Sentenza 26 ottobre 2010
Massime • 1
Il reato di detenzione illecita di sostanze stupefacenti o psicotrope a fini di cessione a terzi è concretamente punibile pur quando non possa accertarsi se il principio attivo contenuto nella sostanza superi la cosiddetta "soglia drogante".
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Rassegna di giurisprudenza In tema di tentativo, l'idoneità degli atti non va valutata con riferimento ad un criterio probabilistico di realizzazione dell'intento delittuoso, bensì in relazione alla possibilità che alla condotta consegua lo scopo che l'agente si propone, configurandosi invece un reato impossibile per inidoneità degli atti, ai sensi dell'art. 49, in presenza di un'inefficienza strutturale e strumentale del mezzo usato che sia assoluta e indipendente da cause estranee ed estrinseche, di modo che l'azione, valutata "ex ante" e in relazione alla sua realizzazione secondo quanto originariamente voluto dall'agente, risulti del tutto priva della capacità di attuare il proposito …
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La ratio dell' “uso personale” Nella Giurisprudenza di legittimità, si è compresa la notevole indeterminatezza del lemma “quantità” in tema di stupefacenti. Secondo un primo orientamento, inaugurato da Cass., SS.UU., 10 luglio 2008, n. 28605, Di Salvia, non è reato o, meglio, è reato impossibile spacciare o coltivare una dose di sostanza priva di tenore drogante, ovverosia con un principio attivo “che non può modificare l'assetto neuropsichico dell'utilizzatore”. Dunque, per Sezioni Unite Di Salvia 2008, il criterio qualitativo prevale sempre su quello quantitativo. Tale è pure il parere di Cass., sez. pen. IV, 12 maggio 2010, n. 21814, Cass., sez. pen. IV, 17 febbraio 2011, n. 25674 e …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 26/10/2010, n. 3354 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3354 |
| Data del deposito : | 26 ottobre 2010 |
Testo completo
3354 /1 1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE
UDIENZA PUBBLICA
DEL 26/10/2010
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA
-Presidente - N. 2337 Dott. RENATO LUIGI SE
-
- Consigliere - REGISTRO GENERALE Dott. MARIO ROTELLA
- Rel. Consigliere - N. 4340/2010 Dott. GENNARO MARASCA
Dott. GIAN GIACOMO SANDRELLI
- Consigliere -
Dott. SILVANA DE BERARDINIS
- Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA sul ricorso proposto da:
1) LI SE N. IL 16/01/1969
2) SE SS N. IL 21/02/1980
3) DE OM PP N. IL 13/07/1977
4) AM IC N. IL 05/12/1977
5) TE SE N. IL 23/12/1971
6) EN GI RO N. IL 29/11/1958
avverso la sentenza n. 4740/2008 CORTE APPELLO di MILANO, del 13/01/2009
visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 26/10/2010 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GENNARO MARASCA Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. che ha concluso per
Udito, per la parte civile, l'Avy
·t's
Udito il Pubblico Ministero in persona del dottor Tindari Baglione, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per OL
e DE in ordine alla violazione dell'articolo 416c.p. il rigetto del ricorso di
DO e per la inammissibilità dei ricorsi di AL, De OM, TÈ e
DE in relazione al traffico di stupefacenti;
Uditi i difensori degli imputati avvocati Manuela Cacciuttolo per OL
SE , che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e LU EC per DO ME che ha concluso per و "
l'annullamento, con o senza rinvio, della sentenza impugnata;
La Corte di Cassazione osserva :
1) La decisione di primo grado
OL SE , AL SI , De OM PO , DO
ME, TÈ SE e DE IO RO venivano condannati "
unitamente ad altri imputati, all'esito del rito abbreviato, alle pene, principale ed accessorie, ritenute di giustizia e meglio in seguito precisate, dal GIP presso il Tribunale di Monza per varie violazioni dell'articolo 73 del DPR 309/90,
perché detenevano a fini di spaccio cocaina, e l'OL ed il DE anche per violazione dell'articolo 416c.p., per avere partecipato ad una associazione per delinquere dedita a commettere reati di usura .
La vicenda nasceva dalle indagini condotte dal Reparto Operativo dei Carabinieri
di Monza con servizi di osservazione e pedinamento, intercettazioni telefoniche ed ambientali, perquisizioni e sequestri di sostanza stupefacente, audizione di
2 persone informate dei fatti e persone offese, indagini che consentivano anche arresti in flagranza di detenzione di ingenti quantitativi di sostanza stupefacente
- cocaina - .
Le indagini, che avevano come obiettivo la individuazione di traffici di droga,
consentivano anche di individuare la esistenza di una struttura associativa dedita alla attività di usura della quale facevano parte , unitamente a VA
,
SO, capo della organizzazione, e ad RI RO, SE OL e
GI RO DE.
Il GIP nella motivazione della sentenza poneva in evidenza tutti gli elementi emersi a carico degli odierni imputati, compiendo, tra l'altro, un esame chiaro e ragionato degli esiti delle intercettazioni , collegandoli alle attività di osservazione che avevano consentito proprio in base alla corretta
, '
interpretazione delle conversazioni intercettate talvolta effettuate con un '
linguaggio criptico, il sequestro di alcune partite di sostanze stupefacente e l'arresto di alcuni corrieri .
