Sentenza 15 dicembre 2009
Massime • 1
Persona offesa del delitto di falso in scrittura privata, come tale legittimata alla presentazione della querela, è non solo la persona della quale sia stata falsificata la firma, ma anche ogni altro soggetto che abbia ricevuto danno per l'uso che in concreto sia stato fatto della scrittura, richiedendosi per la consumazione del delitto anche l'uso della scrittura falsificata.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 15/12/2009, n. 582 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 582 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CARMENINI Secondo L. - Presidente - del 15/12/2009
Dott. BARTOLINI Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. PRESTIPINO Antonio - Consigliere - N. 5592
Dott. DE CRESCIENZO Ugo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DAVIGO Piercamillo - Consigliere - N. 25439/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LI NI, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza della Corte d'appello di Perugia, Sezione Penale, in data 2.10.2007;
Sentita la relazione della causa fatta, in pubblica udienza, dal Consigliere Dott. DAVIGO Piercamillo;
Udita la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale, Dott. BAGLIONE Tindari, il quale ha concluso chiedendo che il ricorso sia rigettato;
Udito il difensore di parte civile PO MO Avv. Simonetti Patrizia la quale ha concluso chiedendo che il ricorso sia rigettato e che il ricorrente sia condannato alla rifusione delle spese di giudizio;
Udito il difensore Avv. Conticchio Domenico, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
Osserva:
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza in data 25.11.2005, il Tribunale di Perugia, fra l'altro, dichiarò LI NI responsabile dei reati di tentata truffa aggravata (capo a), falso in scrittura privata aggravato e continuato (capo b), tentata truffa (capo c), truffa (capo d), truffa (capo e), falso in scrittura privata aggravato (capo f), truffa (capo g), falso in scrittura privata aggravato (capo h), truffa (capo i) e falso in scrittura privata aggravato (capo j), commessi fino al 13.9.1999, unificati sotto il vincolo della continuazione e - concesse le attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti - lo condannò alla pena di anni 1 mesi 6 di reclusione ed Euro 800, 00 di multa, pena sospesa.
L'imputato fu altresì condannato (in solido con altro imputato) al risarcimento dei danni ed alla rifusione delle spese nei confronti delle parti civili:
Lloyd IT Assicurazioni S.p.A., da liquidarsi in separato giudizio;
PO MO, GN SO e BE BE liquidati in Euro 14.000 00 ciascuno, immediatamente esecutivi. Avverso tale pronunzia LI ed altro imputato proposero gravame e la Corte d'appello di Perugia, con sentenza in data 2.10.2007, fra l'altro, dichiarò non doversi procedere per essere i reati estinti per intervenuta prescrizione e confermò la decisione di primo grado in relazione alle statuizioni civili riducendo a Euro 12.000,00 ciascuno la somma liquidata a titolo di risarcimento dei danni a favore di ciascuna delle parti civili PO MO e GN SO.
Ricorre per cassazione il difensore dell'imputato deducendo:
1. violazione della legge processuale con nullità o abnormità della sentenza impugnata in quanto il giudizio di appello è stato fissato prima che fossero notificate le impugnazioni proposte alle altre parti;
a fronte della eccezione relativa alla mancata notifica a ciascun imputato dell'appello dell'altro imputato, la Corte d'appello, anziché dichiarare la nullità del decreto di citazione, con ordinanza che sarebbe abnorme, ha disposto la trasmissione degli atti alla Cancelleria del Tribunale per l'effettuazione delle notifiche e rinviato ad altra udienza;
inoltre, all'udienza del 5.12.2006, il rinvio al 27.3.2007 fu effettuato senza dichiarare la contumacia degli imputati, sicché l'avviso orale ai loro difensori non avrebbe valore nei confronti degli stessi;
a fronte dell'eccezione proposta la Corte d'appello ha disposto che la ordinanza emessa il 5.12.2006 fosse notificata agli imputati, ne conseguirebbe che il rapporto processuale era invalido all'udienza 27.3.2007 e la prima udienza "regolare" sarebbe stata quella del 9.5.2007, ma tale udienza fu differita con provvedimento del Presidente al 5.6.2007. Peraltro le ordinanze 27.3.2007 ed il provvedimento di rinvio furono notificati all'imputato presso il difensore solo il 24.5.2007, senza rispettare il termine di 20 giorni di cui all'art. 601 c.p.p., comma 3, inoltre mancava l'avviso che in caso di mancata comparizione si sarebbe proceduto in contumacia;
