Cass. pen., sez. I, sentenza 14/05/2009, n. 24050
CASS
Sentenza 14 maggio 2009

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Massime1

In tema di nuove contestazioni, la modifica dell'imputazione di cui all'art. 516 cod. proc. pen. può essere effettuata dopo l'avvenuta apertura del dibattimento e prima dell'espletamento dell'istruzione dibattimentale, e quindi anche sulla sola base degli atti già acquisiti dal pubblico ministero nel corso delle indagini preliminari.

Commentario1

  • 1Le nuove contestazioni alla luce dell'art. 519 c.p.p.
    Zaccaria Grazia · https://www.diritto.it/ · 22 aprile 2016

    Modifica dell'imputazione, reato concorrente e circostanze aggravanti risultanti dal dibattimento. L'art. 516, 1 comma, c.p.p. stabilisce che il P.M. modifica l'imputazione e procede alla relativa contestazione quando nel corso dell'istruzione dibattimentale il fatto risulta diverso da come descritto nel decreto che dispone il giudizio (es. diversa data di commissione del fatto), sempreché non appartenga alla competenza di un giudice superiore. In modo speculare, l'art. 517, 1 comma, c.p.p., stabilisce che il P.M. contesta all'imputato il reato connesso ex art. 12, comma 1, lettera b), c.p.p. (reato concorrente) o la circostanza aggravante, non menzionati nel decreto che dispone il …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 14/05/2009, n. 24050
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 24050
Data del deposito : 14 maggio 2009

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