Sentenza 10 dicembre 2003
Massime • 1
La dichiarazione di nullità del giudizio di primo grado per erronea indicazione di una data di rinvio del dibattimento, determina la regressione del procedimento nella fase in cui si era verificata la nullità e non dell'iniziale vocatio in iudicium e pertanto il giudice non deve rispettare i termini iniziali previsti a pena di nullità dagli artt. 429 e 552 cod. proc. pen., ma deve solo effettuare la ricitazione della parti in modo da assicurare la prosecuzione di un rapporto processuale già validamente instaurato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 10/12/2003, n. 2975 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2975 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ZUMBO Antonio - Presidente - del 10/12/2003
1. Dott. ONORATO Pierluigi - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. SQUASSONI Claudia - Consigliere - N. 2027
3. Dott. PICCIALLI Luigi - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. GRILLO Carlo - Consigliere - N. 025287/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ME LV, n. il 3/12/1952 a Palermo ivi res. rappr. e dif. dall'avv. Roberto Tricali, del foro di Palermo;
D'GE AN, n. il 2/6/1955 a Palermo, ivi res.;
avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo in data 10.3.2003;
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Onorato;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sost. P.G. Dott. Izzo G., che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi;
Udito il difensore avv. D. Lombardo, per D'GE, il quale ha concluso come da ricorsi;
FATTO E DIRITTO
A seguito di sentenza della Corte d'Appello di Palermo che aveva annullato, ex art. 604 in rel. 178 lett. c), quella di primo grado, il giudice monocratico del Tribunale in sede, cui gli atti erano stati rimessi, emetteva in data 14/6/91, nei confronti dei coniugi AN D'GE e LV SS, imputati, in concorso, della contravvenzione di cui all'art. 20 lett. b) L. 47/85, di quelle connesse alla L. 1086/71 e del delitto di violazione dei sigilli p. e. p. dall'art. 349 co. 1^ e 2 C.P., "decreto di citazione per il giudizio", per l'udienza del 17/9/2001, la cui notificazione veniva eseguita nel corso del successivo periodo feriale.
Il giudizio, dopo il rinvio (senza il compimento di alcuna attività dibattimentale) dalla suddetta udienza a quella del 12/11/2001 e da questa a quella del 10/12/2001, si concludeva in quest'ultima data con la condanna in contumacia degli imputati.
A seguito dell'appello di entrambi gli imputati, con la sentenza in epigrafe veniva dichiarato n.d.p. in ordine alle contravvenzioni, perché estinte per prescrizione, confermandosi la condanna per il delitto.
Avverso tale decisione gli imputati hanno proposto, distinti ricorsi, personalmente il D'GE, tramite difensore, la SS. Ribadendo le analoghe censure disattese dalla corte territoriale, entrambi i ricorrenti deducono la nullità del decreto di citazione a giudizio e della conseguente sentenza di primo grado, per mancato rispetto dei termini minimi di comparizione, con riferimento all'art. 429 c.p.p., nel ricorso D'GE, ed all'art. 552 c.p.p., nel ricorso SS;
quest'ultima lamenta anche la mancata preventiva notifica dell'avviso di conclusione delle indagini, di cui all'art. 415 bis c.p.p.. In subordine si dolgono, quanto alla conferma della rispettiva responsabilità, il D'GE di violazione di legge ed illogicità della motivazione, per aver basato il giudizio di colpevolezza sul mero dato della presenza in loco, non significativo di una partecipazione all'intervento abusivo, che sarebbe stata anche smentita da addotte testimonianze, sicché avrebbe potuto tutt'al più ravvisarsi l'ipotesi di cui all'art. 350 c.p., la SS di "motivazione assolutamente carente e contraddittoria" ...non essendo "emerso che... abbia mai avuto coscienza del fatto che l'opera mancasse della concessione edilizia".
Le censure non meritano accoglimento.
Correttamente la corte di merito ha disatteso le denunce di nullità del giudizio di primo grado, ritenendo non applicabili nel caso di specie le disposizioni, in materia di termini di comparizione, invocate dagli appellanti, non vertendosi in ipotesi riconducibili alla previsione di cui all'art. 429 o a quella di cui all'art. 552 (già 555) del codice di rito. L'una e l'altra norma, invero, disciplinano l'atto introduttivo del giudizio di primo grado (rispettivamente, nel caso in cui le indagini preliminari siano passate al vaglio dell'udienza preliminare ed il decreto sia emesso dal giudice della stessa ed in quello in cui alla citazione provveda direttamente il P.M.), tra l'altro il diritto dell'imputato e del difensore a fruire di un termine minimo di comparizione, all'evidente fine di poter approntare adeguata difesa in vista del dibattimento. In coerenza a tale ratio delle disposizioni in questione si spiega la scelta del legislatore che, nei casi di citazione diretta (in cui non vi è stato un preventivo contraddittorio tra le parti), all'art. 552 co. 3 c., ha previsto un termine, di gg. 60 (già di gg. 45, ex art. 555 co. 3, previgente), sensibilmente superiore a quello, di gg. 20, previsto dall'art. 429 co. 3 c.p.p., nei casi in cui vi sia stata l'udienza preliminare.
