'interrogatorio di garanzia al difensore di fiducia dell'indagato, la nullità, a regime intermedio, doveva considerarsi sanata, non avendo l'indagato eccepito alcunché nel corso dell'interrogatorio, svoltosi con l'assistenza di un difensore di ufficio.
Ricorre per cassazione l'DI, denunciando la inosservanza dell'art. 294 c.p.p., deducendo, in primo luogo, che l'indagato, analfabeta e scarsamente a conoscenza della lingua italiana, non era stato nemmeno in grado di comprendere che il legale che lo assisteva nel corso dell'interrogatorio fosse un difensore d'ufficio o non, invece, un sostituto del suo difensore di fiducia;
in secondo luogo, che la sanabilità della nullità per omesso avviso al difensore vale, come si ricava dalla giurisprudenza, solo qualora il soggetto sia assistito da due difensori di fiducia, per uno solo dei quali si è verificato l'omesso avviso.
Diritto
Il ricorso è fondato.
La previsione dell'art. 182 comma 2 c.p.p., secondo cui, la parte vi assiste, la nullità di un atto deve essere eccepita prima del suo compimento ovvero, se ciò non è possibile, immediatamente dopo, non può essere riferita all'indagato o imputato, per definizione non a conoscenza delle regole del diritto. L'ordinamento processuale si fonda infatti sulla necessaria assistenza di un difensore, stante l'opzione politica che privilegia la difesa tecnica rispetto all'autodifesa, la quale non è mai consentita in via esclusiva, ma solo in forme che si affiancano alla imprescindibile presenza di un esperto di diritto abilitato alla professione legale.
Non può dunque sostenersi che il mancato avviso al difensore di fiducia debba essere eccepito, a pena di decadenza, dalla parte assistita, poiché questa non ha le conoscenze tecniche indispensabili per apprezzare non solo che tale omissione sia irrispettosa delle regole processuali ma per di più che essa comporti una nullità dell'atto che, secondo la legge processuale, presupporrebbe la presenza del difensore.
Nel caso di specie, l'indagato non poteva essere consapevole, se non accidentalmente, della funzione dell'atto a cui era stato chiamato (interrogatorio di garanzia) ne', tanto meno, della necessità dell'assistenza del difensore di fiducia, tanto più che la presenza di un legale (il difensore nominato d'ufficio) poteva essere considerata ragionevolmente da un soggetto ignorante del diritto come sostitutiva di quella del legale fiduciario. L'ordinanza impugnata va pertanto annullata senza rinvio, essendosi verificata, stante la nullità (non sanata) dell'interrogatorio di garanzia in assenza del difensore di fiducia, la decadenza della misura cautelare ex art. 302 c.p.p., con conseguente immediata scarcerazione dell'indagato, se non detenuto per altra causa.
La cancelleria provvederà agli adempimenti di cui all'art. 626 c.p.p.. Diritto
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e ordina l'immediata liberazione di DI HM se non detenuto per altra causa. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 626 c.p.p.. Così deciso in Roma, il 13 dicembre 2001.
Depositato in Cancelleria il 1 febbraio 2002