Sentenza 24 giugno 1999
Massime • 2
In tema di modalità di notificazione al difensore, valgono le regole stabilite dall'art 167 cod.proc.pen., che disciplina la notifica degli atti processuali agli "altri soggetti".È valida pertanto la notificazione al difensore mediante consegna ad un collega di studio, senza che assuma rilievo, da un lato, la differenza tra notificazione al difensore in quanto tale, ovvero quale domiciliatario dell'imputato, dall'altro, la omessa attestazione, da parte dell'organo notificante, di non aver potuto consegnare l'atto al destinatario; tale evenienza, infatti, deve ritenersi accertata proprio in base alla circostanza che l'ufficiale procedente abbia consegnato copia dell'atto al collega di studio del suddetto.
In tema di circostanze del reato, per la sussistenza della aggravante di abuso di relazioni di prestazione d'opera, non è necessario che il rapporto intercorra direttamente tra l'autore del fatto e la persona offesa, essendo sufficiente che l'agente si sia avvalso della esistenza di tale relazione, nel senso che la esistenza del rapporto di prestazione d'opera gli abbia dato l'occasione di commettere il reato in danno di altri soggetti, agevolandone la esecuzione. (Fattispecie in tema di appropriazione indebita nella quale l'imputato, abusando della sua qualità di amministratore di una SAS, si era appropriato di una ingente somma di denaro, occultandone le tracce con false appostazioni contabili. La Cassazione, nell'enunciare il principio sopra riportato, ha ritenuto che, pur essendo tenuto a prestazione d'opera nei confronti della società e non dei soci "uti singuli", l'aggravante fosse stata correttamente contestata).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 24/06/1999, n. 10460 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10460 |
| Data del deposito : | 24 giugno 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. Giuseppe Consoli Presidente del 24.6.99
1. Dott. Francesco Providenti Consigliere SENTENZA
2 " Carlo Cognetti " N. 1427
3. " Renato L. Calabrese " REGISTRO GENERALE
4. " AR LA " N. 2530/99
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da SEPE Santo, nato ad [...] il 14 novembre avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli in data 28 settembre 1998 Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dr. Renato Calabrese
Udito il P.M. in persona dell'Avv. Gen. Dr. Filippo Fiore che ha chiesto il rigetto del ricorso
OSSERVA
Sepe Santo ricorre per cassazione avverso la Sentenza indicata in epigrafe che ha confermato quella di primo grado, con la quale è stato condannato alla pena di anni I mesi 9 di reclusione e di L.
4.000.000 di multa perché ritenuto colpevole:
a) del reato di cui all'art.2621 cod. civ., per avere, quale socio accomandatario ed esclusivo gestore di fatto di una s.a.s., fraudolentemente esposto fatti non rispondenti al vero nelle relazioni, nei bilanci e in altre comunicazioni sociali, relativi agli esercizi 1990 e 1991;
b) del reato previsto e punito dagli art.646 e 61 n. II cod. pen., perché, abusando della sua qualità di amministratore della società di cui innanzi, per procurarsi un ingiusto profitto, si appropriava di una somma superiore ai 250 milioni, occultandone le tracce con le false apposizioni contabili indicate sub a): in Pozzuoli sino al 1992.
A sostegno dell'impugnazione il ricorrente denuncia violazione dell'art.606, lett.b), c) ed e), c.p.p.:
- in relazione agli artt.163 e 157 c.p.p.: si insiste nella eccezione di nullità della notificazione del decreto di citazione per il giudizio di primo grado, sul rilievo che l'atto è stato consegnato nello studio del difensore domiciliatario a mani di un suo collega ma senza che l'ufficiale giudiziario, abbia attestato nella relazione l'impossibilità della consegna al difensore;
- in relazione agli artt.192 e 546, c.I lett.e), c.p.p., e agli artt.2621 cod.civ.,42 e 646 cod.pen.: viene contestata la sussistenza dell'elemento psicologico del reato di falso in bilancio e riproposta la tesi che nega la punibilità di tale reato in quanto necessario ad evitare la confessione del delitto di appropriazione indebita;
- in relazione agli artt.646 e 61 n. II cod.pen, nonché all'art.124 dello stesso codice: la propria prestazione d'opera era a vantaggio della società, non dei soci, soggetti passivi dell'appropriazione indebita e titolari del diritto alle restituzioni;
di qui la con configurabilità, nella specie, della aggravante ex art.61 n.II cod.pen. e la conseguente necessità di un atto di querela presentato nei termini di legge;
- in relazione agli artt.133, 81 e 62 bis cod.pen.: la ritenuta gravità del fatto non giustifica la mancata concessione delle attenuanti generiche ne' la entità della pena inflitta e non si è tenuto conto della condotta successiva ai reati, sfociata in un accordo tra le parti con l'esborso di rilevanti somme. Il ricorso non merita accoglimento.
