Sentenza 11 aprile 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 11/04/2002, n. 5207 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5207 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2002 |
Testo completo
Aula 'B' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORT S REMATICASSAZS PR 05 2 07/02 Oggetto Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente Dott. Ettore MERCURIO R.G.N. 11047/99 Consigliere Cron.
2.15838 Dott. Donato FIGURELLI Consigliere Dott. Raffaele FOGLIA Rep. Consigliere Ud. 08/11/01 Dott. Maura LA TERZA Rel. Consiglier CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Dott. Saverio TOFFOLI UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente Richiesta CAPO MORE dal Sig. per diritti L.
3.10 SENTENZA T 12 APR 2002 sul ricorso proposto da: IL CANCELLIERE 熊 INPS- ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, CANCELLERIA rappresentato e difeso dagli avvocati FABIANI EP, GORGA VINCENZA, PICCIOTTO UMBERTO LUIGI, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
LI TE, IA IN, AR AV, TI FO, AN FA, TI EP, DEOLA 2001 4306 PAOLO, ANDROVANDI LUCA, elettivamente domiciliati in -1- ROMA VIA ALBERICO II 33, presso lo studio dell'avvocato BRUNO COSSU, che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati ALBERTO PICCININI, VALERIO CERRITELLI, MICHELE MICIONE, giusta delega in atti;
controricorrenti nonchè
contro
MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE, FONDO PER LA MOBILITA' DELLA MANODOPERA, FONDO PER LA PER L'ACCESSO AL FONDO FORMAZIONE PROFESSIONALE SOCIALE EUROPEO;
intimati avverso la sentenza n. 19/99 del Tribunale di BOLOGNA, depositata il 12/02/99 R.G.N. 5139/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/11/01 dal Consigliere Dott. Saverio TOFFOLI;
udito l'Avvocato FABIANI;
udito l'Avvocato COSSU;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Federico SORRENTINO che ha concluso per l'accoglimento del primo, del secondo e del quarto motivo del ricorso, rigetto del terzo, inammissibilità o rigetto del quinto motivo. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso al Pretore di Bologna, FA OL, TO AB, AV ED, SC ER, FA OG, PP ER, DO EG ES, ZI TI, LU DOvrandi e OL DE convenivano in giudizio l'IN, il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, nonché il Fondo per la mobilità della manodopera e il Fondo per la formazione professionale (costituiti presso detto Ministero), chiedendone la condanna al pagamento delle quote del trattamento di fine rapporto relative al periodo di cassa integrazione di cui avevano usufruito. L'IN si costituiva in giudizio contestando le domande e le altre parti restavano contumaci. Il Pretore rigettava le domande, rilevando che nella specie i lavoratori erano stati licenziati prima di essere ammessi al trattamento cassa integrazione e che il rapporto di lavoro, prolungato solo ai fini della fruizione di tale beneficio, non aveva comportato altresì l'ulteriore maturazione del t.f.r. A seguito di appello dei lavoratori, il Tribunale di Bologna, in parziale riforma della sentenza impugnata, condannava l'IN a corrispondere le prestazioni richieste a tutti gli interessati, eccettuati DOvrandi, EG ES e TI, nei cui riguardi riteneva fondata l'eccezione di prescrizione. Il Tribunale, dopo avere richiamato aspetti dell'evoluzione della disciplina della cassa integrazione, osservava in particolare che con l'art. 25, settimo comma, della legge 12 agosto 1977 n. 675 - aggiunto dall'art. 2 della legge 27 luglio 1979 n. 301 il legislatore ha inteso garantire gli stessi benefici a tutti i dipendenti di aziende in crisi, licenziati o non licenziati, nella concorrenza dei presupposti per l'intervento della cassa integrazione, e che quindi non vi era ragione per ritenere che non spettasse anche ai lavoratori licenziati l'accessorio del trattamento di cassa integrazione consistente nelle quote di t.f.r. maturate nel periodo di integrazione 3 salariale, tanto più che il t.f.r. costituisce una quota accantonata di retribuzione (così come natura retributiva aveva precedentemente l'indennità di anzianità). Quanto al problema dell'individuazione del soggetto pubblico tenuto ad erogare detto trattamento