Cass. pen., sez. IV, sentenza 04/03/2004, n. 27851
CASS
Sentenza 4 marzo 2004

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Nei procedimenti per reati colposi, quando nel capo d'imputazione sono stati contestati elementi "generici" e "specifici" di colpa, non sussiste violazione del principio di correlazione tra sentenza ed accusa nel caso in cui il giudice abbia affermato la responsabilità dell'imputato per un'ipotesi di colpa diversa da quella specifica contestata; infatti, il riferimento alla colpa generica, anche se seguito dall'indicazione di un determinato, specifico profilo di colpa, evidenzia che la contestazione riguarda la condotta dell'imputato globalmente considerata, sicché questi è in grado di difendersi relativamente a tutti gli aspetti del comportamento tenuto in occasione dell'evento di cui è chiamato a rispondere, indipendentemente dalla specifica norma che si assume violata.

La disposizione di cui al secondo comma dell'art. 449 cod. pen. (delitti colposi di danno), relativa al raddoppio della pena in determinate ipotesi, prevede un titolo autonomo di reato e non una circostanza aggravante dell'ipotesi prevista nel primo comma dello stesso articolo. Ne consegue che non è ipotizzabile un giudizio di comparazione con le circostanze attenuanti.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 04/03/2004, n. 27851
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 27851
Data del deposito : 4 marzo 2004

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