la Corte territoriale ha rigettato l'eccezione sull'assunto che il rapporto processuale si sarebbe validamente instaurato fin dall'udienza del 5.12.2006, ma ciò sarebbe errato essendo stati restituiti gli atti al primo giudice per le notifiche delle impugnazioni ed il rapporto processuale era stato ritenuto invalido con l'ordinanza 27.3.2007;
2. violazione di legge in relazione al falso in scrittura privata di cui al capo b) in danno della parte civile BE BE;
nel capo b) sono contestati due distinti fatti reato la falsificazione della sottoscrizione di RI SA e la falsificazione della sottoscrizione di BE BE su un diverso modulo;
BE non ha mai proposto querela per tale reato, sicché avrebbe dovuto essere pronunziata sentenza di non doversi procedere per difetto di querela e conseguentemente non avrebbe potuto essere pronunziata condanna al risarcimento dei danni;
la Corte Territoriale, investita della questione, ha confermato la condanna al risarcimento del danno sull'assunto che si trattava di artificio commesso nell'ambito della truffa, commessa in danno di più persone, sicché la querela sporta da RI e dalla società assicuratrice avrebbe reso perseguibile il reato ai sensi dell'art. 122 c.p.. Peraltro persona offesa della truffa di cui al capo A sarebbe solo la società assicuratrice, la cui querela sarebbe ininfluente rispetto ai delitti di falso;
per il falso in danno di BE solo costui era legittimato a proporre querela;
neppure potrebbe farsi discendere il risarcimento a favore di BE dalla truffa perché rispetto a tale reato egli non era nè persona offesa ne' danneggiato;
in ogni caso in primo grado il risarcimento a BE fu accordato solo in relazione al reato di cui al capo b) e sul punto, in assenza di impugnazione la sentenza era definitiva e non sarebbe stata possibile reformatio in pejus;
3. violazione di legge, mancata assunzione di una prova decisiva e vizio di motivazione in relazione al reato di falso in danno di TT UL IO di cui al capo h); la Corte territoriale ha rifiutato di acquisire la documentazione che avrebbe provato la tardività della querela proposta da TT UL;
la società assicuratrice non sarebbe persona offesa del falso;
contrariamente a quanto affermato dalla Corte d'appello la prova richiesta previa rinnovazione del dibattimento non esulava dal tema della decisione e la motivazione è carente ed illogica;
4. violazione di legge, mancata assunzione di una prova decisiva e vizio di motivazione in relazione alla tardività della querela proposta dalla Lloyd IT S.p.A.; la società assicuratrice aveva affermato in querela di essere venuta a conoscenza del fatto solo in data 17.1.2001, ma in realtà era stata informata con relazione dell'Agenzia investigativa Mission inviata all'ispettore Bellucci il 10.11.2000; era stata richiesta la rinnovazione del dibattimento per acquisire la documentazione già al fascicolo del P.M.; la Corte territoriale ha escluso la decisività della prova alla luce della circostanza aggravante di cui all'art. 61 c.p., n. 11 che renderebbe il reato perseguibile d'ufficio, ma l'aggravante in questione non esisterebbe perché la convenzione A.N.I.A. alla quale EL ha aderito integrerebbe un contratto con mera delega di pagamento che il danneggiato accorda al riparatore;
in secondo luogo il reato configurabile non è quello di cui all'art. 640 c.p., bensì quello di cui all'art. 642 c.p. nel testo novellato nel 2002, applicabile in quanto legge penale successiva più favorevole, ma tale fattispecie sarebbe sempre procedibile a querela;
5. violazione di legge in relazione ai reati di cui ai capi a), b), c) e d) in relazione all'inutilizzabilità delle dichiarazioni dei testimoni assistiti EL e TT;
l'affermazione di responsabilità di LI si fonda sulle dichiarazioni dei predetti testimoni assistiti,acquisite in violazione del divieto di cui all'art. 197 bis c.p.p., comma 4 dal momento che gli stessi non potevano essere obbligati a deporre, avendo nel procedimento a loro carico, negato la loro responsabilità (TT) ovvero non avendo rilasciato alcuna dichiarazione (EL); la Corte territoriale ha ritenuto che tale divieto non riguarderebbe i soggetti attinti non da sentenza di condanna, ma che hanno definito la propria posizione ai sensi dell'art. 444 c.p.p.; tale interpretazione sarebbe errata, ma se esatta determinerebbe l'illegittimità costituzionale della norma per violazione degli artt. 3 e 24 Cost.;
