Versione
21 aprile 1942
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4 giugno 1948
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1 gennaio 1951
1 gennaio 1951
Art. 494.
(( (Pagamento nelle mani dell'ufficiale giudiziario). )) ((Il debitore puo' evitare il pignoramento versando nelle mani dell'ufficiale giudiziario la somma per cui si procede e l'importo delle spese con l'incarico di consegnarli al creditore.
All'atto del versamento si puo' fare riserva di ripetere la somma versata.
Puo' altresi' evitare il pignoramento di cose, depositando nelle mani dell'ufficiale giudiziario, in luogo di esse, come oggetto di pignoramento, una somma di denaro eguale all'importo del credito o dei crediti per cui si procede e delle spese, aumentato di due decimi)) .
(( (Pagamento nelle mani dell'ufficiale giudiziario). )) ((Il debitore puo' evitare il pignoramento versando nelle mani dell'ufficiale giudiziario la somma per cui si procede e l'importo delle spese con l'incarico di consegnarli al creditore.
All'atto del versamento si puo' fare riserva di ripetere la somma versata.
Puo' altresi' evitare il pignoramento di cose, depositando nelle mani dell'ufficiale giudiziario, in luogo di esse, come oggetto di pignoramento, una somma di denaro eguale all'importo del credito o dei crediti per cui si procede e delle spese, aumentato di due decimi)) .
Commentari • 63
- 1. ufficiale giudiziario ArchiviAvv. Camilla Perone Pacifico · https://www.expartecreditoris.it/ · 2 aprile 2025 · 29.137012
[…] Il pagamento nelle mani dell'ufficiale giudiziario: uno strumento per evitare il pignoramento Il pagamento nelle mani dell'ufficiale giudiziario è disciplinato dall'art. 494 cpc ed è il mezz... […]
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Giurisprudenza • 389
- 1. Trib. Brescia, sentenza 31/03/2025, n. 1302Provvedimento: […] Si è costituita la società convenuta contestando la ricostruzione avversaria, in particolare negando che vi sia stato alcun pagamento, né duplicazione di spese di precetto e dunque chiedendo il rigetto dell'opposizione. Per le ragioni che seguono l'opposizione è chiaramente infondata. Secondo la Pt_1 in sintesi e per quanto rileva in questa sede, avrebbe già eseguito il pagamento dovuto con la consegna, in data 18.7.2023 nelle mani dell'ufficiale giudiziario ex art. 494 cpc, nell'ambito dell'esecuzione mobiliare n. 2110/2023 r.g. es. mob. iniziata in suo danno da [...] Controparte_1 dell'assegno portante la somma indicata nel primo precetto (notificatole 24.5.23)Leggi di più...
- estinzione processo esecutivo·
- esecuzione mobiliare·
- soccombenza·
- interessi legali·
- duplicazione spese precetto·
- distrazione spese·
- compenso precetto·
- opposizione a precetto·
- art. 494 c.p.c.