E' giusto rilevare che diverse altre persone coinvolte nelle indagini, e spesso anche coimputate nei fatti attribuiti agli odierni imputati, definivano la loro posizione processuale con la richiesta di applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444c.p.p. .
2) La sentenza di appello :
La Corte di Appello di Milano, con sentenza emessa in data 13 gennaio 2009, si pronunciava in ordine alla posizione di undici imputati appellanti e confermava l'affermazione di responsabilità di tutti gli imputati, con riduzione della pena
3 F
soltanto per quattro appellanti tra i quali l'odierno ricorrente De OM و
PO.
La Corte di merito, dopo avere riassunto la motivazione della sentenza di primo grado ed averla richiamata per relationem riportava i motivi di appello '
rilevando, tra l'altro, che l'OL ed il AL in effetti non avevano proposto impugnazione per l'affermazione di responsabilità per i reati concernenti il traffico di stupefacenti, discuteva del valore di prova degli esiti delle intercettazioni ambientali e telefoniche ed illustrava in modo specifico tutti gli elementi esistenti a carico degli appellanti, che legittimavano l'affermazione di responsabilità .
3) I ricorsi
Avverso la decisione di secondo grado proponevano ricorso per cassazione soltanto sei imputati e precisamente OL SE, AL SI, De
OM PO , DO ME TÈ SE e DE IO
-
RO.
Saranno esaminate separatamente le singole posizioni .
3.1) La posizione di OL SE
Con la sentenza del 14 febbraio 2008 il GIP presso il Tribunale di Monza
condannava OL SE per trentuno episodi di cessione di sostanze stupefacenti alla pena di anni dieci di reclusione ed €44.000,00 di multa ed alla pena di anni due e mesi quattro di reclusione per il delitto di partecipazione ad associazione per delinquere finalizzata a commettere reati di usura.
4 La condanna si fondava sugli esiti delle intercettazioni telefoniche riscontrate dai risultati dei servizi di appostamento.
La Corte di Appello di Milano, ribadito, in via generale, il valore probatorio delle intercettazioni telefoniche ed ambientali , confortate dalle attività di osservazione, nonché dai sequestri di merce e dalle ammissioni di responsabilità
di alcuni imputati, e richiamata per relationem la motivazione della decisione di primo grado, rigettava le deduzioni di OL e DE concernenti il delitto associativo osservando che dalle intercettazioni emergeva il pieno '
coinvolgimento dei due imputati nelle attività della associazione per delinquere,
escludeva che tra il delitto associativo e quelli di spaccio di sostanze stupefacenti potesse ravvisarsi la continuazione e rilevava che l'OL non aveva proposto impugnazione in ordine ai delitti di cui all'articolo 73 del DPR 309/90.
Rigettava, infine, la Corte i rilievi dell'appellante OL concernenti il trattamento sanzionatorio e negava che potessero essere riconosciute le attenuanti generiche .
Con il ricorso per cassazione OL SE deduceva i seguenti motivi di impugnazione :
1) la mancanza o manifesta illogicità della motivazione e la erronea interpretazione della norma in punto di valutazione degli elementi probatori della partecipazione alla associazione a delinquere contestata.
Il ricorrente in primo luogo rilevava una carenza motivazionale perché la
Corte di merito non aveva tenuto conto dei rilievi dell'appellante, che,
5 anzi, erano stati fraintesi e male interpretati. Poneva poi in evidenza che alcuni episodi ritenuti prova della partecipazione non erano stati
contestati come fatti di usura o di estorsione;
da tali fatti, quindi, non si sarebbe potuta desumere la prova della partecipazione alla associazione .
Contestava, inoltre, il ricorrente una erronea interpretazione delle norme in punto di prova della partecipazione alla associazione, che non poteva essere desunta dall'unico elemento certo costituito dalla frequentazione del bar Sole di proprietà dei capi della associazione .
2) la erronea interpretazione delle norme in punto di applicazione della disciplina del reato continuato perché i giudici di merito in "
applicazione dell'ultimo periodo del primo comma dell'articolo 671 cod.
proc. pen., avrebbero dovuto ritenere la continuazione, essendo rimasto accertato lo stato di tossicodipendenza dell'OL ed il fatto che gli eventuali proventi dei delitti di usura dovessero servire per finanziare lo spaccio e soddisfare le sue esigenze di tossicodipendente.
Il ricorrente a prova dei fatti dedotti allegava numerosi documenti.
Con memoria difensiva pervenuta a mezzo fax il 5 ottobre 2010 il difensore dell'OL nell'eccepire nuovamente il vizio di motivazione della sentenza impugnata in ordine alla ritenuta responsabilità per il delitto associativo, faceva presente che i coimputati SO VA e RO RI che avevano scelto il rito ordinario, erano stati assolti dal Tribunale di Monza, con sentenza emessa il 7 gennaio 2010, non appellata dal Pubblico Ministero e quindi, '
definitiva sul punto, dal delitto di cui all'articolo 416 c.p. perché il fatto non
6 sussiste. Nella motivazione di tale sentenza, allegata alla memoria difensiva, si
leggeva tra l'altro che a carico di OL SE e DE IO " '
RO non erano emerse prove per ritenerli partecipi di una consorteria criminosa finalizzata all'usura. Il ricorrente poneva in evidenza che la sentenza impugnata non aveva motivato in ordine alla sussistenza di una struttura organizzata e di un programma criminoso comune agli associati, né le presunte spedizioni punitive, peraltro mai contestate, nelle quali sarebbe stato coinvolto l'OL, avrebbero potuto essere ricondotte a fatti di usura. A ciò aggiungasi che l'assoluzione di due coimputati rendeva la presunta associazione partecipata soltanto da due persone. Rilevava, infine, il ricorrente che in modo apodittico era stata ritenuta la esistenza di un vincolo associativo .