6. violazione di legge e vizio di motivazione in relazione ai reati di cui ai capi e), f), g), h), i) e j) in quanto la Corte
territoriale avrebbe preso in esame in modo meramente apparente le doglianze difensive svolte nei motivi di appello;
in tali motivi si era segnalato che EL e TT avevano affermato che i sinistri di cui ai predetti capi erano veri e comunque difettava ogni prova del concorso di LI in tali reati;
anche richiamando le dichiarazioni delle persone offese che hanno negato i sinistri menzionati, manca ogni prova di concorso di LI dovendosi in proposito motivare sullo specifico apporto causale;
la Corte territoriale avrebbe risposto con formule di stile, negando la rinnovazione del dibattimento per riascoltare TT UL;
7. violazione di legge, mancata assunzione di una prova decisiva e vizio di motivazione in relazione a tutti i capi di imputazione in relazione al rigetto delle richieste di rinnovazione del dibattimento con motivazione di mero stile, secondo le quali le prove richieste esulavano dal tema del decidere e che l'istruttoria dibattimentale appariva completa;
la prova nuova da acquisire con la rinnovazione dibattimentale non può essere decisiva nel senso della revisione, ma solo nel senso del maggior completamento possibile del materiale probatorio a disposizione del giudice;
sarebbero irrilevanti le inerzie probatorie delle parti in primo grado;
sarebbe perciò stato impedito all'appellante di dimostrare l'inattendibilità dei chiamanti in correità in ordine al movente da loro indicato oltre ad una serie di altri elementi indicati nel ricorso;
8. vizio di motivazione in relazione alla quantificazione dei danni liquidati alle parti civili PO e GN;
la riduzione apportata alla liquidazione del primo giudice sarebbe del tutto inconsistente rispetto alla ben diversa gravità dei danni, dal momento che solo BE fu indagato per la sottoscrizione falsa;
GN accettò dal coimputato TT la somma, a titolo di risarcimento pro quota di Euro 2.000,00 e sarebbe illogico ed illegittimo ritenere che tale fatto sia irrilevante per il giudice, non essendo egli vincolato dagli accordi tra privati, dal momento che ciò che rileva è la congruità della richiesta avanzata nei confronti di LI, rispetto alla somma accettata da TT. Con nota in data 27.11.2009 il difensore di LI ha allegato gli atti richiamati nel ricorso per comodità di consultazione, insistendo per l'accoglimento del ricorso.
Il primo motivo di ricorso è infondato.
L'omessa notifica dell'altrui impugnazione non determina ne' inammissibilità dell'impugnazione ne' nullità del giudizio del grado successivo (v. - fra le tante - Cass. Sez. 3 sent. 14443 del 11.11.1999 dep. 23.12.1999: "L'inosservanza dell'obbligo di notificare alle parti private l'impugnazione del pubblico ministero, prescritto dall'art. 584 c.p.p., non produce l'inammissibilità della stessa impugnazione (non essendo prevista tra i casi di cui all'art.591 c.p.p.), e nemmeno la nullità del processo del grado successivo
(non rientrando tra le nullità di cui all'art. 178 c.p.p.). Unico effetto della violazione della norma è quello di non fare decorrere il termine di impugnazione incidentale della parte privata, ove consentita").
Pertanto validamente era stato instaurato il rapporto processuale fin dall'udienza del 5.12.2006, tanto più che, nel caso concreto, non è stato successivamente proposto appello incidentale ne' avrebbe potuto essere validamente proposto, dal momento che le parti appellanti non erano in posizione di contrasto.
È irrilevante che la Corte territoriale con un primo provvedimento erroneamente avesse ritenuto invalido il rapporto instaurato. Il secondo ed il terzo motivo di ricorso sono manifestamente infondati.
In tema di reati di falsità in titolo di credito, previsti dagli artt. 485 e 491 c.p., per persona offesa dal reato deve intendersi non soltanto il soggetto al quale sia stata falsamente attribuita l'emissione dell'atto falsificato, ma anche la persona che abbia ricevuto comunque un danno per l'uso che in concreto sia stato fatto del titolo (Cass. Sez. 5^ sent. n. 12711 del 24.2.2003 dep. 18.3.2003 rv 224263; nella specie, la Corte ha riconosciuto la qualità di persona offesa, legittimata a presentare la querela ex art. 493 bis c.p., al beneficiario che aveva presentato all'incasso un assegno falsificato).
Non vi sono ragioni per differenziare la legittimazione a sporgere querela a seconda che la falsità riguardi un titolo di credito o altra scrittura privata.
