Sentenza 29 ottobre 2009
Massime • 2
È legittima la contestazione suppletiva di un reato concorrente ancorché lo stesso non sia emerso per la prima volta dall'istruzione dibattimentale, ma risulti dagli atti fin dall'udienza preliminare.
L'amministratore di fatto di una comunità per il recupero di tossicodipendenti beneficiaria di erogazioni finanziarie pubbliche vincolate, assume la qualifica di incaricato di pubblico servizio in relazione all'attività di gestione della suddetta comunità. (Fattispecie in tema di peculato).
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- 1. Giudizio abbreviato e integrazione probatoria: nuovi limiti alla fluidità della imputazioneFabrizio Galluzzo · https://www.penaledp.it/category/articoli/ · 20 maggio 2020
Corte di cassazione, Sezioni Unite, sentenza 13 febbraio 2020, n. 5788, Carcano Presidente – De Crescienzo Relatore – Iacoviello P.G. (conf.) In caso di giudizio abbreviato sottoposto ad integrazione probatoria, il pubblico ministero può modificare o integrare la contestazione soltanto laddove tale esigenza si manifesti come necessario adeguamento agli esiti istruttori. ABSTRACT La sentenza nega, nel caso di giudizio abbreviato sottoposto ad integrazione probatoria, la facoltà dell'accusa di modificare o integrare l'imputazione sulla base di materiale già noto. La previsione del potere di modifica (art. 423 c.p.p.) è un'eccezione rispetto alla regola enunciata dall'art. 441, comma 1, …
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Modifica dell'imputazione, reato concorrente e circostanze aggravanti risultanti dal dibattimento. L'art. 516, 1 comma, c.p.p. stabilisce che il P.M. modifica l'imputazione e procede alla relativa contestazione quando nel corso dell'istruzione dibattimentale il fatto risulta diverso da come descritto nel decreto che dispone il giudizio (es. diversa data di commissione del fatto), sempreché non appartenga alla competenza di un giudice superiore. In modo speculare, l'art. 517, 1 comma, c.p.p., stabilisce che il P.M. contesta all'imputato il reato connesso ex art. 12, comma 1, lettera b), c.p.p. (reato concorrente) o la circostanza aggravante, non menzionati nel decreto che dispone il …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 29/10/2009, n. 44501 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 44501 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2009 |
Testo completo
Registro Generale n.: 26345/2007
Udienza pubblica del giorno 29 ottobre 2009
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sezione sesta penale composta dal Signori:
Giovanni de Roberto Presidente
Saverio Felice Mannino Consigliere
Luigi Lanza Consigliere
Consigliere Domenico Carcano
Consigliere Carlo Citterio
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
decidendo sul ricorso proposto da AR AN, nato il [...], contro la sentenza 13 febbraio 2007 della Corte di appello di Palermo, la quale ha parzialmente riformato la sentenza
11 maggio 2005 del Tribunale di Trapani, che lo aveva ritenuto colpevole del reato di cui agli artt. 81 capoverso C.P. e 640 bis C.P.
-ascrittogli al capo e)- limitatamente alle condotte comprese tra il
1990 ed il 1995, nonché del reato di peculato -contestato al capo f)- come modificato in udienza, ed unificati i predetti reati dal vincolo della continuazione, lo aveva condannato alla pena di anni
7 di reclusione.
Visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso.
Udita la relazione fatta dal Consigliere Luigi Lanza.
Sentiti il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore
Generale Carmine Stabile che ha concluso per la declaratoria di $ Corte di cassazione, sezione VI penale, pag.2
inammissibilità del ricorso, nonché il difensore della parte civile
ESPOSITO avv. Elio che ha concluso come da comparsa e, per il ricorrente,
l'avv. Bisostri che ha illustrato e si è riportato ai motivi.
CONSIDERATO IN FATTO E RITENUTO IN DIRITTO
AN AR ricorre contro la sentenza 13 febbraio
2007 della Corte di appello di Palermo, che gli ha inflitto la pena di anni tre e mesi otto di reclusione, in parziale riforma della sentenza
11 maggio 2005 del Tribunale di Trapani, che lo aveva ritenuto colpevole del reato di cui agli artt. 81 capoverso C.P. e 640 bis C.P. ascrittogli al capo e), limitatamente alle condotte comprese tra il
1990 ed il 1995, nonché del reato di peculato, ascrittogli al capo f), come modificato in udienza, ed unificati i predetti reati dal vincolo della continuazione, lo aveva condannato alla pena di anni 7 di reclusione.
1.1) la decisione della Corte di appello di Palermo e la determinazione della sanzione.
La Corte, esclusa la contestata recidiva, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti dell' appellante per essere i reati estinti per prescrizione, in ordine alle imputazioni ascrittegli ai capi e) e f) della rubrica, per quest'ultimo, ad eccezione delle condotte di peculato, contestate con riferimento all'emissione degli assegni nr.
