Sentenza 5 luglio 2010
Massime • 1
Il falso avente ad oggetto la targa automobilistica integra il delitto di falsità in certificazione amministrativa e non in atto pubblico. (Fattispecie relativa a falsificazione per soppressione).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 05/07/2010, n. 35434 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35434 |
| Data del deposito : | 5 luglio 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ESPOSITO NT - Presidente - del 05/07/2010
Dott. PAGANO Filiberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. GENTILE Domenico - rel. Consigliere - N. 2713
Dott. PRESTIPINO NT - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. TADDEI Margherita - Consigliere - N. 2703/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) NO RL, N. IL *03/01/1962*;
2) CC TO, N. IL *06/02/1960*;
3) BU RA, N. IL *31/03/1936*;
4) \C AN, N. IL *20/08/1959*;
5) LO AL, N. IL *21/12/1940*;
6) \\ GIANRL, N. IL *31/05/1949*;
7) EK AB JA, N. IL *03/02/1968*;
8) \R OV, N. IL *15/05/1956*;
9) KA A\, N. IL *22/02/1966*;
10) IS AN NO, N. IL *24/06/1956*;
11) AR AU, N. IL *05/03/1954*;
12) DO E\, N. IL *28/10/1930*;
13) LO RL, N. IL *03/07/1950*;
14) AN AN\, N. IL *07/03/1968*;
avverso la sentenza n. 2571/2006 CORTE APPELLO di MILANO, del 18/03/2008;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 02/07/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. DOMENICO GENTILE;
Udita la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni Salvi, che ha concluso:
- per il rigetto del ricorso, per AL, LL, AK, US, BR, \L, BU, \B, RE;
- per l'inammissibilità del ricorso per TO, OL;
- per l'annullamento senza rinvio per prescrizione per \V, AT, CA;
per l'annullamento senza rinvio per il capo A) per indeterminazione della pena;
- Udita l'arringa dei Difensori:
Avv. Mendicini Mario in sostituzione Avv. Bonaccio Giovanni;
Avv. Cerreti Astuto Maria Adelaide in sostituzione Avv. Colaleo Luigi;
Avv. Scarano Angelo in sostituzione Avv. Pucillo Raimondo;
Avv. Bergami Valentina;
Avv. Mainardi Alessandro;
che hanno concluso per l'accoglimento dei motivi di ricorso;
Letti i ricorsi, i motivi proposti ed i motivi aggiunti. CONSIDERATO IN FATTO
Gli odierni ricorrenti venivano tratti a giudizio, unitamente ad oltre cento coimputati le cui posizioni venivano variamente definite, per rispondere dei reati:
- di associazione per delinquere finalizzata al riciclaggio di autovetture di provenienza furtiva;
nonché dei reati satellite di:
- falso, - ricettazione, - estorsione, ed altro ancora, nei ruoli e nelle modalità a ciascuno ascritti in rubrica, per fatti risalenti agli anni 1990/95;
Il Tribunale di Milano, con due distinte sentenze del 29.09.2004, dichiarava:
NZ RE + altri 20 imputati responsabili di parte dei reati loro ascritti e li condannava alle pene indicate in sentenza. I predetti proponevano impugnazione avverso tale decisione e la Corte di Appello di Milano, con sentenza del 18.03.08, in parziale riforma della pronuncia di primo grado:
- assolveva \N ZI dal reato a lui ascritto al capo 2) dell'imputazione;
- dichiarava inammissibile l'appello proposto da ID PE e \N MI;
- dichiarava non doversi procedere nei confronti di NZ RE in ordine ai reati ascritti ai capi 80) 81) e nei confronti di CO E\ in ordine ai reati ascritti ai capi 113) e 117) perché estinti per prescrizione;
- confermava nel resto le appellate sentenze nei confronti di:
\M BD L\; TO NI;
- RD LO;
- \N MI;
- \R NI;
- KA A\; - ER BA;
- \\ CA;
- \L CA;
- ON CL;
- IN NT NO;
- \B VI;
- DE GR LO;
- BU RA;
- UR RE;
- ID PE;
- AC NT\; - \L CA;
Ricorrono per Cassazione gli imputati:
- \M BD L\; - RD LO;
- \R NI;
- KA A\; - \\ CA;
- \L CA;
- IN NT NO;
- \B VI;
- BU RA;
- UR RE;
- ON CL;
- ID EP IO;
- CA NT\; - \L CA;
deducendo:
AL:
1 MOTIVO ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e);
Il ricorrente censura la decisione impugnata:
- per violazione di legge avendo affermata la sua penale responsabilità nonostante che il delitto di associazione per delinquere, di cui al capo 1) fosse già prescritto, dovendosi applicare la novella del 2005 sui termini di prescrizione;
A parere del ricorrente non potrebbe applicarsi alla fattispecie la norma transitoria d cui alla L. n. 251 del 2005, art. 10, poiché la decisione del tribunale risale al 2004, l'estratto contumaciale della stessa è stato notificato nel mese di gennaio del 2006 e l'atto di appello è stato depositato nel febbraio del 2006; ne consegue, a parere del ricorrente, che solo da questa ultima data, largamente successiva all'entrata in vigore della novella del 2005, il procedimento è transitato nella fase di appello;
AL
2 MOTIVO ex art. 606 c.p.p. comma 1, lett. b) c) e);
Il ricorrente censura la decisione impugnata per illogicità della motivazione, avendo affermato la responsabilità dell'imputato per il reato di associazione per delinquere contestato al capo 1), con riferimenti contraddittori ed inconferenti;
- in particolare la motivazione ricava la partecipazione del AL all'organizzazione criminale dalle dichiarazioni degli Ispettori di polizia NA ed AG laddove, invece, tali testi non avrebbero nemmeno menzionato il nome di AL;
- inoltre la sentenza sarebbe illogica laddove ha ritenuto attendibili le chiamate in correità formulate dai coimputati OT e GI mentre, per un verso, non vi è la prova che il AL da loro citato coincida con l'attuale imputato e, per altro verso, le dichiarazioni dei predetti dichiaranti sarebbero divergenti e prive di riscontri individualizzanti, come emergerebbe - a dalle dichiarazioni dei predetti all'udienza del 26.02.03 e del 18.06.03, riportate nel ricorso;
LL:
3 MOTIVO ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e). Il ricorrente censura la decisione impugnata per violazione di legge ed omessa motivazione riguardo all'eccezione di carenza di giurisdizione, ex art. 6 c.p., avendo giudicato su fatti programmati e consumati in territorio;
estero;
A parere del ricorrente non vi è la prova che il reato associativo sia stato consumato in Italia, nemmeno in piccola parte;
dagli atti emergerebbe la prova del contrario, rinveniente: - dalla scoperta di n. 4 hangar in *VE*; - da intercettazioni menzionate in rapporti di polizia internazionali;
- dal procedimento ed indagini svolte in *Belgio*.
