Cass. pen., sez. III, sentenza 20/02/2004, n. 15472
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Sentenza 20 febbraio 2004

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È manifestamente infondata la questione di costituzionalità per violazione del principio della ragionevole durata del processo, degli artt. 624 e 627 comma terzo cod.proc.pen., là dove non consentono di dichiarare estinto il reato per la maturazione del termine di prescrizione decorso nel giudizio di rinvio disposto soltanto per la rideterminazione della pena, in quanto, da un lato, non si può ritenere la punibilità elemento costitutivo del reato, come tale in grado di condizionarne il perfezionamento; dall'altro lato, vige il principio della formazione progressiva del giudicato, che si forma, in conseguenza del giudizio della Corte di cassazione di parziale annullamento dei capi della sentenza e dei punti della decisione impugnati, su quelle statuizioni suscettibili di autonoma considerazione, quale quella relativa all'accertamento della responsabilità in merito al reato ascritto, che diventano non più suscettibili di ulteriore riesame.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 20/02/2004, n. 15472
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 15472
    Data del deposito : 20 febbraio 2004

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