0002925952 03 del 12.10.1994, n.0003179239 11 del 25.01.1995, nr. 0402532287 del 12.1 0.1994, nr. 0002631557 06 del
12.10.1994, ed ha conseguentemente ridotto la pena inflitta all' appellante dal primo Giudice per i predetti residui episodi di peculato, unificati per continuazione, ad anni tre e mesi otto di reclusione.
Eliminata la pena accessoria dell'interdizione legale, è stata ad essa sostituita quella dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici con l'interdizione temporanea per la durata di anni cinque.
Si sono confermate le statuizioni civili della sentenza impugnata e condannato l'imputato alla rifusione in favore delle འ
Corte di cassazione, sezione VI penale, pag.3
parti civili costituite Associazione Saman e Comune di Valderice
Quanto alle articolazioni interne della sanzione, la corte territoriale, individuato quale reato più grave uno dei peculati riguardanti l'appropriazione della somma di lire 25.000.000 commessi il 12 ottobre 1994 e fissata in anni tre di reclusione la pena base, l'ha aumentata sino ad anni tre e mesi otto di reclusione per le altre condotte unificate per continuazione.
Si è invece rigettata "per difetto di elementi di valutazione circa la possibile configurazione dell'identità del disegno criminoso, la richiesta di unificazione della pena, per i reati giudicati nel presente procedimento e quella inflitta con la sentenza del Tribunale
di Trapani in data 3.05.1995, per i delitti di associazione a delinquere e truffa continuata, non potendo il relativo giudizio fondarsi soltanto sulla coincidenza temporale delle condotte, che nel separato procedimento risultano commesse nel 1989".
1.2) i motivi di appello e di ricorso per cassazione dei difensori del AR.
L'odierna impugnazione del AR -assistito dagli avv.ti Marino e Sbacchi- ripercorre sostanzialmente l'iter critico già prospettato con riferimento all'appello contro la decisione di primo grado, in particolare con riferimento:
a) al difetto di competenza territoriale del Tribunale di
Trapani: il Tribunale considerò come reato più grave e più antico quello del c.d. "peculato Miceli" il cui preliminare di vendita fu invece anteriore agli altri peculati contestati. Il fatto si sarebbe infatti consumato non con il preliminare ma con l'atto definitivo di trasferimento della proprietà, successivo ad alcuni degli altri fatti, assunti come peculato, e verificatisi invece in Milano, la cui competenza veniva per tale via indicata;
b) all'insussistenza dei delitti di truffa: erroneamente sarebbe stata affermata la "falsità" dei bilanci, e, comunque,
questa non era efficace per indurre in errore gli Enti Corte di cassazione, sezione VI penale, pag.4
erogatori, indifferenti essendo gli esiti contabili e patrimoniali attivi o passivi degli strumenti contabili;
c) all'insussistenza dei delitti di peculato, in quanto le somme relative ai singoli episodi furono erogate nell'interesse esclusivo dell'Associazione Saman: una volta affermata la sussistenza dei delitti di truffa, ne sarebbe conseguita l'insussistenza dei delitti di peculato;
d) alla qualità di incaricato di pubblico servizio, e/o di
Amministratore di fatto della Associazione Saman del AR
AN: i fatti qualificati come peculato, andavano semmai, derubricati come appropriazione indebita ovvero come malversazione;
e) al mancato riconoscimento del vincolo della continuazione tra i reati per i quali è processo e quelli giudicati con la Sentenza
n.68/97 del GUP di Trapani ex art.444 C.P.P., anche per il consolidato nel processo
contro
ER AB.
2.0) il primo ricorso 18 giugno 2007 con il patrocinio dell'avv. Marino. deduceCon un primo motivo di impugnazione il ricorrente inosservanza o erronea applicazione della legge in relazione agli artt. 8 e 16 C.P.P. in relazione ai combinati disposti degli artt. 1470-
1401-1405-1352 Cod. Civ.. e con riferimento alla individuazione del momento di consumazione del peculato e del termine per la
"contemplatio domini".
Questo motivo corrisponde in parte al I motivo proposto nel ricorso dell'avv. Sbacchi.
Con un secondo motivo il ricorrente lamenta violazione dell'art. 606 lett.b) C.P.P. per erronea applicazione degli artt.
314 e 646 del Codice Penale, in relazione alla qualificazione di
"incaricato di un pubblico servizio" ed alla natura pubblica del denaro erogato. Il motivo corrisponde alla seconda parte del II motivo del ricorso dell'avv. Sbacchi. 3
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Con un terzo motivo il difensore prospetta vizio di motivazione per manifesta illogicità e contraddittorietà con riferimento al terzo assegno pagato a ER SE.
Con un quarto motivo si sostiene inesistenza di motivazione per i tre assegni girati a ER AN.
Con un quinto motivo si deduce ancora violazione di legge e vizio di motivazione nel punto del mancato riconoscimento del nesso della continuazione tra gli odierni fatti e quelli giudicati con sentenza 3 maggio 1995 del Tribunale di Trapani, pronunciata ex art. 444 C.P.P..
