Sentenza 16 maggio 2013
Massime • 1
In tema di opposizione all'archiviazione, la disposizione contenuta nell'art. 127, comma terzo, cod. proc. pen. (richiamata espressamente dall'art. 409, comma secondo, cod. proc. pen.), che prevede che i destinatari dell'avviso di fissazione dell'udienza sono sentiti "se compaiono", è rispettosa dei principi di diritto europeo espressi nella decisione quadro 2001/220/AG artt.2 e 3, in quanto consente alla parte offesa di essere sentita ed assicura pertanto un ruolo effettivo della vittima nel procedimento.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 16/05/2013, n. 28342 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28342 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2013 |
Testo completo
M In caso di diffusione del O S C U RATA presente provvedimento 342 /1 3 omettere le generalità ǝ gli altri dati irlentificativi. 11 a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03 in quanto: disposto d'ufficio ☐ a richiesta di parte REPUBBLICA ITALIANA Da imposto dalla legge In nome del Popolo italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Composta da Sent. n. 839 GENNARO MARASCA "Presidente - ANTONIO BEVERE UC 16/05/2013- - Consigliere - R.G.N. 47083/2012ANTONIO SETTEMBRE - Consigliere GIUSEPPE DE MARZO - Consigliere rel. - PAOLO GIOVANNI DE MARCHI ALBEGNO - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da M.H. nata a (OMISSIS) avverso l'ordinanza del 18/09/2012 del G.i.p. presso il Tribunale di Roma R.G. 15021/2012 nei confronti di B.A. nato a (OMISSIS) visti gli atti, il provvedimento impugnato, il ricorso, le richieste del Procuratore Generale, che ha concluso per il rigetto del ricorso, la memoria depositata nell'interesse della ricorrente e la memoria depositata nell'interesse del B. udita in Camera di Consiglio la relazione svolta dal Consigliere Giuseppe De Marzo. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 18/09/2012 il G.i.p. presso il Tribunale di Roma ha disposto l'archiviazione del procedimento penale nei confronti di B.A. in relazione al reato di cui all'art. 612 bis, cod. pen. Il Giudice ha escluso che sussistesse nella specie una violazione dei diritti di informazione processuale della vittima, alla stregua della direttiva UE n. 275 del 2011, dal momento che la M. aveva usufruito delle informazioni di cui agli artt. 3 e 4 della direttiva. D'altra parte, non poteva ritenersi violato il diritto della stessa ad essere sentita (art. 9 della direttiva), giacché aveva partecipato all'udienza camerale fissata a seguito dell'opposizione alla richiesta di archiviazione, né il diritto di fornire elementi di prova, in quanto, oltre ad avere fattivamente esercitato tale diritto, ella, pur avendo potuto contraddire alle argomentazioni e 1 O S C U R AT A a difensiva del B. non aveva ritenuto di farlo, né personalmente all'udienza del 18/09/2012, né per mezzo del proprio difensore, che non si era giovato del diritto di depositare memorie nel termine di cui all'art. 127, comma 2, cod. proc. pen. Nel merito, il G.i.p. ha ritenuto che, alla luce delle risultanze procedimentali, era emersa la sostanziale inattendibilità della denunciante.
2. Nell'interesse della M. è stato proposto ricorso per cassazione, con il quale si lamenta: a) violazione del principio del contraddittorio, per essere stata la decisione assunta, senza che ella, che ne aveva fatto richiesta al P.M., con l'opposizione alla richiesta di archiviazione e in sede di udienza camerale, fosse stata sentita;
b) violazione del diritti della persona offesa, riconosciuti dagli artt. 2 e 3 della decisione quadro 2001/220/GAI, dall'art. 9 della "direttiva di cui alla proposta di direttiva della Commissione COM (2011) 274 e COM (2011) 275, nonché dagli artt. 3 e 24 Cost. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato 2. Il ricorso, in quanto diretto contro un'ordinanza di archiviazione, è ammissibile nei soli casi di nullità previsti dall'art. 127, comma 5, cod. proc. pen. Ciò posto, osserva la Corte che dal verbale dell'udienza camerale del 18/09/2012 emerge che il G.i.p. ha rigettato la richiesta di acquisizione della copia di una denuncia - querela presentata in data 06/06/2012. Nel medesimo verbale si legge che il difensore della persona offesa "si riporta all'opposizione e insiste nell'audizione della p.o., richiamando a tale proposito la direttiva UE n. 275/2011". In quella sede risulta prodotta la proposta di direttiva COM (2011) 275. 