Articolo 494 del Codice di procedura civile
Articolo 436 bisArticolo 438
Versione
21 aprile 1942
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Versione
4 giugno 1948
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Versione
1 gennaio 1951
Art. 494.
(( (Pagamento nelle mani dell'ufficiale giudiziario). )) ((Il debitore puo' evitare il pignoramento versando nelle mani dell'ufficiale giudiziario la somma per cui si procede e l'importo delle spese con l'incarico di consegnarli al creditore.

All'atto del versamento si puo' fare riserva di ripetere la somma versata.

Puo' altresi' evitare il pignoramento di cose, depositando nelle mani dell'ufficiale giudiziario, in luogo di esse, come oggetto di pignoramento, una somma di denaro eguale all'importo del credito o dei crediti per cui si procede e delle spese, aumentato di due decimi)) .
Entrata in vigore il 1 gennaio 1951
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