Cass. pen., sez. III, sentenza 07/06/2011, n. 35865
CASS
Sentenza 7 giugno 2011

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L'inosservanza delle formalità prescritte dall'art. 468, comma quarto bis cod. proc. pen., per l'acquisizione di verbali di prove di altro procedimento, non è causa di nullità, non ricadendo in alcuna previsione, espressa o di ordine generale, né di inutilizzabilità, derivando quest'ultima dalla violazione di un divieto di acquisizione, che, quando non è esplicito, è ravvisabile soltanto in relazione alla natura o all'oggetto della prova e non in relazione alle modalità della sua assunzione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 07/06/2011, n. 35865
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 35865
    Data del deposito : 7 giugno 2011

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