Sentenza 20 novembre 2008
Massime • 1
Persone offese del delitto di falsità in scrittura privata sono sia il soggetto cui sia stata attribuita la falsa attestazione, sia quello che abbia subito un danno per l'uso del documento contraffatto. (Fattispecie in tema di falsa attestazione dello stato di rischio in vista della stipula di un contratto d'assicurazione per la responsabilità civile per eventi dannosi da circolazione stradale in cui è stata riconosciuta la qualità di persona offesa anche all'impresa assicuratrice).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 20/11/2008, n. 10619 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10619 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. NAPPI Aniello - Presidente - del 20/11/2008
Dott. OLDI Paolo - Consigliere - SENTENZA
Dott. SCALERA Vito - Consigliere - N. 4187
Dott. SANDRELLI Gian Giacomo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BRUNO Paolo Antonio - Consigliere - N. 028531/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PUBBLICO MINISTERO PRESSO TRIBUNALE di PESARO;
nei confronti di:
1) OT EA N. IL 04/06/1964;
2) RI VA N. IL 24/06/1978;
3) ESPOSITO LUIGI N. IL 08/06/1946;
4) EN LL N. IL 02/11/1961;
5) DE CO AR N. IL 25/02/1961;
6) LL NO N. IL 27/04/1966;
7) RR DO N. IL 13/04/1957;
8) TO ET N. IL 13/05/1957;
9) LISITA RO N. IL 20/02/1956;
10) LABBRO CI N. IL 30/08/1977;
11) CA NT N. IL 10/02/1972;
12) LA CAMPA ALFONSO N. IL 18/02/1947;
13) LD RI N. IL 13/08/1947;
14) IA FF N. IL 12/ 05/1961;
15) BB PP N. IL 28/05/1966;
16) RD ND N. IL 15/12/1967;
17) GN NT N. IL 11/10/1947;
18) PE PP N. IL 26/12/1961;
19) FALCO CI N. IL 17/09/1949;
20) ER CI N. IL 22/05/1967;
21) ESPOSITO ANGELO N. IL 19/02/1975;
22) D'NT PP N. IL 15/08/1952;
23) FA ZI N. IL 13/07/1971;
24) ST NI N. IL 10/05/1962;
25) AL RT N. IL 21/03/1971;
26) AT VA N. IL 26/01/1967;
27) ER IP N. IL 02/09/1969;
28) EL TT AR N. IL 25/04/1942;
29) GR CO N. IL 04/05/1936;
30) EL TT CI N. IL 15/09/1966;
31) HI EZ N. IL 22/07/1955;
32) VI SQ N. IL 25/05/1951;
avverso SENTENZA del 17/09/2007 TRIBUNALE di PESARO;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. SCALERA VITO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Sostituto Dott. GALATI Giovanni, che chiede l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione;
udito l'avv. Trincia Fulvio del Foro di Roma, difensore d'ufficio di TT ND e OG FA, che chiede il rigetto del ricorso del P.G.;
udito l'avv. Raffo Mario del Foro di Casoria, difensore di LI GE, CE CI e CE PO, che chiede il rigetto del ricorso del P.G. e la conferma della sentenza impugnata. OSSERVA
1.- Il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Ancona ricorre avverso la sentenza del Tribunale Monocratico di Pesaro, che aveva dichiarato non doversi procedere nei confronti di TT ND ed altri 31 imputati in ordine al delitto di falso ex art. 485 c.p., secondo l'ipotesi di accusa da loro consumato facendo risultare in una serie di attestati dello stato di rischio assicurativo, materialmente allestiti dal TT, situazione diversa da quella reale, consentendo così a ciascuno degli altri imputati di stipulare contratti di assicurazione per la responsabilità civile per eventi dannosi da circolazione stradale, con una valutazione di merito più favorevole di quella che sarebbe loro effettivamente spettata, pagando perciò premi di ammontare inferiore al dovuto. Il Tribunale di Pesaro aveva ritenuto che il reato di falso in scrittura privata non fosse perseguibile per difetto di querela, atteso che l'istanza di punizione era stata proposta solo dalle imprese di assicurazione che erano state truffate perché, tratte in inganno dalla falsa attestazione sullo stato di rischio, avevano praticato tariffe più basse, ma non anche dalle imprese cui risultavano apparentemente attribuite le false attestazioni, che il giudice del merito aveva ritenuto titolari in via esclusiva del diritto di querela. Deduce il Procuratore Generale ricorrente l'erroneità dell'assunto, atteso che, essendo il delitto di falso plurioffensivo, legittimate a proporre querela erano anche le società di assicurazione che avevano patito danno patrimoniale dall'uso dei documenti falsi.
2.- Il ricorso è fondato, in quanto le imprese danneggiate dall'uso dell'attestato di rischio pacificamente falso, erano certamente legittimate a proporre querela, contrariamente a quanto aveva erroneamente ritenuto il Tribunale Monocratico di Pesaro. Non è dubbio infatti che, poiché il reato di cui all'art. 485 c.p., richiede non solo la contraffazione del documento, ma anche il suo uso, parte offesa legittimata a proporre querela ed a costituirsi parte civile è qualsivoglia soggetto che abbia patito danno per l'uso del documento contraffatto (cfr. Cass. S.U. 25.10.2007 n. 46982), e pertanto nella fattispecie in esame erano legittimate alla proposizione della querela anche le imprese assicuratrici che avevano tratto danno dall'uso degli attestati di rischio falsificati. Tuttavia la sentenza impugnata va annullata ugualmente senza rinvio, come correttamente ha chiesto il P.G., atteso che frattanto il reato si è estinto per prescrizione.
Infatti tutti gli episodi di falso erano stati commessi tra il maggio ed il luglio del 2000, di modo che ai sensi dell'art. 157 c.p., comma 1, è decorso il tempo massimo di prescrizione, pari a sette anni e sei mesi.
P.Q.M.
La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.
Così deciso in Roma, il 20 novembre 2008.
Depositato in Cancelleria il 10 marzo 2009