Cass. pen., sez. V, sentenza 24/06/1999, n. 10460
CASS
Sentenza 24 giugno 1999

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In tema di modalità di notificazione al difensore, valgono le regole stabilite dall'art 167 cod.proc.pen., che disciplina la notifica degli atti processuali agli "altri soggetti".È valida pertanto la notificazione al difensore mediante consegna ad un collega di studio, senza che assuma rilievo, da un lato, la differenza tra notificazione al difensore in quanto tale, ovvero quale domiciliatario dell'imputato, dall'altro, la omessa attestazione, da parte dell'organo notificante, di non aver potuto consegnare l'atto al destinatario; tale evenienza, infatti, deve ritenersi accertata proprio in base alla circostanza che l'ufficiale procedente abbia consegnato copia dell'atto al collega di studio del suddetto.

In tema di circostanze del reato, per la sussistenza della aggravante di abuso di relazioni di prestazione d'opera, non è necessario che il rapporto intercorra direttamente tra l'autore del fatto e la persona offesa, essendo sufficiente che l'agente si sia avvalso della esistenza di tale relazione, nel senso che la esistenza del rapporto di prestazione d'opera gli abbia dato l'occasione di commettere il reato in danno di altri soggetti, agevolandone la esecuzione. (Fattispecie in tema di appropriazione indebita nella quale l'imputato, abusando della sua qualità di amministratore di una SAS, si era appropriato di una ingente somma di denaro, occultandone le tracce con false appostazioni contabili. La Cassazione, nell'enunciare il principio sopra riportato, ha ritenuto che, pur essendo tenuto a prestazione d'opera nei confronti della società e non dei soci "uti singuli", l'aggravante fosse stata correttamente contestata).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 24/06/1999, n. 10460
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 10460
    Data del deposito : 24 giugno 1999

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