Sentenza 25 settembre 2013
Massime • 1
L'avviso ai prossimi congiunti dell'imputato in ordine alla facoltà degli stessi di astenersi dal testimoniare va loro rivolto, a pena di nullità, anche in sede di sommarie informazioni rese al difensore ex art. 391 bis cod. proc. pen.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 25/09/2013, n. 41484 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41484 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SQUASSONI Claudia - Presidente - del 25/09/2013
Dott. MULLIRI Guicla - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARINI Luigi - Consigliere - N. 2844
Dott. GAZZARA Santi - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ANDREAZZA Gastone - rel. Consigliere - N. 20257/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
B.A. , n. a (omesso) ;
avverso la sentenza della Corte d'Appello di Brescia in data 29/11/2012;
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Gastone Andreazza;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. VOLPE Giuseppe che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
udite le conclusioni del Difensore di parte civile, Avv. Torreggiani V., che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
udite le conclusioni del Difensore dell'imputato, Avv. Ferrari A., che ha concluso per l'accoglimento.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza in data 29/11/2012 la Corte d'Appello di Brescia ha confermato la sentenza del Gip presso il Tribunale di Mantova di condanna, all'esito di giudizio abbreviato, di B.A. alla pena di anni sei di reclusione per i reati di atti sessuali (capo a) e di molestie e minaccia (capo b) ai danni della TE a lui affidata per ragioni di cura, educazione e vigilanza.
2. Ha proposto ricorso l'imputato tramite il proprio difensore. Con un primo motivo lamenta la violazione di legge censurando la ritenuta inutilizzabilità delle indagini difensive consistite nell'esame dei prossimi congiunti dell'imputato sentiti nonostante il mancato avviso ai medesimi ex art. 199 c.p.p.. Rileva che nella specie è stato dato regolarmente l'avviso, la cui necessità è contemplata dall'art. 391 bis c.p.p., comma 2, lett. d) circa la facoltà di non rispondere o di non rendere la dichiarazione, e come tale, del tutto equiparabile a quello di cui all'art. 199 c.p.p.; deduce in ogni caso che se anche la rado dei due avvisi fosse diversa, entrambi consistono nell'informativa della facoltà di astenersi dal deporre, essendo dunque unico l'avviso da darsi in concreto. Con un secondo e terzo motivo deduce che la mancata ammissione dei verbali delle indagini difensive ha comportato la mancata assunzione di una prova decisiva e la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. Infatti le testimonianze in oggetto avrebbero contribuito a far valutare l'inattendibilità della persona offesa e la assoluta carenza di plausibilità dei fatti addebitati all'imputato, fondati sulle sole dichiarazioni della persona offesa riscontrate dalle dichiarazioni di B.T. , figlia dell'imputato, Br.Je. e S.S. , relative al racconto loro fatto dalla persona offesa il (omesso) dopo l'ennesimo litigio con gli zii affidatari. Lamenta inoltre la mancata motivazione in ordine alle circostanze di tempo e luogo in cui i fatti si sarebbero verificati e come la Corte non abbia spiegato come sia stato possibile un comportamento tenuto per due - tre volte a settimana nonostante le sfavorevoli condizioni ambientali e la mancanza di alcun cambiamento o disagio nel comportamento della persona offesa. Sul punto la sentenza impugnata sarebbe apodittica e meramente reiterativa delle argomentazioni della sentenza di primo grado.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Quanto al primo motivo, va premesso che questa Corte ha già condivisibilmente affermato che l'avviso ai prossimi congiunti dell'imputato in ordine alla facoltà degli stessi di astenersi dal testimoniare va loro rivolto, a pena di nullità, anche in sede di sommarie informazioni rese al difensore ex art. 391 bis c.p.p. (Sez. 3, n. 46682 del 06/10/2009, Tornello, Rv. 245413); la lettura delle disposizioni di legge interessate non lascia dubbio circa la diversa "ratio" degli avvertimenti previsti dall'art. 391 bis c.p.p., e di quelli previsti invece dalla specifica disposizione contenuta nell'art. 199 c.p.p., posto che mentre i primi discendono dalla natura paritaria del rapporto tra il difensore e la persona sentita, di per sè ostativo ad un obbligo di questa di rispondere o rendere le dichiarazioni, i secondi si collegano invece al rapporto che lega le persone sentite all'indagato e mirano a rendere le prime edotte dell'obbligo di verità e della possibilità loro concessa, solo in virtù del citato legame personale, di astenersi dal rispondere quando ritengano che il rispetto dell'obbligo di verità possa dare origini a situazioni sotto qualsiasi profilo pregiudizievoli. Nè può ritenersi, come invocato dal ricorrente, che l'enunciazione dell'avviso di astenersi dal rispondere discendente dall'art. 391 bis c.p.p., nella specie compiutamente dato, sia sostanzialmente inclusiva, se non altro sul piano concreto, anche dell'enunciazione dell'avviso discendente dal disposto dell'art. 199 c.p.p.; proprio la necessaria coesistenza dei due avvertimenti impone che, in tal caso, siano rivolti due distinti avvisi, specificamente riferiti ai due diversi "titoli", dovendo essere data alla persona, proprio per la diversa "ratio" da cui essi discendono, la possibilità di HDD avvalersi della facoltà di astenersi dal deporre con riferimento ad uno e non anche all'altro o viceversa. Legittimamente dunque, in definitiva, le predette dichiarazioni, in quanto affette da nullità relativa (cfr. Sez. 5, n. 13591 del 12/03/2010, DE. e altro, Rv. 246715; Sez. 6, n. 10065 del 18/01/2005, Mascia, Rv. 231479), tempestivamente eccepita dalla parte civile e dal P.M., non sono state valorizzate dal Tribunale.