accessorio, il Tribunale dava atto che l'art. 21, quinto comma, della 1. n. 675/1977, nella sua formulazione originaria, poneva l'onere del pagamento delle quote di indennità di anzianità, relativamente ai soggetti non rioccupati nella stessa azienda al termine del periodo di integrazione salariale, a carico del Fondo per la mobilità della manodopera, costituito presso il Ministero del lavoro, ma rilevava altresì che l'art. 8, comma 2-bis, del d.l. 21 marzo 1988 n. 86, convertito con modificazioni dalla legge 20 maggio 1988 n. 160 (mediante riformulazione dell'art. 1, quinto comma, del d.l. 30 ottobre 1984 n. 726, convertito con modificazioni nella 1. 19 dicembre 1984 n. 863) aveva posto una disciplina aggiornata della materia, conseguentemente facendo riferimento alla normativa sul t.f.r. di cui alla 1. 29 maggio 1982 n. 297, e in particolare alle regole in essa contenute circa il suo computo relativamente ai periodi di cassa integrazione, e prevedendo che "le quote di accantonamento relative alla retribuzione persa a seguito della riduzione dell'orario di lavoro sono a carico della Cassa integrazione guadagni". Precisava ulteriormente il Tribunale che la nuova disciplina era applicabile ai periodi di integrazione salariale successivi al 23 marzo 1988. Al riguardo richiamava la disposizione transitoria di cui all'art. 8, ottavo comma, d.l. n. 86/1988, visto che ai fini in esame il comma 2-bis doveva essere assimilato ai commi 1 e 2 richiamati da detta disposizione, e precisava che, in caso di periodo di cassa integrazione iniziato prima del 23 marzo 1988 e proseguito successivamente, devono distinguersi, ai fini della identificazione del responsabile del pagamento, il periodo anteriore e quello successivo a tale data. Peraltro, il Tribunale riconosceva la responsabilità dell'IN anche per il periodo anteriore al 23 marzo 1988 (solo in motivazione affermandone il carattere concorrente rispetto a quella del Fondo per la mobilità della mandopera), sulla base della circostanza che, come si evinceva dai decreti di ammissione della ditta ex datrice di lavoro dei ricorrenti, era stato autorizzato il pagamento diretto delle quote di integrazione salariale da parte dell'IN, pur rilevando che quanto alle quote di t.f.r., l'IN non era il soggetto tenuto definitivamente alla sopportazione dell'onere. L'IN ha proposto ricorso per cassazione contro i lavoratori vittoriosi in appello nei suoi confronti, nonché nei riguardi del Ministero del lavoro, del Fondo per la mobilità della manodopera e del Fondo per la formazione professionale e per l'accesso al Fondo sociale europeo. (ed inoltre OL DE), STabl I detti lavoratori hanno notificato un controricorso. L'IN ha depositato memoria. Il Ministero del lavoro e i relativi Fondi non si sono costituiti. MOTIVI DELLA DECISIONE Va preliminarmente rilevata l'inammissibilità del controricorso, pacificamente notificato ben oltre il decorso del termine perentorio di cui all'art. 370 c.p.c. Il difensore degli intimati ha tuttavia regolarmente partecipato alla discussione orale, in base alla procura a margine del controricorso, la cui validità non è incisa dall'inosservanza del termine suindicato. Con il primo motivo l'IN deduce violazione degli artt. 2, commi 2 e 2-bis, d.l. 21 marzo 1988 n. 86, convertito in 1. 20 maggio 1988 n. 160, e dell'art. 21, commi 5 e 6, della 1. 12 agosto 1977 n. 675. Sostiene che, stante il tipo di crisi aziendale che nella specie ha determinato la concessione dell'integrazione salariale, la fattispecie è riconducibile alle ipotesi di cui all'art. 21, sesto comma, della 1. n. 675/1977, e quindi debitore delle quote di 5 t.f.r. è il Fondo per la mobilità della manodopera, a norma del quinto comma del medesimo articolo, richiamato dal sesto. Non può ritenersi pertinente, invece, il comma 2-bis dell'art. 8 del d.l. n. 86/1988, introdotto dalla legge di conversione, che regola le quote del trattamento di fine rapporto relativamente ad un'ipotesi di intervento straordinario (contratti di solidarietà di cui al d.l. 30 ottobre 1984 n. 726, convertito dalla 1. 