Con il sesto motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche
2.1) il secondo ricorso 27 giugno 2007 con il patrocinio dell'avv. Sbacchi e la decisione di inammissibilità della Corte.
Per ragioni di comodità espositiva, attesa la sostanziale sovrapponibilità delle critiche svolte nei due distinti ricorsi, si seguirà
l'ordine delle prospettazioni formulate nel ricorso dell'avv. Sbacchi, integrando la motivazione con le ulteriori risposte alle doglianze, esposte nel ricorso dell'avv. Marino, in punto di assegni a ER
SE, determinazione della sanzione e richiesta di
continuazione con la precedente condanna.
Con un primo motivo di impugnazione il ricorrente deduce la violazione dell'art.606 comma 1 lettera b) C.P.P. per inosservanza o erronea applicazione della legge penale, violazione dell' art. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p. in relazione agli artt. 8, comma 2; 12, comma 1, lett. b) e 16 C.P.P. ; nonchè degli artt. 517 e 522 C.P.P..
Con i motivi di appello, la difesa aveva eccepito la nullità dell' ordinanza emessa dal Tribunale di Trapani in data 3 maggio 2004 e della condanna, pronunciata l'11 maggio 2005, per violazioni di legge. Si era, in particolare, sostenuto che l'ordinanza del Giudice di merito, che aveva rigettato l'eccezione di incompetenza per '
Corte di cassazione, sezione VI penale, pag.6
territorio del Foro di Trapani, si poneva in violazione dei disposti dell'art. 16 comma 1 C.P.P. in punto di connessione.
2.2) l'individuazione del reato più grave.
Il ricorrente lamenta che la Corte territoriale - nell' escludere l' applicazione, nel caso di specie, del criterio di determinazione della competenza di cui all'art. 16, comma 1, lett. a), C.P.P. abbia ancorato la motivazione alla considerazione che si definisce apodittica- secondo la quale, ai fini della individuazione del "reato più grave" debba farsi riferimento non già alla gravità del danno, derivante dalla condotta illecita, bensì alla pena edittale astrattamente irrogabile, ignorando che il criterio di determinazione della competenza per connessione, di cui all' art. 16 C.P.P. ha '
quale presupposto la continuazione, ex art. 81 capoverso C.P..
Da ciò conseguirebbe -secondo l'impugnazione- che, al fine di individuare il reato più grave (rispetto al quale determinare l' aumento di pena per i reati satellite avvinti dalla medesimezza del disegno criminoso) dovrebbe ritenersi tale non tanto la violazione punita con la pena edittale più elevata, ma quella con cui viene inflitta in concreto la pena più elevata.
Il motivo è manifestamente infondato.
In tema di competenza per connessione, al fine di stabilire quale sia il reato più grave deve farsi riferimento all'imputazione contestata dal pubblico ministero (Sez. 4, 29187/2007 Rv. 236997
Paja. Massime precedenti Conformi: N. 16086 del 1990 Rv.
185960), e l'art. 16 comma 3 C.P.P. stabilisce in materia il principio che la gravità del reato, agli effetti della competenza per territorio, determinata dalla connessione, va individuata in ragione della pena più elevata nel massimo o, in caso di parità, della pena più elevata nel minimo.
Giurisprudenza questa, già affermata nella vigenza dell'art. 39 cod. proc. pen. del 1930, nel senso che si riteneva che il reato più grave, tra quelli unificati dal vincolo della continuazione, andasse Corte di cassazione, sezione VI penale, pag.7
ravvisato nel reato che, per titolo, grado e circostanze risultasse in astratto e non già in concreto di maggiore gravità: ciò in quanto la stessa espressione letterale del "reato più grave" usata nella norma succitata, conteneva un concetto più ampio ed elastico rispetto alla diversa locuzione "violazione più grave" usata dal legislatore nell'art. 81 cod. pen.. (ex plurimis: Sez. 2, 5777/1993 Rv. 194050 Di
Barba, Massime precedenti Conformi: Rv. 186077 Rv. 165111 Rv.
156443).
Situazione ben diversa rispetto a quanto avviene ai fini dell'applicazione della disciplina del concorso formale e del reato continuato in sede esecutiva, laddove l'individuazione della violazione più grave è invece affidata al criterio concreto della pena più grave inflitta, che si differenzia appunto da quello applicato in sede di cognizione, dove si ha riguardo alla gravità in astratto, sulla base della valutazione del titolo di reato e dei limiti edittali di pena
(Cass.Pen. Sez. 1,44860/2008 Rv. 242198 Ficara;
massime precedenti conformi: n. 1612 del 2001 rv. 216250, n. 6362 del 2006 rv. 233442;massime precedenti vedi: n. 4901 del 1992 rv. 191128; massime precedenti conformi Sezioni unite: n. 15 del 1998 rv.
209485; massime precedenti vedi Sezioni unite: n. 748 del 1994 rv.
195805).
2.3) Il primo" delitto di peculato commesso.