LL:
4 MOTIVO ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c) ed e). Il ricorrente censura la decisione impugnata per violazione del principio del "ne bis in idem", avendo disatteso la specifica eccezione sollevata in relazione ad una sentenza di condanna, emessa a carico del LL dal Tribunale di VE per i medesimi fatti di riciclaggio di autovetture;
al riguardo sarebbe illogica la motivazione che ha respinto l'eccezione osservando che in quella sentenza il prevenuto non risponderebbe del reato associativo, contestato solo in Italia;
LL:
5 MOTIVO ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e). La sentenza impugnata sarebbe illogica nella parte in cui avrebbe attribuito "al ricorrente la responsabilità in ordine al reato associativo, pur in assenza degli elementi fondamentali di tale ipotesi criminosa, non avendo dimostrato la ricorrenza: - della stabile organizzazione, - del vincolo associativo, - dell'indeterminatezza del programma;
motivando in maniera inadeguata riguardo ad un preteso commercio di auto rubate;
La motivazione impugnata sarebbe inoltre illogica ed insufficiente nella parte in cui ha ritenuto per il LL l'aggravante per il ruolo apicale all'interno dell'organizzazione, pur in assenza di indicazioni probatorie concrete e certe;
LL:
6 MOTIVO ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b). Il ricorrente censura la decisione impugnata per non avere riconosciuto le attenuanti generiche;
per avere applicato un trattamento sanzionatorio eccessivo;
per avere indebitamente fatto riferimento al precedente della condanna subita in *VE*;
US:
7 MOTIVO ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b). Il ricorrente censura la decisione impugnata per avere ritenuto la sua penale responsabilità per il reato associativo, desumendolo da alcune telefonate con il LL, senza avere raggiunto la prova che egli conoscesse gli altri membri del sodalizio e che fosse consapevole di far parte di un'organizzazione; semmai ricorrevano gli estremi del concorso nei singoli reati ma non della complessa ipotesi di associazione per delinquere;
US:
8 MOTIVO ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e). Il ricorrente censura la decisione impugnata riguardo al trattamento sanzionatorio, che risulterebbe eccessivo e senza adeguata motivazione;
AK:
9 MOTIVO ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b). Il ricorrente censura la decisione impugnata per violazione di legge, avendo ritenuto la responsabilità penale per il reato di associazione per delinquere, nonostante che tale reato fosse già prescritto alla data della celebrazione del processo in appello;
con tale motivo si ripercorrono le stesse argomentazioni sopra esposte, con riferimento all'interpretazione della L. n. 251 del 2005, art. 10;
AK:
10 MOTIVO ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) c) e). Il ricorrente censura la sentenza impugnata per avere ritenuto la penale responsabilità in ordine all'imputazione di associazione per delinquere sulla scorta di materiale probatorio inutilizzabile quali:
- le dichiarazioni dell'ispettore \rido\ che erano "de relato" avendole apprese dall'Ispettore \\Commisso\;
- ovvero materiale lacunoso, quali le dichiarazioni dell'ispettore \\Commisso\;
- ovvero, ancora, materiale inutilizzabile perché acquisito senza rogatoria internazionale;
- ovvero, infine, interpretando in maniera erronea ed illogica il senso delle intercettazioni telefoniche citate in sentenza;
- inoltre, la sentenza sarebbe illogica e contraddittoria laddove ritiene che il ricorrente fosse a conoscenza dell'organizzazione diretta dal LL, perché, per un verso, riferisce che il LL temeva che il AK potesse collaborare con la polizia belga e, per altro verso, annota contraddittoriamente che nell'indagine belga non era stata mossa al AK l'imputazione di associazione per delinquere, ma solo di concorso in singoli episodi criminosi;
BR:
11 MOTIVO ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e). Il ricorrente censura la sentenza impugnata per avere ritenuto la sua penale responsabilità in ordine al reato associativo, ascritto al capo 5), con motivazione fondata su circostanze non risultanti agli atti, quali:
- il numero di telefono del BR, (che non sarebbe mai stato fornito dalla LA);
- il riconoscimento dell'imputato ad opera della LA (che invece non sarebbe avvenuto);
- l'avvenuta perquisizione (che però risalirebbe a circa tre anni prima dei fatti);
- la partecipazione all'associazione di almeno tre persone (circostanza non provata);
- le dichiarazioni rese dai verbalizzanti su circostanze loro riferite da colleghi portoghesi, non utilizzabili perché "de relato" e prive dell'indicazione del teste di riferimento;
- la sentenza sarebbe inoltre illogica quanto al trattamento sanzionatorio, per avere richiamato i precedenti penali dell'imputato senza considerare che gli stessi erano risalenti nel tempo;
\L:
12 MOTIVO ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b);
La sentenza impugnata sarebbe illogica:
- perché avrebbe ritenuto la sua responsabilità per il reato associativo sulla scorta delle dichiarazioni dei militari operanti i quali, però, avrebbero riferito una circostanza insufficiente, quale l'avere visto un certo numero di auto al momento dell'arresto della LA;
- perché le dichiarazioni rese dai militari operanti sarebbero inutilizzabili, ex art. 195 c.p.p., perché riferite "de relato" senza indicare i colleghi della polizia portoghese da cui avrebbero appreso le notizie;
- perché avrebbe adottato una motivazione inidonea riguardo al trattamento sanzionatorio, in violazione dei principi costituzionali sull'argomento;
\V:
13 MOTIVO ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) c) e). La sentenza impugnata sarebbe illogica e priva di motivazione riguardo al reato associativo, in quanto:
- sarebbe erroneo il riferimento agli elementi rinvenimenti dalle dichiarazioni della \D O\, perché inconferenti per la posizione del \V;
- sarebbero inutilizzabili le telefonate intercettate, perché aventi contenuto non chiaro ed indiretto e non essendo consentita l'operazione compiuta dalla Corte di colmare i vuoti o di interpretare le conversazioni intercettate;
- sarebbe carente l'individuazione degli elementi tipici del reato associativo;
- sarebbe erronea e non fondata sugli atti l'affermazione che il nome del \V sarebbe stato fatto dalla \D O\;
- inoltre, la sentenza sarebbe carente di motivazione riguardo all'elemento soggettivo del reato associativo, non essendo stata fornita la prova della consapevolezza del \V di partecipare ad un gruppo delinquenziale;
-illogica sarebbe la motivazione riguardo al trattamento sanzionatorio, che andava invece contenuto nei minimi edittali, nonché riguardo al diniego delle attenuanti generiche;
\B:
14 MOTIVO ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e). Il ricorrente censura la sentenza impugnata, - relativamente al capo n. 42 - per illogicità e violazione di legge laddove avrebbe fondato la decisione sulla testimonianza di \A IA, senza considerare che tali dichiarazioni erano inutilizzabili perché riferite "de relato" da "fonte confidenziale" e come tali prive di rilevo probatorio;
BU:
15 MOTIVO ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e). Il ricorrente censura la sentenza impugnata -relativamente al capo n. 38 - in primo luogo: - per avere ritenuto la sua responsabilità per il reato di riciclaggio sulla scorta dei precedenti penali riportati dal medesimo, riguardanti però il diverso reato di ricettazione e, - in secondo luogo: - per avere affermato che l'alterazione dei dati identificativi dei veicoli era provata quanto meno in relazione ad una delle auto trovare in suo possesso, affermazione illogica in quanto l'imputazione si riferiva al riciclaggio di n. 6 autovetture;
ne derivava che il trattamento sanzionatorio risultava incongruo perché effettuato sulla base della contestazione e non del solo episodio effettivamente accertato;
CA:
16 MOTIVO ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b). Il ricorrente censura la sentenza impugnata, in ordine ai reati di riciclaggio di una serie di autoveicoli, contestati ai capi nn. 33, 35, 36, senza considerare che l'ipotesi criminosa non sussisteva, atteso che vi era la prova della partecipazione del CA alla consumazione dei reati presupposti come, per altro, emergeva dalle stesse ammissioni del ricorrente, che aveva affermato di essere stato autore dei vari furti;
- la sentenza sarebbe illogica, anche per avere motivato sul pieno concerto del ricorrente con gli episodi di furto attraverso la contestazione della funzione di coordinamento del CA all'interno del sodalizio;
CA:
17 MOTIVO ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) e). Riguardo alla contestazione di associazione per delinquere, il ricorrente censura la sentenza impugnata per avere ritenuto l'esistenza di n. 5 gruppi criminali, associati per delinquere ma autonomi tra loro, e per avere inserito il CA in uno di questi gruppi (capo 4) con il ruolo di organizzatore senza, però, dare la prova del comune programma criminoso, non essendo sufficiente la prova in ordine alla partecipazione ai singoli reati;
- la sentenza andrebbe censurata, per avere ritenuto, da una parte, l'autonomia dei vari gruppi criminosi e, per altro verso, per non avere motivato riguardo al comune programma criminoso;
- la sentenza sarebbe inoltre illogica nella parte in cui avrebbe ritenuto il ruolo di organizzatore del ricorrente, senza indicare le prove riguardo alla condizione di supremazia e direzione che l'imputato avrebbe avuto;
CA:
18 MOTIVO ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) e). - la sentenza sarebbe illogica anche nella parte in cui ha negato il vincolo della continuazione tra i reati oggetto del presente procedimento e quelli che avevano formato oggetto di processi recedenti nonostante si trattasse di reati soggettivamente ed attivamente analoghi;
- la Corte di appello aveva errato nel non ravvisare l'identità di programmazione e di ideazione che, invece, era dimostrata dalla contiguità temporale dei fatti, dall'omogeneità delle violazioni contestate, mentre l'elemento soggettivo dell'unità di programmazione andava ravvisata nella scelta di vita del CA, dedito a tale genere di attività;
RE:
19 MOTIVO ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) c). Il ricorrente censura la sentenza impugnata perché la Corte di appello avrebbe omesso di esercitare il proprio potere ufficioso in materia di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale con acquisizione dell'informativa di polizia attraverso la quale si poteva, secondo il ricorrente, acquisire la prova che l'imputato si era reso responsabile del delitto di furto dell'autovettura, in luogo di quello di ricettazione come contestato, sicché, in applicazione delle attenuanti generiche, il reato andava immediatamente dichiarato estinto per prescrizione;
- la sentenza era erronea nella parte in cui aveva respinto le eccezioni di inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche eseguite presso il Comando Carabinieri di Milano, in quanto i decreti autorizzativi del PM non indicavano le ragioni di eccezionale urgenza richieste per le operazioni da svolgere al di fuori degli uffici della Procura della Repubblica;
- alla fattispecie andava applicata la novella del 2005 in tema di prescrizione, con il riconoscimento dell'intervenuta prescrizione del reato di ricettazione attribuito al ricorrente;
in caso contrario, andava sollevata la questione di illegittimità costituzionale della norma transitoria d cui alla L. n. 251 del 2005 perché in contrasto con gli artt. 3 e 25 Cost.;
TO:
20) MOTIVO ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) e). Il ricorrente censura la sentenza impugnata per avere violato il principio sancito dalla Giurisprudenza di legittimità (Cass. SS.UU.2 8.02.2001 n. 8) in relazione all'art. 14, comma 1 della Convenzione europea di estradizione, resa esecutiva in Italia con L.30 gennaio 1963, n. 300;
- lo TO non poteva essere giudicato per i fatti in esame, in quanto commessi anteriormente all'estradizione, ne derivava la nullità dell'impugnata sentenza.