19 dicembre 1984 n. 963), diversa da quella in questione. Con il secondo motivo deduce violazione dell'art. 8, commi 2 e 8, del d.l. 21 marzo 1988 n. 86, nel testo risultante dalla legge di conversione 20 maggio 1988 n. 160, in relazione all'art. 360 n. 3 e 5, c.p.c. Osserva preliminarmente che l'abrogazione, da parte dell'art. 8, comma 2, del d.l. n. 86/1988 (così come convertito), delle norme che ponevano a carico del Fondo per la mobilità della manodopera gli oneri per le quote di t.f.r. per fattispecie come quella in esame (art. 21, commi 5 e 6 della 1. n. 675/1977) e la contestuale conferma delle disposizioni in materia di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 8 agosto 1972 n. 464, hanno effetto, giusta l'art. 8, ottavo comma, solo con riferimento alle domande di integrazione salariale presentate successivamente alla data di entrata in vigore del decreto (22 marzo 1988) e per i relativi periodi che siano successivi alla predetta data. Nella specie il primo decreto di ammissione ai benefici era stato adottato il 5 maggio 1986 e l'ultimo era stato emanato il primo marzo 1988 e aveva riguardato il semestre compreso tra il 21.12.1987 e il 18.6.1988. Stante la sua data di emanazione non era configurabile alcuna responsabilità dell'IN neanche a norma della disciplina della 1. n. 464/1982 e nei confronti della curatela. Con il terzo motivo deduce violazione del principio generale dell'unicità del trattamento straordinario di integrazione salariale. 6 Ribadisce le tesi di cui al precedente motivo, osservando che il Tribunale aveva errato a ritenere nella specie applicabile, per un periodo finale del trattamento di cassa integrazione, un regime di responsabilità per il t.f.r. diverso da quello iniziale, poiché deve ritenersi errata una visione atomistica che scinda l'intervento assistenziale in tanti periodi quanti risultano dalla decretazione ministeriale di conferimento delle prestazioni. Infatti, dal complesso delle disciplina in materia evince un principio di unicità del trattamento straordinario di integrazione salariale. In particolare varie disposizioni di legge configurano detto trattamento quale unica unitaria provvidenza, complessivamente utile a fini diversi, e, specificamente, ad un periodo unitario fa riferimento l'art. 2 della 1. n. 464/1972 quanto alla relativa quota di trattamento di fine rapporto di lavoro. Con il quarto motivo deduce violazione dell'art. 5, primo comma, del d.l. 30 marzo 1978 n. 80, come sostituito dalla legge di conversione 26 maggio 1978 n. 215, con riferimento all'art. 12 del d.lg.lt. 12 novembre 1945 n. 788, in relazione all'art. 360 n. 3 e 5 c.p.c.. Sostiene che, diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale, il provvedimento di autorizzazione dell'IN al pagamento diretto ai lavoratori del trattamento di integrazione salariale non ha potuto determinare la legittimazione passiva dell'IN relativamente a tale quote. Da un lato, e in via generale, deve escludersi una portata in tal senso della normativa in materia di anticipazione, che fa riferimento solo alla prestazione integrativa del salario e agli assegni familiari, anche perché le prestazioni relative al t.f.r. costituiscono entità diverse, definibili come benefici aggiuntivi;
del resto, il trattamento di fine rapporto integra una retribuzione differita mai percentualmente decurtata. 7 In particolare, poi, rispetto a quote dovute da un soggetto terzo, l'IN assumerebbe il ruolo di adiectus solutionis causa, o delegato per il pagamento, e quindi la legittimazione in giudizio non potrebbe non essere del soggetto passivamente titolare dell'obbligazione, salva un'eventuale responsabilità del delegato nei suoi soli confronti. Con il quinto motivo si deduce violazione dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 11 c.p.c., in relazione all'art. 360 n. 3 e 5 c.p.c., censurando il mancato accoglimento dell'eccezione di prescrizione nei confronti del AB e del ED. I primi quattro motivi vengono esaminati congiuntamente, stante la loro connessione. Gli stessi sono fondati, nei termini di cui alle seguenti considerazioni. Le questioni maggiormente rilevanti poste dalla presente controversia sono già state prese in considerazione da questa Corte con varie sentenze, tra cui si ricordano Cass. 