Sentenza 20 giugno 2006
Massime • 1
È inammissibile l'appello incidentale avente per oggetto capi della decisione non investiti dall'appello principale, considerato che, secondo la previsione dell'art. 595 cod. proc. pen., esso è proponibile dalla parte non appellante in relazione all'impugnazione delle altre parti ed ha natura accessoria rispetto all'impugnazione principale, con la conseguenza che non può avere ad oggetto capi diversi da quelli investiti dall'appello principale, in quanto, in caso contrario, sarebbe vanificato il sistema dei termini per proporre impugnazione, tassativamente stabiliti a pena di decadenza dal codice di rito.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 20/06/2006, n. 23539 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23539 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SANSONE Luigi - Presidente - del 20/06/2006
Dott. ROMANO Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. AMBROSINI Giangiulio - Consigliere - N. 921
Dott. SERPICO Francesco - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - N. 016806/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
TA IC, N. IL 15/10/1949;
avverso SENTENZA del 02/03/2006 CORTE APPELLO di L'AQUILA;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. SERPICO FRANCESCO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dr. BAGLIONI TINDARO che ha concluso per: Dichiararsi inammissibile il ricorso;
Udito il difensore Avv. FIOCCA R. che ha concluso per: Accogliersi il ricorso.
OSSERVA
Sull'appello proposto dal Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di L'Aquila avverso la sentenza in data 05/07/2004 del Tribunale di Pescara con la quale TA IC era stato condannato alla pena, condizionalmente sospesa, di mesi due di reclusione ed Euro 30,00 di multa, concessegli le attenuanti generiche perché dichiarato colpevole del reato di cui all'art. 334 c.p., per avere distratto o, comunque, sottratto la propria autovettura, sottoposta a sequestro amministrativo e affidata alla sua custodia, facendola rottamare da una ditta del settore, appello del PG inteso all'applicazione all'imputato della pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pp.uu. per la durata di un anno, omessa dal primo giudice e sull'appello incidentale proposto dalla difesa del TA con il quale si richiedeva l'assoluzione dell'imputato con formula ampia, non sussistendo, a suo avviso, il reato contestato in concorso della scriminante dell'adempimento di un dovere avendo provveduto alla rottamazione dell'auto in quanto rifiuto speciale, non abbandonabile su suolo pubblico e, in ogni caso, difettando il dolo, la Corte di Appello di L'Aquila, con sentenza in data 02/03/2006, in parziale riforma del giudizio di 1^ grado, condannava l'imputato anche alla pena accessoria richiesta dal P.G. e dichiarava inammissibile l'appello incidentale dell'imputato, avendo tale gravame avuto ad oggetto capi della decisione non investiti dall'appello principale.
Avverso detta sentenza il TA ha proposto ricorso per Cassazione, deducendo a motivi del gravame:
1. Erronea applicazione della legge processuale penale in relazione alla ordinanza della Corte territoriale aquilana in data 02/03/2006 con la quale si era omesso di attendere il difensore dell'imputato o di rinviare il procedimento per impossibilità assoluta di tale difensore per contestuale impegno professionale innanzi al G.I.P. di Pescara per interrogatorio di garanzia e convalida d'arresto d'Imputato detenuto, come da documentazione allegata al gravame, impedimento, peraltro, prontamente comunicato il giorno prima dell'udienza alla predetta A.G. aquilana;
conseguente violazione dell'art. 178 c.p.p., lett. c), art. 420 ter c.p.p., comma 5, art. 484 c.p.p., n. 2 bis;
2. Omessa notifica all'imputato dell'appello principale del P.G., così impedendosi la costituzione di un valido rapporto processuale, onde consentire all'imputato stesso di esercitare, a sua volta ed a prescindere dall'appello incidentale del difensore, il diritto all'impugnazione; a norma di legge, quindi, gli atti dovevano essere restituiti alla Cancelleria per la notifica dell'appello principale a tutte le parti;
3. Motivazione illogica in ordine alla declaratoria di inammissibilità dell'appello incidentale, posto che quest'ultimo trovava il suo fondamento logico proprio sulla declaratoria di colpevolezza dell'imputato che è stata impugnata dalla difesa insieme all'irrogazione della sanzione principale. In sostanza, ad avviso del ricorrente, essendo la declaratoria di colpevolezza della sentenza di 1^ grado e l'applicazione conseguente della pena principale il presupposto logico della richiesta di applicazione della pena accessoria da parte del PG., è illegittima la limitazione del diritto di difesa al di fuori della normativa di cui all'art. 595 c.p.p.;
4. Assoluto difetto di motivazione in ordine ai motivi di appello dedotti dall'imputato avverso il giudizio di 1^ grado, non essendo stato preso in considerazione il gravame perché illegittimamente ed erroneamente dichiarato inammissibile, come da quanto argomentato sub 3).