OL:
21) MOTIVO ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) e). Il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione dell'art.595 c.p.p. laddove ha ritenuto inammissibile il suo appello incidentale, senza considerare che il capo della decisione impugnato con appello incidentale dal ricorrente era stato già impugnato con appello principale dai coimputati DE GR LO e \Greco E\;
- a norma dell'art. 595 c.p.p. non vi erano ragioni giuridiche per limitare l'appello incidentale ai capi ed ai punti della sentenza oggetto dell'appello principale;
- la sentenza sarebbe illogica anche per avere ritenuto in maniera apodittica la mancanza di contrasto di interessi tra i gravami proposti dai predetti DE GR LO e \Greco E\;
AT:
22 MOTIVO ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e). - la sentenza impugnata sarebbe illogica nella parte in cui ha ritenuto resistenza del reato associativo sulla base delle dichiarazioni etero-accusatorie dei coimputati \D O\, \GI e CA, nonché dei tabulati telefonici senza considerare, però, che tali prove non erano utili ai fini della prova in ordine al reato associativo, poiché:
- le dichiarazioni del \D O\ erano nel senso che il AT svolgeva esclusivamente attività di alterazione dei numeri di telaio su richiesta, sicché da tale dato si ricavava una sua posizione di indipendenza e non di inserimento organico nell'associazione. CONSIDERATO IN DIRITTO
- Tutti i motivi proposti sono palesemente infondati e vanno perciò dichiarati inammissibili, ad eccezione di alcuni proposti da \L CA quanto alla prescrizione di alcuni reati. Motivi: AL: 1, LL 3, AK 9, relativi alla prescrizione del delitto di associazione per delinquere, sono del tutto infondati per le ragioni espresse in appresso;
Motivi: AL, 2; US,7 contenenti censure di illogicità della motivazione sul reato associativo, risultano del pari infondati atteso che i ricorrenti propongono interpretazioni alternative delle prove già analizzate in maniera conforme dai giudici di primo e di secondo grado, richiamando una diversa valutazione delle dichiarazioni dei testi, che risultano vagliate dalla Corte di appello, con una sequenza motivazionale ampia, analitica e coerente con i principi della logica, sicché non risulta possibile in questa sede procedere ad una rivalutazione di tali elementi probatori senza scadere nel terzo grado di - giudizio di merito.
In tema di sindacato del vizio della motivazione, il giudice di legittimità non è chiamato a sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito in ordine alla affidabilità delle fonti di prova, essendo piuttosto suo compito stabilire - nell'ambito di un controllo da condurre direttamente sul testo del provvedimento impugnato - se questi ultimi abbiano esaminato tutti, gli elementi a loro disposizione, se ne abbiano fornito una corretta interpretazione, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti. Cassazione penale, sez. 4, 29 gennaio 2007, n. 12255. In realtà i motivi di ricorso sono sostanzialmente generici, perché - a fronte della precisa e sia pur sintetica motivazione impugnata - non indicano le prove che, ove prese in considerazione, avrebbero potrebbero ribaltare la decisione della Corte di appello;
ed anche perché dimenticano di considerare che la sentenza di 2 grado va integrata con la motivazione di primo grado, specificamente richiamata.
Nello specifico va osservato che la sentenza impugnata motiva:
- per il AL, che la prova della sua responsabilità non si ricava solo dalle dichiarazioni degli ispettori NA ed NI ma anche dalle "dichiarazioni auto ed eteroaccusatorie di \D O\, \NZ\, IM e \GI" oltre che \M, (pag.28 motivaz. sent. app.) analiticamente esaminate sicché, la motivazione impugnata risulta del tutto congrua in quanto ancorata a precisi dati fattuali ed immune da illogicità evidenti in quanto coerente con le emergenze processuali;
- per il US, che la sua responsabilità rinviene dalle conversazioni riportate dal Tribunale (pagg.55-76 Trib.) da cui emerge il suo ruolo di "terminale inglese" del gruppo, ruolo dimostrato anche dall'autorevolezza assunta nelle conversazioni (analiticamente indicate, motivaz. app. pag.32) "in termini non compatibili con un'operatività solo occasionale";
le censure sopra formulate dai ricorrenti risultano aspecifiche perché:
- per il LL, ignorano il percorso motivazionale della sentenza impugnata che ha valorizzato le chiamate in correità, come quelle provenienti dal \M e \GI, ed appuntano la loro attenzione sulle dichiarazioni risultanti dai verbali del 26.02.03 e del 18.06.03, senza confrontarle con il complesso degli elementi probatori analizzati dai giudici di merito;
- per il US, sostengono il ruolo autonomo del medesimo senza confrontarlo con la sentenza del Tribunale (pag.56) .richiamata dalla Corte di appello, ove si sottolinea come dalle intercettazioni emerge che: "LL e US trattano un centinaio di "beni, Ferrari, OR, parlano di consegne da effettuare con camion...". I motivi proposti risultano pertanto inammissibili perché in contrasto con la motivazione impugnata;
va ricordato come sia: "inammissibile il ricorso per Cassazione fondato su motivi che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendo gli stessi considerarsi non specifici: la mancanza di specificità del motivo, infatti, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a norma dell'art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c), all'inammissibilità. "Cassazione penale, sez. 3,
19 ottobre 2006, n. 41287. Motivo 3; LL:
Del pari palesemente infondato per aspecificità il motivo relativo all'eccezione di carenza di giurisdizione, atteso che il ricorrente si limita a sostenere che il reato sarebbe stato consumato interamente all'estero, senza analizzare la motivazione dei giudici di merito che collocano alcuni significativi episodi nel territorio italiano, come ad esempio:
- il traffico relativo a due auto "Ferrari" per le quali il LL veniva intercettato in *Ventimiglia, il giorno 26.06.1995*, mentre si accingeva ad attraversare la frontiera italo- francese per la vendita all'estero di due auto ricettate in Italia (pag.47, sent. Trib.)
- la serie di telefonate effettuate dal LL dalla sua utenza (pagg.49-52, sent Trib.) su autorizzazione dell'A.G. di Trieste e dalle quali il Tribunale - richiamato nella decisione della Corte territoriale - ricava la prova del largo traffico di auto diretto dal predetto nel territorio italiano, anche se relativo ad auto destinate all'estero, nonché la prova dell'associazione per delinquere. (pag.52 sent. Trib).
Motivo n. 4 LL:
relativo alla dedotta violazione del principio del "ne bis in idem" è del pari infondato atteso che la sentenza impugnata ha respinto l'eccezione osservando, del tutto correttamente, che la condanna di VE non riguarda il reato associativo - contestato invece in questa sede - e che, anche le altre specifiche condotte ascritte nel presente processo sono diverse da quelle giudicate in quella sede, atteso che il processo di VE riguardava ricettazioni di autovetture "provento di furti consumati oltre confine, e diversi erano anche i soggetti con i quali LL aveva concorso" (pag.32 app.) ; ne deriva che l'eccezione, sollevata del tutto genericamente ed specificamente dal ricorrente, si scontra contro la precisa motivazione della Corte territoriale, che ha evidenziato come i due processi riguardino fatti diversi.