2 dicembre 1991 n. 12908, Cass. 19 marzo 1992 n. 3410, Cass. 11 febbraio 1997 n. 1237 e Cass. 7 luglio 2001 n. 9236. In particolare, nella sua approfondita disamina, Cass. n. 12908/1991 (il cui percorso argomentativo è stato ribadito anche dall'ultima delle pronunce citate) ha evidenziato, con ricchezza di argomentazioni, come la sospensione dell'efficacia dei licenziamenti prevista all'art. 2 della L. 27 luglio 1979 n. 301 (che ha aggiunto il comma 7 all'art. 25 della L. 12 agosto 1977 n. 675) comporta “non solo l'intervento della cassa integrazione, ma anche la prosecuzione dei rapporti di lavoro, con tutte le conseguenze circa il permanere dei diritti e degli obblighi e con la sola esclusione di quelli incompatibili con la disposta sospensione”. Ne deriva l'equiparazione di detti rapporti di lavoro, ai fini della maturazione del diritto al trattamento di fine rapporto, alla generalità dei rapporti sospesi per l'intervento della cassa integrazione, per i quali la maturazione di detto trattamento in virtù della continuazione del rapporto nonostante la sua sospensione, già 8 presupposta dall'art. 2, secondo comma, della legge 8 agosto 1972 n. 464 (con il riconoscere il diritto delle aziende di chiedere il rimborso delle relative quote alla Cassa integrazione, per i lavoratori licenziati al termine del periodo di integrazione salariale), è stata espressamente sancita in sede di sostituzione dell'indennità di anzianita con il vigente t.f.r. (art. 2120, terzo comma, c.c., nel testo di cui all'art. 1 legge 29 maggio 1982 n. 297). Con la sentenza già richiamata è stato anche evidenziato che l'art. 21, commi quinto e sesto, della legge 12 agosto 1977 n. 675, nel porre a carico del Fondo per la mobilità della manodopera l'onere del pagamento delle quote di indennità di anzianità maturate durante il periodo di cassa integrazione a favore di lavoratori non rioccupati dall'azienda al termine del periodo stesso, per l'impossibilità di mantenere i precedenti livelli occupazionali, ha inteso innovare rispetto alla disciplina previgente, riconoscendo la legittimazione attiva nei confronti del Fondo direttamente ai lavoratori interessati, ed escludendo l'obbligo di pagamento di tale quote da parte del datore di lavoro. Al riguardo, ha richiamato il tenore letterale della disposizione, che utilizza la dizione “sono posti a carico del Fondo”, e ha anche sottolineato come nel sesto comma si riferiscano direttamente ai lavoratori le agevolazioni di cui al comma precedente. Il giudice di merito, al fine di giustificare la legittimazione passiva dell'IN quanto al periodo successivo all'entrata in vigore del d.l. 21 marzo 1988 n. 160, convertito con modificazioni dalla legge 20 maggio 1988 n. 160, ha fatto riferimento al comma 2-bis dell'art. 8, introdotto in sede di conversione, che ha modificato l'art. 1, quinto comma del d.l. 30 ottobre 1984 n. 726. Fondatamente l'IN ha evidenziato la non pertinenza di detta disposizione, perché la disposizione modificata disciplina un aspetto dell'ipotesi particolare di intervento della Cassa integrazione, introdotta dallo stesso articolo, relativa alle 9 riduzioni dell'orario di lavoro previste da accordi sindacali al fine di evitare riduzioni di personale. La norma originaria, nel confermare la integrale maturazione del t.f.r., secondo la disciplina dell'attuale art. 2120 c.c., prevedeva che le relative quote di accantonamento fossero a carico del Fondo per la mobilità della manodopera. Il citato comma 2-bis ha posto il medesimo onere a carico della Cassa integrazione guadagni. Ogni altro approfondimento di detta normativa non sarebbe necessario, poiché si tratta evidentemente di una normativa speciale relativa ad ipotesi estranee alla fattispecie per cui è causa. Peraltro può osservarsi che la disposizione deve essere evidentemente interpretata nel senso di una legittimazione del datore di lavoro al rimborso delle indicate quote di accantonamento, proprio perché si parla di "accantonamenti” relativi a t.f.r. ancora in corso di maturazione, in quanto afferenti a rapporti di lavoro in atto, di cui neanche è prevista la risoluzione. Del resto, come già ricordato da Cass. n. 