Infatti il delitto di falso in scrittura privata, previsto dall'art.485 c.p., richiede per la sua consumazione non soltanto l'attività
di formazione di una scrittura privata falsa o di alterazione di una scrittura vera, ma anche il successivo uso della scrittura falsificata. Ne deriva che persona offesa, come tale legittimata alla presentazione della querela, è non solo la persona della quale sia stata falsificata la firma, ma anche ogni altro soggetto che abbia ricevuto danno per l'uso che in concreto sia stato fatto della scrittura (Cass. Sez. 5 sent. n. 5414 del 26.11.1997 dep. 20.1.1998 rv 209884, ancora con riferimento a cambiali;
Cass. Sez. 5 sent. n. 7346 del 6.6.1996 dep. 20.7.1996 rv 206290). Nel caso in esame la società assicuratrice, che ha subito un danno dall'utilizzo delle scritture private, ha validamente sporto querela e questo rende i reati di cui ai capi b) ed h) perseguibili. La perseguibilità rende all'evidenza superflue le prove di cui si lamenta la mancata assunzione.
Il quarto motivo di ricorso è infondato.
Ha infatti affermato questa Corte (ed il Collegio condivide l'assunto) che "la nozione di abuso di relazione di prestazione d'opera, previsto come aggravante dall'art. 61 c.p., n. 11, si applica a tutti i rapporti giuridici che comportino l'obbligo di un facere, bastando che tra le parti vi sia un rapporto di fiducia che agevoli la commissione del reato, a nulla rilevando la sussistenza di un vincolo di subordinazione o di dipendenza" (Cass. Sez. 2 sent. n. 895 del 23.10.2003 dep. 16.1.2004 rv 227248). Tale è anche il rapporto contrattuale relativo all'applicazione della convenzione A.N.I.A..
La perseguibilità d'ufficio rende superflua l'assunzione delle prove richieste quanto ai reati di truffa.
Quanto ai delitti di falso l'onere della prova della tardività della querela spetta a chi la deduca e non può essere affidata ai poteri d'ufficio del giudice d'appello.
Quanto alla qualificazione dei fatti appare corretta la riconduzione dei fatti all'ipotesi di cui all'art. 640 c.p. anziché art. 642 c.p. atteso che vi era l'attribuzione ad altri di sinistri non avvenuti. Il quinto motivo di ricorso è infondato.
La Corte territoriale ha rilevato che il divieto di obbligare il testimone assistito a testimoniare sui fatti quando nei suoi confronti è stata pronunziata sentenza di condanna se nel procedimento egli aveva negato la sua responsabilità o non aveva reso alcuna dichiarazione, non opera allorché anziché una sentenza di condanna vi sia stata una sentenza di applicazione di pena. Tale interpretazione appare condivisibile anzitutto per il dato letterale, dal momento che, mentre nell'art. 197 bis c.p.p., comma 1, si indicano la "sentenza di proscioglimento, di condanna o di applicazione di pena", nel quarto comma dello stesso articolo, si statuisce poi che nei casi, previsti dal comma 1 il testimone non può essere chiamato a deporre sui fatti per i quali è stata pronunziata in giudizio sentenza di condanna, se nel procedimento egli aveva negato la propria responsabilità ovvero non aveva reso alcuna dichiarazione.
Non vi è alcun richiamo alla sentenza di proscioglimento o a quella di applicazione pena.
Il dato testuale appare peraltro logico, giacché a seguito di sentenza di proscioglimento irrevocabile è esclusa la responsabilità penale del testimone, mentre nell'ipotesi di applicazione di pena, con la richiesta o con il consenso a tale applicazione di pena, il testimone ha rinunziato a contestare le accuse formulate a suo carico.
Si deve infatti ritenere che in relazione al giudizio di applicazione di pena il legislatore ricolleghi una presunzione di colpevolezza alla formulazione di una richiesta di applicazione della pena. (V. Cass. Sez. 5 sent. n. 211 del 13.12.2005 dep.
5.1.2006 rv 233055). Del resto la Corte costituzionale, con sentenza 26 giugno 1990, n. 313 ha affermato che con la richiesta di applicazione di pena l'imputato non nega la sua responsabilità.
Ne consegue che la formulazione della richiesta di applicazione pena ben può tenere il luogo di dichiarazioni con le quali il testimone assistito non abbia "negato la propria responsabilità". La diversa disciplina fra la posizione del testimone assistito attinto da sentenza di condanna e quella di colui che ha richiesto applicazione di pena appare perciò ragionevole e non viola i parametri costituzionali indicati nell'eccezione. Da un lato la diversità di trattamento fra le due posizioni è giustificata dalla diversità delle stesse, sicché non vi è disparità di trattamento, dall'altra non vi è alcuna lesione del diritto di difesa, che il testimone assistito aveva inteso esercitare con la formulazione di istanza di applicazione di pena.
