Sentenza 20 febbraio 2004
Massime • 1
È manifestamente infondata la questione di costituzionalità per violazione del principio della ragionevole durata del processo, degli artt. 624 e 627 comma terzo cod.proc.pen., là dove non consentono di dichiarare estinto il reato per la maturazione del termine di prescrizione decorso nel giudizio di rinvio disposto soltanto per la rideterminazione della pena, in quanto, da un lato, non si può ritenere la punibilità elemento costitutivo del reato, come tale in grado di condizionarne il perfezionamento; dall'altro lato, vige il principio della formazione progressiva del giudicato, che si forma, in conseguenza del giudizio della Corte di cassazione di parziale annullamento dei capi della sentenza e dei punti della decisione impugnati, su quelle statuizioni suscettibili di autonoma considerazione, quale quella relativa all'accertamento della responsabilità in merito al reato ascritto, che diventano non più suscettibili di ulteriore riesame.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 20/02/2004, n. 15472 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15472 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PAPADIA Umberto - Presidente - del 20/02/2004
Dott. DE MAIO Guido - Consigliere - SENTENZA
Dott. TERESI Alfredo - Consigliere - N. 314
Dott. VANGELISTA Vittorio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. LOMBARDO Alfredo M. - Consigliere - N. 29871/2002
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
US NT n. a Maglie il 6.6.1941;
avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma n. 3431/2002;
visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Vittorio Vangelista;
udito il Pubblico Ministero in persona del Dott. Gioacchino Izzo che ha concluso la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale proposta;
rigetto del ricorso;
udito il difensore, Avv. Franco Coppi, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
US NT ricorre avversi la sentenza n. 3431/02, con la quale la Corte di Appello di Roma, in sede di rinvio della Cassazione (sentenza del 5.2.2002), determinava in mesi due di reclusione la pena nei propri confronti, essendo stato ritenuto responsabile del reato di cui agli artt. 56 c.p. c. 1, R. 475/1925. Con la citata sentenza del 5.2.2002, la Corte di Cassazione ribadiva la giurisprudenza, secondo cui, qualora, come nella fattispecie, era stata rimessa al giudice di rinvio esclusivamente la questione relativa alla determinazione della pena, il giudicato progressivo formatosi nell'accertamento del reato e della responsabilità dell'imputato impediva l'applicazione di cause estintive sopravvenute all'annullamento parziale.
Era, infatti, avvenuto che la Corte di Appello di Roma, con una prima sentenza del 20.6.2000, aveva ritenuto di dover dichiararsi estinto il reato, essendo maturato, nel frattempo, il termine della prescrizione, nonostante la Corte di Cassazione con la precedente sentenza del 24.2.2000, avesse sancito l'inapplicabilità delle cause di estinzione che fossero eventualmente sopravvenute dopo l'annullamento parziale e durante le more del nuovo giudizio avanti alla Corte di Appello.
Per quanto riguarda la condotta ascritta al prevenuto, egli, partecipante all'esame di abilitazione alla professione forense, aveva compiuto atti diretti in modo non equivoco a presentare come proprio un lavoro che era opera di altri, al fine di conseguire l'abilitazione professionale.
Il ricorrente ripropone la questione di legittimità costituzionale, già respinta dalla Corte di merito, dell'art. 624 c.p.p. in relazione all'art. 160 c.p., per contrasto con gli artt. 3 e 111 della Costituzione. Egli sostiene, contrariamente alla giurisprudenza adottata, sul punto, dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite, che, fino a quando non sia pronunciata sentenza definitiva anche in ordine alla pena, decorrerebbe il termine della prescrizione e, se questo maturi prima che venga inflitta la pena, il reato dovrebbe considerarsi estinto.
Il ricorrente richiama, in proposito, quella parte della dottrina, secondo cui la punibilità è un elemento costitutivo del reato, con la conseguenza che il termine della prescrizione ricorrerebbe aperto fino al conferimento di tutti gli elementi costitutivi del reato e, quindi, anche della punibilità, corrispondente al momento dell'applicazione della sanzione. In questa prospettiva, se il termine della prescrizione maturi prima dell'applicazione della pena, il reato si dovrebbe considerare estinto: la sentenza di condanna, valevole ad interrompere il corso della prescrizione, di cui allo art. 160, 1^ comma, c.p. sarebbe solo quella che reca l'applicazione della pena.