LL, motivo 5; AK motivo 10; BR, motivo 11;
\L, motivo 12; \V, motivo 13; US, motivo 7; con i quali si censura di illogicità la sentenza impugnata riguardo al reato associativo, assumendo che mancherebbero gli estremi richiesti, risultano del pari infondati, atteso che i ricorrenti tendono a sottolineare singoli aspetti della decisione, omettendo di valutare nella sua globalità la complessa ed articolata motivazione impugnata;
al riguardo, la sentenza della Corte di appello appare ineccepibile, in relazione:
- ai coimputati: LL, US e AK, a carico dei quali sottolinea:
- i collegamenti reciproci (pagg. 31-32 app.);
- le dichiarazioni degli operanti \\Commisso\ e \riolo\;
- le operazioni culminate con l'arresto del LL;
- le conversazioni telefoniche relative allo stesso LL;
- il ruolo di vertice del LL che emergeva in una conversazione nella quale egli si vantava di avere un "corriere" che poteva fornire un gran numero di autovetture (pag.31 app);
- il ruolo di vertice del US, che emergeva in una conversazione intrattenuta con il LL, nella quale si discute dell'affare relativo ad "un centinaio di benz", nonché in una successiva telefonata, nel corso della quale LL si consultava con il US per le modalità di spedizione delle auto (pag.5 app.) a dimostrazione dello "inserimento organico di \R NI nel sodalizio" (pag.6, app.);
- il ruolo di vertice del AK, "arrestato in flagranza nell'atto di imbarcare 250 auto "taroccate", ed il cui collegamento con il LL emergeva, per la Corte di appello, dal fatto che egli aveva le chiavi di due auto rubate ricevute dal LL il quale, dopo l'arresto del AK, si preoccupava nelle conversazioni intercettate del pericolo che il AK "avesse parlato"; (pag. 6 app.);
Con tale motivazione la Corte territoriale evidenzia, sia l'importanza del ruolo - dei predetti, capaci di movimentare un gran numero di autovetture ricettate, e sia lo stabile inserimento nell'organizzazione criminosa, circostanze da cui ricava la prova in ordine agli elementi costitutivi del delitto associativo contestato;
si tratta di una motivazione che tratteggia in maniera chiara il percorso logico-motivazionale seguito, del tutto incensurabile in questa sede di legittimità; invero l'illogicità della motivazione, censurabile a norma dell'art. 606 c.p.p., comma 1 lett. e), è quella evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile "ictu oculi" senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali. Mentre, con riferimento al sindacato del vizio di motivazione, compito del giudice di legittimità non è quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici del merito in ordine alla affidabilità delle fonti di prova, bensì di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano correttamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre. Cassazione penale, sez. 4, 12 giugno 2008, n. 35318. I principi sopra richiamati evidenziano l'infondatezza anche dei motivi proposti da BR, \L e \V riguardo al reato associativo, atteso che anche riguardo ai predetti la motivazione impugnata appare ineccepibile in questa sede per avere sottolineato:
quanto al LO: - che la censura riguardo all'inutilizzabilità del riconoscimento, che il ricorrente dice essere avvenuto riguardo ad un certo \\carlo\ e non al BR è infondata, in quanto la Corte precisa che la dichiarante AR NA è attendibile ed utilizzabile nei confronti del ricorrente perché riferisce il numero di telefono del \\carlo\, consentendo così l'identificazione del BR;
- che, in ogni caso, le censure riguardo alla credibilità della LA non tengono conto del fatto che la sentenza evidenzia come la dichiarante sia attendibile perché riscontrata dalle dichiarazioni rese da ET A\ nonché dalla circostanza che il ricorrente è stato sorpreso a prelevare somme sul conto corrente intestato alla \LA (ag.46 app.);
quanto al \L: -che la sentenza non utilizza per la decisione solo le informazioni provenienti dalla polizia portoghese, sicché il relativo motivo risulta irrilevante;
invero, la Corte territoriale ha fondato la decisione sulle circostanze probatorie acquisite direttamente dai poliziotti italiani sentiti in dibattimento, che hanno riferito:
- sulle dichiarazioni rese dalla LA al momento dell'arresto;
- sulle auto visionate dall'ispettore \\Commisso\; - sulle dichiarazioni dell'ispettore \riolo\, recatosi personalmente in Portogallo;
(pagg.46-47 app.)
quanto al \V: che la sentenza richiama: - sia le conversazioni telefoniche nelle quali il ricorrente parla confidenzialmente con il \\lettieri\ delle auto rubate, dimostrando così la consapevolezza della partecipazione al sodalizio criminale e: - sia le dichiarazioni di \D O\ laddove ha affermato che il \V partecipava al gruppo con il ruolo di procacciatore di auto rubate, alcune delle quali le rubava lui stesso;
circostanza quest'ultima che la Corte ritiene riscontrata dal fatto che il \V nel settembre 1994 veniva tratto in arresto in flagranza per il furto di una "Mercedes"; (pag.35, app.).
Al riguardo, va affermata l'infondatezza della censura mossa dal ricorrente riguardo ad una pretesa omissione di motivazione su alcuni motivi di appello, atteso che, in una decisione così articolata, occorre avere riguardo alla motivazione nel suo complesso, sicché anche i motivi di appello non trattati siglarmente risultano esaminati e valutati, anche implicitamente, nel contesto più ampio dell'intera motivazione.
Invero, secondo il disposto dell'art. 517 c.p.p., comma 1 l'appello attribuisce al giudice di 2 grado la cognizione nel procedimento;
pertanto il giudice d'appello deve tenere presente, dandovi risposta in motivazione, quali sono state le doglianze dell'appellante in ordine ai punti (o capi art. 511 c.p.p., comma 1, lett. e) investiti del gravame, ma non è tenuto ad indagare su tutte le argomentazioni elencate in sostegno dell'appello quando esse siano incompatibili con le spiegazioni svolte nella motivazione poiché in tal modo quelle argomentazioni si intendono assorbite e respinte dalle spiegazioni fornite dal giudice di 2 grado.
Cassazione penale, sez. 1, 21 dicembre 1992. LL: motivo 6; US motivo 8;
Del tutto infondati anche i motivi relativo al trattamento sanzionatorio;
in particolare, per il LL, va osservato che la censura relativa alla precedente condanna subita in VE non coglie nel segno, non potendo essere la stessa scomputata in detrazione nel presente giudizio, costituendo semmai, un precedente di cui tenere conto ai fini dell'eventuale aggravamento della pena;
per entrambi, nella sentenza impugnata si fa congruo richiamo alla gravità del fatto, ritenuta motivazione sufficiente dalla Giurisprudenza: "in tema di valutazione dei vari elementi per la concessione delle attenuanti generiche, ovvero in ordine al giudizio di comparazione delle circostanze, nonché per quanto riguarda in generale la dosimetria della pena, è da ammettere anche la cosiddetta motivazione implicita o con formule sintetiche (tipo "si ritiene congrua"), ma anche quando si impone un obbligo di motivazione espressa, le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra le circostanze e, quindi, alla quantificazione della pena, effettuato in riferimento ai criteri di cui all'art. 133 c.p., sono censurabili in Cassazione solo quando siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico". Cassazione penale, sez. 4, 08 aprile 2008, n. 25279. CA, motivi nn. 16-17-18, sono infondati, atteso che sulla ricorrenza dell'associazione per delinquere e all'aggravante del ruolo di organizzatore, la sentenza impugnata motiva adeguatamente, sulla base:
- delle plurime chiamate, tutte convergenti nell'indicarlo come pienamente inserito nell'associazione, di cui facevano parte \D O\ - reo confesso - AL e AT;
chiamate di correità che la Corte territoriale ritiene riscontrate dalle parziali ammissioni dello stesso CA, che aveva riconosciuto di avere avuto una proficua "collaborazione" con \\M e \GI negli anni 92-93 nonché, contestualmente, un periodo di analoga collaborazione con AL e \D O\. Ugualmente prive di ogni fondamento sono le censure del CA laddove sottolinea che la sentenza non avrebbe tenuto conto del fatto che egli, in realtà, agiva in maniera autonoma;
al riguardo, la Corte territoriale evidenzia come tali affermazioni abbiano un evidente quanto infondato contenuto difensivo, non sufficienti a scalfire le chiamate di correità rinvenienti da \M e AT, confermate anche dalle dichiarazioni di EL, dipendente del AL, che aveva riferito di conoscere sia il CA che AT (pag.40,app.);
del tutto congruamente e logicamente la sentenza ritiene che le plurime collaborazioni con i vertici dei gruppi criminosi e la notorietà del CA anche tra i collaboratori, integrino la prova in ordine alla sua posizione di vertice, come contestato. Si tratta di una motivazione che appare congrua perché ancorata a precisi dati fattuali ed immune da illogicità evidenti;
non sono accoglibili le censure proposte, nella parte in cui propongono valutazioni alternative delle prove raccolte, atteso che la Corte di Cassazione non può fornire una diversa lettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione di merito, ne' può stabilire se questa propone la migliore ricostruzione delle vicende che hanno originato il giudizio, ma deve limitarsi a verificare se la giustificazione della scelta adottata in dispositivo sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento. Cassazione penale, sez. 4, 29 gennaio 2007, n. 12255. Quanto alla censura relativa all'omesso riconoscimento del vincolo della continuazione, va rilevata in primo luogo la genericità del motivo, non avendo il CA indicati i singoli fatti oggetto delle precedenti condanne e, soprattutto, non avendo indicato in quali elementi di prova si poteva riscontrare l'unicità del disegno criminoso, presente - sia pure a grandi linee -"ab initio" nella mente del soggetto.