Il sesto motivo di ricorso è manifestamente infondato e propone censure di merito.
La Corte territoriale ha motivato l'affermazione di responsabilità dell'imputato in ordine ai reati di cui ai capi e), f), g), h), i) e j) anzitutto rilevando la falsità degli incidenti e la falsità delle sottoscrizioni apposte da GN SO, TT UL IO e PO MO, nonché affermando che la posizione di LI nella "Vigilanza Umbra" e la sua situazione debitoria (unitamente all'identico modo di operare implicitamente descritto) provava la colpevolezza del ricorrente.
In tale motivazione non si ravvisa alcuna manifesta illogicità che la renda sindacabile in questa sede.
Infatti, nel momento del controllo di legittimità, la Corte di cassazione non deve stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti ne' deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune e con "i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento", secondo una formula giurisprudenziale ricorrente. (Cass. Sez. 5A sent. n. 1004 del 30.11.1999 dep. 31.1.2000 rv 215745, Cass., Sez. 2A sent. n. 2436 del 21.12.1993 dep. 25.2.1994, rv 196955). Il settimo motivo di ricorso è manifestamente infondato. La rinnovazione del dibattimento avrebbe dovuto essere disposta, ai sensi dell'art. 603 c.p.p., non trattandosi di prove nuove, solo se il giudice di appello avesse ritenuto di non poter decidere allo stato degli atti ed anche tale valutazione è di merito e la motivazione può essere implicita (v. Cass. Sez. 5 sent. n. 6379 del 17.3.1999 dep. 21.5.1999 rv 213403: "In tema di giudizio di appello, poiché il vigente cod. proc. pen. pone una presunzione di completezza della istruttoria dibattimentale svolta in primo grado, la rinnovazione, anche parziale, del dibattimento ha carattere eccezionale e può essere disposta solo qualora il giudice ritenga di non poter decidere allo stato degli atti. Pertanto, mentre la decisione di procedere a rinnovazione deve essere specificamente motivata, occorrendo dar conto dell'uso del potere discrezionale derivante dalla acquisita consapevolezza di non poter decidere allo stato degli atti, nel caso, viceversa, di rigetto, la decisione può essere sorretta anche da motivazione implicita nella stessa struttura argomentativa posta a base della pronuncia di merito, che evidenzi la sussistenza di elementi sufficienti per una valutazione - in senso positivo o negativo - sulla responsabilità, con la conseguente mancanza di necessità di rinnovare il dibattimento". Contrariamente a quanto si afferma nel ricorso, la richiesta di rinnovazione del dibattimento non può vincolare il giudice a rinnovare l'istruzione dibattimentale, in quanto la prova nuova da acquisire con la rinnovazione dibattimentale non può essere considerata decisiva nel senso della revisione, ma solo nel senso del maggior completamento possibile del materiale probatorio a disposizione del giudice, qualora la parte appellante sia stata inerte in primo grado, giacché altrimenti non avrebbero alcun senso i termini per l'indicazione di prove nel giudizio di primo grado. L'ottavo motivo di ricorso è infondato.
La Corte territoriale ha richiamato la sentenza di primo grado, riducendo l'ammontare del danno liquidato alle parti civili PI e GN da 14.000,00 a 12.000,00 Euro ciascuna, con motivazione relativa alla differenza di posizione rispetto alla parte civile BE, in quanto costui era stato ingiustamente coinvolto in un'indagine a cagione della falsità della firma.
Non può ritenersi illogica tale valutazione sotto il profilo della entità della riduzione, giacché la motivazione implicitamente considera che comunque anche PI e GN erano stati esposti a tale rischio.
Quanto all'entità dell'offerta effettuata da TT a GN e da costui accettata, se è vero che il fatto può essere valuta è anche vero che nella considerazione dell'accettazione dell'offerta da parte della persona offesa rilevano anche altri fattorie soprattutto la concreta possibilità di ottenere il risarcimento. Il ricorso deve pertanto essere rigettato.
Ai sensi dell'art. 616 c.p.p., con il provvedimento che rigetta il ricorso, l'imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento.
Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente alla rifusione, a favore della parte civile PO MO, delle spese per questo grado di giudizio che si liquidano in Euro 3.172,50, di cui Euro 2.820,00 di onorari, oltre I.V.A. e C.P.A., come da nota spese che appare congrua.
P.Q.M.
Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione, a favore della parte civile PO MO, delle spese per questo grado di giudizio, liquidate in Euro 3.172,50, di cui Euro 2.820,00 per onorari, oltre I.V.A. e C.P.A..
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 15 dicembre 2009. Depositato in Cancelleria il 8 gennaio 2010