Sentenza 25 settembre 2009
Massime • 1
È legittima la decisione con cui il giudice di merito, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigetti l'istanza di applicazione della continuazione - tra reati di detenzione e vendita di sostanze stupefacenti susseguitisi per dieci anni - fondata sul medesimo titolo di reato, sulla comune non eccessiva gravità dei fatti e sulla non grande distanza temporale tra essi intercorrenti, in quanto ciò non è sufficiente ad integrare l'unicità del disegno criminoso con la conseguenza che le singole manifestazioni della volontà violatrice della norma o delle norme esprimono l'attuazione, sia pure dilazionata nel tempo, di un'unica, pregnante, irripetuta determinazione intellettiva.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 25/09/2009, n. 49476 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 49476 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MARASCA Gennaro - Presidente - del 25/09/2009
Dott. CARROZZA Arturo - Consigliere - SENTENZA
Dott. BEVERE Antonio - rel. Consigliere - N. 1153
Dott. SANDRELLI Gian Giacomo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SAVANI Piero - Consigliere - N. 4236/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) OT IN N. IL 11/08/1956;
avverso l'ordinanza n. 65/2004 TRIB. SEZ. DIST. di PALESTRINA, depositata il 23/09/2008;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. BEVERE ANTONIO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dr. CIAMPOLI Luigi. FATTO E DIRITTO
Il difensore di RO IN ha presentato ricorso avverso l'ordinanza 3.9.2008 del tribunale di Tivoli, sezione distaccata di Palestrina, con la quale è stata rigettata l'istanza di applicazione della continuazione, ex art. 671 c.p.p., tra i reati di detenzione e vendita di sostanze stupefacenti, giudicati con le seguenti decisioni:
sentenza 21.3.1990 della Corte di appello di Milano, per fatti di vendita di stupefacenti commessi dall'aprile all'agosto del 1988;
sentenza 19.10.1994 del Tribunale di Milano, per detenzione illecita di sostanze stupefacenti fino all'8.1.1993;
sentenza 2.2.1996 del Tribunale di Milano, per attività continuativa di spaccio di cocaina ed eroina, nell'estate del 1992;
sentenza 29.2.2000 del tribunale di Milano, per fatti di spaccio di cocaina dal 31.5.1996 al 19.4.1997.
Il difensore rileva la violazione di legge in riferimento all'art. 81 c.p. e la mancanza e/o manifesta illogicità della motivazione.
Il ricorrente richiama le argomentazioni proposte all'attenzione del giudice di merito, concernenti il medesimo titolo di reato;
la comune non eccessiva gravità dei fatti;
la non grande distanza temporale tra i fatti giudicati con le sentenze del Tribunale di Milano 19.10.1994 e 2.2.1996; il significato non necessariamente interruttivo dell'unicità del disegno criminoso da attribuire allo stato di detenzione intercorrente tra le date di alcuni reati;
il comune contesto della situazione familiare in cui il RO ha commesso i reati, situazione caratterizzata da drammatiche vicende che hanno investito i due figli.
Il ricorrente si duole che, a fronte di una complessa mole di argomenti e di allegazioni, l'ordinanza impugnata si sia limitata a richiamare ben noti precedenti giurisprudenziali e ad affermare che quanto addotto dalla difesa non prova l'unicità del disegno criminoso, ma, al più un generico programma delinquenziale, che si differenzia dall'unicità del disegno criminoso. Di qui la censura sulla carenza di motivazione, incentrata su un orientamento interpretativo datato e bisognevole di aggiornamento. Lo stesso RO ha prodotto memoria ribadendo gli argomenti del proprio difensore e rilevando l'entità complessiva della pena detentiva che gli è stata inflitta (28 anni e 6 mesi), ben superiore a quella applicata per reati ben più gravi. Il ricorso non merita accoglimento.
L'orientamento giurisprudenziale consolidato in sede di esecuzione, che è criticato dal ricorrente, si basa su un fondamentale argomento razionale, la cui validità non è sicuramente scemata con il tempo e la cui unica anomalia è costituita, anzi, dal generale su mancato ingresso nella valutazione "interna" della continuazione, operata in gran parte delle sentenze di cognizione. I nodi interpretativi vengono così in primo piano prevalentemente solo in sede esecutiva. Secondo questo ben attuale orientamento interpretativo, l'elemento caratterizzante l'istituto della continuazione va ravvisato nell'unicità del disegno criminoso, inteso quale scopo unitario dei singoli reati, i quali si presentano come realizzazione di un programma, delineato - sia pure a grandi linee - ab initio nella mente del soggetto.
Tale originaria preordinazione dei singoli episodi criminosi va intesa, quindi, nel senso che, da quando si commette la prima violazione, le altre siano già deliberate, per cui le singole manifestazioni della volontà violatrice della norma o delle norme esprimono l'attuazione, sia pur dilazionata nel tempo, di un unico intellettivo disegno criminoso.
In tal modo il legislatore ha attenuato il rigore sanzionatone nei confronti di chi, cedendo una sola volta alla scelta trasgressiva, sia pure programmata a futura memoria, manifesti una minore capacità a delinquere.
Una concessione del trattamento sanzionatorio speciale, non fondata sul reale esame dei suddetti presupposti, si tradurrebbe in una spinta promozionale al crimine, non voluta dal legislatore e, prima ancora, dall'elementare razionalità che deve guidare le scelte dell'interprete.