Sul punto la Corte territoriale motiva, evidenziando, per un verso, l'assenza di prove circa una comune ideazione criminosa dei vari fatti e, per altro verso, come tali prove non possano ricavarsi dalla dedotta "scelta di vita".
Si tratta di una motivazione del tutto conforme alla giurisprudenza di legittimità che ha affermato il principio che: "L'elemento caratterizzante l'istituto della quindi, nel senso che, da quando si commette la prima violazione, le altre devono essere già deliberate, per cui le singole manifestazioni della volontà violatrice della norma o delle norme esprimono l'attuazione, sia pur dilazionata nel tempo, di un unico disegno criminoso. In questa prospettiva, corretta e congruamente motivata è la decisione che abbia rigettato l'istanza di applicazione della continuazione in sede esecutiva tra plurimi reati di detenzione illecita e vendita di sostanze stupefacenti commessi in un arco temporale di circa dieci anni: ciò in quanto un'attività illecita di tal genere, pur evidentemente espressiva di una scelta di vita delineata dall'impegno di ricavare reddito, per sè e per la propria famiglia, dal commercio della droga, non è fisiologicamente contenibile in un unico programma, non foss'altro perché le singole condotte di commercio (acquisto, vendita, determinazione dei prezzi a seconda del costo e dell'andamento della domanda e dell'offerta) risentono di scelte e calcoli, anche estemporanei, necessariamente modulati dall'andamento imprevedibile del mercato oltre che dalle personali scelte dell'agente sulla quota di reddito da destinare all'investimento nell'attività illecita. Cassazione penale, sez. 5, 25 settembre 2009. n. 49476. \B, motivo 14;
Il motivo relativo al reato ascritto al capo 42 e all'uso di una fonte confidenziale, è totalmente infondato atteso che la sentenza impugnata sottolinea, per un verso, che il fatto era certo (pag. 8, app.) poiché la polizia aveva seguito direttamente tutta l'operazione, e per altro verso, (pag. 38, app.) che la fonte confidenziale non rilevava, poiché di essa "nulla risulta", e che, invece, la prova rinveniva dall'avere il \B pagato la OR con tre vaglia di cui non ha saputo dare spiegazioni.
BU, motivo 15;
sul reato ascritto al capo 38, è parimenti infondato, atteso che la Corte territoriale (pagg.7-8, app.) individua la prova nella circostanza che il teste di PG, \N\, ha riferito che dalle osservazioni ed appostamenti compiute, era emerso che nel box utilizzato dal BU - anche se intestato al cognato - erano transitate n. 6 auto rubate con targa elvetica;
anche il motivo relativo alla menzione dei precedenti penali non coglie nel segno, atteso che la Corte di appello fa riferimento ai precedenti non a fini di prova, ma per escludere la buona fede del ricorrente riguardo alla presenza, nel predetto box, di auto rubate, taroccate e riciclate. (pag. 37, app).
Anche in questo caso non sembra sia il caso di indugiare sull'aderenza di tale motivazione ai principi della logica, per sottolinearne l'incensurabilità in questa sede.
RE, motivo 19, Quanto al motivo relativo alla pretesa necessità dell'integrazione probatoria, la sentenza motiva adeguatamente osservando che l'informativa di polizia menzionata dal ricorrente risultava ininfluente - ai fini della attribuzione all'imputato del furto della "OR" - perché non dava conto della presenza del predetto in *Verona*, luogo in cui era avvenuto il furto, mentre la prova della ricettazione proveniva: - sia dall'osservazione diretta della PG, che aveva visto il RE prelevare quella stessa vettura da un box sito in *Mazzo di Rho* e di cui egli aveva la disponibilità, per condurla sino a *Velletri*, e - sia dall'acquisizione della prova dell'avvenuto pagamento in favore del RE, come dimostrato dai tre vaglia inviati dal \B\;
Si tratta di una motivazione incensurabile in questa sede, sia perché da conto dell'inutilità della rinnovazione istruttoria richiesta dalla Difesa, attività che come è noto ha carattere eccezionale (Cassazione penale, sez. 4, 06 novembre 2009, n. 43966) e sia perché da conto delle prove esistenti riguardo ala ricettazione, non potendosi recepire in questa sede le valutazioni alternative del ricorrente. (Cassazione penale, sez. 4, 29 gennaio 2007, n. 12255). Le censure relative ai decreti autorizzativi delle intercettazioni telefoniche al di fuori dei locali della Procura della Repubblica, sono inammissibili per genericità, sia perché nei motivi non si indicano gli estremi dei decreti censurati, rendendo impossibile ogni puntuale controllo, e sia perché non si indicano le conversazioni, in ipotesi inutilizzabili, ne' l'incidenza che le stesse avrebbero avuto nella decisione relativa all'imputato. (Cassazione penale, sez. 1, 02 maggio 2006, n. 16223). Ugualmente infondata è la censura relativa alla mancata applicazione dei termini più brevi di cui alla novella del 2005 in materia di prescrizione, per le ragioni di cui in appresso.
TO, motivo 20;
relativo alla procedibilità, è del pari totalmente infondato, atteso che la sentenza motiva congruamente osservando che la condizione di procedibilità invocata dal ricorrente non è operante, in quanto l'azione penale contro lo TO poteva essere esercitata nel presente processo perché seguita da una condanna in primo grado, pronunciata prima dell'arresto dell'imputato, sia pure operato all'estero a fini estradizionali;
si tratta di una motivazione del tutto conforme alla giurisprudenza di legittimità che ha stabilito il principio per il quale: "Il principio di specialità previsto dall'art. 14 della Convenzione europea di estradizione non opera quando non sussistano, al momento dell'esercizio dell'azione penale per il fatto diverso, i presupposti affinché si configuri la condizione di procedibilità per la quale è impedito l'esercizio dell'azione penale e il giudizio per tutti i fatti commessi anteriormente all'estradizione e per i quali l'estradizione non sia stata richiesta o concessa. Ne consegue che, qualora l'azione penale sia stata esercitata per i fatti diversi (e sia stata anche pronunciata sentenza di condanna in primo grado) prima dell'arresto dell'imputato all'estero per fini estradizionali, la condizione di procedibilità non opera, mentre ex art. 721 c.p.p. non potrà essere eseguita una misura cautelare o la sentenza definitiva fino a quando non sia ottenuta l'estradizione suppletiva." Cassazione penale, sez. 1, 28 febbraio 2006, n. 8831. OL, motivo 21;
La sentenza impugnata motiva adeguatamente osservando che l'appello incidentale del OL era inammissibile, sia perché proposto dopo il decorso dei termini previsti dall'art. 585 c.p.p. (circostanza quest'ultima ignorata nei motivi di ricorso) e sia perché riguardava i capi ed i punti della sentenza riguardanti il OL stesso mentre, in sede di appello incidentale, avrebbe dovuto riguardare i capi ed i punti della sentenza relativi alle posizioni dei coimputati DE GR\ e CO\, atteso che l'appello incidentale era stato proposto a seguito della notifica dell'impugnazione di questi ultimi;
si tratta di una motivazione conforme ala costante Giurisprudenza che ritiene inammissibile l'appello incidentale avente per oggetto capi della decisione non investiti dall'appello principale, considerato che, secondo la previsione dell'art. 595 c.p.p., esso è proponibile dalla parte non appellante in relazione all'impugnazione delle altre parti ed ha natura accessoria rispetto all'impugnazione principale, con la conseguenza che non può avere ad oggetto capi diversi da quelli investiti dall'appello principale, in quanto, in caso contrario, sarebbe vanificato il sistema dei termini per proporre impugnazione, tassativamente stabiliti a pena di decadenza dal codice di rito. Cassazione penale, sez. 6, 20 giugno 2006, n. 23539. AT, motivi 22; 23; nonché motivi aggiunti;
Si tratta di valutazioni alternative delle prove non ammissibili in questa sede a fronte della motivazione adottata dalla Corte di appello congrua ed immune da illogicità evidenti.