12908/1991, cit., l'art. 8, comma 2, del d.l. 21 marzo 1988 n. 160, nel testo di cui alla legge di conversione 20 maggio 1988 n. 160, in occasione dell'abrogazione dei commi quinto e sesto dell'art. 21 1. n. 675/1977, che aveva introdotto la legittimazione diretta del lavoratore nei confronti del citato Fondo, in realtà ha espressamente ripristinato la disciplina dell'art. 2, secondo comma, della legge n. 464/1972 (in sede di conversione è stato introdotto l'inciso "fermo restando quando disposto dall'art. 2, secondo comma, della legge 8 agosto 1972, n. 464”). Evidenziata la fondatezza delle censure di cui al primo motivo di ricorso, va osservato che sono fondate, per quanto rileva, anche le doglianze di cui al secondo e terzo motivo. L'art. 8, comma 8, del d.l. n. 86/1988 contiene un'espressa disposizione circa l'incidenza temporale della disposizione abrogativa delle norme in questione relative 10 all'intervento del Fondo per la mobilità della manodopera e al ripristino della disciplina previgente. Prevede, infatti, che “le disposizioni di cui ai commi 1e2 trovano applicazione per le domande di integrazione salariale presentate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto e per i relativi periodi che siano successivi alla predetta data”. In relazione a tale norma, deve stabilirsi se essa faccia riferimento solo alla domanda iniziale di ammissione dell'impresa al trattamento straordinario di integrazione salariale, oppure anche alle istanze successive, dirette, dopo il decorso del primo semestre, all'estensione del beneficio ai successivi periodi trimestrali, condizionata (in genere) alla verifica dell'attuazione dei programmi di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale (cfr. art. 1, terzo comma, della legge 8 agosto 1972 n. 464). Nel senso della fondatezza della prima di dette ipotesi convergono sia considerazioni di fondo relative alla disciplina dell'integrazione salariale straordinaria, sia elementi desumibili dallo stesso tenore della disposizione da interpretare. Va rilevato, infatti, che la domanda iniziale e quelle successiva hanno natura giuridica e funzioni nettamente diverse. Solo la domanda iniziale di ammissione del datore di lavoro al regime di integrazione salariale è diretta all'emanazione di un provvedimento amministrativo (concessorio o autorizzativo), sulla base di una valutazione, da parte della competente autorità amministrativa, della situazione di fatto illustrata dal programma presentato dall'impresa interessata, e di un apprezzamento degli interessi pubblici coinvolti, relativi al governo dell'economia, in tutti i suoi riflessi sociali, occupazionali e produttivi;
le richieste successive, invece, intervengono in relazione ad un rapporto già costituito, nell'ambito del quale il datore di lavoro è titolare di posizioni di diritto soggettivo e non di interesse 11 legittimo, visto che la conferma dell'integrazione salariale per i periodi successivi presuppone solo verifiche non discrezionali circa il rispetto degli adempimenti cui il datore di lavoro è tenuto in base alla disciplina del rapporto (cfr., a conferma di una costante giurisprudenza, Cass., Sez. un., 5 maggio 1999 n. 30 e 3 agosto 2000 n. 533). Stante la sostanziale unitarietà del rapporto relativo all'ammissione di un'impresa alla cassa integrazione guadagni straordinaria, nonostante il frazionamento dei relativi periodi ai fini di una puntuale verifica del corretto adempimento del datore di lavoro agli obblighi inerenti alla sua ammissione al beneficio, è logico che la norma transitoria della cui interpretazione si discute vada interpretata nel senso che la prorogatio ivi prevista della disciplina legale in atto si riferisca a tutto il periodo in corso, conseguente all'iniziale domanda di ammissione, e non al singolo periodo in cui il rapporto è frazionato ai fini dell'erogazione. Siffl D'altra parte, la disposizione in esame, nel suo tenore letterale apparentemente poco piano, ha ragione di operare, quanto al suo specifico riferimento alle domande successive alla data di entrata in vigore del decreto legge, in relazione alla sussistenza o meno dei presupposti per il loro accoglimento, stante l'abrogazione