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1 gennaio 2006
1 gennaio 2006
Art. 147. Stato di bisogno del danneggiato 1. Nel corso del giudizio di primo grado, gli aventi diritto al risarcimento che, a causa del sinistro, vengano a trovarsi in stato di bisogno, possono chiedere che sia loro assegnata una somma da imputarsi nella liquidazione definitiva del danno.
2. Il giudice civile o penale, sentite le parti, qualora da un sommario accertamento risultino gravi elementi di responsabilita' a carico del conducente, con ordinanza immediatamente esecutiva provvede all'assegnazione della somma ai sensi del comma 1, nei limiti dei quattro quinti della presumibile entita' del risarcimento che sara' liquidato con la sentenza. Se la causa civile e' sospesa ai sensi dell' articolo 75, comma 3, del codice di procedura penale , l'istanza e' proposta al presidente del tribunale dinanzi al quale e' pendente la causa.
3. L'istanza puo' essere riproposta nel corso del giudizio.
4. L'ordinanza e' irrevocabile fino alla decisione del merito.
Nota all' art. 147 :
- L' art. 75, comma 3, del codice di procedura penale e' il seguente:
«Art. 75 (Rapporti tra azione civile e azione penale).
- 1 - 2. (Omissis).
3. Se l'azione e' proposta in sede civile nei confronti dell'imputato dopo la costituzione di parte civile nel processo penale o dopo la sentenza penale di primo grado, il processo civile e' sospeso fino alla pronuncia della sentenza penale non piu' soggetta a impugnazione, salve le eccezioni previste dalla legge».
2. Il giudice civile o penale, sentite le parti, qualora da un sommario accertamento risultino gravi elementi di responsabilita' a carico del conducente, con ordinanza immediatamente esecutiva provvede all'assegnazione della somma ai sensi del comma 1, nei limiti dei quattro quinti della presumibile entita' del risarcimento che sara' liquidato con la sentenza. Se la causa civile e' sospesa ai sensi dell' articolo 75, comma 3, del codice di procedura penale , l'istanza e' proposta al presidente del tribunale dinanzi al quale e' pendente la causa.
3. L'istanza puo' essere riproposta nel corso del giudizio.
4. L'ordinanza e' irrevocabile fino alla decisione del merito.
Nota all' art. 147 :
- L' art. 75, comma 3, del codice di procedura penale e' il seguente:
«Art. 75 (Rapporti tra azione civile e azione penale).
- 1 - 2. (Omissis).
3. Se l'azione e' proposta in sede civile nei confronti dell'imputato dopo la costituzione di parte civile nel processo penale o dopo la sentenza penale di primo grado, il processo civile e' sospeso fino alla pronuncia della sentenza penale non piu' soggetta a impugnazione, salve le eccezioni previste dalla legge».
Commentari • 96
- 1. Stato di bisogno del danneggiato e provvisionaleGianluca Sposato · https://sposatolaw.it/ · 7 aprile 2023 · 109.351494
[…] Stato di bisogno del danneggiato a seguito di incidente stradale L'art. 147 Codice Assicurazioni Private prevede lo stato di bisogno del danneggiato e la provvisionale La norma dispone che nel corso del giudizio di primo grado gli aventi diritto al risarcimento, dunque anche gli eredi in caso di incidente stradale mortale, possano fare richiesta al giudice. […] Come fare richiesta di provvisionale in un incidente stradale? A prevedere la possibilità per gli aventi diritto al risarcimento del danno nel corso di un giudizio di primo grado di richiedere una somma da trattenere in acconto è l'art. 147 del Codice delle Assicurazioni Private. […]
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