La Corte ha motivato sulla responsabilità penale del AT, in ordine al reato associativo e agli altri reati a lui ascritti, osservando:
- che i correi: \D O\, \GI e CA avevano descritto il AT come organico all'associazione;
- che tali dichiarazioni erano state riscontrate:
- sia dalle indagini compiute dai verbalizzanti: \\Nicoli\ ed \Ongaro\, e: - sia dai sequestri operati in sede di perquisizione domiciliare, ove erano stati rivenuti in possesso del AT documenti ed oggetti riconducibili ad autovetture rubate nonché strumenti per il "taroccamento" delle stesse auto;
(pag.39, app.). Il ricorrente lamenta che tali elementi probatori sarebbero inidonei a dimostrare la sua partecipazione al reato associativo ma in proposito la Corte territoriale evidenzia:
- che in sede di perquisizione presso l'abitazione del AT erano stati rinvenuti documenti originali relativi ad una "Mercedes" rubata il giorno prima, autovettura che era stata trovata nell'officina del AL;
- che tale ultima circostanza, in uno al ritrovamento di una messe di documenti ed altri oggetti riconducibili ad autovetture rubate, costituiva il riscontro esterno ed individualizzante alle dichiarazioni accusatorie di cui sopra (\D O\, \GI, CA) evidenzianti, appunto, il ruolo di partecipante organico in posizione apicale all'associazione "de quo", da parte del AT. (pagg.39-40, app.).
Si tratta di una motivazione del tutto congrua perché ancorata a precisi dati fattuali e del tutto conforme alla giurisprudenza di legittimità che ha attribuito rilevanza probatoria alle chiamate di reità, ove assistite come nella specie, da riscontri, che possono essere costituiti da qualsiasi elemento o dato probatorio, sia rappresentativo che logico, a condizione che abbia valenza individualizzante, dovendo cioè riguardare non soltanto il fatto reato ma anche la riferibilità dello Stesso all'imputato. Cassazione penale, sez. 1, 20 ottobre 2006, n. 1263. Nè possono trovare accoglimento le altre deduzioni sollevate in punto di fatto dal ricorrente, anche relativamente alla permanenza dell'ipotesi associativa, - sia perché è noto che il vincolo associativo permane anche dopo l'eventuale intervento delle forze dell'ordine e - sia perché si verte in tema di valutazioni della prova, interdette in questa sede, ove la Corte di Cassazione non può fornire una diversa lettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione di merito, ne' può stabilire se questa propone la migliore ricostruzione delle vicende che hanno originato il giudizio, ma deve limitarsi a verificare se la giustificazione della scelta adottata in dispositivo sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento. Cassazione penale, sez. 4, 29 gennaio 2007, n. 12255. Tali principi sono sufficienti ad evidenziare l'infondatezza del ricorso anche riguardo alle censure sulla ritenuta responsabilità per i reati di riciclaggio delle autovetture, risolvendosi le stesse censure in un'inammissibile rivalutazione delle fonti probatorie, invece correttamente ed adeguatamente valutate dalla Corte territoriale, alla luce, - sia dei sequestri - che delle dichiarazioni accusatorie sopra richiamate.
AT: motivo 24; Le censure relative all'omessa ovvero non chiara descrizione della circostanza aggravante ex art. 61 c.p., n.7, e del reato ex art. 490 c.p., sono del tutto infondate atteso che dalla complessa e compendiosa imputazione (composta di oltre 100 capi) l'imputato è stato posto in grado di ben comprendere le contestazioni e di potersi difendere adeguatamente. Si è infatti ritenuto che la contestazione riguarda la condotta dell'imputato globalmente considerata, sicché non sussiste violazione del principio di correlazione tra sentenza ed accusa nei casi in cui questi è in grado di difendersi relativamente a tutti gli aspetti del comportamento tenuto in occasione dell'evento di cui è chiamato rispondere, indipendentemente dalla specifica contestazione. Cassazione penale, sez. 4, 04 marzo 2004, n. 27851. Motivi relativi al trattamento sanzionatorio:
Sono infondate tutte le censure in ordine al trattamento sanzionatorio che, per tutti i ricorrenti, è stato adeguatamente applicato con riferimento espresso alla motivazione di primo grado, alla gravità del fatto ed ai precedenti, in alcuni casi anche specifici, circostanze tutte correttamente considerate ai fini delle aggravanti ritenute e del diniego delle attenuanti generiche;
va ricordato che, ai fini della concessione o del diniego delle circostanze attenuanti generiche, è sufficiente che il giudice di merito prenda in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 c.p., quello (o quelli) che ritiene prevalente e atto a consigliare o meno la concessione del beneficio;
e il relativo apprezzamento discrezionale, laddove supportato da una motivazione idonea a far emergere in misura sufficiente il pensiero dello stesso giudice circa l'adeguamento della pena concreta alla gravità effettiva del reato e alla personalità del reo, non è censurabile in sede di legittimità se congruamente motivato. Ciò vale, "a fortiori", anche per il giudice d'appello, il quale, pur non dovendo trascurare le argomentazioni difensive dell'appellante, non è tenuto a un'analitica valutazione di tutti gli elementi, favorevoli o sfavorevoli, dedotti dalle parti, ma, in una visione globale di ogni particolarità del caso, è sufficiente che dia l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti e decisivi ai fini della concessione o del diniego, rimanendo implicitamente disattesi e superati tutti gli altri, pur in carenza di stretta contestazione. (Cassazione penale, sez. 4, 04 luglio 2006, n. 32290. Prescrizione:
Alla fattispecie si applica la legislazione sulla prescrizione previgente alla novella del 2005, atteso che la sentenza di P grado è stata pronunziata nel 2004, prima della promulgazione della riforma;
con riguardo alla disciplina transitoria dettata dalla L. 5 dicembre 2005, n. 251, art. 10, comma 3, deve ritenersi che la fase del giudizio di primo grado, il cui esaurimento prima dell'entrata in vigore della citata L. n. 251 del 2005 comporta l'applicabilità dei termini di prescrizione stabiliti dalla normativa previgente, anche se meno favorevoli, sia da considerare conclusa alla data della pronuncia della sentenza, nulla rilevando che all'atto dell'entrata in vigore della nuova legge il rapporto processuale davanti al giudice d'appello non si fosse ancora instaurato. Cassazione penale, sez. 1, 21 settembre 2007, n. 36226. Nè può ritenersi fondata l'eccezione di incostituzionalità della norma transitoria, sollevata dai ricorrenti, atteso che la Giurisprudenza di legittimità, è concorde nel ritenere che è manifestamente infondata la q.l.c. della L. n. 251 del 2005, art. 10, comma 3, sollevata con riferimento all'inapplicabilità dei termini prescrizionali più brevi introdotti dalla predetta legge ai processi già pendenti in appello o davanti alla Corte di Cassazione al momento di entrata in vigore della legge medesima, in quanto la norma - così come interpretata dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 393 del 2006 - ragionevolmente individua quale limite all'efficacia retroattiva della "lex mitior" l'intervento di una sentenza di primo grado. Cassazione penale, sez. 5, 20 novembre 2007, n. 1746. Una volta stabilita l'applicabilità della disciplina previgente sulla prescrizione dei reati, va fatto riferimento a tutti i principi contemplati in tale normativa, ivi compreso il reato continuato;
si è infatti ritenuto che: "la nuova disciplina sul computo della prescrizione nel reato continuato prevista dall'art. 158 c.p., comma 1 - come modificato dalla L. n. 251 del 2005, art. 6, comma 2, - la quale indica come "dies a quo" per la decorrenza dei termini di prescrizione la data di commissione dei singoli reati e non più la data di cessazione della continuazione, non è applicabile nei giudizi pendenti in appello ne' davanti alla Corte di Cassazione al momento dell'entrata in vigore della legge medesima, poiché la disciplina transitoria dettata dalla L. n. 251 del 2005, art. 10, comma 3, esclude tali processi dall'ambito di operatività delle nuove norme che determinino termini prescrizionali più brevi rispetto a quelli previqenti." Cassazione penale, sez. 5, 20 novembre 2007, n. 1746. Premessi tali principi si deve osservare che, con la sentenza di primo grado la posizione degli odierni ricorrenti è stata così determinata:
LE BD L\: colpevole dell'associazione per delinquere ascritta al capo 1), art. 416 c.p., commi 1 e 3 con l'aggravante di essere organizzatore, esclusa l'aggravante di cui all'art. 416 c.p., comma 5, concesse le attenuanti di cui all'art. 62 bis c.p.;
consumazione fino al 1995; assolto capi 10, 11, 12, 14, 26, 36, 75, 76, 79;
RD LO: colpevole dell'associazione per delinquere ascritta al capo 2), art. 416 c.p., commi 1 e 3, con l'aggravante di essere capo, esclusa l'aggravante di cui all'art. 416 c.p., comma 5, concesse le attenuanti di cui all'art. 62 bis c.p.; consumazione fino al 1995; assolto capo 66; 6,7.
