Cass. pen., sez. II, sentenza 21/04/2006, n. 19578
CASS
Sentenza 21 aprile 2006

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La determinazione del P.M. di non richiedere l'archiviazione, nonostante la Corte di cassazione si sia pronunciata in ordine alla insussistenza di gravi indizi di colpevolezza ai sensi dell'art. 273 cod. proc. pen. e non siano stati acquisiti ulteriori elementi a carico dell'indagato, non preclude la valida instaurazione del giudizio, perché la norma di cui all'art. 405 comma primo bis, cod. proc. pen., ins. dall'art. 3 L. n. 46 del 2006, ha natura processuale e, trovando applicazione nella fase delle indagini preliminari, non obbliga comunque il G.i.p. a disporre l'archiviazione.

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  • 1Domicilio informatico, tutela, jus excludendi alios, riservatezzaAccesso limitato
    Redazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 7 dicembre 2012

  • 2Zaina Carlo Alberto
    Zaina Carlo Alberto · https://www.diritto.it/ · 27 luglio 2006

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 21/04/2006, n. 19578
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 19578
Data del deposito : 21 aprile 2006

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