Sentenza 17 settembre 2010
Massime • 1
La circostanza aggravante di abuso di relazioni di prestazione d'opera non richiede che il rapporto intercorra direttamente e formalmente tra l'autore del fatto e la persona offesa, essendo sufficiente che esso si sia svolto con la partecipazione dell'agente che abbia diretto a proprio illecito vantaggio la relazione, abusando della relativa posizione. (Fattispecie in tema di truffa, nella quale un commercialista, che operava per l'amministrazione di una società legata da un contratto di opera professionale ad un'altra, si era appropriato di una somma spettante ai soci, falsificando la firma di uno di essi sui giustificativi bancari).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 17/09/2010, n. 35353 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35353 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2010 |
Testo completo
35 353 /10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SECONDA SEZIONE PENALE
Composta dagli Ill.mi Signori Magistrati:
Dott. Filiberto Pagano - Presidente UDIENZA PUBBLICA
DEL 17.9.10 Dott. Matilde Cammino - Consigliere R.G. N. 5772/10
Dott. Alberto Macchia - Consigliere SENTENZA1888/10 N..... Dott. Margherita Taddei - Consigliere
Dott. Antonio Manna - Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da AL AN, avverso la sentenza 23.6.09 della Corte d'Appello di Firenze;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere Dott. Antonio Manna;
udito il Procuratore Generale nella persona del Dott. Sante Spinaci, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito il difensore del ricorrente - Avv. Giovanni Palmeri in qualità di sostituto processuale dell'Avv. Claudio Selmi -, che ha concluso per l'annullamento dell'impugnata sentenza in virtù dei motivi di cui al ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza 23.6.09 la Corte d'Appello di Firenze confermava la condanna emessa il 4.6.08 dal Tribunale di Firenze, sezione distaccata di Empoli, nei confronti di AL AN per i delitti p. e p. ex artt. 485 e 640 c.p. aggravati ai sensi dell'art. 61 nn. 7 e 11 c.p., reati commessi ai danni di AT ZO e del suo socio PA IE. Confermava altresì le statuizioni civili emesse dal primo giudice, che aveva condannato l'AL al risarcimento dei danni, da liquidarsi in separata sede, in favore del AT e del PA, con attribuzione in loro favore di una provvisionale di euro 20.000,00.
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Questi, in estrema sintesi, i fatti ricostruiti in sede di merito: il AT ed il
PA, soci della S.n.c. "Prima Fase" (poi trasformatasi in S.a.s.), per l'amministrazione della società e del relativo personale si giovavano dell'AL, che svolgeva attività di commercialista;
costui, abusando di tale posizione si era appropriato di oltre 40.000,00 euro spettanti al AT e al PA riscuotendo assegni provenienti dalla ditta GIP, per la quale le predette parti offese lavoravano;
a tal fine l'AL, tramite le dipendenti del proprio studio professionale, aveva falsificato la firma del AT sui giustificativi bancari.
Tramite il proprio difensore l'AL ricorreva contro la sentenza, di cui chiedeva l'annullamento per i motivi qui di seguito riassunti nei limiti prescritti dall'art. 173 co. 1° disp. att. c.p.p.:
a) era stata omessa la citazione per il giudizio d'appello, atteso che il relativo decreto notificato il 15.4.09 riportava nominativo dell'imputato, n. di R.G.