\R NI: colpevole dell'associazione per delinquere ascritta al capo 2), art. 416 c.p., commi 1 e 3 con l'aggravante di essere organizzatore, esclusa l'aggravante di cui all'art. 416 c.p., comma 5, concesse le attenuanti di cui all'art. 62 bis c.p.; consumazione fino al 1995; assolto capo 6 e 66.
KA A\: colpevole dell'associazione per delinquere ascritta al capo 2), art. 416 c.p., commi 1 e 3 con l'aggravante di essere coordinatore, esclusa l'aggravante di cui all'art. 416 c.p., comma 5, concesse le attenuanti di cui all'art. 62 bis c.p.; consumazione fino al 1995; assolto capi 6, 66; \\ CA: colpevole dell'associazione per delinquere ascritta al capo 5), art. 416 c.p., commi 1 e 3 con l'aggravante di essere capo, esclusa l'aggravante di cui all'art. 416 c.p., comma 5; consumazione fino al 1995; assolto capi 43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,ex artt. 477 e 482 c.p.. \L CA: colpevole dell'associazione per delinquere ascritta al capo 5), art. 416 c.p.p., commi 1 e 3 con l'aggravante di essere capo , esclusa l'aggravante di cui all'art. 416 c.p., comma 5;
consumazione fino al 1995; assolto capi
43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55, ex artt. 477 e 482 c.p.. ON CL: colpevole dell'associazione per delinquere ascritta al capo 3), art. 416 c.p., commi 1 e 3 con l'aggravante di essere organizzatore, esclusa l'aggravante di cui all'art. 416 c.p., comma 5, consumazione fino al 1994; nonché: del reato ascritto al capo 71, ritenuta la diversa ipotesi di cui all'art. 648 c.p., consumazione fino al 1994; e ritenuta la continuazione tra i detti reati ai capi 3) e 71); assolto capo 94 IN NT NO:
colpevole dell'associazione per delinquere ascritta al capo 3), art.416 c.p., comma 2, esclusa l'aggravante di cui all'art. 416 c.p., comma 5, consumazione fino al 1994; assolto capo 71, \B VI:
colpevole del reato a lui ascritto al capo 42, art. 648 c.p., art. 61 c.p., n. 7 concesse le attenuanti di cui all'art. 62 bis c.p. -
equivalenti all'aggravante contestata- fatti commessi nel *luglio 1995*; assolto capo 3, BU RA: colpevole del reato a lui ascritto al capo 38, artt. 81 e 648 bis c.p., consumazione fino al 1994; assolto capi 3,7,39,40;
UR RE: colpevole dei reati a lui ascritti ai capi 42) e 67), art. 648 c.p. e art. 61 c.p., n. 7, ritenuta la continuazione, consumazione nel *luglio 1995*; concesse le attenuanti di cui all'art. 62 bis c.p. - equivalenti all'aggravante -; assolto capo 3;
ID PE: colpevole del reato a lui ascritto al capo 118, ex art. 648 c.p., esclusa l'aggravante contestata ex art. 61 c.p., n.2, concesse le attenuanti ex art. 62 bis c.p., consumazione fino al
*1994*;
AC NT\: colpevole dell'associazione per delinquere ascritta al capo 4), art. 416 c.p., commi 1, 3 e 6, con l'aggravante di essere organizzatore ed il numero delle persone, nonché dei reati ascritti ai capi 33) 35) 36) ex art. 648 bis c.p. - art. 640 c.p., art. 367 c.p., ritenuta la continuazione, consumazione fino al *1995*; assolto - in primo grado, nel procedimento separato - dai capi: 11-83-123-124-125-126-129 - per non aver commesso il fatto;
assolto per prescrizione per i reati contestati ai capi: - 36 - (limitatamente alle ipotesi di cui agli artt. 367 e 640 c.p.) e capo - 128;
\L OL: colpevole dell'associazione per delinquere ascritta al capo 4), art. 416 c.p., commi 1, 3 e 5, con l'aggravante di essere organizzatore e del numero delle persone, consumazione fino al *1994*; nonché dei reati di cui ai capi 96) 100) 101) 102) 103) 104) 105) 106) 107) 108) 110) 113) ex art. 648 c.p., art. 61 c.p., n.7; art. 490 c.p., art. 61 c.p., n. 2; artt. 468 e 648 bis c.p. e art.61 c.p., n. 2; consumazione fino al *1994*; assolto - in primo grado,
nel procedimento separato- dai reati ascritti ai capi: 97 e 99, perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato;
dai reati ascritti ai capi: 101-106-111-112-113- perché estinti per prescrizione limitatamente ai reati ex artt. 477 e 482 c.p., nonché dal reato ascritto al capo 109, perché prescritto;
Ricapitolando:
BR, \L, TO, CA, AT, sono stati ritenuti responsabili del reato aggravato ex 416 c.p., comma 1, punito con la pena della reclusione sino a 7 anni;
termine massimo prescrizione: anni 15;
CA e AT, sono stati ritenuti, altresì responsabili dei reati ex art. 648 bis c.p., punito con pena fino ad anni 12 di reclusone;
termine massimo prescrizione: anni 22,6;
AT, anche del reato ex art. 648 c.p., aggravato ex art. 61 c.p., n. 7; (capi: 100,101,102,103,104,105,106,107,108) punito con pena oltre anni 10 di reclusione;
termine massimo di prescrizione:
anni 22, 6;
AT, anche di vari reati ex art. 648 c.p. puniti nell'ipotesi non aggravata, con pena fino ad anni 8 di reclusione;
termine massimo di prescrizione: anni 15;
AL, LL, US, AK, sono stati ritenuti responsabili del reato aggravato ex art. 416 c.p., comma 1, per il quale sono state concesse le attenuanti generiche equivalenti all'aggravante, e così in definitiva, ai fini della pena, con il reato ex art. 416 c.p., comma 2, punito con la pena fino ad anni 5 di reclusione;
termine massimo prescrizione: anni 15;
\V, colpevole del reato ex art. 416 c.p., comma 2, punito con la pena fino ad anni 5 di reclusione (senza attenuanti); termine massimo prescrizione: anni 15;
\B\, colpevole del reato ex art. 648 c.p., esclusa l'aggravante ex art. 61 c.p., n. 7 per effetto delle attenuanti di cui all'art. 62 bis c.p. e quindi con la pena fino ad anni 8 di reclusione;
termine massimo prescrizione: anni 15;
BU, colpevole del reato ex art. 648 bis c.p., punito con la pena fino ad anni 12 di reclusione (senza attenuanti); termine massimo prescrizione: anni 22,6;
RE e OL, colpevoli del reato ex art. 648 c.p., esclusa l'aggravante ex art. 61 c.p., n. 2, con l'attenuante ex art.62 bis c.p., punito con la pena fino ad anni 7 mesi 11 e gg. 29 di reclusione (ai sensi della vecchia disciplina dell'art. 157 c.p.);
termine massimo prescrizione: anni 15.