La questione di natura processuale proposta con il primo motivo è infondata.
Il legislatore del 1988, così come per il passato, non ha disciplinato in modo specifico le notificazioni di atti destinati al difensore, onde per cui si deve ritenere che per quest'ultimo valgano le regole stabilite dall'art.167 c.p.p., che disciplina "la notificazione degli atti processuali ad altri soggetti". Devono perciò osservarsi le disposizioni dell'art.157, richiamato espressamente da detto articolo, con la conseguenza che è valida la notificazione al difensore mediante consegna dell'atto ad un collega di studio, posto che tale formula è idonea a porre in luce un rapporto di convivenza temporanea tra il consegnatario e il destinatario, dovendosi la convivenza desumere dalla qualità del primo;
e ciò, diversamente da quanto sembra sostenere il ricorrente, senza che possa distinguersi tra notificazione al difensore in quanto tale e notificazione al medesimo in vesto di domiciliatario dell'imputato, poiché in ambedue le ipotesi opera una sola normativa, che è quella dettata, appunto, dall'art.167 suddetto. Non ha poi rilievo la mancata attestazione da parte dell'ufficiale, nella relazione di notifica, di non avere potuto consegnare l'atto al destinatario, in quanto tale evenienza deve ritenersi implicitamente accertata in base alla circostanza che l'ufficiale procedente abbia consegnato copia dell'atto al suo collega di studio. Sono parimenti da disattendere le due questioni introdotte con il secondo mezzo del ricorso.
Con la prima di deduce difetto di motivazione della sentenza nella parte in cui non ha ritenuto che le difformità rilevate nel bilancio potessero essere ricondotte al proposito di evasione fiscale;
ma la doglianza omette di riferire gli elementi sulla base dei quali i giudici d'appello hanno invece ravvisato un vero e proprio intento di frode e di ingiusto profitto, reso palese anche dal fatto che le false comunicazioni sociali erano state destinate dall'imputato alla consumazione indebita.
Quanto alla seconda, concernente il mancato riconoscimento dell'esimente desumibile dall'applicazione del principio "nemo tenetur se detergere", è sufficiente ricordare i principi ripetutamente affermati in proposito dalla giurisprudenza di questa stessa sezione della Corte, per i quali il delitto di falso in bilancio non può essere scriminato dall'inesigibilità dagli amministratori della società di una condotta di autodenuncia in ordine al delitto di appropriazione indebita già commesso, e ciò sia in quanto l'art.61 n.2 cod.pen. prevede come circostanza aggravante la destinazione di un delitto all'occultamento di un altro, sia perché l'obbligo di veridicità del bilancio e delle altre comunicazioni sociali è inteso anche a prevenire scorrettezze nella gestione della società, sicché sarebbe irragionevole un'interpretazione che privasse di sanzione la violazione di tale obbligo proprio quando fosse destinato a coprire le scorrettezze più gravi (cfr. sent.21.1.1998, Cusani, e sent. 5.12.1995, Bianchi). Consistenza non maggiore ha il successivo motivo di ricorso. Perché possa ritenersi sussistente la circostanza aggravante prevista dall'art.61 n.II cod.pen., nell'ipotesi particolare dell'abuso di prestazione d'opera, non è necessario che tale rapporto intercorra "direttamente" fra l'autore del fatto (nella specie, l'amministratore d'una società) e la persona offesa (i singoli soci, titolari del diritto alle restituzioni), essendo invece sufficiente che il colpevole se ne sia avvalso, nel senso che il rapporto di prestazione d'opera tra lui e un determinato soggetto abbia dato al reo - come si è appunto verificato nel caso concreto - l'occasione di commettere il reato in danno di altri soggetti, agevolandone la esecuzione per l'atmosfera di particolare fiducia che viene a realizzarsi tra le parti di tutta la vicenda.
Ne discende che non v'era una valida ragione giuridica per escludere, nella fattispecie, l'applicazione della aggravante in questione. Manifestamente attinente ad aspetti implicanti valutazioni in punto di fatto, e come tali inammissibili, appare - infine - il motivo relativo al trattamento sanzionatorio.
Va comunque osservato che, nel negare la concessione delle attenuanti generiche o una riduzione della pena, il giudice non è tenuto a fare riferimento a tutti gli elementi indicati nell'art.133 c.p., ma è sufficiente che indichi gli elementi ai quali attribuisce valore preminente (nella specie, la gravità del fatto sub a) e la ravvisata pervicacia del reo nel comportamento criminoso), restando implicitamente acquisito che gli altri elementi non hanno avuto alcuna influenza in tale determinazione.
Anche sotto questo aspetto, dunque, la impugnata decisione si sottrae alle censure mossele.
Alle cose dette consegue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle ulteriori spese processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 24 giugno 1999.
Depositato in Cancelleria il 1 settembre 1999