dell'ipotesi di intervento della cassa integrazione di cui all'art. 1, n. 2, lett. a), della legge 20 maggio 1975 n. 164, mentre il riferimento ai soli periodi di cassa integrazione, relativi a tale domande, successivi alla stessa data ha l'intento di evitare, quanto alla disciplina dei rapporti instaurati sulla base di dette domande, che la nuova normativa possa spiegare effetti retroattivi, nell'ipotesi particolare delle domande di integrazione salariale successive alla data di entrata in vigore del decreto legge, aventi ad oggetto (anche) periodi anteriori a detta data. Ne risulta confermato, a contrario, che, con riferimento alle domande anteriori, le disposizioni dei commi 1 e 2 non si applicano affatto, senza distinzioni basate sulla collocazione 12 temporale dei singoli periodi di erogazione dell'integrazione salariale, coerentemente, come si è già detto, con l'intento principale della disposizione di escludere l'applicabilità della nuova disciplina ai rapporti in corso. Poiché nella specie è pacifico,e implicitamente accertato in sede di merito, che la domanda iniziale di ammissione alla cassa integrazione è antecedente all'entrata in vigore della nuova normativa, trova applicazione per tutto il periodo la normativa previgente, che poneva le quote di t.f.r. a carico del Fondo per la mobilità della manodopera. Passando all'esame della questione posta dal quarto motivo, deve esaminarsi la tesi del Tribunale secondo cui l'autorizzazione dell'IN al pagamento diretto determinava una responsabilità solidale dello stesso ente anche per le quote di t.f.r., pur rimanendo il Fondo il soggetto tenuto definitivamente alla sopportazione dell'onere. Si tratta di un argomento utilizzato dal giudice di merito con riferimento al periodo antecedente al d.l. n. 160/1988. Tale tesi, censurata dall'IN sia in linea generale, sia con particolare riferimento alle ipotesi di onere per il t.f.r. posto a carico del Fondo, appare non giustificata. : Al riguardo deve essere tenuto presente che l'art. 5, primo comma, del d.l. 30 marzo 1978 n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 26 maggio 1978 n. 215, recita: "Nei casi di intervento straordinario della Cassa integrazione guadagni il Ministro del lavoro e della previdenza sociale può disporre, in via eccezionale, il pagamento diretto ai lavoratori da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale delle relative prestazioni, con i connessi assegni familiari ove spettanti”. La tesi secondo cui tale pagamento diretto riguarderebbe anche le quote di t.f.r. maturate durante il periodo di integrazione salariale non appare condivisibile neanche con riferimento ai periodi per cui non trova applicazione la speciale 13 responsabilità del Fondo per la mobilità della manodopera, poiché il trattamento di fine rapporto non è ricompreso nelle prestazioni di cassa integrazione, cui fa riferimento la disposizione appena citata. Infatti, come si è già visto, il diritto del lavoratore al trattamento di fine rapporto, almeno di norma, continua a maturare a carico del datore di lavoro, nonostante la sospensione delle prestazioni e l'intervento surrogatorio della cassa integrazione per quanto riguarda le retribuzione corrente. Coerentemente, la normativa sulla cassa integrazione è sempre intervenuta con disposizioni particolari e differenziate a proposito del trattamento di fine rapporto, sia quando si è limitata a prevedere, nella ricorrenza di determinati presupposti, rimborsi a favore del datore di lavoro, sia quando, con una norma più intensamente derogatoria, ha posto direttamente a carico un soggetto diverso - il Fondo per la mobilità della manodopera - l'onere del pagamento diretto a favore del lavoratore non riassunto in servizio alla fine del periodo di cassa integrazione, per l'impossibilità dell'azienda di mantenere il precedente livello occupazionale (peraltro cfr., in senso contrario, Cass. 11 giugno 1992 n. 7209, che ha ritenuto le quote di t.f.r. relative al periodo di sospensione salariale "attratte” nel corpus normativo relativo alla cassa integrazione e qualificabili anche in termini di prestazione previdenziale e quindi, nel caso di operatività dell'art. 2 della legge n. 464/1972, dovute direttamente al lavoratore, in ipotesi di mancato pagamento da parte del datore di lavoro). Nei casi, poi, in cui l'onere definitivo del pagamento delle quote di t.f.r. ricada sul solo Fondo per la mobilità della manodopera e non sull'IN, vengono meno anche le ragioni che concorrono in genere a giustificare il pagamento diretto delle prestazioni di cassa integrazione da parte dell'IN, consistenti nella circostanza che con il pagamento diretto l'Istituto non fa altro che versare direttamente al beneficiario effettivo somme comunque dovute dall'Istituto medesimo. 