I motivi posti a sostegno del ricorso proposto da OL SE sono fondati nei limiti di cui si dirà.
E' necessario premettere che il ricorso dell'OL concerne esclusivamente il delitto associativo ed il fatto che tra quest'ultimo ed i reati di traffico di sostanze stupefacenti non sia stata ritenuta la continuazione.
,La sentenza impugnata pertanto resta ferma per quanto concerne la affermazione di responsabilità dell'OL per tutte le ipotesi di cessione di sostanze stupefacenti , per le quali è stato ritenuto colpevole dalla Corte di appello.
Quanto al delitto associativo, va detto che i rilievi del ricorrente appaiono, come si accennava, fondati.
7 ¿
Vanno esaminati in questa sede anche i motivi di ricorso del DE concernenti il delitto associativo al fine di evitare inutili ripetizioni .
La motivazione della sentenza impugnata in ordine alla ritenuta sussistenza del delitto associativo e della partecipazione alla organizzazione dei ricorrenti
OL e DE appare, in verità, del tutto carente.
Non vi è, infatti una specifica motivazione in ordine alla sussistenza di una organizzazione con predisposizione, sia pure rudimentale, dei mezzi idonei alla realizzazione del programma criminoso, manca una motivazione sulla esistenza di un accordo tra tre o più persone volto alla attuazione di una serie indeterminata di reati e non è rinvenibile una specifica motivazione in ordine alla esistenza della coscienza e volontà di OL e DE di fare parte di un organismo associativo.
Si tratta di elementi che la Suprema Corte ha ritenuto essenziali per affermare la penale responsabilità di un imputato per il delitto di cui all'articolo 416c.p..
I giudici del merito hanno ritenuto che OL e DE avessero il compito di riscuotere le somme dovute al SO ed al RO dalle vittime dell'usura e di intimidire gli stessi con spedizioni punitive .
Pur volendo prescindere dal fatto che le minacce e le violenze che i due ricorrenti avrebbero posto in essere non risultano essere state a loro contestate va detto che non è spiegato per quali ragioni tali spedizioni punitive fossero da porre in collegamento con le usure compiute dal SO e dal RO e non con altre attività delittuose di cui i due ricorrenti erano certamente responsabili.
8 Sembra, in definitiva, che l'unico elemento a carico dei due ricorrenti sia costituito dal fatto di frequentare assiduamente il bar Sole di proprietà degli altri due coimputati SO e RO.
A tutto ciò , che già imporrebbe un annullamento con rinvio della sentenza impugnata, bisogna aggiungere il fatto che con sentenza emessa in data 7
gennaio 2010, e quindi, in epoca successiva alla pronuncia della sentenza '
impugnata, il Tribunale di Monza, all'esito del rito ordinario, ha assolto perché
il fatto non sussiste, anche se ai sensi del capoverso dell'articolo 530c.p.p., i coimputati SO VA e RO RI dal delitto di cui all'articolo
416c.p., ritenendo non provata la esistenza di una associazione per delinquere della quale facessero parte oltre a SO e RO , anche DE e
OL.
Proprio con riferimento a tali ultimi due imputati la citata sentenza, che non risulta essere stata impugnata dal Pubblico Ministero sul punto, escludeva che fosse stata acquisita la prova in quel dibattimento che DE e OL fossero percettori materiali degli incassi .
Naturalmente l'assoluzione degli imputati SO e RO fa venire meno anche il presupposto della partecipazione di tre persone per ritenere sussistente una associazione per delinquere .
Si impone, pertanto un riesame della posizione dei ricorrenti OL e
DE in ordine alla affermazione di responsabilità per il delitto di cui all'articolo 416c.p., che tenga conto degli elementi emergenti a loro carico dalle intercettazioni telefoniche e dai servizi di osservazione della polizia giudiziaria,
di quelli messi in evidenza a loro favore dal Tribunale di Monza e delle
9 き
osservazioni svolte in precedenza in ordine alle carenze motivazionali della sentenza impugnata.
Del rilievo del ricorrente OL in ordine alla mancata considerazione da parte della Corte di merito, dell'articolo 671c.p.p., così come modificato, che appare,
peraltro, fondato perché di tale disposizione, che impone al giudice, anche della cognizione, di tenere conto dello stato di tossicodipendenza dell'imputato, i giudici del merito non hanno tenuto conto appare superfluo discutere, visti i termini della decisione.