e n. di N.R. diversi, nonché differente sentenza impugnata e diversa A.G. che l'aveva pronunciata;
b) vizio di motivazione e violazione degli artt. 517 e 522 c.p.p. nella parte in cui la gravata pronuncia non aveva escluso le aggravanti tardivamente contestate in via suppletiva nonostante che esse emergessero da elementi noti fin dalle indagini preliminari;
per l'effetto, risultava tardiva la querela perché fin dal marzo 2003 le parti offese avevano saputo degli addebiti risultanti dagli estratti conto loro inviati dalla banca;
pertanto, si sarebbe dovuta dichiarare l'improcedibilità dell'azione penale per i reati contestati, anche perché la querela era stata proposta solo con riferimento alle falsificazioni, senza menzione alcuna della truffa;
c) vizio di motivazione e violazione dell'art. 444 c.p.p. per avere i giudici di primo e secondo grado ritenuto tardiva la richiesta di patteggiamento in
8 quanto avanzata dall'AL dopo la contestazione suppletiva delle aggravanti de quibus: in tal modo risultava violato il diritto di difesa del ricorrente, che non aveva potuto esercitare la scelta del rito nel momento in cui aveva avuto piena e completa contezza delle contestazioni;
d) vizio di motivazione laddove l'impugnata sentenza aveva sottovalutato la contraddittorietà della deposizione del AT e del PA, non aveva correttamente valutato le altre testimonianze ed aveva ravvisato gli artifici e i raggiri nonostante che dall'istruttoria testimoniale fosse emerso che le 3
parti offese sapevano che le firme sulle distinte bancarie erano di fatto apposte dalle impiegate dello studio professionale dell'AL; quanto all'ingiusto profitto, le testimonianze avevano dimostrato che i prelievi sforniti di correlata documentazione contabile erano stati poi versati, in contanti, al PA;
e) l'aggravante dell'art. 61 n. 11 c.p. non era configurabile perché il rapporto con la S.n.c. "Prima Fase" intercorreva non con l'AL personalmente, bensì con lo studio di elaborazione dati AL e Borchi S.r.l., di cui era legale rappresentante la Borchi;
del pari non ravvisabile era l'aggravante dell'art. 61 n. 7 c.p., visto che dall'istruttoria dibattimentale erano risultati prelievi o pagamenti in contanti per importi corrispondenti e comunque tali da escludere il danno patrimoniale di rilevante gravità;
f) l'AL non aveva falsificato le firme delle parti offese, il che escludeva ogni sua responsabilità per il delitto di cui all'art. 485 c.p., anche perché il
AT ed il PA avevano acconsentito a che le loro firme fossero apposte dalle impiegate dello studio AL e Borchi S.r.l.;
g) il ricorrente formulava istanza ex art. 612 c.p.p. di sospensione dell'esecutività della provvisionale e, comunque, di riduzione della stessa perché eccessiva.
Nelle more della fissazione dell'udienza il solo AT ha rimesso, con l'accettazione dell'AL, la querela a suo tempo presentata.
1- Il ricorso va respinto perché infondato.
Si premetta che i vizi di motivazione dedotti dal ricorrente in ordine alla soluzione data dalla Corte territoriale a questioni di puro diritto non sono spendibili mediante ricorso per cassazione, concernendo l'art. 606 co. 1° lett. e)
c.p.p. solo la motivazione in fatto, giacché quella in diritto può sempre essere corretta o meglio esplicitata, sia in appello che in cassazione (v. art. 619 co. 1°
c.p.p.), senza che la sentenza impugnata ne debba in alcun modo soffrire (cfr.
Cass. Sez. IV n. 6243 del 7.3.88, dep. 24.5.88, rv. 178442, resa sotto l'imperio del previgente c.p.p., ma pur sempre valida e confermata, anche di recente, da Cass.
Sez. II n. 3706 del 21.1.2009, dep. 27.1.2009, rv. 242634).
Invero, rispetto alla questione di diritto ciò che conta è che la soluzione adottata sia corretta ancorché malamente spiegata o non spiegata affatto;
se invece risulta for erronea, nessuna motivazione (per quanto dialetticamente suggestiva e ben costruita) la può trasformare in esatta ed il vizio da cui risulterà affetta la pronuncia sarà non già di motivazione, bensì di inosservanza o violazione di legge o falsa od erronea sua applicazione.
Ciò detto, quanto al motivo che precede sub a), compulsando gli atti (il che è consentito anche in sede di legittimità, trattandosi di accertamento del mero fatto processuale) risulta che in realtà all'AL fu notificato un decreto di citazione per il giudizio d'appello che non presentava le difformità denunciate in ricorso, nel senso che ritualmente indicava l'esatto nominativo dell'imputato, l'esatto n. di
R.G. App. (3735/08) ed il n. di N.R. (10095/03), nonché l'esatta indicazione della sentenza impugnata e della relativa A.G. (sentenza 4.6.08 del Tribunale di
Firenze, sezione distaccata di Empoli).
2- Il motivo che precede sub b) è infondato.
Le aggravanti oggetto di contestazione suppletiva (quelle di cui all'art. 61 n. 7 e n. 11 c.p.) erano, in realtà, già contestate in fatto, noto essendo che ai fini della contestazione dell'accusa ciò che rileva è la compiuta descrizione del fatto, non l'indicazione degli articoli di legge che si assumono violati (Cass. Sez. VI n. 437 del 16.9.2004, dep. 13.1.2005; Cass. S.U. n. 18 del 21.6.2000, dep. 1°.8.2000).