14 Le precedenti considerazioni convergono nel dimostrare la contrarietà a diritto della statuizione del Tribunale circa la responsabilità dell'IN nei confronti dei lavoratori per il pagamento delle quote di t.f.r., in riferimento a tutto il periodo di maturazione, e giustificano la conseguente cassazione della sentenza impugnata, rimanendo assorbito il quinto motivo, con cui è stata censurata la sentenza impugnata nella parte in cui non ha accolto l'eccezione di prescrizione sollevata dall'IN nei confronti di alcuni degli attuali intimati. Le stesse considerazioni giustificano la definizione del processo con il rigetto nel merito della domanda proposta dagli attuali intimati nei confronti dell'IN, a norma 384, primo comma, ultima parte, c.p.c., non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto. Al riguardo è opportuno anche rilevare che gli stessi intimati non hanno impugnato la sentenza di appello nella parte in cui non ha accolto la loro domanda nei confronti del Fondo costituito presso il Ministero del lavoro. Ne consegue che la presente pronuncia non ha incidenza riguardo alle domande già proposte dalle intimate contro il Ministero del lavoro, definite con pronuncia passata in giudicato (cfr., Cass. n. 9236/2001, cit., che si è attenuta allo stesso criterio in una situazione del tutta analoga). Né può ritenersi che sia configurabile, tra le domande proposte contro l'IN e quelle proposte contro l'altro soggetto pubblico, un'inscindibilità che abbia comportato l'estensione dell'impugnazione proposta dall'IN alla parte della pronuncia relativa all'altro soggetto. Gli iniziali ricorrenti hanno proposto le loro domande in via cumulativa o alternativa nei confronti dell'IN e del Ministero del lavoro. La proposizione in via cumulativa implica, evidentemente, la formulazione di un'ipotesi di responsabilità solidale, la quale, come costantemente precisato dalla giurisprudenza, non determina 15 di per sé inscindibilità di cause. La prospettazione di una responsabilità alternativa si ricollega, invece, sostanzialmente, a dubbi di interpretazione circa le norme che disciplinano il diritto vantato dai ricorrenti stessi. In tale prospettiva, la evocazione in giudizio di due soggetti diversi ha una funzione meramente cautelativa, in relazione ad un fattore contingente (il dubbio interpretativo), che può presentare aspetti meramente soggettivi e che è estrinseco rispetto alla fattispecie dedotta in giudizio. Conseguentemente tra le domande proposte contro i due convenuti è configurabile solo una tenue connessione determinata dall'analogo tenore dei petita e dall'identità del fatto costitutivo posto a base delle domande (oltre che dalla formulazione alternativa delle conclusioni, che però non può ritenersi di per sé sufficiente a giustificare il cumulo). Tale tipo di connessione non determina l'inscindibilità delle due cause, né in primo grado, né nelle fasi di impugnazione, a prescindere dalle tesi difensive adottate dai convenuti, che eventualmente, nel sostenere l'infondatezza della domanda nei propri confronti, sostengano un'interpretazione della legge che comporterebbe la responsabilità dell'altro soggetto (cfr. Cass. 11 aprile 2000 n. 4602, per una conclusione simile - peraltro in relazione a tesi contrastanti in linea di fatto -, nel caso di convenuti dei quali l'attore abbia ipotizzato la responsabilità dei danni causati dalla circolazione di veicoli, senza che nessuno dei convenuti stessi abbia introdotto una domanda di accertamento della responsabilità esclusiva dell'altro, oppure di regresso). In tale