Sentenza 14 maggio 2009
Massime • 1
In tema di nuove contestazioni, la modifica dell'imputazione di cui all'art. 516 cod. proc. pen. può essere effettuata dopo l'avvenuta apertura del dibattimento e prima dell'espletamento dell'istruzione dibattimentale, e quindi anche sulla sola base degli atti già acquisiti dal pubblico ministero nel corso delle indagini preliminari.
Commentario • 1
- 1. Le nuove contestazioni alla luce dell'art. 519 c.p.p.Zaccaria Grazia · https://www.diritto.it/ · 22 aprile 2016
Modifica dell'imputazione, reato concorrente e circostanze aggravanti risultanti dal dibattimento. L'art. 516, 1 comma, c.p.p. stabilisce che il P.M. modifica l'imputazione e procede alla relativa contestazione quando nel corso dell'istruzione dibattimentale il fatto risulta diverso da come descritto nel decreto che dispone il giudizio (es. diversa data di commissione del fatto), sempreché non appartenga alla competenza di un giudice superiore. In modo speculare, l'art. 517, 1 comma, c.p.p., stabilisce che il P.M. contesta all'imputato il reato connesso ex art. 12, comma 1, lettera b), c.p.p. (reato concorrente) o la circostanza aggravante, non menzionati nel decreto che dispone il …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 14/05/2009, n. 24050 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24050 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 14/05/2009
Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere - SENTENZA
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - N. 492
Dott. BARBARISI Maurizio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PIRACCINI Paola - Consigliere - N. 010337/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) DI MO PE, N. IL 15/02/1954;
avverso SENTENZA del 22/12/2008 CORTE APPELLO di ROMA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. VECCHIO MASSIMO;
- udito il Pubblico Ministero, in persona del Dott. Gialanella Antonio, Sostituto Procuratore Generale della Repubblica presso questa Corte, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso;
- udito il difensore dell'imputato, avvocato Palmieri Angelo Francesco, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. RILEVA IN FATTO E IN DIRITTO
1. - Con sentenza, deliberata il 22 dicembre 2008 e depositata il 5 febbraio 2009, la Corte di appello di Roma - in relazione a quanto assume rilievo nel presente scrutinio di legittimità - ha confermato la sentenza del Tribunale di Latina - Sezione distaccata di Terracina 13 febbraio 2008, di condanna - nel concorso di circostanze attenuanti generiche equivalenti alla recidiva e ritenuta la continuazione - alla pena della reclusione in anni tre e mesi quattro, a carico di Di AM EP, per i delitti di incendio boschivo consumato il 26 luglio 2007 (capo sub b della originaria rubrica, riportato in epigrafe, ma, peraltro, non aggiornato alla stregua della modificazione dibattimentale della imputazione, v. infra) e tentato il 10 agosto 2007 (capo sub, ibidem), commessi in Monte San Biagio, con la "recidiva reiterata, specifica e infra-quinquennale".
Con riferimento ai motivi di gravame, la Corte territoriale ha motivato: le eccezioni formulate in rito dall'appellante sono tutte infondate;
la contestazione della modifica della imputazione del tentativo (originariamente ascritto al capo sub b) con la ritenuta ipotesi del delitto di incendio boschivo consumato, è stata rituale;
esattamente il Tribunale ha disatteso la richiesta difensiva di trasmissione degli atti al giudice della udienza preliminare, in quanto l'accoglimento della mozione avrebbe comportato la abnorme regressione del processo;
la prova della responsabilità in ordine all'incendio, perpetrato il 26 luglio 2007, è offerta dalle dichiarazioni degli agenti che scorsero l'imputato e il correo LL (separatamente giudicato e condannato) accedere e, quindi, allontanarsi frettolosamente dal punto ove, subito dopo, divampò l'incendio e constatarono che in loco non vi erano altre persone;
inoltre sul luogo del delitto la polizia giudiziaria sequestrò alcuni inneschi, che, sebbene parzialmente distrutti, risultarono uguali a quelli successivamente sequestrati a Di AM;
concludente indizio è, infine, offerto dalla prova logica, in relazione al coinvolgimento dell'imputato nel tentativo commesso, nella stessa località, alcuni giorni dopo;
l'alibi dell'appellante (in contrasto con le dichiarazioni del complice) è, peraltro, fallito, in quanto "privo di risconti"; e privo di pregio è l'argomento difensivo, fondato sulla circostanza del mancato arresto del giudicabile nella immediatezza dell'incendio, essendosi trattato di improvvida e inopportuna decisione della polizia giudiziaria;
il processo di combustione cagionato nella località boschiva fu caratterizzato dai requisiti di ampiezza e diffusività, tali da integrare la fattispecie del delitto previsto e punito dall'art. 423 bis c.p., tanto desumendosi dalla necessità dell'impiego di un aeroplano antincendio, utilizzato, per lo spegnimento delle fiamme;
nell'agosto 2007 l'imputato fu, poi, tratto in arresto, essendo stato colto, in ora notturna nella medesima località boschiva, in possesso di ben diciannove ordigni incendiari;
nella condotta accertata sono ravvisabili gli estremi, della idoneità e della univocità del delitto tentato, in quanto "solo l'intervento degli agenti", che arrestarono l'appellante, impedì la consumazione dell'ulteriore incendio del bosco;
il trattamento sanzionatorio risulta congruo e conforme ai criteri stabiliti dall'art. 133 c.p., tenuto conto della gravità dei fatti, dell'allarme sociale, della elevata capacità a delinquere e della "pervicace inclinazione" del reo, alla luce della reiterazione della condotta nell'"arco di pochi giorni".