Il ricorso va dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi addotti.
Consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed a quella della somma equitativamente determinata nella misura di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Ed invero, quanto alla doglianza sub 1), va ribadito il principio enucleabile dall'art. 420 ter c.p.p., comma 5, secondo cui il legittimo impedimento del difensore, per integrare una causa necessaria di rinvio della udienza, deve implicare un'assoluta impossibilità a comparire, sicché, quando l'impedimento allegato consista in un impegno professionale concomitante presso una diversa sede giudiziaria, occorre comprovare una assoluta, incolpevole impossibilità di designazione di un sostituto processuale oltre che di possibile variazione d'orario di udienza, utile a consentire la partecipazione al giudizio per permettere all'interessato entrambi gli adempimenti cui è chiamato.
Nella specie, a prescindere dall'estrema genericità della richiesta formulata alla Corte territoriale aquilana ("attendere il sottoscritto prima di iniziare la trattazione della causa") da parte del difensore Avv. Fiocca e dell'altrettanto generica richiesta di rinvio "se il difensore non dovesse arrivare" (senza un minimo di arco temporale di valutazione dell'attesa), resta il fatto che, in mancanza di comprovata impossibilità di nominare un sostituto processuale (peraltro dal verbale di udienza innanzi alla Corte risultano correttamente verbalizzate le conclusioni del difensore dell'imputato), incombe al difensore operare una scelta di priorità, senza che questo possa valere a vincolare l'A.G. a condizionare l'esigenze d'ufficio alla sollecita, regolare e conclusiva definizione dei processi a fronte di interessi diversi. Anche il motivo sub 2) è manifestamente infondato, posto che la denunciata omissione di notifica all'imputato dell'appello del P.M. non ha determinato alcun pregiudizio di apprezzabile spessore al ricorrente, tant'è che costui ha tempestivamente proposto appello incidentale attraverso il suo difensore con un atto di ampio respiro, sicché la doglianza secondo cui anche l'imputato in persona avrebbe potuto proporre gravame, viene superata, per intuibile ragione logica, dal suddetto rilievo e si propone quale mero espediente difensivo. Anche il motivo sub 3) è inammissibile per manifesta infondatezza. Sul punto, contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, la declaratoria di inammissibilità del ricorso incidentale per le motivazioni offerte dalla Corte territoriale è ineccepibile ed in linea con il consolidato indirizzo di questo giudice di legittimità.
Giova, infatti, ribadire il principio secondo cui l'appello incidentale ex art. 595 c.p.p. è proponibile dalla parte non appellante in relazione all'impugnazione delle altre parti ed ha natura accessoria rispetto all'impugnazione principale, con la ovvia conseguenza che l'appello incidentale non può avere ad oggetto capi diversi da quelli investiti dall'appello principale. Diversamente, infatti, si vanificherebbe il sistema del termini fissati tassativamente per proporre impugnazione e si perderebbe la stessa nozione di "incidentalità" dell'impugnazione (cfr. in termini, Cass. pen. Sez. 6^, 04/03/2003, n. 5357, Zullo;
Cass. pen. Sez. 1^, 14/02/2000, n. 1710, Cucitro ed altri). Infatti se l'appello incidentale potesse avere un contenuto devolutivo più ampio e, comunque, autonomo, rispetto all'appello principale, sarebbero intuibilmente vanificati i termini per proporre impugnazione, tassativamente stabiliti a pena di decadenza dal codice di rito poiché, ovviamente la proposizione dell'appello principale equivarrebbe a rimettere in termini tutte le altre parti, al di fuori di una specifica previsione (cfr. anche Cass. pen. Sez., 3^, 14/04/1999, n. 4650, Coppola). Tali essendo i principi di diritto da ribadire in subiecta materia, la decisione della Corte territoriale aquilana è ineccepibile nei termini logico-giuridici motivatamente desumibili dal testo della sentenza impugnata, sicché il motivo sub 4) è chiaramente "assorbito" dalla ribadita inammissibilità dell'appello incidentale.
P.Q.M.
DICHIARA inammissibile il ricorso e CONDANNA il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 20 giugno 2006.
Depositato in Cancelleria il 6 luglio 2006