situazione, l'interdipendenza delle due cause è ravvisabile su un piano meramente logico o teorico, in quanto correlata a ipotesi alternative di interpretazione di norme di diritto (ipotesi che, peraltro, non necessariamente esauriscono tutte le opzioni interpretative formulabili) e non a statuizioni alternative sul piano dell'accertamento e della qualificazione degli elementi di fatto, sulla base 16 di un quadro normativo presupposto, che consenta appunto di postulare sul piano oggettivo l'interdipendenza degli accertamenti relativi alle varie situazioni o rapporti. D'altra parte, è logico che nei casi in esame la permanenza della trattazione unitaria delle cause rimanga affidata al prudente apprezzamento del giudice, il quale deve poter disporre la separazione delle cause, a norma dell'art. 103, secondo comma, c.p.c., ove il dubbio interpretativo che ha indotto l'attore a convenire più di una parte appaia chiaramente non fondato o pretestuoso, oppure venga meno nel corso del giudizio, per il sopravvenire di una legge interpretativa o di un orientamento giurisprudenziale autorevole o consolidato. Ne consegue che anche in sede di impugnazione la garanzia della trattazione unitaria delle cause - che rappresenta in sostanza un mero accorgimento difensivo, pur giustificato spesso da ragioni del tutto apprezzabili - resta affidata alla cautela della stessa parte interessata, che peraltro dispone a tal fine di strumenti adeguati (per esempio, in caso di condanna di uno solo dei convenuti, la tempestiva notifica della sentenza solo a tale parte mette in grado il creditore di formulare impugnazione incidentale nei confronti dell'altro convenuto, in caso di impugnazione del soggetto soccombente). A conferma dei precedenti rilievi si osserva, infine, che la articolata giurisprudenza di questa Corte sulla inscindibilità delle cause per l'interconnessione e la dipendenza dei relativi accertamenti, e in particolare per la prospettazione di responsabilità alternative o interdipendenti (giurisprudenza articolata anche sotto il profilo della esistenza di un orientamento che, in caso di vincolo di alternatività, appare limitarsi ad ammettere l'impugnazione incidentale tardiva nei confronti del soggetto di cui sia stata esclusa la responsabilità nel precedente grado di giudizio: v. Cass. 23 settembre 1991 n. 9686; Id., 27 ottobre 1995 n. 11190; Id., 5 febbraio 2000 17 n. 1294), ha preso in considerazione ipotesi in cui l'alternatività delle responsabilità si ricollegava non a un mero dubbio circa le norme applicabili ai fini dell'identificazione del soggetto debitore, ma ad allegazioni contrastanti sul piano dell'accertamento e della qualificazione del fatto (cfr., Cass. 1 aprile 1999 n. 3114; Id. 27 settembre 1999 n. 10695; Id., 28 febbraio 2000 n. 2219; Id. 17 aprile 2000 n. 4921; Id., Sez. un., 14 luglio 2000 n. 497; Id. 20 novembre 2000 n. 14975; Id., 19 dicembre 2000 n. 15920; Id. 6 luglio 2001 n. 9210). Alla medesima conclusione della scindibilità delle cause è pervenuta, base di argomentazioni in parte analoghe a quelle qui sviluppate, Cass. 9 dic 1999 n. 13799, resa in una controversia similare. E' consequenziale anche la declaratoria di inammissibilità del ri confronti del Ministero del Lavoro (e dei Fondi presso lo stesso costituite allo stesso non passivamente legittimato. Quanto alle regolazione delle spese dell'intero giudizio tra l'IN e i intimati, trova applicazione l'art. 152 disp. att. c.p.c. Nulla sulle spese tra l'IN e il Ministero del lavoro, non costituitosi
P.Q.M
La Corte accoglie il ricorso, relativamente ai lavoratori intimati;
per l'effetto cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta le domande proposte dia detti intimati nei confronti dell'IN; dichiara inammissibile il ricorso nei confronti del Ministero del lavoro;
nulla per le spese dell'intero giudizio tra detti lavoratori e l'IN; nulla per le spese di questo giudizio di cassazione tra l'IN e il Ministero del lavoro. Così deciso in Roma 1'8 novembre 2001. Ettore Mercurio IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE Saverio Tollal IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria APR. 2002 18 Dhill oggi, IL CANCELLIERE