Nel caso in esame l'assenza di questi presupposti è stata analiticamente esaminata e valutata dal giudice di merito e la conclusione negativa che ne ha tratto è derivata non tanto da superficialità e da supina soggezione alla produzione giurisprudenziale di legittimità, quanto dalla oggettiva difficoltà (tradottasi nel caso in esame in inefficacia) del tentativo difensionale di dimostrare che la ripetuta attività commerciale di stupefacenti svolta dal RO abbia alla sua origine un programma delineato, sia pure a grandi linee, nella sua mente in maniera unitaria, in modo che le varie compravendite di cocaina ed eroina siano attuazione di un'unica, pregnante, irripetuta determinazione intellettiva di sconfinare nell'area del mercato degli stupefacenti, dimostrando così una ridotta capacità a delinquere. Si deve rilevare che le condotte di commercio (acquisto, vendita, determinazione dei prezzi a seconda del costo e dell'andamento della domanda e dell'offerta) risentono delle cadenze e delle articolazioni sviluppatesi all'interno di criteri di economia, improntati ad agilità, estemporaneità e flessibilità.Tali attività si svolgono alla luce di analisi, scelte, calcoli necessariamente modulati dall'andamento imprevedibile di un mercato di dimensioni nazionali e internazionali. Una media attività di distribuzione delle droghe comporta esami del prezzo di mercato e dei riflessi che su di esso hanno le attività di importazione dai paesi limitrofi e da quelli più lontani, sedi delle diverse produzioni;
comporta l'esame del fluido bacino di acquirenti, a sua volta condizionato dell'andamento dei prezzi all'ingrosso e dalle incontrollabili opzioni consumistiche;
comporta l'esame della propria disponibilità di risorse da investire, anche alla luce del ricavato delle precedenti vendite, dalla situazione di debiti e crediti che ne è derivata;
comporta l'esame di situazioni di vario tipo (familiari, speculative in altri settori), che possono incidere sulla quota di reddito da destinare all'investimento nell'attività commerciale. Questa scelta di vita delineata dall'impegno di ricavare reddito di sostentamento e altro, per sè e per la propria famiglia, dall'illecita attività di commercio dei prodotti immessi nel mercato nero delle droghe è fisiologicamente non contenibile in un unico programma.
L'attività di commercio del RO, rientra quindi in una scelta di vita che rifiuta il lavoro all'interno dei tre settori dell'economia tradizionale (produttivo, distributivo terziario) e opta per un nuovo tipo della distribuzione assolutamente esterno alla legalità. E questa scelta di vita emerge dall'assenza negli atti di indicazioni di fonti di reddito che non rientrino nelle condotte criminose compiute dal RO in un arco di tempo di circa 10 anni, con scansioni di non breve durata, nel corso del quale ha riportato condanne (10 anni e sei mesi, 10 anni, 6 anni, 2 anni) che ne delineano una dimensione di distributore ne' di alto rango, ma nemmeno di venditore "al minuto". Del RO, come già detto, non risulta alcuna lecita fonte di reddito e risulta documentalmente la presenza dell'impegno commerciale anche durante l'esecuzione della pena(vedi sentenza della Corte di appello di Milano, che ha giudicato anche la detenzione in carcere di 50 grammi di cocaina) La figura del piccolo e medio commerciante a lui accreditabile è comunque caratterizzata da un vivere alla giornata, al di fuori di qualsiasi tipo di programma economico: deve aumentare, ridurre, conservare le sue operazioni, piccole e medie, di comprare e vendere, a seconda di quanto gli viene imposto dal mercato, "libero" da ogni regola, e a seconda di quanto gli viene suggerito dalle proprie esigenze. È ben improbabile che un commerciante di prodotti regolari compri e venda, per 10 anni, all'interno e in esecuzione di un unico disegno lecito. È ben nota la rivendicazione dell'imprenditoria privata di operare senza vincoli e regole.
Altrettanto è improbabile che un commerciante di prodotti illeciti, quali le droghe, possa contenere acquisti e vendite, sviluppati per 10 anni, anche se talvolta con scansioni di alcuni mesi, all'interno di un disegno illecito, nel quadro di questo mercato totalmente anarchico oltre che illegale.
Specularmente, nessun commerciante che opera in questo mercato - e quindi neanche il ricorrente - può pretendere che si presti fede, in via presuntiva, alla sua affermazione di essere stato, nelle sue pluriannuali vendite, un esecutore di unica programmazione. Il rigetto della richiesta di applicazione dell'istituto della continuazione è stato ampiamente giustificato nell'ordinanza impugnata, posto che il giudice ha dovuto prendere atto che l'interessato non ha dimostrato ne' ha fornito concreti elementi di valutazione idonei a condurre al convincimento che egli, dal 1988 al 1997, nelle sue condotte, punite con la reclusione di 10 anni e sei mesi, di 10 anni, di 6 anni e di due anni, abbia agito all'interno e in esecuzione di un unico programma di criminosi acquisti, vendite e profitti.
Le doglianze del RO su un'iniqua distribuzione delle sanzioni carcerarie nel generale quadro della questione criminale italiana non sono naturalmente valutabili in questa sede.
Pertanto nessuna mancanza e/o illogicità di motivazione e men che mai violazione di legge sono ravvisabili nel provvedimento impugnato. Il ricorso va quindi rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 25 settembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 23 dicembre 2009