La Corte d' Appello, sostenuta l'operatività del criterio "del reato più grave" in astratto, ai fini dell'individuazione del giudice competente per territorio, ha ritenuto che, nella specie, si dovesse fare ricorso al criterio residuale di natura cronologica, di cui all'art. 16 C.p.p., in forza del quale "la competenza per territorio per i procedimenti connessi rispetto ai quali più giudici sono ugualmente competenti per materia appartiene al giudice competente per il primo".
Su tale punto, per il ricorrente, la corte distrettuale avrebbe scorrettamente affermato che il "primo" delitto di peculato Corte di cassazione, sezione VI penale, pag.8
commesso dall'imputato fosse quello relativo alla appropriazione di
85 milioni di lire, necessarie alla stipula del contratto preliminare di compravendita dell' immobile sito in Valderice, di proprietà di tale
Pietro Miceli, stilato il 31.7.1989 in Trapani e non già quello relativo alla traslazione del diritto reale sul medesimo immobile, conseguente alla stipula del contratto definitivo di compravendita.
Il motivo è palesemente infondato.
Preliminarmente va precisato che la consumazione del reato non va fatta concidere con l'effetto traslativo, ma, quanto meno, con le anticipazioni e con il saldo erogato il 7 dicembre 1989, senza che, comunque, il contratto potesse essere stipulato a favore della associazione: gli atti indicati nel ricorso a pagina 2 sono infatti tutti successivi al pagamento degli anticipi, salvo quelli oggetto della contestazione suppletiva che, peraltro, non avrebbero potuto incidere sulla competenza per territorio (v. artt. 571.1, 491 C.P.P. e
21 Corte costituzionale n.280 del 1994)-
Inoltre, come già argomentato, ai fini della individuazione del reato più grave (nella specie più peculati), la comparazione dei reati, sotto il profilo della gravità, va effettuata con riferimento esclusivo alle sanzioni edittali: pertanto la maggiore o minore entità del danno, in concreto provocato dalle singole condotte criminose, resta priva di rilevanza quando i valori sanzionatori edittali si equivalgono
(Cass. Pen.2, 48784/2003, Rv. 228335, Mazzaferro) .
Va ancora osservato, a tal fine, che l'istituto della continuazione non ha nulla a che vedere con il caso di specie per i riflessi "quoad poenam” (pag.5 ricorso).
Del pari ininfluente risulta la distinzione tra contratto per persona da nominare e contratto a favore di terzo: distinzione che sembra aver il solo scopo di creare ostacoli inesistenti alla qualificazione della imputazione sub f.1) come primo più grave reato;
perché, a parte la considerazione che l'intestazione fu effettuata a favore di Saman s.r.l. e non dell'associazione Saman, Corte di cassazione, sezione VI penale, pag.9
resta decisiva la documentazione degli acconti prodotta dalla parte civile.
In ogni caso si trattava non di contratto a favore di terzo, ma di contratto per persona da nominare, perché la stessa mancata specifica individuazione degli acquirenti contrasta con il regime di cui agli artt. 1411 e seguenti Codice civile, con la conseguenza che, non potendo mai essere nominata la Saman, il contratto non poteva mai giovare alla Associazione, con irreversibili conseguenze quanto all'acconto versato;
ciò perché, essendo il termine per la "electio domini" scaduto, il contratto avrebbe giovato al solo AR.
2.4) contestazione suppletiva e qualificazione dei fatti.
Con un secondo motivo il ricorrente lamenta violazione dell'
art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p. in relazione agli artt. 81, 314 e
358 c.p. nonche' violazione dell' art. 606 comma 1 lett. e) c.p.p. in relazione all' art. 530 c.p.p.. violazione dell' art. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p. in relazione agli art. 316 bis c.p. e 529 c.p.p.
2.4.1) la contestazione suppletiva.
La Corte d'appello, infine, nell'escludere l'eccezione di nullità dell'ordinanza del 3 maggio 2004 e dell'impugnata sentenza, ha correttamente definito come superate quelle pronunce della Corte di
Cassazione, richiamate dalla difesa, che subordinavano l'ammissibilità della contestazione suppletiva alla condizione dell' acquisizione della notizia della commissione di reati concorrenti, oppure delle circostanze aggravanti, all' esito della compiuta istruttoria.
Secondo il ricorrente, al fine di denegare le ragioni dell'imputato, la Corte ha richiamato più recenti arresti giurisprudenziali, i quali, però, ammettono sì la legittimità di nuove contestazioni suppletive "subito dopo l'avvenuta apertura del dibattimento", ma giammai allorquando i fatti oggetto di nuova contestazione sono noti fin dall'udienza preliminare, dovendosi tener Corte di cassazione, sezione VI penale, pag.10
conto nel caso che ci occupa del fatto che le attuali contestazioni sono identiche a quelle che avevano formato oggetto del processo definito dal Tribunale di Trapani con sentenza del 14.10.2000 annullata dalla Corte d'appello in data 20.5.2002.