2.1. Esaminando partitamente le censure proposte, deve innanzi tutto sottolinearsi che la direttiva 2012/29 UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25/10/2012 è successiva alla decisione impugnata. Con riferimento alle previsioni della decisione quadro 2001/220/AG, l'art. 2, par. 1 dispone che ciascuno Stato membro prevede nel proprio sistema giudiziario penale un ruolo effettivo e appropriato delle vittime. Ciascuno Stato membro si adopererà affinché alla vittima sia garantito un trattamento debitamente rispettoso della sua dignità personale durante il procedimento e ne riconosce i diritti e gli interessi giuridicamente protetti con particolare riferimento al procedimento penale. Il par. 2 aggiunge che Ciascuno Stato membro assicura che le vittime particolarmente vulnerabili beneficino di un trattamento specifico che risponda in modo ottimale alla loro situazione. Il successivo art. 3 prevede che ciascuno Stato membro garantisce la possibilità per la vittima di essere sentita durante il procedimento e di fornire elementi di prova. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie affinché le autorità competenti interroghino la vittima soltanto per quanto è necessario al procedimento penale. 2 O S C U R ATA nale vigente consente senz'altro alla vittima di essere sentita e, con riferimento alla procedura camerale, proprio l'art. 127, comma 3 del codice di rito dispone che i destinatari dell'avviso di fissazione dell'udienza sono sentiti se compaiono. Non emerge, pertanto, alcun contrasto tra la previsione comunitaria e la norma interna che imponga di sollevare, come richiesto dalla ricorrente, questione pregiudiziale. Nella specie, è invece accaduto che il difensore della persona offesa abbia insistito nella richiesta di audizione della persona offesa. Ora, insistere significa reiterare una richiesta già formulata, sicché appare evidente che l'istanza del difensore non era diretta a sollecitare l'audizione in sede camerale, da parte del G.i.p., della persona offesa, ma a ribadire le conclusioni svolte nella richiesta di opposizione all'archiviazione, ossia, in via principale, la richiesta di ordine di formulare l'imputazione e, in subordine, la richiesta di restituzione degli atti al P.M., con ordine di svolgere ulteriori indagini, specificate nel modo seguente: "esame da parte del P.M. della signora M.H. persona offesa, ai fini di poter meglio spiegare, con dovizia di particolari e con la produzione di prove documentali registrate sul telefonino, gli atti persecutori subiti dall'indagato e gli effetti che hanno avuto e che hanno sulla sua vita di relazione e di lavoro". In definitiva, deve escludersi che il difensore della persona offesa abbia richiesto di sentire nel corso dell'udienza camerale la sua assistita, essendosi ella limitata ad insistere nelle richieste istruttorie ritenute necessarie, qualora il G.i.p. non si fosse determinato ad accogliere la richiesta principale di disporre la formulazione dell'imputazione. Conferma di siffatta ricostruzione delle richieste svolte in sede procedimentale si trae dal fatto che in ricorso si insiste nel distinguere la funzione dell'audizione della persona offesa da parte del P.M. rispetto all'audizione in sede camerale. Tuttavia, proprio perché quest'ultima è diretta a consentire la verifica da parte dell'autorità giurisdizionale della completezza delle indagini svolte - come dimostra il possibile esito di cui all'art. 409, comma 4, cod. proc. pen. - deve ritenersi che all'audizione in sede camerale ben possa essere affidata la funzione di indicare elementi di approfondimento investigativo, assicurando il medesimo risultato dell'audizione da parte del P.M. Escluso, in definitiva, che si sia realizzata una violazione del contraddittorio, deve piuttosto ritenersi che con il ricorso per cassazione la persona offesa aspiri ad altro, ossia a sindacare la decisione del G.i.p. di ritenere infondata la notizia di reato e superflue le ulteriori indagini: ciò che, tuttavia, è precluso dal menzionato art. 409, comma 6, cod. proc. pen.
2.2. Quanto alla lamentata violazione dell'art. 90 cod. proc. pen., per non avere il G.i.p. consentito alla persona offesa di produrre una prova documentale costituita da altra denuncia querela, va solo considerato che questa, in quanto avente ad oggetto "ulteriori - atti persecutori costituiti nell'invio di un'ulteriore minaccia inviata con un biglietto apparentemente anonimo" (pag. 2 del ricorso) non appare in alcun modo qualificabile, per 3 O S C U RATA quale elemento dotato di una qualunque efficacia dimostrativa rispetto al tema in discussione.
3. Alla decisione di rigetto segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma il 16/05/2013 Il Componente estensore Il Presidente, Giuseppe De Marzo Gennaro Marasca Quapery Depositata in Cancelleria Roma, lì 28 GIU. 2013 E M O C