Sentenza 3 aprile 1999
Massime • 1
L'art. 6, primo comma, della legge 15 aprile 1985 n. 140, che riconosce, a domanda, una maggiorazione reversibile di L. 30.000 mensili del trattamento di pensione, determinato secondo le norme ordinarie, ai soggetti appartenenti alle categorie previste dalla legge 24 maggio 1970 n. 336 e successive modificazioni (ex combattenti e categorie equiparate, tra cui, come nella specie, quella dei profughi) trova applicazione rispetto alle pensioni di riversibilità non solo nel caso in cui sia appartenuto ad una delle categorie protette il titolare della pensione diretta, ma anche quando (come nella specie) solo il titolare della pensione di reversibilità sia provvisto di tale requisito soggettivo, in quanto deve ritenersi a maggior ragione tutelato il soggetto espressamente menzionato dalla legge e munito di un titolo proprio.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 03/04/1999, n. 3253 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3253 |
| Data del deposito : | 3 aprile 1999 |
Testo completo
Composta dai Signori Magistrati:
Dr. Ettore Mercurio President
Dr. Fernando Lupi Consiglier
Dr. Donato Figurelli Consigliere rel
Dr. Attilio Celentano Consiglier
Dr. Paolo Stile Consiglier
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del Presidente, legale rappresentante pro-tempore, prof. ing. Giovanni Billia, rappresentato e difeso, in virtù di mandato speciale in calce al ricorso, sia congiuntamente che disgiuntamente, dagli avvocati Carlo De Angelis e Gabriella Pescosolido, con elezione di domicilio nel loro ufficio presso l'Avvocatura Centrale dello Istituto in Roma alla via della Frezza n. 17,
ricorrente
CONTRO
AN UN,
intimata per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Torino in data 28 novembre - 20 dicembre 1995, n. 7544/95, n. 855/93 R.G.L.;
udita nella pubblica udienza del 4 febbraio 1999 la relazione della causa svolta dal consigliere dott. Donato Figurelli;
udito l'avv. Michele Di Lullo per delega del difensore dell'INPS;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dr. Ennio Attilio Sepe, che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo.
Con ricorso depositato il 19 marzo 1992 la signora UN AN chiedeva al Pretore di Torino di condannare l'INPS a corrisponderle sulla pensione di reversibilità la maggiorazione introdotta dall'art. 6 della legge 15 aprile 1985 n. 140, cui affermava aver diritto a decorrere dal 19 giugno 1973, in quanto profuga, quale rimpatriata dalla Libia.
Il convenuto si costituiva, chiedendo respingersi tali domande, perché infondate.
Il Pretore, in data 15 giugno - 23 luglio 1993, pronunziava sentenza di accoglimento della domanda e di condanna dell'INPS alle spese di lite.
Avverso tale pronunzia interponeva appello l'INPS con ricorso depositato il 17 settembre 1993, reiterando le conclusioni originarie.
L'appellata si costituiva, chiedendo confermarsi integralmente la sentenza impugnata, con il favore delle spese del grado. Con sentenza in data 28 novembre - 20 dicembre 1995 il Tribunale di Torino rigettava l'appello e condannava l'INPS alle spese del grado. Osservava il Tribunale che l'INPS assumeva che la maggiorazione di cui alla legge 140/85 sulla pensione di reversibilità non competeva all'appellata, posto che era essa stessa profuga e non il suo dante causa.
Richiamati l'art. 6, 1^ comma della legge n. 140 del 1985, nonché il 2^ comma di detto articolo, il Tribunale osservava poi che non era contestato che alla AN fosse stata riconosciuta la qualifica di profuga e che, allegando tale e condizione personale, la stessa aveva presentato il 30 luglio 1990 all'INPS formale domanda di applicazione del beneficio in questione sulla pensione di reversibilità di cui era titolare;
che ricorrevano pertanto tutti i requisiti occorrenti ai sensi della normativa richiamata - non essendo stato dedotte che la AN avesse usufruito, od avesse titolo a fruire dei benefici previsti dalla legge sugli ex combattenti e categorie equiparate, dettata per i dipendenti pubblici, ed assunta a riferimento per la concessione, ai fini perequativi, della maggiorazione di cui si tratta ai pensionati del settore privato -.