Il motivo è del tutto infondato.
Come risulta dalla decisione 40249/2006 di questa Corte
(ricorrente Pacifico ed altri), che qui si riprende, il contrasto di giurisprudenza, che si era determinato una decina di anni fa, venne risolto dalle Sezioni Unite con la sentenza 28 ottobre 1998,
Barbagallo, la quale affermò, alla luce della direttiva 78, Legge
Delega nuovo c.p.p. e della esclusione (per effetto anche di interventi chiarificatori della Corte costituzionale) di qualsiasi pregiudizio ai diritti di difesa, che, "se è fuori discussione che gli elementi nuovi emersi per la prima volta nell'istruzione dibattimentale debbano sollecitare il Pubblico Ministero a provvedere direttamente (vedi artt. 516 e 517 c.p., e non previa autorizzazione del presidente, come previsto dal secondo comma dell'art. 518 c.p. in caso di "fatto nuovo") alla modifica od all'integrazione dell'imputazione originaria, oppure a nuove contestazioni, è azzardato sotto l'aspetto giuridico, ma soprattutto logico in considerazione della ratio normativa, escludere tale eventualità quando gli elementi siano già emersi prima dell'istruzione dibattimentale, ma siano stati trascurati nella contestazione originaria".
Tale indirizzo è stato seguito dalla maggioritaria giurisprudenza di legittimità anche dopo l'approvazione della L. 16 novembre 1999, n. 479, che ha apportato significative innovazioni in tema di giudizio abbreviato, scelta dei tempi per il patteggiamento e ha, fra l'altro, specificamente modificato gli artt. 516 e 517 c.p.p., nel senso di prevedere alcuni effetti di regressione conseguenti alla contestazione suppletiva (Cass. 12 gennaio 2001, Berbenni;
28 marzo 2001, Posca;
21 febbraio 2003, Toldo;
7 marzo 2003, Binati;
Corte di cassazione, sezione VI penale, pag.11
28 gennaio 2004, Sodano;
19 febbraio 2004, Montanari;
20 aprile
2004, Marras;
21 settembre 2004, Obertino;
20 giugno 2006
Battilana).
Ad avviso del Collegio non ci sono ragioni per discostarsi dalla tesi delle Sezioni Unite, considerato che (cfr. In termini: Cass. 20 giugno 2006, Battilana), che le introdotte ipotesi di regressione all'udienza preliminare non riguardano in alcun caso i processi in cui la udienza stessa si sia già tenuta e che le innovazioni sui riti alternativi comportano solo (sulla scia delle Indicazioni offerte dalla
Corte costituzionale con la sentenza 265 del 2004) un adeguamento interpretativo, a garanzia della piena tutela dei diritti di difesa.
Per concludere, e contrariamente all'assunto del difensore, non è necessario che il reato concorrente, suscettibile di contestazione da parte del P.M. a norma dell'art. 517 c.p.p., emerga per la prima volta dalla istruttoria dibattimentale.
2.4.2) la figura dell'incaricato di pubblico servizio.
Il tema risulta trattato nel II motivo dell'avv. Sbacchi (pag.8)
e pure nel II motivo dell'avv. Marino (pag.6),
Con i motivi di gravame, la comune difesa aveva tra l'altro concentrato l'attenzione sulla figura dell'incaricato di pubblico servizio, denunciando il difetto di tale qualità in capo all' odierno ricorrente e quindi l'impossibilita di configurare e ritenere a suo carico il reato di peculato contestato.
Secondo la Corte distrettuale - per la qualifica di incaricato di pubblico servizio- rileverebbe il concreto operare del medesimo per il raggiungimento di un fine pubblico: poiché l'associazione SAMAN avrebbe agito come ausiliario dello Stato e/o della Regione, il soggetto, che di fatto (AR) aveva operato, doveva considerarsi incaricato di pubblico servizio.
Per il ricorrente invece la Corte territoriale avrebbe trascurato la circostanza che l'imputato, nella sostanza, aveva svolto soltanto funzioni meramente materiali in favore dei "ragazzi" della SAMAN, Corte di cassazione, sezione VI penale, pag.12
senza ricoprire ruoli istituzionali e che le sovvenzioni elargite alla
SAMAN andavano a sostegno dello svolgimento delle attività connesse all'oggetto sociale, per cui essa era stata costituita, e non già per sostituire o coadiuvare gli enti pubblici nell'assolvimento dei compiti istituzionali.
Anche questo motivo è del tutto infondato, subito rilevandosi che i giudici di merito -con ineccepibile ed insindacabile argomentare- hanno puntualizzato ed attribuito la pacifica qualità di amministratore di fatto del AR nel gestire ed amministrare l'associazione Saman.