Per le ragioni esposte la sentenza impugnata deve essere annullata con riferimento agli imputati OL SE e DE IO RO
limitatamente alla affermazione di responsabilità per il delitto di associazione per delinquere finalizzata a commettere delitti di usura con rinvio ad altra Sezione
della Corte di appello di Milano per un nuovo esame.
Soltanto in caso di rinnovata affermazione di responsabilità per il delitto di cui all'articolo 416 cod. pen. la Corte di rinvio dovrà affrontare anche il problema della possibile continuazione tra il delitto associativo ed i reati di spaccio di sostanze stupefacenti.
3.2) Il ricorso di AL SI
AL SI in primo grado veniva condannato, previo riconoscimento delle attenuanti generiche e con la diminuente del rito, alla pena di anni due,
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mesi otto di reclusione ed €14.000,00 di multa perché ritenuto colpevole della cessione di duecento grammi di cocaina a tale IR .
La Corte di Appello di Milano, preso atto che il AL non si era doluto della affermazione di responsabilità, essendosi limitato a richiedere il riconoscimento della attenuante di cui all'articolo 73 comma V DPR 309/90, rigettava l'appello sul presupposto che l'attenuante poteva essere concessa soltanto in caso di minima offensività della condotta cosa da escludere per un quantitativo
,
rilevante quale doveva considerarsi quello di duecento grammi di cocaina .
Con il ricorso per cassazione SI AL deduceva la violazione delle lettere b) ed e) dell'articolo 606, comma I c.p.p. in relazione agli articoli 87, 73
commi I e V DPR 309/90 per errata applicazione della legge e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta assenza dei presupposti per applicare l'attenuante di cui al comma V del citato articolo 73 del DPR 309/90.
Il AL rilevava che aveva commerciato due dosi e non due etti di cocaina,
come si desumeva dalla telefonata intercettata e che il termine amici illegittimamente era stato ritenuto sinonimo di etto.
Sottolienava, infine, il ricorrente che ai fini del riconoscimento della attenuante de qua non rilevava soltanto la quantità di droga, ma anche il principio attivo e le modalità dell'azione, tutti fatti che deponevano per una ipotesi attenuata.
11 - Il motivo posto a sostegno del ricorso proposto dal AL è infondato ed anzi
è ai limiti della ammissibilità perché il ricorrente sembra mettere in discussione la valutazione delle prove compiuta dai giudici del merito.
La interpretazione delle intercettazioni telefoniche compete, infatti, ai giudici dei primi due gradi di giurisdizione;
cosicché le valutazioni dei giudici del merito sorrette da una motivazione non palesemente illogica, come nel caso di specie, non sono censurabili in sede di legittimità.
La Corte di merito ha, inoltre, precisato che il fatto contestato a AL era stato commesso in concorso con OL SE, il quale è bene porlo in non si era doluto della affermazione di responsabilità per tale reato .evidenza
-
Ai fini del riconoscimento della attenuante di cui al comma V dell'articolo 73 del
DPR 309/90 è necessario compiere una valutazione complessiva del fatto contestato, condotta sulla base dei parametri di riferimento indicati nella norma medesima, potendosi riconoscere l'attenuante soltanto in ipotesi di minima offensività della condotta.
Minima offensività che deve essere esclusa anche quando uno solo degli elementi indicati dall'articolo 73 del DPR 309/90 venga valutato in senso negativo
(SS.UU., 21 settembre 2000, Primavera).
Nel caso di specie la Corte di merito ha correttamente ritenuto che sia il dato ponderale due etti di cocaina- che il ruolo ricoperto dal ricorrente nella cessione non consentivano di riconoscere l'attenuante richiesta.
La decisione non è censurabile sotto il profilo della legittimità . Il ricorso del Calabrese deve pertanto essere rigettato ed il ricorrente "
condannato a pagare le spese del procedimento.
12 *
3.3 ) I motivi di ricorso di De OM PO
De OM PO in primo grado per una ipotesi di detenzione a fini di spaccio di cocaina è stato condannato, ritenuta l'ipotesi di cui al comma V dell'articolo
73 del DPR 309/90 e riconosciute le attenuanti generiche e la diminuente del rito abbreviato, alla pena di anni uno, mesi otto di reclusione ed €3.000,00 di multa .
La Corte di appello, nel confermare la affermazione di responsabilità, riteneva,
tenuto conto del modesto quantitativo di sostanza stupefacente, di ridurre la pena inflitta in primo grado ad anni uno di reclusione ed €2.000,00 di multa.
La condanna si fondava sul fatto che da intercettazioni telefoniche era risultato che il De OM aveva ordinato a DE RI, che successivamente veniva arrestato in flagranza di reato perché in possesso di cocaina un quantitativo di "
droga per venti persone, segno evidente che non si trattava di uso personale e che aveva parlato di dieci e quindici, riferito evidentemente ai grammi di stupefacente ordinato .
'Con il ricorso per cassazione il De OM premesso l'iter del processo,
deduceva la mancanza e contraddittorietà della motivazione con riferimento agli elementi probatori raccolti - intercettazioni telefoniche e la manifesta illogicità
--
della motivazione con riferimento alla sussistenza del fatto contestato ad esso De
OM. Il ricorrente in particolare , rilevava che le intercettazioni avevano un
,
significato manifestamente ambiguo ed equivoco, che mancavano elementi di riscontro necessari in caso di ambiguità delle intercettazioni e che l'imputato non
13 era mai stato trovato in possesso di sostanza stupefacente o di attrezzi necessari per il taglio ed il confezionamento di dosi di sostanza stupefacente.