E, come si è detto, la descrizione dell'accusa, la provenienza della condotta da parte di chi era legato alle parti offese da un rapporto di prestazione d'opera e l'entità del danno erano già sostanzialmente presenti nel capo di imputazione.
Ma anche a prescindere da ciò, in proposito deve ricordarsi che secondo le
Sezioni Unite di questa Suprema Corte (cfr. sent. n. 4 del 28.10.98, dep. 11.3.99,
Barbagallo) la contestazione di un reato concorrente o di una circostanza aggravante ex art. 517 c.p.p. possono essere effettuate anche sulla sola base degli
8 atti già acquisiti dal PM nel corso delle indagini preliminari.
Se è vero che tale pronuncia non aveva impedito, nel corso degli anni, il riprodursi di decisioni di segno fra loro contrastante, nondimeno più di recente prevale la soluzione conforme a quella adottata dalle S.U. (cfr. Cass. Sez. VI n.
44501 del 29.10.09, dep. 19.11.09, rv. 245006, Cardella;
Cass. Sez. VI n. 44980 del 22.9.09, dep. 24.11.09, rv. 245284, Nasso;
Cass. Sez. I n. 24050 del 14.5.09, dep. 11.6.09, rv. 243802, Di Girolamo;
Cass. Sez. II n. 3192 dell'8.1.09, dep.
22.1.09, rv. 242672, Caltabiano), che merita di essere tenuta ferma. 5
A tal fine si muova dal rilievo che se il PM può provvedere a contestazione suppletiva nel corso dell'istruzione dibattimentale, a maggior ragione può esercitare tale potere prima che essa abbia inizio, non sacrificandosi in alcun modo il diritto di difesa dell'imputato, che può chiedere ed ottenere un termine a difesa ex art. 519 c.p.p.
La contestazione effettuata nella fase iniziale del dibattimento, a seguito di nuova o diversa valutazione da parte del PM dei dati acquisiti nelle indagini preliminari, rende più completo ed adeguato l'oggetto del rapporto processuale, senza con ciò violare il diritto di difesa dell'imputato (cfr. ad es. Cass. Sez. V del
17.5.93, Maiorano;
Cass. Sez. II del 26.9.94, Nobile).
La contraria opinione fa leva sul dato letterale degli artt. 516 e 517 c.p.p.
("Qualora nel corso dell'istruzione dibattimentale emerga ..."), da cui si desume che la contestazione non potrebbe aver luogo se non in forza di elementi ulteriori rispetto a quanto acquisito nella fase delle indagini preliminari, vale a dire acquisiti nel corso dell'istruzione dibattimentale stessa. Viene poi rafforzata dall'osservazione che ciò sarebbe funzionale alla salvaguardia del principio del contraddittorio tra le parti su base paritaria che caratterizza il rito accusatorio. Diversamente si sostiene - si consentirebbe al PM di eludere l'obbligo della
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"discovery" al momento dell'instaurazione del dibattimento. Per l'effetto, da un lato, si sottrarrebbe materiale investigativo alla conoscenza dell'imputato in sede di udienza preliminare e, dall'altro, riversando detti elementi nella fase dibattimentale mediante contestazione suppletiva, si inciderebbe sull'esercizio del diritto di difesa (cfr. Cass. Sez. III, 22 marzo 1996, Iaccarino). In conclusione - secondo tale orientamento la contestazione suppletiva o la modifica dall'imputazione trarrebbero ragione esclusiva dalle risultanze emerse in sede di istruzione dibattimentale (Cass. sez. III del 17.3.98, Piccioni).
In realtà va ricordato che già la direttiva n. 78, di cui all'art. 2 delle legge delega 8 per il vigente codice di rito (legge 16.2.87 n. 81), nel trattare del potere del PM di procedere nel dibattimento alla modifica dell'imputazione, non poneva specifici limiti temporali al suo esercizio, né consentiva distinzioni quanto alla fonte degli elementi all'origine della contestazione suppletiva.