Infatti, quanto all'applicazione dei disposti di cui all'art.358
C.P., va rilevato che, dopo la riforma del 1990, non è più possibile avvalersi di una concezione residuale dell'incaricato di pubblico servizio ed è quindi il carattere dell'attività prestata a determinare la qualifica di incaricato di pubblico servizio e non la natura, sia essa autorizzatoria o concessoria, del provvedimento di preposizione del soggetto a tale attività, la cui figura è da individuarsi esclusivamente sulla base di un criterio oggettivo-funzionale, che presuppone l'effettiva operatività del soggetto e non la semplice posizione formale del medesimo nella sua staticità (cfr. Cass. Pen. sez. VI 8 marzo 2002 Pistillo).
Questa sezione (vds. in termini: Cass. Pen. sez.VI, 8 novembre 2000, Gremmo ed altri), in adesione a tali principi, ha ritenuto che la gestione di una discarica, per le prescrizioni che la regolano ed il rilievo degli interessi coinvolti, realizza un pubblico servizio in senso oggettivo.
Non v'è quindi ragione per escludere la qualità di pubblico "
د
ر
ا
servizio in senso oggettivo alla complessa e delicata gestione di una
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comunità di tossicodipendenti," avuto riguardo alla qualità degli interessi da tutelare, alle minute prescrizioni che regolano le condotte di intervento e terapeutiche, nonché alle sottese ragioni di interesse pubblico e di tutela della salute le quali, nella misura in cui Corte di cassazione, sezione VI penale, pag.13
autorizzano erogazioni finanziarie vincolate da parte dello Stato e degli Enti pubblici territoriali, non possono che dare corpo ad un indiscutibile servizio di interesse collettivo e pubblico.
Inoltre, sulla qualità di incaricato di pubblico servizio del
AR (amministratore di fatto della Saman) esiste ampia e condivisibile motivazione (pagg.32 e 33) che per la coerenza e logicità delle inferenze e delle argomentazioni utilizzate, si sottrae a censure in questa sede.
Quanto alla Associazione, si tratta chiaramente di un Ente ausiliario finanziato dalla Regione Sicilia, con vincolo di destinazione, tant'è che le somme mantenevano sempre la loro natura di "pecunia pubblica".
Si versa quindi in una realtà di servizio pubblico, con funzione ausiliaria e vicaria rispetto alle finalità di tutela della salute collettiva e di trattamento specifico del fenomeno della tossicodipendenza.
Invero, l'erogazione di somme di denaro da parte di un ente pubblico non implica in modo automatico che nella gestione delle medesime si abbia un servizio pubblico: perché ciò si verifichi è necessario che la natura del denaro sia pubblica il che ricorre esclusivamente quando il trasferimento dal suddetto ente nella disponibilità del privato avviene -come avvenuto nella fattispecie- con vincolo di destinazione risultante o da espressa disposizione normativa oppure da manifestazione di volontà della pubblica amministrazione (cfr in termini: Cass. Pen. sez.VI, 3755/1995, Rv.
203320, Randazzo).
L'affermata corretta sussistenza del reato di peculato esclude le prospettazioni di diversa qualificazione dei fatti, anche in termini di art. 316 bis C.P. come invece sostenuta dalle difese del ricorrente
(pag. 16 motivi Sbacchi).
2.5) la pretesa incompatibilità tra i reati di truffa quelli di peculato.
La Corte territoriale sul punto ha richiamato i contenuti della Corte di cassazione, sezione VI penale, pag.14
sentenza di primo grado, laddove aveva rilevato che le condotte di truffa e di peculato non avevano il medesimo oggetto materiale e non erano necessariamente strumentali, le une alle altre, per cui non poteva affermarsi che ciò che era stato incamerato tramite le truffe avesse poi formato oggetto di appropriazione da parte dell'imputato.
In conclusione, il AR, potendo disporre del patrimonio dell'associazione per il suo ruolo di amministratore di fatto e di correo del legale rappresentante, aveva compiuto atti di appropriazione delle risorse dell'ente, erogate per il perseguimento di finalità pubbliche, che non costituivano esclusivamente il profitto del delitto di truffa e comunque non esaurivano detto profitto: da ciò la sussistenza del concorso tra i due reati contestati.
Per i giudici di merito quindi, nel caso in esame, oltre alla truffa, ricorreva anche il delitto di cui all' art. 314 c.p. poichè gli artifizi posti in essere dal AR "erano diretti ad ottenere i finanziamenti per l'associazione, mentre l' appropriazione non è avvenuta grazie agli artifizi, ma con la destinazione dei beni mobili ed immobili della SAMAN a vantaggio del solo imputato" (sent. cit.,
p. 31).
La difesa - oggi con il ricorso, e prima con l'appello- contesta le statuizioni di sentenza in ordine alla configurabilità del concorso fra i reati di truffa e quelli di peculato, lamentando altresì la ritenuta sussistenza di artifizi o raggiri, e i diversi fatti, integranti il delitto di peculato.
La seconda questione involge un giudizio di merito sul peso delle prove che risulta invece giustificato nelle due conformi decisioni in modo sintonico e privo di vizi logico giuridici.
