Sentenza 24 ottobre 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 24/10/2003, n. 16017 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16017 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2003 |
Testo completo
LA COR 1 6 0 17 / 03 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto USUCAPIONE SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente R.G.N. 15859/00 Dott. Vincenzo CALFAPIETRA Cron. 32626 Dott. Antonino ELEFANTE Consigliere - Rel. Consigliere Dott. Giovanna SCHERILLO Rep. 4212 - Consigliere Dott. Francesca TROMBETTA Ud. 14/03/03 - - Consigliere Dott. Ettore BUCCIANTE ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: elettivamente TI NT, AN IA, domiciliati in ROMA VIA PAOLO ZACCHIA 11, presso lo studio dell'avvocato MARIO GIALDRONI, che li difende, N . 7 1 1 3 7 giusta delega in atti;
E L V I I C E N O I P M C A - ricorrenti E N I O S Z A S A C I D A M E R S P U E T C R O
contro
MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che 10 rappresenta e difende ope legis;
- controricorrente 2003 avverso la sentenza n. 2194/99 della Corte d'Appello 452 -1- di ROMA, depositata il 07/07/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica 3 udienza del 14/03/03 dal Consigliere Dott. Giovanna SCHERILLO;
udito l'Avvocato GIALDRONI Mario, difensore del ricorrente che ha chiesto accoglimento;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Carlo DESTRO che ha concluso per rigetto del ricorso. -2- 3 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con citazione 2/6/94 VI SA e NT DI convenivano in giudizio davanti al Tribunale di Roma lo Stato Italiano e, per esso, il Ministero delle Finanze, esponendo che i genitori della NT sin dal 1945 avevano occupato e abitato stabilmente l'immobile con relative pertinenze sito in Roma, via Trisulti 8, int.4, costituito da un locale a pianterreno e porzione di terreno prospiciente al fabbricato, esercitando su di esso il possesso esclusivo ed indisturbato;
che essi stessi avevano continuato ad esercitare il possesso con le medesime modalità, a partire dal 1955, stabilendo nell'immobile la residenza anagrafica, partecipando alle spese inerenti la manutenzione del fabbricato, promuovendo la costituzione di un condominio per la gestione dello stesso;
che l'immobile risultava accatastato a IA DA vedova Guastalla, deceduta nel 1942, senza che nessuno ne avesse accettato l'eredità, per cui era da ritenere che erede fosse lo Stato ai sensi dell'art. 586 c.c. Tutto ciò premesso, chiedevano che il Tribunale accertasse e dichiarasse l'avvenuto acquisto in loro favore della proprietà degli immobili per usucapione. Il Tribunale, con sentenza n.15438/96, pronunziata nella contumacia del convenuto, rigettava la domanda. La decisione veniva confermata dalla Corte d'appello di Roma che, con sentenza 7/7/99, pronunziata nella contumacia dell'appellato, rigettava il gravame proposto dagli attori. L I soccombenti hanno proposto ricorso per cassazione per un motivo, integrato da una memoria. Il Ministero delle Finanze ha resistito con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Con un unico motivo di censura si denunciano violazione di legge e vizi di motivazione in relazione agli artt. 1158, 832, 922 c.c. e 116 c.p.c. per avere la sentenza anzitutto trascurato di considerare, ai fini dell'usucapione, il comportamento di totale disinteresse tenuto dal proprietario del bene (Ministero delle Finanze), e per avere altresì ritenuto il possesso dei ricorrenti inidoneo ad usucapire, perché non provato dal versamento di tributi o da richieste di condoni e perché violento ed occulto, non considerando che il pagamento di tributi o la richiesta di sanatoria non sono determinanti a dimostrare la proprietà e che, nel caso di specie, non poteva parlarsi di possesso occulto in presenza di risultanze anagrafiche che documentavano il succedersi nell'alloggio di generazioni, né di possesso violento senza specificare in quale modo era stata esercitata la violenza nei confronti di un proprietario completamente assente quale lo Stato. La censura va disattesa. L'apprezzamento del giudice di merito sulla legittimità del possesso ai sensi dell'art. 1163 c.c. è incensurabile in sede di legittimità ove risulti sorretto da ragioni immuni da vizi logici e giuridici. Nel caso di specie il giudice di appello ha ritenuto che il possesso dei ricorrenti, proprio perché era derivato da occupazione, come dagli stessi attori dedotto nell'atto di citazione di primo grado, senza cioè che il proprietario ne avesse avuto alcuna conoscenza, non poteva essere considerato né pacifico né pubblico. Ha altresì osservato ed il punto non è censurato che gli attori nessuna prova avevano offerto per dimostrare l'esercizio di un possesso uti 5 domini, aggiungendo ed anche su tale punto non vi è censura che le circostanze da essi stessi dedotte e cioè la costituzione di un condominio, e la partecipazione a spese di manutenzione dell'edificio, erano rimaste indimostrate. Non puntuali rispetto alla ratio decidendi, che non è stata attaccata nella sua interezza, i rilievi dei ricorrenti sono, quindi, inammissibili. Il ricorso va rigettato. Ricorrono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Compensa le spese. Roma, 14 marzo 2003 Il presidenteкаут L'estensore howarkly IL CANCELLIEREC 1 Valeria Neri CORTE SUPREMA CASSAZIONE Si attesta la registrazione a debito presDEPOSITATO IN CANCELLERIA l'Agenzia delle Entrate di Roma Z il 5.11.03 al n. 6047 24 OTT. 2003 Mod. 9 Art. 6067 Camp. (€ 14972) Roma apposta in calce alla copia autentica IL CANCELLIERE CI (art. 278/T.U. n°115 del 30/5/2002) 250