Sentenza 27 gennaio 2009
Massime • 1
L'inammissibilità della richiesta di misura alternativa da parte di condannato non detenuto per l'ipotesi di omessa dichiarazione o elezione di domicilio (art. 677, comma secondo bis, cod. proc. pen.) non può essere estesa all'omessa comunicazione di mutamento del domicilio dichiarato o eletto.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 27/01/2009, n. 10739 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10739 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 27/01/2009
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - N. 326
Dott. DI TOMASSI Maria Stefania - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BONITO Francesco M. S. - Consigliere - N. 031126/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) AF US, N. IL 03/07/1966;
avverso ORDINANZA del 19/06/2008 TRIB. SORVEGLIANZA di NAPOLI;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. SIOTTO MARIA CRISTINA;
lette le conclusioni del P.G., che ha chiesto l'annullamento c.r. del provvedimento impugnato.
OSSERVA
Con ordinanza del 19/6/2008 il Tribunale di Sorveglianza di Napoli ha dichiarato inammissibile l'istanza di affidamento in prova al Servizio Sociale avanzata da IU AF, in relazione alla pena residua da scontare di mesi sette e giorni ventotto di reclusione, non avendo il condannato, trasferitosi in Forlì, comunicato il mutamento del domicilio indicato all'atto della presentazione dell'istanza.
Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso il condannato con atto del 22/6/2008 deducendo erronea applicazione di legge e vizio di motivazione, non essendo stato dato avviso di fissazione dell'udienza alla parte ed al suo difensore, ne' potendosi dichiarare l'inammissibilità del ricorso avendo il richiedente puntualmente adempiuto all'obbligo di indicare il domicilio al momento della presentazione dell'istanza ed avendo solo mutato la propria residenza.
Ritiene il Collegio che il ricorso meriti condivisione sotto l'assorbente profilo della indebita applicazione da parte del Tribunale, in una logica di interpretazione estensiva in malam partem, del disposto dell'art. 677 c.p.p., comma 2 bis. Questa Corte ha infatti affermato - con statuizione alla quale il Collegio ritiene di dare pienamente seguito - che la possibilità di dichiarare inammissibile una richiesta di misura alternativa è dalla norma, espressamente quanto ragionevolmente, correlata esclusivamente alla ipotesi della omessa dichiarazione od elezione di domicilio da parte del condannato non detenuto, mentre tale sanzione non è disposta per le omesse comunicazioni della successiva variazione del domicilio stesso (cfr. Cass. sent. n. 34345/2005). Dalla osservanza di tale principio il Giudice del merito si è apertamente sottratto, comminando la sanzione processuale della inammissibilità ad una richiesta effettuata in difetto della previa comunicazione del mutamento del proprio domicilio. Si annulla pertanto l'ordinanza, disponendo rinvio per nuovo esame allo stesso Ufficio.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Sorveglianza di Napoli.
Così deciso in Roma, il 27 gennaio 2009.
Depositato in Cancelleria il 11 marzo 2009