Quanto alla prima questione, si sostiene che, se i contributi in denaro erano stati acquisiti a mezzo di artifizi e raggiri, era da escludere il reato di peculato, che presuppone la lecita acquisizione del bene e una condotta concretante l'appropriazione. Corte di cassazione, sezione VI penale, pag.15
Il motivo, pur nelle sue suggestive articolazioni, appare generico.
Il ricorrente non impugna i reati per i quali è intervenuta la prescrizione, né adduce alcun argomento per comprovare che i
"peculati residui" provengano da erogazioni pubbliche conseguite attraverso artifici o raggiri.
Si tratta comunque di motivi in fatto, oltre che manifestamente infondati avuto riguardo alla confusione di fatto operata dal AR tra patrimonio dell'Ente e patrimonio personale, considerato che -come risulta in sentenza- non tutti i proventi ottenuti tramite truffa sarebbero stati oggetto di appropriazione da parte del AR, il quale avrebbe disposto in proprio favore anche di fondi legittimamente ottenuti dalla SAMAN" (sent. cit., p. 31).
Va quindi confermata -per la peculiarità della situazione di fatto la legittimità del ritenuto concorso tra i due reati.
3.) i residui motivi di gravame e la decisione della
Corte.
Tanto premesso, vanno ora esaminati i restanti motivi dell'avv. Sbacchi ed i motivi terzo, quarto, quinto e sesto dell'avv.
Marino.
Con il terzo motivo ed il quarto motivo l'avv. Marino prospetta vizio di motivazione per manifesta illogicità e contraddittorietà, in riferimento al terzo assegno pagato a ER
SE, sostenendo l'inesistenza di motivazione per i tre assegni girati a ER AN e l'avvenuta estinzione del reato per i 4 assegni per cui vi è stata condanna (pag.13 motivi Sbacchi).
Si tratta di tre assegni bancari, emessi il 12 Ottobre 1994 per i quali -secondo il ricorrente- risulterebbe già maturata la prescrizione: i primi due all'ordine di ER AN
-
n.0002925952-03 di lire 25 milioni tratto sulla Banca Cesare
Ponti e n. 0402532287 per lire 25 milioni tratto sulla Banca
Montepaschi; nonchè un terzo assegno tratto all'ordine di ER Corte di cassazione, sezione VI penale, pag.16
SE -n. 00026311557 per lire 10.500.000. Per il quarto assegno, emesso il 26 Gennaio 1995, tratto all'ordine di ER
AN -n. 003179239 sulla Banca Cesare Ponti, la prescrizione sarebbe invece successivamente maturata al 26 Luglio 2007.
Entrambi i motivi per come proposti sono inammissibili.
Del pari inammissibili appaiono tutte le altre residue censure sul merito della vicenda, quali prospettate dai difensori ed in particolare la provenienza da private elargizioni del denaro e non dallo Stato del denaro oggetto di appropriazione (motivi Sbacchi pag. 12), la natura dei rapporti AR-ER con diversa qualificazione dei fatti (motivi Sbacchi pag.15), il pagamento dei contributi previdenziali (motivi Sbacchi pag.15).
Trattasi di questioni che hanno trovato puntuale e difforme risposta nelle decisioni dei giudici di merito le quali, tra loro integrate, hanno dato coerente giustificazione a tutte le contrarie argomentazioni, con una motivazione indenne da vizi logico-
giuridici.
Al riguardo occorre invero precisare che le considerazioni del ricorrente tendono ad offrire una propria ricostruzione dei fatti, delineando, in sostanza, vizi rapportabili alla motivazione del provvedimento impugnato, senza tuttavia considerare che l'indagine di legittimità è necessariamente circoscritta a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo svolto dal giudice di merito, il quale, una volta verificato e trovato come nella specie- indenne da vizi logico-giuridici, impedisce una diversa lettura in punto di fatto ed una diversa ricostruzione delle risultanze processuali, anche se prospettata in maniera più utile per il ricorrente (cfr. in termini:
Cass. Penale sez. II, 15077/2007, Toffolo;
Sent. 07569/1999,
Jovino, Conf. Asn 199610751 Riv. 206335-Conf. Asn 199801354
Riv. 210658,Conf. Asn 199707113 Riv. 208241-Conf. Asn
Riv.199800803 Riv. 210016 Conf. S.U. Asn 199600930
203428-Vedi S.U. Asn 199706402 Riv. 207944). Corte di cassazione, sezione VI penale, pag.17
Quanto poi alla riferita assenza di motivazione su alcune allegazioni difensive, va rilevato che la struttura motivazionale della decisione -per la parte che attiene alla responsabilità del ricorrente- non lascia spazio ad alternative di lettura, e, pur essendo rimaste senza risposta alcune deduzioni, ciò non implica affatto -nel caso di specie- assenza di valutazione, trattandosi infatti di realtà che risultano, all'evidenza, incompatibili con la complessiva giustificazione della decisione impugnata, e devono, pertanto, ritenersi implicitamente disattese (Cass. Penale sez.II,
7853/1992, Rv. 191066, Cruciani).
