Sentenza 29 gennaio 2007
Massime • 1
La "ratio" della disposizione di cui all'art. 149 del codice della strada, relativo all'obbligo di mantenere le distanze di sicurezza, è quella di garantire in ogni caso l'arresto tempestivo del veicolo che segue per prevenire qualsiasi ostacolo o pericolo che risulti in qualsiasi modo ricollegabile (direttamente o indirettamente) alla circolazione del veicolo che precede, e non soltanto quella di prevenire la collisione tra veicoli accodati: ne consegue che in nessun caso l'arresto improvviso del veicolo che precede può essere considerato evento improvviso ed imprevedibile. (Fattispecie relativa alla morte di un motociclista che, tamponato dall'imputato era stato investito da un altro veicolo che seguiva).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 29/01/2007, n. 12255 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12255 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MARZANO Francesco - Presidente - del 29/01/2007
Dott. BRICCHETTI Renato - Consigliere - SENTENZA
Dott. AMENDOLA Adelaide - Consigliere - N. 108
Dott. BLAIOTTA Rocco Marco - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PICCIALLI Patrizia - Consigliere - N. 039850/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NI EO, N. IL 18/11/1972;
avverso SENTENZA del 10/06/2004 della CORTE d'APELLO di MILANO;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. AMENDOLA Adelaide;
udito il Procuratore Generale in persona del Dott. BAGLIONI Tindari che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
udito per la parte civile l'avvocato Luca Troyer che ha chiesto alla Corte di confermare l'impugnata sentenza, adottando le conseguenti statuizioni civili;
udito per l'imputato l'avvocato Locurcio Francesco, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza dell'11 aprile 2003 il Tribunale di Milano assolveva con la formula "perché il fatto non sussiste" AG AT dal reato di cui all'art. 589 c.p., commi 1 e 2, ascrittogli in relazione all'incidente verificatosi il 16 maggio 2000, nel quale aveva perso la vita ZZ NI.
Proposto gravame dalle parti civili e dal P.M., la Corte d'appello con sentenza del 10 giugno 2004 dichiarava l'imputato colpevole e, ravvisato il concorso di colpa della vittima nella misura del 30%, lo condannava a pena ritenuta di giustizia, nonché al risarcimento dei danni in favore delle costituite parti civili. In motivazione osservava il giudicante che le testimonianze dei due soggetti che avevano assistito al sinistro, integrate con le valutazioni peritali e con le risultanze dei rilievi della polizia stradale - e segnatamente con la localizzazione del punto di impatto nella zona tra la ruota anteriore destra dell'auto e la parte sinistra del parafango posteriore del motociclo nonché con il rilevamento delle tracce lasciate dalla moto sull'asfalto, prima di frenata e poi di scarrocciamento - consentivano di affermare che, al momento del sinistro, l'auto del AG viaggiava sulla corsia di sorpasso di estrema sinistra a tergo della moto, la quale procedeva sostanzialmente a cavallo tra la corsia centrale e quella di sorpasso;
che, insorta la necessità di frenare, in conseguenza di un improvviso intensificarsi del traffico, il motociclo condotto dal ZZ era stato tamponato dall'auto del AG, con conseguente, violento sobbalzo del guidatore il quale, finito a terra sulla corsia di destra, era stato investito da un altro mezzo;
che andava affermata la responsabilità dell'imputato nell'eziologia del sinistro, per non avere lo stesso osservato una appropriata distanza di sicurezza rispetto ai veicoli che comunque gli marciavano davanti, per non avere posto in essere tempestivamente la manovra di arresto e magari anche di deviazione che la situazione richiedeva, per avere in definitiva tenuto una condotta di guida inadeguata alla tipologia della strada e del traffico;
che peraltro, considerate le innegabili anomalie del comportamento della vittima, andava ravvisato il concorso di colpa della stessa nella misura del 30%. Ricorre per cassazione avverso detta pronuncia il difensore di AG AT, chiedendone l'annullamento.
All'udienza del 29 gennaio 2007 il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.
Il difensore della parte civile e quello dell'imputato, presenti in aula, hanno chiesto, l'uno la conferma e l'altro l'annullamento della impugnata sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A sostegno dell'impugnazione il ricorrente enuncia i seguenti motivi: 1) col primo mezzo il ricorrente denunzia, ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), il vizio di nullità della sentenza impugnata per inosservanza ed erronea applicazione di legge nonché per illogicità e confusione espositiva, avendo il giudice d'appello affermato la penale responsabilità del prevenuto senza prima avere accertato se il veicolo del ZZ si trovasse o meno da un (almeno relativamente) apprezzabile lasso di tempo dinanzi all'auto del AG o se invece si fosse spostato nel giro di qualche istante dall'originaria posizione verso sinistra, in modo da "interferire" con la traiettoria di marcia dell'imputato, cui la mancanza di tempo e di spazio avrebbe impedito di reagire efficacemente. L'omissione di tale accertamento, oltre a dar luogo a un evidente vizio di motivazione, avrebbe altresì comportato, secondo l'impugnante, l'erronea applicazione, rilevante ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), della norma cautelare di cui all'art. 149 C.d.S. Evidenzia in particolare il ricorrente che nessuna indagine è stata svolta dal giudice a quo al fine di appurare gli spazi e i tempi che il AG ebbe a disposizione per reagire al "pararsi" del motociclista davanti alla sua autovettura.