2. - Ricorre per Cassazione l'imputato, col ministero del difensore di fiducia, avvocato Angelo Palmieri, mediante atto del 9 marzo 2009, col quale sviluppa otto motivi, dichiarando promiscuamente di denunciare, à sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lettere b), c) ed e), inosservanza o erronea applicazione della legge penale, o di altre norme giuridiche di cui si deve tenere conto nella applicazione della legge penale, inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, nonché mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, ritenuta meramente apparente, anche sotto il profilo della formale violazione dell'art. 125 c.p.p.. 2.1 - Con il primo il ricorrente denunzia inosservanza dell'art. 516 c.p.p., nullità della ordinanza dibattimentale di rigetto della eccezione difensiva in ordine alla contestazione della consumazione del delitto di incendio del 26 luglio 2007 (con modificazione della originaria imputazione del tentativo) e, à sensi dell'art. 185 c.p.p., nullità della istruzione dibattimentale e delle sentenze di merito, deducendo che la nuova contestazione è stata operata prima della apertura del dibattimento, alla udienza del 9 gennaio 2008, e senza che l'imputato, rinviato a giudizio col rito immediato, fosse stato previamente interrogato in relazione al più grave addebito. 2.2 - Con il secondo motivo il ricorrente si duole della reiezione della richiesta formulata (in esito alla concessione dei termini a difesa) alla successiva udienza del 13 febbraio 2008 per la regressione del processo nella fase della udienza preliminare, in dipendenza della nuova contestazione.
2.3 - Con il terzo motivo il difensore deduce: difetta la "prova certa e granitica della colpevolezza", in ordine al delitto consumato del 26 luglio 2007; sono inutilizzabili le dichiarazioni rese dall'imputato alla Guardia Forestale di Fondi, senza la assistenza difensiva;
nessuno ha scorto Di AM appiccare il fuoco;
ne' il giudicabile è attinto dalla chiamata di LL, imputato del concorso nei medesimi reati;
alle ore 18.30 si trovava in agro di Fondi, distante "diversi chilometri dal luogo dell'incendio"; la responsabilità è esclusa dalla circostanza che gli agenti operanti che riferirono di aver avvistato il ricorrente alle ore 16.00 in Monte san Biagio, dove divampò l'incendio, non procedettero all'arresto.
2.4 - Con il quarto motivo il ricorrente sostiene che la condotta attribuita al giudicabile, come commessa il 10 agosto 2007 (e da Di MO negata), non integra gli estremi del delitto di incendio boschivo tentato, opponendo che "gli inneschi" non furono collocati, ne' tampoco accesi, sicché difetta sia il requisito della idoneità della condotta, sia quello della univocità, laddove non è consentito "il processo alle intenzioni" sulla base di pure congetture prive di riscontro.
2.5 - Con il quinto motivo il ricorrente, in relazione al capo relativo al delitto consumato, deduce che non erano emersi nuovi elementi per modificare la imputazione, formulata in termini di tentativo all'atto dell'esercizio della azione penale e asserisce che il reato non fu consumato "in quanto sarebbero stati accesi due fuocherelli ai bordi della vegetazione arbustiva e subito spenti", secondo quanto risulta da annotazione di servizio del 27 luglio 2007.
2.6 - Con il sesto motivo il ricorrente ribadendo le deduzioni, formulate in punto di fatto, col precedente motivo, e deducendo che la combustione ebbe luogo non "in area boschiva fitta, selva o foresta", bensì tra rovi e sterpaglie, postula la qualificazione della condotta ai sensi degli artt. 56 e 423 c.p.. 2.7 - Con il settimo motivo il ricorrente denunzia omessa pronuncia in ordine al sesto motivo di appello per la esclusione della recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale e ne contesta la ricorrenza asserendo che le condanne sono relative a reati di diverso titolo, risalenti all'anno 1992.
