Articolo 470 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione (Navigazione marittima)
Articolo 469Articolo 471
Versione
6 maggio 1952
Art. 470.
(Commissioni costituite all'estero)


Il console o un suo delegato presiede la commissione di cui all'articolo 581 del codice che costituisce di volta in volta nel seguente modo:
1) un ufficiale di vascello di grado non inferiore a capitano di corvetta o, in mancanza, un capitano di lungo corso;
2) un ingegnere navale, scelto possibilmente tra i rappresentanti dei Registri italiani di classificazione che risiedono nella circoscrizione consolare, o un capitano di macchina.
In caso di mancanza o di impedimento di nazionali, possono essere chiamati a far parte della commissione capitani di lungo corso, ingegneri navali o capitani di macchina stranieri.
Le inchieste possono essere effettuate soltanto presso i consolati che siano retti da un console.
Entrata in vigore il 6 maggio 1952
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