I motivi posti a sostegno del ricorso proposto da De OM PO sono manifestamente infondati e si risolvono in inammissibili censure di merito della decisione impugnata.
I giudici del merito, infatti, hanno interpretato le intercettazioni telefoniche di conversazioni tra il De OM ed il RI ed hanno logicamente spiegato perché il loro dire si riferiva a partite di cocaina.
In verità tali intercettazioni non sono affatto manifestamente ambigue, come sostenuto genericamente dal ricorrente, dal momento che nelle stesse si parla prima di dieci e poi di quindici, con evidente riferimento ai grammi di sostanza stupefacente, e si fa riferimento a venti persone, segno che non si trattava di droga per uso personale.
Una intercettazione siffatta, per nulla ambigua, può costituire piena prova a carico dell'imputato e non necessita di riscontri, come la giurisprudenza della
Suprema Corte ha più volte stabilito .
Peraltro nel caso di specie costituisce indubbio riscontro il fatto che il RI
davvero venne arrestato in flagranza perché trovato in possesso di cocaina.
Di fronte a tali elementi nessun rilievo ha il fatto che una perquisizione domiciliare in danno del De OM abbia avuto esito negativo.
Per le ragioni indicate il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ed il ricorrente condannato a pagare le spese del procedimento ed a versare la somma,
14 き
liquidata in via equitativa, in ragione dei motivi dedotti, di €1.000,00 alla Cassa
delle ammende.
3.4) Il gravame e la posizione di DO ME
DO ME è stato ritenuto dal giudice di primo grado l'organizzatore di tre episodi di traffico di stupefacenti , che materialmente vennero portati a termine dai suoi FR ZO e GI, che definivano la loro posizione con l'applicazione della pena richiesta ex articolo 444 cod. proc. pen. e '
condannato alla pena di anni otto di reclusione ed €40.000,00 di multa .
La Corte di appello milanese 'nel confermare la condanna, ricordava che il corriere SE TÈ in base ai servizi di appostamento seguiti alle
,
intercettazioni, venne arrestato perché in possesso di Kg 1,587 di cocaina .
Il traffico era stato organizzato dai FR DO come si desumeva da '
intercettazioni telefoniche, nel corso delle quali ZO e GI DO
facevano riferimento al fratello ME, indicato come MI o Mi.
Tra l'altro da altra telefonata risultava il tentativo del ME di ottenere dal
IR, destinatario della merce trasportata dal TÈ, il pagamento della merce.
Quanto agli altri due episodi di cessione a tali RE AN e EL Giovanni i giudici di merito ponevano in evidenza che nel corso di una و
conversazione avvenuta nella auto smart del RE tra GI DO e il
RE stesso si parlava del pagamento concordato con MI .
15 I giudici del merito non davano alcun rilievo favorevole per il ricorrente al fatto che ZO e GI DO non avevano mai chiamato in correità il fratello ME .
Con il ricorso per cassazione DO ME deduceva la violazione e falsa applicazione degli articoli 125, 192 e 530 cod. proc. pen., nonché 81 e 133 cod.
pen. .
Il ricorrente, in particolare , segnalava che nessuno Pastorello, RE,
-
GI e ZO DO aveva chiamato in correità DO ME e che i giudici del merito erano incorsi in un errore logico nel ritenere che l'espressione Mi o MI, utilizzata in alcune conversazioni intercettate, si riferisse a DO ME .
E' singolare, osservava ancora il ricorrente, che il preteso organizzatore del traffico illecito, che, tra l'altro, è il più giovane dei FR DO, non fosse mai stato sorpreso ad effettuare una telefonata ai suoi collaboratori.
Inoltre ben poteva l'espressione Mi, usata prevalentemente dal RE, essere una imprecazione e non un nome di battesimo.
La motivazione era poi assolutamente carente sul fatto che il RE aveva parlato di un MI dimorante a Paterno AN, mentre ME DO abitava a Cesano Maderno.
Quanto alla vicenda del traffico di TÈ SE il ricorrente poneva in evidenza che i giudici di merito avevano commesso un grave errore nel ritenere che fosse DO ME a pretendere il pagamento della partita di droga da tale IR, trattandosi, invece, di ZO DO.
16 Il ricorrente deduceva, poi, che erroneamente era stato ritenuto più grave il delitto di cui al capo di imputazione n. 142, posto che in tal caso non si era appurato il quantitativo di droga commerciato, e non quello di cui al capo n. 67,
posto a base del calcolo della pena concordata dai FR DO ZO e
DO GI .
I motivi posti a sostegno del ricorso proposto da DO ME non sono fondati.
In verità i motivi sembrano risolversi in censure di merito dal momento che il ricorrente ha contestato la interpretazione delle intercettazioni telefoniche ed ambientali compiuta dai giudici del merito più che mettere in evidenza '
manifeste illogicità della motivazione.
In ogni caso va detto che certamente l'espressione MI o Mi non costituisce una imprecazione, come sostenuto dal ricorrente, trattandosi del diminutivo di
ME in uso in molte regioni dell'Italia meridionale.