Ciò è stato previsto dalla direttiva in esame e poi introdotto nel codice di rito perché la modifica dell'imputazione o la contestazione di una circostanza aggravante, come pure di un reato concorrente, non possono che considerarsi
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come eventualità fisiologiche in un sistema processuale che si ispira al rito accusatorio incentrato sul dibattimento, ma che non consente, come più volte ricordato dalla Corte Costituzionale, dispersione degli elementi utili per un giusto processo.
È pur vero che la parità delle parti, cui si ispira la logica del sistema accusatorio nell'esaltare il principio del contraddittorio richiede che il PM formuli
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l'imputazione in base agli elementi d'accusa già acquisiti nelle indagini preliminari (artt. 405-407 c.p.p.) e che, a sua volta, l'imputato, posto a conoscenza degli elementi di accusa, possa sin dall'inizio del dibattimento contrastarli efficacemente. Ma ciò non implica il divieto per il PM (che per inerzia od errore abbia omesso in parte la contestazione di elementi di accusa già acquisiti) di provvedervi sin dall'inizio del dibattimento, apportando le necessarie modifiche all'imputazione.
-L'orientamento che si basa sul dato letterale delle norme in esame contraddetto, come si è visto, dalla direttiva della legge delega, nei termini sopra rammentati - sanzionando con la nullità ai sensi dell'art. 522 c.p.p. la sentenza emessa sulla base di detta contestazione suppletiva comporterebbe l'assurdo risultato che il giudice - in presenza di una richiesta di modifica dell'imputazione in base ad elementi d'accusa preesistenti sarebbe tenuto a disporre la
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trasmissione degli atti al PM, ex art. 521 co. 2° c.p.p., per procedere ad un nuovo dibattimento.
Ciò darebbe luogo a un formalismo esasperato ed ingiustificato in assenza di violazione del diritto di difesa. Inoltre, l'orientamento condiviso da questo
Collegio consente, mediante la contestazione suppletiva all'inizio del dibattimento e sulla base di elementi non considerati nella formulazione dell'originaria imputazione, di scongiurare, nell'ipotesi di reato concorrente,
l'inizio di un nuovo dibattimento (con un allungamento dei tempi di definizione del processo) e in caso di circostanza aggravante o di modifica dell'imputazione
8 evita di precludere al PM la possibilità di richiedere un accertamento completo del fatto-reato, in sede di giudizio. E ciò perché gli elementi modificativi od integrativi del fatto (quali le circostanze aggravanti) non potrebbero mai formare oggetto di autonomo giudizio penale.
Dunque, l'orientamento giurisprudenziale qui non condiviso comporterebbe, nella prima ipotesi, la necessità di instaurare un nuovo dibattimento, con 7
conseguente violazione dei principi di immediatezza e di concentrazione (v. direttiva n. 66 dell'art. 2 della legge delega), posti a base del giusto processo (cfr. per tutte Corte Cost. 31.5.96 n. 177); nella seconda ipotesi, darebbe luogo ad una violazione dell'obbligatorietà dell'esercizio dell'azione penale di cui all'art. 112
Cost.
In altre parole, la soluzione opposta a quella in questa sede accolta produrrebbe esiti ermeneutici sistematicamente devastanti senza che si sia verificata compromissione alcuna del diritto di difesa dell'imputato, neppure sotto il profilo della possibilità di avvalersi dei commi 1 bis ed 1 ter dell'art. 516 c.p.p. (secondo l'espresso rinvio ad essi operato dal co. 1 bis dell'art. 517 c.p.p.).
Le garanzie previste per l'imputato in caso di contestazione suppletiva sono state, poi, ampliate dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale (cfr. sent. n.
241/92 e n. 50/95).
Dunque, il delitto di truffa resta procedibile d'ufficio, per l'effetto risultando irrilevante la remissione di querela manifestata - nelle more dal AT, che non incide neppure sulla procedibilità del delitto p. e p. ex art. 485 c.p. poiché tale remissione non è intervenuta anche ad opera dell'altro querelante, PA (cfr. art. 154 c.p.).
Infatti, quantunque nel capo di imputazione si parli espressamente solo della firma apocrifa del AT, nondimeno tale sottoscrizione serviva a prelevare fondi riferibili alla società (di persone) "Prima Fase", di cui era socio anche il
PA, che per tale ragione è persona offesa anche del delitto p. e p. ex art. 485
c.p.