Ne conseguiva che illegittimamente l'INPS aveva resistito alla pretesa della AN di vedersi riconosciuto tale diritto e fondatamente il Pretore aveva ritenuto che la domanda della donna doveva essere accolta.
Il Tribunale richiamava la sentenza di questa Suprema Corte n. 10633 del 10 ottobre 1991, nonché, in tema di ex combattenti, la sentenza della Corte costituzionale n. 185 del 1990. Avverso detta sentenza, notificata il 2 maggio 1996, con atto notificato l'11 giugno 1996 l'INPS ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad unico motivo.
L'intimata non si è costituita in giudizio.
Motivi della decisione.
Con l'unico motivo, denunziando violazione e falsa applicazione dell'art. 6 della legge 15 aprile 1985 n. 140, in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c., l'Istituto ricorrente, richiamata la motivazione della sentenza impugnata, deduce di dissentire dalle conclusioni del Tribunale.
Richiamati il primo comma dell'art. 6 della legge n. 140 del 1985 e l'art. 1 della legge n. 336 del 1990, l'Istituto deduce poi che l'intento della legge 140/85 consiste nel prendere in considerazione, in aggiunta ai dipendenti da enti pubblici, unici beneficiari della legge n. 336/70, i lavoratori dipendenti da datore di lavoro privato;
che quindi sussiste un esatto parallelismo tra ambito di applicazione della legge 336/70 e della legge 140/85: ciò che varia è soltanto l'entità dei benefici accordati alle distinte categorie di lavoratori pubblici e privati;
che i benefici della legge n. 336/70 potevano operare solo se fatti valere da uno dei soggetti individuati dall'art. 1 e dovevano operare sulla pensione diretta, al fine di potersi riflettere sul trattamento di reversibilità; che l'art. 6 della legge 140/85, pur delimitando i benefici sul solo trattamento di pensione, ha inteso operare nelle stesso ambito della legge precedente, che a questo fine si è espressamente richiamata;
che la qualifica prevista dalla legge 140/85, per dare adito alla maggiorazione, deve essere presente in capo alla persona, cui si riferisce la prestazione, in via originaria;
che la AN, titolare di pensione di reversibilità, non poteva chiedere la maggiorazione per cui è causa, riferendosi la qualità di profuga a lei stessa e non al dante causa;
che l'art. 6, 1^ comma della legge 140/85 attribuisce una maggiorazione reversibile e non una maggiorazione sulla pensione di reversibilità. (richiama Cass. n. 4728/95). Il ricorso è infondato.
Come è stato affermato, invero, da questa Corte, Suprema (sent. n. 9341 del 5 settembre 1995), l'art. 6, primo comma, della legge 15 aprile 1985 n. 140, che riconosce, a domanda, una maggiorazione reversibile di lire 30.000= mensili del trattamento di pensione, determinato secondo le norme ordinarie, ai soggetti appartenenti alle categorie previste dalla legge 24 maggio 1970 n. 336 e successive modificazioni (ex combattenti e categorie equiparate, tra cui, come nella specie, quella dei profughi) trova applicazione rispetto alle pensioni di reversibilità non solo nel caso in cui sia appartenuto ad una delle categorie protette il titolare della pensione diretta, ma anche quando (come nella specie) solo il titolare della pensione di reversibilità sia provvisto di tale requisito soggettivo, in quanto deve ritenersi a maggior ragione tutelato il soggetto espressamente menzionato dalla legge e munito di un titolo proprio. Essendosi il Tribunale attenuto al principio predetto, il ricorso essere rigettato.
Nulla per le spese di questo giudizio di cassazione, non essendo l'intimata costituita in giudizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 4 febbraio 1999.
Depositato in Cancelleria il 3 aprile 1999