Col secondo mezzo il ricorrente censura la decisione del giudice d'appello per omessa motivazione in ordine alla suddivisione delle quote di colpa rispettivamente ascritte all'imputato e alla vittima. Segnala in particolare che il giudice a quo, dopo aver riconosciuto che la condotta di guida del GU, che sostanzialmente serpeggiava tra due corsie di marcia, non fu "avulsa da anomalie", non ha affatto motivato la scelta di contenerne il concorso di colpa entro la irrisoria misura del 30%. I motivi sono infondati.
In via preliminare, rispetto alla esposizione delle ragioni della scelta adottata in dispositivo, merita ricordare che, per costante giurisprudenza di questa Corte, in tema di sindacato del vizio della motivazione, il giudice di legittimità non è chiamato a sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito in ordine all'affidabilità delle fonti di prova, essendo piuttosto suo compito stabilire - nell'ambito di un controllo da condurre direttamente sul testo del provvedimento impugnato - se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se ne abbiano fornito una corretta interpretazione, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti, se abbiano analizzato il materiale istruttorio facendo corretta applicazione delle regole della logica, delle massime di comune esperienza e dei criteri legali dettati in tema di valutazione delle prove, in modo da fornire la giustificazione razionale della scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (confr. Cass. Sez. Un. 29 gennaio 1996, n. 930; Cass. Sez. I, 4 novembre 1999, n. 12496). In tale prospettiva, con tranquillante uniformità, si afferma che la Corte di cassazione non può fornire una diversa lettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione di merito, nè può stabilire se questa propone la migliore ricostruzione delle vicende che hanno originato il giudizio, ma deve limitarsi a verificare se la giustificazione della scelta adottata in dispositivo sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una "plausibile opinabilità di apprezzamento" (Cass. n. 465 del 2004). Orbene, il sindacato sulla motivazione della sentenza impugnata, condotta in base ai criteri innanzi enunciati, impone di ritenerla esente da vizi.
Questo giudizio vale anzitutto per la ricostruzione del posizionamento dei due veicoli e delle modalità in cui avvenne l'impatto tra gli stessi, profilo prodomico rispetto all'esame della censura volta a denunciare l'erronea applicazione della norma cautelare di cui al D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 149. La Corte d'appello, all'esito di una valutazione estremamente attenta di tutte le emergenze istruttorie, è invero pervenuta al convincimento che la moto viaggiasse da un tempo apprezzabile davanti all'autovettura condotta dal AG, pur riconoscendo, in chiave problematica, che il mezzo condotto dalla vittima marciasse presumibilmente a cavallo tra le due corsie: il decidente si è cioè mosso nell'ottica, tutt'altro che implausibile in considerazione anche del punto in cui avvenne l'impatto tra i due veicoli e dell'andamento "strisciante" del tamponamento, che la moto era - o avrebbe dovuto essere - ben visibile al guidatore dell'auto, per il fatto che, quand'anche non allineata in posizione centrale, ma defilata verso il margine estremo destro, rispetto alla sagoma della stessa, le stava "comunque" davanti. Se questo è il nucleo argomentativo centrale della decisione impugnata, il giudice di merito non ha poi fatto malgoverno del contenuto precettivo del D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 149. Mette conto in proposito evidenziare che, come ripetutamente affermato da questa Corte, la ratio di tale norma è anzitutto quella che venga "garantito in ogni caso l'arresto tempestivo" del mezzo, di fare cioè sì "che ogni conducente mantenga, rispetto al veicolo che lo precede, una distanza sufficiente ad evitare qualsiasi ostacolo o pericolo che, direttamente o indirettamente, sia ricollegabile alla circolazione del medesimo" e non soltanto "di prevenire la collisione tra veicoli accodati" (Cass. pen., sez. IV, 13 maggio 2004, n. 32920), all'uopo precisandosi anche che "eventi straordinari ed imprevedibili tali da esonerare da colpa per mancata osservanza della distanza di sicurezza non possono individuarsi nell'arresto" del mezzo che precede, ancorché improvviso (confr. Cass. pen., sez. IV, 19 dicembre 1996, n. 1260). In tale contesto deve allora ritenersi che la sentenza impugnata resiste alle censure mosse dal ricorrente, tutte basate, in sostanza, sull'assunto di un improvviso, imprevisto e imprevedibile cambio di marcia della moto, smentito dalla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice a quo, come punto di approdo di un percorso motivazionale condotto secondo un filo logico persuasivo e all'esito di una corretta applicazione delle regole di valutazione probatoria.
Analoghi rilievi valgono in ordine alle doglianze relative alla percentuale del concorso ascritta alla vittima del sinistro: e invero l'approccio prudente della Corte d'appello con la ricostruzione della condotta di guida del ZZ impone di ritenere niente affatto "irrisoria" la riconosciuta quota del 30%. Non è superfluo aggiungere, in proposito, che la contigua giurisprudenza civilistica è ferma nell'affermare che "tecnicamente è tamponamento l'urto subito a tergo da un veicolo a opera di altro che, e segue nella stessa direzione di marcia" (Cass. Civ., 4 marzo 2004, n. 4404), con quel che ne consegue in termini di responsabilità.
Il rigetto del ricorso si impone dunque.
Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al rimborso delle spese del grado in favore delle costituite parti civili.
P.Q.M.
La Corte di cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al rimborso delle spese di questo grado in favore delle costituite parti civili, spese che liquida unitariamente in Euro 1.687,50, di cui Euro 1.500,00 per onorari, oltre IVA e CPA nella misura di legge. Così deciso in Roma, il 29 gennaio 2007.
Depositato in Cancelleria il 23 marzo 2007