In proposito la giurisprudenza di questa S.C. è costante nello statuire che persona offesa dal reato di falso in scrittura privata, come tale legittimata alla presentazione della querela, è non solo quella di cui sia stata falsificata la firma, ma anche ogni altra che abbia patito danno per l'uso che in concreto sia stato fatto della scrittura, atteso che per la consumazione del delitto in discorso si richiede,
P appunto, anche l'uso della scrittura falsificata (cfr. Cass. Sez. II n. 582 del
15.12.2009, dep. 8.1.2010, rv. 246264; Cass. Sez. V n. 10619 del 20.11.2008, dep. 10.3.2009, rv. 243156; Cass. Sez. II n. 26493 del 4.5.2007, dep. 9.7.2007, rv.
237487; Cass. Sez. V n. 5414 del 26.11.97, dep. 20.1.98, rv. 209884).
Né ad escludere la procedibilità, a riguardo, dell'azione penale può invocarsi una pretesa tardività della querela, atteso che la Corte territoriale ha evidenziato
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che le parti offese scoprirono solo il 27.5.03 la falsificazione dei documenti in base ai quali erano stati eseguiti i prelievi in banca (la querela fu poi presentata il
29.6.03 e, quindi, tempestivamente): è, poi, appena il caso di rimarcare che la asserita anteriore conoscenza degli addebiti negli estratti conto inviati dalla banca non incide sulla consapevolezza del reale motivo degli addebiti medesimi, consistente negli abusivi prelievi realizzati grazie a firme false, circostanza di fatto appresa dal AT e dal PA (secondo quanto accertato dai giudici di merito) soltanto il 27.5.03, come si è detto.
3- Anche il motivo che precede sub c) è infondato.
Sulla non illegittimità costituzionale della preclusione dei riti speciali nei casi di contestazione suppletiva di reato concorrente o di circostanza aggravante la Corte cost. ha già avuto modo di pronunciarsi specificamente dapprima con sentenza n.
593/90, poi con le conformi ordinanze nn. 11/91, 116/91, 515/91 e 213/92, con cui il giudice delle leggi ha osservato che il termine per avanzare la richiesta di applicazione della pena concordata deve essere, necessariamente, individuato al momento della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, in quanto successivamente - i benefici concessi non sarebbero più giustificati né dallo scopo di soprassedere al dibattimento né dalle scelte fatte dall'imputato.
Diversamente, non risulterebbe realizzata la finalità dell'istituto, vale a dire quella di assicurare la rapida definizione del maggior numero di processi. Pertanto, rientra tra le valutazioni dell'imputato, da effettuarsi prima della determinazione in ordine alla scelta del rito, anche la previsione della possibile evenienza di una modifica dell'imputazione per fatti emersi nel corso dell'istruttoria dibattimentale.
Diverso è il caso della contestazione suppletiva cd. tardiva, su cui più di recente, la Corte cost. si è pronunciata con sentenza n. 333/2009 con la quale ha dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 24 co. 2° Cost., l'art. 517 c.p.p. nella parte in cui non prevede la facoltà dell'imputato di chiedere il rito abbreviato in ordine al reato concorrente contestatogli in dibattimento, quando la nuova contestazione si riferisca a fatti già risultanti dagli atti di indagine al momento dell'esercizio dell'azione penale.
Ma nel caso in oggetto il ricorrente non chiede sollevarsi incidente di costituzionalità con riferimento alla possibilità di accedere tardivamente al rito di cui all'art. 444 c.p.p. e comunque a monte, come sopra si è anticipato, riveste 9
valore assorbente la contestazione in fatto già ab origine contenente le aggravanti de quibus.
4- Il motivo che precede sub d) si colloca al di fuori del novero di quelli spendibili ex art. 606 c.p.p., perché in esso sostanzialmente si svolgono mere censure sulla valutazione operata dai giudici del gravame, che con motivazione esauriente, logica e scevra da contraddizioni nel valutare le risultanze probatorie hanno statuito che il ricorrente, proprio abusando della posizione di consulente della società "Prima Fase", incaricato sostanzialmente di amministrarne anche il relativo personale, si era appropriato di oltre 40.000,00 euro spettanti al AT
e al PA riscuotendo assegni provenienti dalla ditta GIP per la quale le predette parti offese lavoravano, il tutto facendo falsificare da dipendenti del proprio studio professionale la firma sui giustificativi bancari.
Le obiezioni svolte in ricorso mediante richiamo a brevi stralci delle testimonianze assunte in dibattimento non fanno altro che sollecitarne una nuova delibazione, ovviamente preclusa in sede di legittimità.