La suesposta esigenza esula del tutto nei casi in cui il giudizio, già regolarmente incardinato mediante una rituale vocatio iniziale, subisca differimenti;
in tali casi l'unico diritto accordato all'imputato è quello di conoscere preventivamente la data dell'udienza fissata per la prosecuzione del dibattimento. Tale è il caso di specie, in cui l'annullamento della sentenza di primo grado da parte del giudice d'appello era stato determinato, come rilevasi dall'esame degli atti, dalla discordanza tra la data di prosecuzione del dibattimento, indicata nel provvedimento di rinvio dato a verbale all'udienza dell'8/11/99, in quella del 18/2/2000, e quella in cui il dibattimento fu effettivamente celebrato e concluso, con conseguente pronunzia della sentenza, del 18/1/2000; è evidente come, nella fattispecie, la nullità ex art. 178 lett. c) c.p.p. abbia riguardato non l'iniziale vocatio in iudicium, bensì la prosecuzione del dibattimento, già regolarmente incardinato, ma protratto e concluso in un'udienza antecedente a quella comunicata a verbale, e dunque all'insaputa degli imputati e della difesa. La pronunzia dell'annullamento con rinvio da parte della Corte d'Appello ha determinato il regresso del procedimento nel grado e nella fase in cui si era verificata la nullità, restando salvi gli atti anteriormente compiuti e determinandosi la sola necessità di una valida prosecuzione del giudizio di primo grado, finalità alla quale rispondeva il provvedimento emesso in data 14/6/91 dal giudice monocratico del Tribunale, non costituente un "decreto che dispone il giudizio" di cui all'art. 429 c.p.p., ne' un "decreto di citazione a giudizio" ex art. 552 c.p.p., ma integrante un provvedimento di carattere ordinatorio emesso dal giudice, nell'ambito di poteri analoghi a quelli previsti dall'art. 143 disp. att. c.p.p. per la fase degli atti preliminari, rispondenti alle finalità di ricitare l'imputato al fine di assicurare la validità dell'ulteriore prosecuzione di un rapporto processuale già validamente instaurato, ma invalidamente proseguito ed annullato solo in parte qua. In tale ottica, essendo state già in precedenza assicurate, con l'iniziale e non invalidata citazione a giudizio, le esigenze difensive sottese alla previsione del termine minimo di comparizione, non occorreva nella specie concedere nuovamente detto termine (in tal senso, in fattispecie analoga, v. Cass. 2^ n. 14900 del 22/11/95 8/2/96), essendo invece sufficiente solo che gli imputati e la difesa conoscessero in anticipo (come non era avvenuto in occasione della precedente ed annullata prosecuzione del giudizio) la data dell'udienza di prosieguo.
Disattese, per quanto sopra considerato, le censure esposte nel preliminare motivo accomunante i due ricorsi (così come quella connessa proposta dalla sola SS, di violazione dell'art. 415 bis c.p.p., norma attinente alla sola citazione iniziale e nella specie,
peraltro, entrata in vigore successivamente a quella), non miglior sorte meritano quelle residue, le une e le altre chiaramente inammissibili.
Tali sono quelle addotte dal D'GE, in quanto attinenti a valutazioni in fatto che i giudici di merito hanno adeguatamente ed incensurabilmente motivato, sulla base di elementi di prova logicamente ed inequivocamente convergenti sullo stesso, costituiti non solo dalla comproprietà dell'immobile oggetto di abusiva edificazione, ma anche e soprattutto dalla costante presenza in loco, indicativa di un evidente interesse, in assenza del quale non si spiegherebbe l'assunzione dell'incarico di custode. Analoghe considerazioni, circa la contitolarità del bene e la presenza sul posto, valgano, quanto alla posizione della SS, le cui censure risultano, oltretutto, generiche.
Al rigetto dei ricorsi consegue, infine, la condanna dei ricorrenti al solidale pagamento delle spese.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento in solido delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella Udienza pubblica, il 10 dicembre 2003. Depositato in Cancelleria il 28 gennaio 2004