Cass. pen., sez. III, sentenza 10/12/2003, n. 2975
CASS
Sentenza 10 dicembre 2003

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La dichiarazione di nullità del giudizio di primo grado per erronea indicazione di una data di rinvio del dibattimento, determina la regressione del procedimento nella fase in cui si era verificata la nullità e non dell'iniziale vocatio in iudicium e pertanto il giudice non deve rispettare i termini iniziali previsti a pena di nullità dagli artt. 429 e 552 cod. proc. pen., ma deve solo effettuare la ricitazione della parti in modo da assicurare la prosecuzione di un rapporto processuale già validamente instaurato.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 10/12/2003, n. 2975
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2975
    Data del deposito : 10 dicembre 2003

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