Del resto non si comprende, né il ricorrente ne fornisce una spiegazione, di quale imprecazione dovrebbe trattarsi .
'Del tutto logica appare pertanto, la individuazione del MI di cui alle telefonate nel ME DO, fratello degli altri due DO implicati nei traffici di cui al presente processo.
Il fatto che ME DO non sia stato mai intercettato direttamente in verità non appare rilevante, come pure il fatto che i coimputati non l'abbiano chiamato in correità non è particolarmente significativo.
Del resto due dei coimputati sono i FR che, come è costume diffuso, si sono astenuti dal chiamarlo in correità.
17 Anche la circostanza che il RE abbia parlato a telefono di MI di RN
AN mentre DO ME abita in Cesano Maderno non appare, come correttamente stabilito anche dalla Corte di merito, elemento rilevante non solo perché i due comuni sono molto vicini e quindi un errore è facilmente '
comprensibile, ma anche perché non si tratta di elemento che consente di mettere in discussione le acquisizioni probatorie emergenti dalle intercettazioni telefoniche, acquisizioni che nemmeno il ricorrente ha censurato essendosi
limitato a sostenere che il MI delle telefonate non fosse identificabile in
ME DO.
Soltanto per completezza è bene dire che nelle trattative per il trasporto di oltre un chilo e mezzo di cocaina, oggetto di sequestro ai danni del corriere TÈ,
elemento di riscontro alle intercettazioni di indubbio rilievo, i FR DO
avevano fatto più volte riferimento al fratello MI , che appariva come l'organizzatore del traffico.
Inoltre dopo il sequestro GI DO è stato intercettato mentre parlava a telefono con il fratello ME, e si informava se il sequestro fosse avvenuto prima o dopo la consegna della merce al TÈ .
Di sicuro rilievo è anche il colloquio tra GI DO ed il RE nel corso del quale si parla del pagamento concordato con MI .
A fronte di tali elementi di particolare significato non ha alcun rilievo la divergenza tra l'ordinanza cautelare che individua in ZO DO la persona che per telefono cercava di ottenere il pagamento della cocaina sequestra al TÈ dal IR, al quale la droga era destinata, e la sentenza impugnata che,
invece, individua in ME DO l'interlocutore del IR.
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Infondato è anche il rilievo circa l'erronea individuazione del reato più grave ai fini della determinazione della pena base, dal momento che la Corte di rinvio ha giustificato la individuazione del capo 142) con riferimento alla quantità di sostanza stupefacente ceduta, non apparendo rilevante che non vi fu in tale circostanza nessun sequestro della merce.
Per le ragioni indicate il ricorso di DO ME deve essere rigettato ed il ricorrente condannato a pagare le spese del procedimento.
3.5) Il ricorso di TÈ SE
TÈ SE, accusato del trasporto di un quantitativo imprecisato di cocaina,
veniva condannato in primo grado, ritenuta la continuazione con la sentenza del
Tribunale di Monza del 12 aprile 2006, alla pena di anni uno di reclusione ed
€3.000,00 di multa.
La decisione veniva confermata dalla Corte di appello, che rigettava i motivi di appello, fondati sul fatto che il TÈ non avrebbe potuto compiere traffici illeciti,
essendo in quel periodo di tempo impegnato con il padre in attività del tutto lecite, facendo notare che il TÈ non era nuovo ad episodi del genere, tanto è
vero che venne sorpreso a trasportare oltre un chilogrammo e mezzo di cocaina,
fatto per il quale venne arrestato e separatamente giudicato e condannato .
"Con il ricorso per cassazione concernente esclusivamente il trattamento
sanzionatorio, TÈ SE deduceva la mancanza o manifesta illogicità della
19 motivazione e la erronea interpretazione delle norme in punto di applicazione della pena in continuazione.
Il ricorrente denunciava che ad altri coimputati, accusati di fatti più gravi, era
'stato applicato un aumento per continuazione più contenuto e poneva in
evidenza la carenza motivazionale su punti specifici dedotti in appello ed il fatto che la Corte di secondo grado non avesse tenuto conto dello stato di incensuratezza e della posizione marginale di esso ricorrente .
Denunciava, infine, il ricorrente la erronea interpretazione dell'articolo 133 cod pen. .
I motivi posti a sostegno del ricorso di TÈ SE sono infondati ed anzi sono ai limiti della ammissibilità perché la determinazione della pena è demandata alla discrezionalità del giudice di merito che è tenuto a valutare tutta la vicenda
,
processuale in base ai criteri di cui all'articolo 133c.p..
Ebbene nel caso di specie i giudici di merito hanno ritenuto adeguata ai fatti la pena comminata .
Le censure del ricorrente non sono fondate in primo luogo perché non è affatto vero che il TÈ era un incensurato, come erroneamente si è sostenuto, perché al momento della irrogazione della pena il ricorrente risultava gravato da un precedente specifico, tanto è vero che il presente fatto è stato ritenuto in continuazione con quello di cui alla sentenza del Tribunale di Monza del 12
aprile 2006.