Il motivo è dunque, per tali ragioni, infondato.
4. Il secondo e terzo motivo, sotto il profilo rispettivamente della lamentata mancata rinnovazione consistente nella assunzione testimoniale delle persone già indicate sopra, e le cui dichiarazioni in sede di indagini difensive non sono state, come già detto, valorizzate a favore dell'imputato dal Tribunale, e della mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, sono manifestamente infondati.
Sul primo punto è anzitutto lo stesso ricorso, limitandosi a rilevare che dette dichiarazioni avrebbero contribuito a far luce sui fatti potendo dare esatto significato e valore al comportamento ossessivo e morboso tenuto dall'imputato nei confronti della ragazza, a non fornire i necessari elementi per far ritenere, come necessario, "decisiva" la prova in questione.
E ciò, tanto più a fronte della complessiva motivazione resa dalla Corte in ordine al compendio probatorio giustificativo della conferma della pronuncia di condanna. La Corte bresciana, infatti, ha posto in rilievo la coerenza e logicità delle dichiarazioni della persona offesa, in alcun modo mossa da elementi di risentimento nei confronti dell'imputato, che aveva generosamente accolto ed allevato i nipoti, e gli importanti elementi di riscontro rappresentati dalle dichiarazioni di altre testimoni (in particolare, tre le altre, della figlia dell'imputato, B.T. e della sorella della persona offesa, S.S. ) in ordine alle confidenze ricevute dalla ragazza e alla sua fuga da casa, agli atteggiamenti peculiarmente morbosi ed ossessivi e agli altri comportamenti tenuti dal medesimo imputato (sia con riferimento ai messaggi telefonici da egli inviati alla TE sia con riferimento alle condotte successive alle rivelazioni della persona offesa sia con riferimento alle parziali ammissioni dei fatti). Quanto poi al profilo specifico della mancata denuncia dei fatti per un lungo tempo, su cui il ricorso si è soffermato, la Corte ha coerentemente e logicamente richiamato, con argomentazione che, in tal modo, si sottrae al sindacato di questa Corte, la situazione di dipendenza psicologica e sessuale della ragazza che, unitamente alla vergogna nutrita per i rapporti con lo zio, ha consentito il silenzio protrattosi per diversi anni senza confidenze alla sorella e alla cugina;
correlativamente, ha aggiunto che tale silenzio venne rotto solo quando la situazione della stessa divenne insostenibile a fronte della estrema difficoltà provocata dall'imputato di instaurare qualsiasi altro rapporto sentimentale ed amoroso.
Sicché, a fronte di tale complessiva argomentazione, oltre a risultare del tutto giustificato, appunto, il giudizio di "non decisività" delle prove richieste formulato dai giudici, non possono ritenersi condivisibili neppure le censure mosse dal ricorrente nel merito secondo cui la Corte avrebbe trascurato del tutto, nella valutazione dell'attendibilità della persona offesa, le circostanze temporali ed ambientali che hanno accompagnato lo svolgimento dei fatti.
5. Il ricorso va pertanto rigettato, conseguendone la condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali. L'imputato va altresì condannato alla rifusione delle spese di patrocinio sopportate dalla parte civile e da liquidarsi nella misura di Euro 1.900,00 complessivi in favore dello Stato D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 110, comma 3, stante la intervenuta sua ammissione al patrocinio dei non abbienti.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di quelle sostenute dalla parte civile nel grado liquidate in favore dello Stato in complessivi Euro 1.900,00 oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 25 settembre 2013.
Depositato in Cancelleria il 8 ottobre 2013