Per le contestazioni per le quali la pena massima edittale supera gli anni 10, il termine di prescrizione è ancora lungi dall'essere raggiunto;
per tutti gli altri reati sopra menzionati, con pena non inferiore ad anni 5 di reclusione, il termine massimo di prescrizione è di anni 15 (10+1/2) ;
dai vari capi di imputazione emerge che per tutte le ipotesi esaminate, il termine di consumazione del reato, nei casi più remoti, risale all'anno 1994; ne deriva che in tali casi il termine di prescrizione è decorso alla data del 01.01.2009 (1994 + 15) sicché, al momento della pronuncia della sentenza di appello (18.03.2008) i predetti reati non erano ancora colpiti da prescrizione.
Va ricordato che tutti i motivi di ricorso articolati sono risultati in contrasto con il precetto dell'art. 606 c.p.p., lett. e) in quanto trascurano di prendere in considerazione aspetti sostanziali e decisivi della motivazione del provvedimento impugnato, proponendo valutazioni giuridiche totalmente contrarie alla Giurisprudenza di legittimità, sicché sono da ritenersi inammissibili. L'inammissibilità dei motivi proposti in diritto ed in fatto riverbera i suoi effetti anche riguardo al motivo relativo alla dedotta prescrizione del reato, atteso che l'inammissibilità del ricorso per Cassazione conseguente alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 c.p.p. ivi compreso l'eventuale decorso del termine di prescrizione nelle more del giudizio di legittimità. (Cassazione penale. sez. 2, 21 aprile 2006. n. 19578). I ricorrenti AL, AK, RE, hanno proposto motivi specifici sulla prescrizione, ma gli stessi sono risultati inammissibili perché fondati sull'erronea interpretazione dell'art. 10 della novella del 2005, sicché l'eventuale prescrizione del reato dopo la sentenza di 2 grado non rileva in questa sede.
La situazione è diversa per il ricorrente AT che ha proposto motivi, in parte fondati, sulla prescrizione di alcuni reati.
Infatti, i reati nei quali il capo di imputazione fa espresso riferimento alla distruzione od occultamento delle targhe automobilistiche, ex art. 490 c.p., sono prescritti;
come è noto, le targhe automobilistiche vanno inquadrate nella categoria delle certificazioni amministrative, (Cassazione penale, sez. 2, 28 maggio 1984) e la loro falsificazione per distruzione viene sanzionata, ai sensi degli artt. 490 e 477 c.p., con la pena massima di anni 3 e, quindi, secondo la previgente disciplina, quei reati hanno un termine massimo di prescrizione di anni 7 e mesi 6 che, calcolando il termine ultimo di consumazione alla data del 01.01.1994, è decorso nel 2001, cioè in epoca antecedente alla sentenza di appello;
ne consegue la dichiarazione di estinzione per prescrizione dei reati di cui all'art. 490 c.p. ascritti al AT ai capi 96) 98) 108) 110).
Al riguardo si deve osservare, però, che tute le altre ipotesi contestate ex art. 490 c.p. sono escluse dalla prescrizione, giacché riguardano la diversa ipotesi di distruzione ed occultamento di documenti di circolazione;
(vedi rientrano tutte le altre contestazioni, nelle quali si menzionano i "documenti" sequestrati dalla Polizia Stradale, con evidente riferimento ai documenti di circolazione);
questi ultimi, infatti, rientrano nella categoria degli atti pubblici, (Cassazione penale, sez. 2, 08 marzo 1977) e la pena massima prevista è di anni 6 di reclusione, ex artt. 490 e 476 c.p., sicché il termine massimo di prescrizione è di anni 15;
poiché tutti i reati sono stati riuniti con il vincolo della continuazione, il calcolo deve partire dal 1994, con conseguente inapplicabilità della prescrizione all'atto della sentenza di 2 grado.
I reati contestati al AT ex art. 648 c.p. sono tutti aggravati ex art. 61 c.p., n. 7 sicché, secondo la previgente disciplina, hanno un termine massimo di prescrizione di anni 22,6, non ancora decorso, fatta eccezione per i reati ex art. 648 c.p. ascritti al AT ai capi 110) e 113) nell'ipotesi non aggravata;
nell'ipotesi non aggravata, il termine massimo di prescrizione è di anni 15 che, calcolato dalla data del 01.01.1994 a seguito della riunione di tutti i reati sotto il vincolo della continuazione, porta il termine massimo della prescrizione al 01.01.2009;
al momento della sentenza di appello tale termine non era ancora decorso ma è spirato nelle more del giudizio di legittimità e, in presenza degli specifici fondati motivi sulla prescrizione, ne va tenuto conto in questa sede, a differenza di quanto si è detto per altri imputati che, pur avendo sollevata la questione, l'hanno proposta con motivi inammissibili.
Consegue l'annullamento senza rinvio, della sentenza impugnata limitatamente ai reati sopra indicati;
ai sensi dell'art. 621 c.p.p., ultima parte, questa Corte deve procedere alla rideterminazione della pena, eliminando le sanzioni comminate per tali reati, così come stabilito dal Tribunale e confermato dalla Corte di appello;
Il Tribunale ha così determinato la pena:
- sulla pena base per il delitto di riciclaggio al capo contestato al capo 98: anni 5 di reclusione ed Euro 11.500 di multa, ha disposto i seguenti amenti:
- capo 98 - aumento per la continuazione interna di m. 1 per il reato di falso;
- capo 96 - aumento per la continuazione di m. 8 gg. 10 per il reato di falso;
- capo 108 - aumento per la continuazione di gg. 2 per il reato di falso;
- capo 110 - aumento per la continuazione di gg. 28 per il reato di falso;
- capo 108 - aumento per la continuazione di m.1 gg.12, Euro 140 per la ricettazione;
- capo 110 - aumento per la continuazione di gg.3, Euro 10 per la ricettazione;
e così:
- per i reati di falso: mesi 10 e gg. 10 di reclusione;
- per i reati di ricettazione: mesi 1 gg.15 di reclusione ed Euro 150 di multa;
- pari a complessivi: mesi 11 gg.25 di reclusone ed Euro 150 di multa, da detrarsi dalla pena irrogata;
ne deriva che la pena complessiva comminata al AT: in complessivi anni 9, mesi 5, giorni 14 di reclusione ed Euro 14.960,00 di multa, va rideterminava in questa sede: in anni 8 mesi 5 giorni 9 di reclusione ed Euro 14.810 di multa.
La presente motivazione è assorbente di tutti i motivi, deduzioni ed eccezioni sollevati.
Ai sensi dell'art. 616 c.p.p., con il provvedimento che dichiara inammissibili i ricorsi, gli imputati che lo hanno proposto devono essere condannati al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - ciascuno al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, della somma di Euro 1000,00, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
Ai sensi dell'art. 592 c.p.p., comma 1, e art. 616 c.p.p. il rigetto o la declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione proposta dalla parte privata comportano la condanna di quest'ultima al pagamento delle spese del procedimento. Cassazione penale, sez. 6, 03 giugno 1994.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di \L OL limitatamente a reati di cui all'art. 490 c.p. ascritti ai capi 96) 98) 108) 110); nonché ai reati di cui all'art. 648 c.p. ascritti ai capi 110) 113), ed elimina le relative pene di mesi 10 e gg. 10 di reclusione per i delitti di falso e di mesi 1 gg.15 di reclusione ed Euro 150 di multa per i delitti di ricettazione;
dichiara inammissibile il ricorso del AT nel resto;
Dichiara inammissibili i restanti ricorsi e condanna i ricorrenti: - \\ CA;
- \B VI;
- BU RA;
- RD LO;
- UR RE;
\L CA;
- \M BD L\; - \R NI;
- KA A\; - IN NT NO;
- ON CL;
- ID EP IO;
- AC NT\, al pagamento delle spese processuali e, ciascuno, della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, nella Udienza pubblica, il 5 luglio 2010. Depositato in Cancelleria il 1 ottobre 2010