Dalla lettura delle due sentenze di merito, inoltre, il ruolo del TÈ non appare per nulla marginale, tanto è vero che successivamente al fatto per il quale vi è
stata condanna nel presente processo, veniva arrestato perché trovato in possesso
20 di oltre un chilo e mezzo di cocaina che stava portando all'acquirente IR
per conto dei FR DO.
Il ricorrente, inoltre, si è doluto che altri coimputati, accusati di fatti più gravi,
avevano ottenuto un trattamento sanzionatorio più favorevole.
E' del tutto evidente che il rapporto tra coimputati, specialmente quando siano giudicati con riti diversi è particolarmente complesso perché ai fini della determinazione della pena non si può tenere conto soltanto del reato o dei reati ascritti a ciascuno, ma anche della gravità della condotta in concreto tenuta da ciascuno, delle condizioni soggettive e di tutti gli altri elementi, di cui ai sensi dell'articolo 133c.p., il giudice deve tenere conto nella determinazione della pena.
Ebbene in assenza di specifiche indicazioni del ricorrente la lettura
, '
complessiva della sentenza impugnata consente di ritenere che la differenze nella determinazione della pena tra i vari imputati è sempre stata correttamente motivata ed ancorata a precisi elementi di valutazione;
non è ravvisabile in nessuna illogicità o contraddittorietà nella motivazione delproposito provvedimento impugnato.
Per tali ragioni il ricorso di TÈ deve essere rigettato ed il ricorrente condannato a pagare le spese del procedimento.
21 3.6) La posizione di DE IO RO
DE IO RO è stato condannato in primo grado per sedici episodi di spaccio di sostanze stupefacenti alla pena di anni sette e mesi due di reclusione ed €40.000,00 di multa e per il delitto di partecipazione ad associazione per delinquere finalizzata a commettere reati di usura unitamente al coimputato "
OL SE ed a VA SO e RI RO , giudicati separatamente con il rito ordinario, ad anni due di reclusione .
La Corte di appello milanese rigettava la impugnazione del DE e confermava la decisione di primo grado.
L'affermazione di responsabilità si fondava sull'esito delle intercettazioni telefoniche e sulla scorta degli argomenti già indicati quando si è trattata la posizione di OL SE per quanto concerne il delitto associativo.
Con il ricorso per cassazione DE IO RO ha dedotto i seguenti motivi di impugnazione :
1) con riferimento alle violazioni dell'art. 73 del DPR 309/90, la violazione della legge penale, ed in particolare degli articoli 533 cod. proc. pen. e
111 Cost. per il mancato rispetto del principio di offensività. In effetti la offesa al bene giuridico protetto dipende non tanto dal quantitativo di sostanza stupefacente commerciata, quanto dal quantitativo esatto di principio attivo contenuto nella merce. Per individuare il quantitativo di principio attivo è necessario procedere ad una perizia tossicologica,
possibile soltanto quando si pervenga ad un sequestro di sostanza
22 stupefacente. Ne consegue che le fonti di prova ivi comprese le "
intercettazioni telefoniche ed ambientali, diverse dal sequestro probatorio seguito da perizia tossicologica, non sono sufficienti a legittimare un giudizio di responsabilità penale. Nei confronti del DE non si era proceduto al sequestro di merce e non era stato, quindi accertato il
quantitativo di principio attivo presente nella sostanza stupefacente che sarebbe stata ceduta. Tutto ciò ha comportato la violazione dell'articolo
533 cod. proc. pen. e dell'art. 111 Cost. ;
2) sempre con riferimento alle violazioni dell'art. 73 del DPR citato, la
inosservanza ed erronea applicazione del disposto di cui al comma V del predetto articolo , dovendosi nel caso appena descritto quantomeno riconoscere la ipotesi di lieve entità, per le ragioni già indicate;
3) ancora con riferimento alle violazioni della legge sugli stupefacenti, la violazione degli artt. 192 e 533 cod. proc. pen., nonché la mancanza contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione perché gli esiti delle intercettazioni telefoniche possono costituire prova di responsabilità
soltanto quando le conversazioni intercettate siano chiare, decifrabili "
non ambigue e non lascino, pertanto, margini di dubbio
4) con riferimento al delitto associativo, la violazione di legge ed il vizio di motivazione perché non vi era alcuna prova della esistenza di una organizzazione permanente caratterizzata da un programma criminoso
, della quale avesse fatto parte coscientemente e indeterminato volontariamente il DE;
sul punto la motivazione era apodittica;
23 5) la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento del vincolo della continuazione tra le violazione in materia di stupefacenti ed il delitto associativo non avendo i giudici del merito "
tenuto conto del fatto che i reati erano stati commessi per ragioni economico-patrimoniali in uno stesso arco temporale;
6) la violazione di legge ed il vizio di motivazione, nonché il travisamento del fatto, per il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche .
Sono fondati i motivi posti a sostegno del ricorso proposto da DE IO
RO concernenti la affermazione di responsabilità per il delitto associativo motivi quattro e cinque , mentre non sono fondati gli altri motivi di impugnazione.
Quanto al delitto associativo si deve rinviare a quanto già detto nel paragrafo nel quale è stata trattata la posizione di OL SE.