Separare la parte di sentenza che ha affermato l'esistenza del reato da quella relativa alla sanzione sarebbe in contrasto, secondo l'assunto difensivo, con il dettato dell'art. 111 della Costituzione, che fissa il principio della ragionevole durata del processo:
sarebbe, infatti, evidente che un processo non possa durare oltre il termine fissato dalla legge per l'estinzione del reato. Ma, nel caso in esame, l'interpretazione dell'art. 624, 1^ c., c.p.p. in relazione all'art. 160 c.p. renderebbe possibile il prolungamento del processo ben oltre quel limite che, fissato per la prescrizione del reato, a maggior ragione non potrebbe non valere come limite dello stesso processo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e, come tale, deve essere respinto: è, infatti, indirizzo giurisprudenziale ormai costante, avallato più volte dalle Sezione Unite della Suprema Corte nel giro di pochi anni, quello secondo cui l'art. 624 c.p.p., quando si riferisce a parti della sentenza che diventano irrevocabili a seguito del giudizio della Corte di Cassazione di parziale annullamento con rinvio, intende richiamarsi a qualsiasi statuizione avente un'autonomia giuridico-concettuale e, quindi, non solo alle decisioni che concludono il giudizio in relazione ad un determinato capo di imputazione, ma anche a quelle che, nell'ambito della stessa contestazione, individuano aspetti non più suscettibili di riesame. Ne deriva che, anche in relazione a questi ultimi, la decisione adottata, benché non ancora eseguibile, acquista autorità di cosa giudicata, quale che sia la ampiezza del relativo contenuto, in virtù della c.d. formazione progressiva del giudicato (Cass. SS.UU.:
n. 2/97, Attinà; n. 4460/94, Celerini ed altri;
n. 6019/93, Ligresti e altri;
ud. 23.11.90, Agnese e altri e, da ultimo, la più recente, resa alla udienza del 19.1.2000, Tuzzolino).
Anche nel giudizio penale, infatti, il giudicato può avere una formazione non simultanea, bensì progressiva: ciò avviene sia quando una sentenza di annullamento parziale venga pronunciata nel processo cumulativo e riguardi solo alcuni degli imputati ovvero alcune delle imputazioni, sia quando detta pronuncia abbia ad oggetto una o più statuizioni relative ad un solo imputato e ad un solo capo di imputazione, che anche in tal caso il giudizio si esaurisce in relazione a tutte le disposizioni non annullate;
ne consegue che la competente autorità giudiziaria può legittimamente porre in esecuzione il titolo penale per la parte divenuta irrevocabile, nonostante il processo, in conseguenza dell'annullamento parziale, debba proseguire in sede di rinvio per la nuova decisione sui capi annullati (Cass. SS.UU., 20/96 Vitale). Inoltre, il principio della formazione progressiva del giudicato - desumibile da una corretta interpretazione del disposto dell'art. 545, comma primo, c.p.p. del 1930 e, parallelamente, dell'art. 624,
comma 1^ del nuovo codice di rito-, che ne imposta la configurabilità in ordine alle parti non annullate della sentenza, concernenti l'esistenza del reato e la responsabilità dello imputato e non in rapporto di concessione essenziale con quelle annullate, legittima la conclusione che esclude la operatività delle cause di estinzione del reato, relativamente alle parti della decisione sulle quali si è formato il giudicato, non potendo l'art. 152 c.p.p. del 1930 e l'art. 129 del nuovo codice di rito, che pur prevede l'efficacia di dette cause in ogni stato e grado del procedimento, superare la "barriera del giudicato", essendosi per quelle parti della sentenza, che tale autorità hanno acquistato, ormai concluso, in maniera definitiva, il loro "iter" processuale (Cass. SS.UU. n. 4460/94, Celerini;
n. 2/97, Attinà). In tema, ancora, di annullamento parziale della sentenza impugnata da parte della Cassazione, le SS.UU., con più recente pronuncia (ud. 19.1.2000 - Ruzzolino), hanno posto in rilievo, rifacendosi al conforme filone giurisprudenziale della Corte, la distinzione tra "capi" e "punti" della sentenza, da tempo utilizzata anche dalla dottrina per individuare l'ambito dell'effetto devolutivo dei mezzi di impugnazione e le situazioni processuali in presenza delle quali è giustificativo configurare il giudicato.