Quanto alla pretesa insussistenza di artifici e raggiri sol perché il AT ed il
PA sarebbero stati edotti della prassi di far firmare, in loro assenza, tali
giustificativi, l'assunto trascura che - nell'ottica del delitto p. e p. ex art. 640 c.p.
- l'attività fraudolenta non si esaurisce nell'apposizione di false sottoscrizioni, ma si estende all'uso fattone per ingannare non soltanto il personale dell'istituto di credito (sulla distinzione fra deceptus e soggetto passivo del delitto di truffa si consideri la nota giurisprudenza di questa S.C.), ma anche le parti offese, che non sapevano che le somme in tal modo prelevate sarebbero state incamerate dall'AL anziché essere destinate alle necessità aziendali.
5- Anche le censure formulate sub e) sono da rigettarsi.
In ordine all'aggravante dell'art. 61 n. 11 c.p., si trascura che per la sua configurazione non è necessario che il rapporto di prestazione d'opera intercorra direttamente e formalmente tra l'autore del fatto e la persona offesa (cfr., sulla
8 rilevanza anche mediata del rapporto, Cass. Sez. V n. 10460 del 24.6.99, dep.
1°.9.99, rv. 214465): nel caso di specie, per quanto vi fosse un contratto di prestazione d'opera professionale tra la AL e Borchi S.r.l. e la "Prima Fase"
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S.n.c., tuttavia in esso la prima società operava essenzialmente tramite l'odierno ricorrente, come emerge dalle conclusioni cui sono pervenuti i giudici del merito.
In breve, ai fini dell'aggravante in oggetto ciò che conta non è la formale imputazione giuridica del rapporto, ma il suo svolgersi con la partecipazione di chi (l'AL, nel caso in esame) volga a proprio illecito vantaggio la relazione d'opera, abusando della relativa posizione.
Quanto, poi, all'aggravante dell'art. 61 n. 7 c.p., il ridimensionamento del danno di cui parla il ricorrente presuppone una nuova lettura delle risultanze dibattimentali, non ammessa in questa sede.
6- Ancora da disattendersi è il motivo che precede sub f), ravvisandosi la penale responsabilità ex art. 485 c.p. anche nei confronti di chi induca altri ad apporre false sottoscrizioni. L'obiezione per cui il AT ed il PA avrebbero acconsentito a che le loro firme fossero apposte da altri si traduce in un motivo di censura generico perché non esamina, per confutarle, le contrarie argomentazioni a riguardo spese nell'impugnata sentenza;
è appena il caso di ricordare che è inammissibile per mancanza della specificità del motivo prescritta dall'art. 581 lett. c) il ricorso per cassazione quando manchi l'indicazione della correlazione
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tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto d'impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato senza cadere nel vizio di aspecificità, che conduce, ex art. 591 co. 1° lett. c) c.p.p., all'inammissibilità del ricorso (cfr. Cass. n. 19951 del
15.5.2008, dep. 19.5.2008; Cass. n. 39598 del 30.9.2004, dep. 11.10.2004; Cass.
n. 5191 del 29.3.2000, dep. 3.5.2000; Cass. n. 256 del 18.9.1997, dep. 13.1.1998).
7- Il motivo che precede sub g) collide - senza addurre argomento alcuno per un suo ipotetico superamento con la costante giurisprudenza di questa S.C. che
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nega la ricorribilità per cassazione del provvedimento che liquida la provvisionale, in quanto privo di valore vincolante di giudicato in sede civile e
8 destinato ad essere superato, per il suo carattere di provvisorietà, dalle statuizioni definitive sul risarcimento del danno (cfr. Cass. Sez. V n. 5001 del 17.1.07, dep.
7.2.07, rv. 236068; Cass. Sez. IV n. 36760 del 4.6.04, dep. 17.9.04, rv. 230271;
Cass. n. 4973/2000, rv. 215770; Cass. n. 2246/91, rv. 186722).
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Lo stesso dicasi in ordine al diniego di revocare o, in subordine, sospendere l'immeditata esecutività della provvisionale.
8- Al rigetto del ricorso consegue, ex art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente alle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Seconda Sezione Penale, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, in data 17.9.10.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Antonio Manna Dott, Filiberto Pagano londo M CANCELLERIA
IN DEPOSITATO
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