Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 03/04/1999, n. 3253
CASS
Sentenza 3 aprile 1999

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L'art. 6, primo comma, della legge 15 aprile 1985 n. 140, che riconosce, a domanda, una maggiorazione reversibile di L. 30.000 mensili del trattamento di pensione, determinato secondo le norme ordinarie, ai soggetti appartenenti alle categorie previste dalla legge 24 maggio 1970 n. 336 e successive modificazioni (ex combattenti e categorie equiparate, tra cui, come nella specie, quella dei profughi) trova applicazione rispetto alle pensioni di riversibilità non solo nel caso in cui sia appartenuto ad una delle categorie protette il titolare della pensione diretta, ma anche quando (come nella specie) solo il titolare della pensione di reversibilità sia provvisto di tale requisito soggettivo, in quanto deve ritenersi a maggior ragione tutelato il soggetto espressamente menzionato dalla legge e munito di un titolo proprio.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 03/04/1999, n. 3253
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3253
    Data del deposito : 3 aprile 1999

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