Infine, la pronunciata inammissibilità del ricorso preclude ogni possibilità sia di far valere sia di rilevare di ufficio, ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., l'estinzione del reato per prescrizione, pur maturata in data anteriore alla pronunzia della sentenza di appello, ma non dedotta né rilevata da quel giudice (Cass. Pen. Sez. U,
23428/2005 Rv. 231164 Bracale)
Con un quinto motivo l'avv. Marino deduce violazione di legge e vizio di motivazione nel punto del mancato riconoscimento del nesso della continuazione tra gli odierni fatti e quelli giudicati con sentenza 3 maggio 1995 del Tribunale di Trapani, pronunciata ex art. 444 C.P.P..
Il motivo è inammissibile.
E' noto che l'accertamento della sussistenza dell'unicità del disegno criminoso costituisce una questione in fatto devoluta al giudice di merito ed è sindacabile in sede di legittimità solo ove non sia sorretto da adeguata motivazione, esente da vizi logici e giuridici (Cass.Pen. sez. IV,25094/2007,R.V. 237014,imputato
Coluccia, sez. 1, 28 luglio 1982 n. 7329 rv. 154732 e Cass. sez. 4,
16 luglio 1990 n. 10366 rv. 184908).
E' altresì noto che per l'applicazione della norma di cui all'art. 81 cod. pen. non è richiesta la predeterminazione, sin dal primo momento, di ciascuna azione facente parte della condotta Corte di cassazione, sezione VI penale, pag.18
criminosa con dettagliata programmazione delle modalità delle azioni criminose nel loro graduale susseguirsi, ma è sufficiente la generica programmazione dei crimini aventi tutti la finalità di raggiungimento dello scopo propostosi dall'agente Sez. 5,
10050/1988, Rv. 179431, imputato Galdieri).
Nella specie risulta che il giudice di merito, sia pure in modo conciso, ha positivamente escluso l'ipotesi di una possibile configurazione della prospettata identità del disegno criminoso, rilevando che, nella vicenda, non può considerarsi sufficiente la
"sola_concidenza temporale delle condotte, che, nel separato procedimento, risultano commesse nel 1989". conforme allaTrattasi di giudizio sintetico, ma giurisprudenza della Corte, considerato che la mera vicinanza temporale tra le violazioni che formano oggetto di esame, per stabilire se siano espressione di un medesimo disegno criminoso, può sì costituire un principio di prova indiretta dell'esistenza di un medesimo disegno criminoso che li unifica, ma tale disegno potrà ritenersi accertato soltanto se concorrano altri indizi a chiudere il cerchio dimostrativo dell'ideazione criminosa (Cass. Pen. Sez.
1,395/1994 Rv. 196677, Basile), nella specie peraltro non ravvisati dalla corte distrettuale, con un giudizio di merito non censurabile in questa sede.
Con il sesto motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
Il motivo è inammissibile, avuto anche riguardo alla corretta e puntuale motivazione dei giudici di merito che hanno fatto articolato riferimento: ai plurimi precedenti penali del AR, alla spregiudicatezza della sua condotta, alla sua particolare abilità criminale, alle motivazioni soggettive di arricchimento patrimoniale e di mantenimento di uno stile di vita ostentamente lussuoso, il Corte di cassazione, sezione VI penale, pag.19
tutto con gravissimo pregiudizio al patrimonio degli enti erogatori, ed alle ragioni dei suoi assistiti.
Ai fini dell'applicabilità delle circostanze attenuanti generiche, il giudice deve infatti riferirsi al parametri di cui all'art. 133 c.p., ma non
è necessario che li esamini tutti, essendo sufficiente che specifichi a quale di essi si è riferito (Cass., sez. 2, n. 2285/2004, Rv. 230691); inoltre la sussistenza o meno di dette attenuanti forma oggetto di un giudizio di fatto, e può essere esclusa dal Giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, per cui la motivazione, purché congrua e non contraddittoria, come nella specie, non può essere sindacata in Cassazione neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato ( ex plurimis: Cass., sez.
6, 7707/2003, Rv. 229768; Cass. Penale sez. IV, 12915/2006 Billeci).
All'inammissibilità del ricorso stesso consegue, ex art. 616
C.P.P., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare in €. 1000,00 (mille). alla parteIl AR va altresì condannato a rimborsare civile le spese del grado che si liquidano equitativamente in €.
2.000 per onorari, oltre i.v.a. e c.p.a..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di €. 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Condanna altresì il ricorrente a rimborsare alla parte civile le spese del grado che liquida in €.
2.000 per onorari, oltre i.v.a. e c.p.a..
Così deciso in Roma il giorno 29 ottobre 2009 Il cons. est. Luigi LanzaLuigi Il Presidente
DEPOSITATO IN CANCELLERIA Giovanni de Roberto Tellm loggi 19 NOV. 2009
IL CANCELLIERE C1 SUPER
Lidia Scalia