Quanto ai numerosi episodi di detenzione e cessione di sostanze stupefacenti,
infondato è il primo motivo di impugnazione perché per l'affermazione di responsabilità per violazione dell'articolo 73 del DPR 309/90 non sono necessari il sequestro della merce e l'espletamento di una perizia tossicologica per la determinazione del principio attivino drogante contenuto in una determinata partita di merce.
La Suprema Corte ha chiarito che l'incriminazione delle condotte previste dall'articolo 73 del DPR 309/90 ha lo scopo di combattere il mercato della droga;
24 è per tale ragione che viene punita ogni ipotesi di cessione perché è proprio attraverso tale condotta che si alimenta il mercato della droga .
Inoltre al fine di rendere più incisiva l'azione di repressione del fenomeno nel nostro ordinamento la nozione di stupefacente ha natura legale, nel senso che sono soggette alla normativa che ne vieta la circolazione tutte e soltanto le sostanze specificamente indicate negli elenchi appositamente predisposti .
Conseguentemente la circostanza che il principio attivo contenuto nella singola sostanza oggetto di spaccio possa non superare la cosiddetta soglia drogante in mancanza di ogni riferimento parametrico previsto per legge o per decreto non ha alcuna rilevanza ai fini della punibilità del fatto ( vedi Cass., Sez. VI, 13
maggio 1 giugno 1999, n. 6864).
La Suprema Corte ha altresì precisato che la idoneità della azione di detenzione e cessione di sostanze stupefacente deve essere valutata in relazione ai beni tutelati dalla norma penale in discussione, individuabili in quelli della salute pubblica,
della sicurezza e dell'ordine pubblico, beni che sono messi in pericolo anche dallo spaccio di dosi contenenti un principio attivo al di sotto della soglia drogante (SS.UU. 24 giugno - 21 settembre 1998, n. 9973).
Il Collegio condivide tali indirizzi che rendono evidente la infondatezza delle deduzioni del ricorrente.
E' infondato anche il secondo motivo di impugnazione perché non può ritenersi la ipotesi di minima offensività quando l'agente ponga in essere ben sedici episodi di cessione di sostanze stupefacenti di quantità non certo trascurabile,
come è lecito desumere dalla motivazione delle due sentenze di merito .
25 E' infondato anche il terzo motivo di impugnazione perché la prova della cessione di sostanze stupefacenti può essere fornita anche soltanto dagli esiti delle intercettazioni telefoniche, quando esse siano, come nel caso di specie,
non equivoche .
I giudici del merito hanno analizzato le singole intercettazioni e ne hanno fornito una interpretazione sorretta da motivazione immune da manifeste illogicità .
Del resto le intercettazioni, seguite da servizi di osservazione della polizia giudiziaria, hanno consentito, come si è già detto, alcuni arresti in flagranza di reato di coimputati e sequestri di merce anche di notevole quantità.
Esse appaiono, pertanto, del tutto attendibili;
le conclusioni alle quali sono pervenuti i giudici del merito non possono essere superate dalle generiche osservazioni del ricorrente .
Infondato è, infine, l'ultimo motivo di impugnazione perché i giudici del merito hanno negato il riconoscimento delle attenuanti generiche al DE per la gravità dei fatti ed il gran numero di reati ascritti all'imputato.
Trattasi di motivazione immune da manifeste illogicità e non censurabile,
pertanto, sotto il profilo della legittimità.
Per le ragioni indicate la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente alla affermazione di responsabilità per il delitto associativo – assorbito il motivo-
concernente il mancato riconoscimento della continuazione tra delitto associativo ed i reati di spaccio con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Milano
per nuovo esame;
il ricorso del DE deve essere rigettato nel resto.
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6
4 4) Conclusioni
In conclusione la sentenza impugnata deve essere annullata, con riferimento alle posizioni di OL SE e DE IO RO e limitatamente alla affermazione di responsabilità per il delitto associativo, con rinvio ad altra
Sezione della Corte di appello di Milano per nuovo esame;
Il ricorso del DE deve essere nel resto rigettato .
I ricorsi di AL SI, DO ME e TÈ SE debbono essere rigettati, mentre il ricorso di De OM PO deve essere dichiarato inammissibile. Calabrese Alessio DO ME, De OM PO e TÈ SE "
vanno condannati ciascuno al pagamento delle spese del procedimento ed il Ptoè,
inoltre, al versamento della somma, liquidata in via equitativa, in ragione dei motivi dedotti, di €1.000,00 alla Cassa delle ammende.
P.Q.M.
La Corte annulla la sentenza impugnata con riferimento alle posizioni di
OL SE e DE IO RO limitatamente alla affermazione di responsabilità per il delitto associativo, con rinvio ad altra Sezione della Corte
di appello di Milano per nuovo esame;
Rigetta nel resto il ricorso di DE IO RO;
Rigetta i ricorsi di AL SI, DO ME e TÈ SE e condanna ciascuno a pagare le spese del procedimento;
272 7 Dichiara inammissibile il ricorso di De OM PO che condanna al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma di
€1.000,00 alla Cassa delle ammende.
Così deliberato in Camera di consiglio, in Roma, in data 26 ottobre 2010
IL PRESIDE
Il Consigliere estensore
DEPOSITATA IN CANCELLERIA
addl 31 GEX 2011
olux
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Carmela Lanzuise
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