2.8 - Con l'ottavo motivo il difensore si duole dalla manata concessione delle attenuanti generiche, con giudizio di prevalenza, e del trattamento sanzionatorio, lamentando che la Corte territoriale non ha considerato la condizione del giudicabile, un pastore analfabeta, abitante in una casa fatiscente in aperta campagna. 3. - I penultimo motivo di ricorso è fondato.
La sentenza impugnata è inficiata dalla omessa pronuncia sullo specifico motivo, formulato dall'imputato col sesto mezzo dell'appello, redatto il 25 giugno 2008, sul punto della ritenuta recidiva.
4. - I primi sei motivi di ricorso sono infondati.
4.1 - Proprio in termini questa Corte, a Sezioni Unite, ha fissato il principio di diritto secondo il quale: "in tema di nuove contestazioni, la modifica dell'imputazione di cui all'art. 516 c.p.p. (..) può essere effettuata dopo l'avvenuta apertura del dibattimento e prima dell'espletamento dell'istruzione dibattimentale, e, dunque, anche sulla sola base degli atti già acquisiti dal pubblico ministero nel corso delle indagini preliminari (sentenza 28 ottobre 1998, n. 4/1999, Barbagallo, massima n. 212757;
cui adde: Sez. 5, 20 giugno 2006, n. 32797, Battilana, massima n. 235071 e, in particolare il paragrafo 1.4.3 della relativa sentenza in extenso, nonché, da ultimo, Sez. 2, 8 gennaio 2009, n. 3192, Caltabiano, massima n. 242672).
4.2 - La modifica della imputazione in sede dibattimentale non comporta ne' l'espletamento dell'interrogatorio del giudicabile (istituto estraneo alla fase dibattimentale), ne' la regressione del processo. L'art. 519 c.p.p. prevede, al riguardo, la concessione dei termini a difesa. E di tale diritto l'imputato ha fruito. Nè, nella specie, la modifica della imputazione ha incidenza alcuna sulla forma di esercizio della azione penale, sulla selezione del rito adottato o sulla composizione del giudice.
4.3 - Non ricorre il vizio della violazione di legge:
- ne' sotto il profilo della inosservanza (per non aver il giudice a quo applicato una determinata disposizione in relazione all'operata rappresentazione del fatto corrispondente alla previsione della norma, ovvero per averla applicata sul presupposto dell'accertamento di un fatto diverso da quello contemplato dalla fattispecie);
- ne' sotto il profilo della erronea applicazione, avendo la Corte territoriale esattamente interpretato le norme applicate, alla luce dei principi di diritto fissati da questa Corte, ne', oltretutto, opponendo il ricorrente alcuna alternativa interpretazione a quella correttamente seguita nel provvedimento impugnato. 4.4 - Neppure sussiste vizio alcuno della motivazione. Il giudice a quo ha dato conto adeguatamente - come illustrato nel paragrafo che precede sub 1. - delle ragioni della propria decisione, sorretta da motivazione congrua, affatto immune da illogicità di sorta, sicuramente contenuta entro i confini della plausibile opinabilità di apprezzamento e valutazione (v. per tutte: Cass., Sez. 1, 5 maggio 1967, n. 624, Maruzzella, massima n. 105775 e, da ultimo, Cass., Sez. 4, 2 dicembre 2003, n. 4842, Elia, massima n. 229369) e, pertanto, sottratta a ogni sindacato nella sede del presente scrutinio di legittimità; laddove i rilievi, le deduzioni e le doglianze espressi dal ricorrente, benché inscenati sotto la prospettazione di vitia della motivazione, si sviluppano tutti nell'orbita delle censure di merito, sicché, consistendo in motivi diversi da quelli consentiti dalla legge con il ricorso per Cassazione, sono inammissibili à termini dell'art. 606 c.p.p., comma 3. 5. - Le residue doglianze del ricorrente in ordine alla comparazione tra le circostanze e alla conseguente determinazione della pena risultano assorbite alla stregua dell'accoglimento del motivo concernente la recidiva.
6 - Conseguono l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla recidiva, il rinvio per nuovo giudizio sul punto (e sul conseguente trattamento sanzionatorio) ad altra Sezione della Corte di appello di Roma;
e il rigetto del ricorso nel resto.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla recidiva;
rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di appello di Roma;
rigetta, nel resto, il ricorso.
Così deciso in Roma, il 14 maggio 2009.
Depositato in Cancelleria il 11 giugno 2009