Al riguardo, nel sistema delle impugnazioni, la nozione di "capo della sentenza" è riferita soprattutto alla sentenza plurima o cumulativa, caratterizzata dalla confluenza nello unico processo dell'esercizio di più azioni penali e dalla costituzione di una pluralità di rapporti processuali, ciascuno dei quali inerisce ad una singola imputazione, sicché per capo deve intendersi ciascuna decisione emessa relativamente ad uno dei reati attribuiti all'imputato. Può, quindi, affermarsi che il capo corrisponde ad "un atto giuridico completo, tale da poter costituire da solo, anche separatamente, il contenuto di una sentenza": ond'è che la sentenza che conclude una fase o un grado del processo può assumere struttura monolitica o composita, a seconda che l'imputato sia stato chiamato a rispondere di un solo reato o di più reati, nel senso che, nel primo caso, nel processo è dedotta un'unica regiudicanda, mentre, nel secondo, la regiudicanda è scomponibile in tante autonome parti quanti sono i reati per i quali è stata esercitata l'azione penale. Il concetto di "punto della decisione" ha, invece, una portata più ristretta, in quanto riguarda tutte le statuizioni suscettibili di autonoma considerazione, necessarie per ottenere una decisione completa su un capo: ne consegue che ad ogni capo corrisponde una pluralità di punti della decisione, ognuno dei quali segna un passaggio obbligato per la completa definizione di ciascuna imputazione.
Premessa la riferita distinzione concettuale, la sentenza giunge alla conclusione che la cosa giudicata si forma sul capo e non sul punto:
la decisione, infatti, acquista il carattere della irrevocabilità soltanto quando sono divenute irretrattabili tutte le questioni necessarie per il proscioglimento o per la condanna dello imputato rispetto ad uno dei reati attribuitigli.
I "punti" della sentenza non sono, al contrario, suscettibili di acquistare autonomamente autorità di giudicato, potendo essere oggetto unicamente della preclusione correlata all'effetto devolutivo delle impugnazioni ("tantum devolutum quantum appellatum") ed al principio della disponibilità del processo nella fase delle impugnazioni, da cui consegue che il giudice non può spingere la sua cognizione sul relativo punto, a meno che la legge processuale non preveda poteri esercitabili "ex officio".
Stabiliti tali principi, le SS.UU. richiamate precisano, però, che l'art. 624, comma 1, c.p.p. indubbiamente riconosce l'autorità del giudicato sia ai "capi" che ai "punti" della sentenza e che, pertanto, esso non rappresenta l'espressione di un principio applicabile al di fuori della specifica situazione dello annullamento parziale - e, quindi, un applicabile alle impugnazioni penali in genere - dato che la disposizione detta una regolamentazioni particolare, attinente unicamente ai limiti obiettivi del giudizio di rinvio, essendo legata indissolubilmente alle peculiari connotazioni delle sentenze della Corte di Cassazione ed alla intrinseca irrevocabilità connaturata alle statuizioni dell'organo posto al vertice del sistema giurisdizionale. Gli effetti preclusivi, infatti, che impediscono al giudice di rinvio di estendere la sua indagine oltre i limiti oggettivi del giudizio a lui affidato, non suo in alcun modo assimilabili a quelli che conseguono alla delimitazione del contenuto dei motivi di impugnazione: essi sono diretta ed ineludibile conseguenza dell'irrevocabilità della pronuncia della Corte di Cassazione in relazione a tutte le parti diverse da quelle annullate ed a queste non necessariamente concesse (Cfr. anche Cass. SS.UU. ud. 23 novembre 1990, Agnese ed altri, cit.).
Ora, l'obiezione che il ricorrente muove alle suindicate decisioni delle Sezioni unite, - secondo cui la punibilità non sarebbe un elemento del reato, - è costituita dalla affermazione dell'esistenza, invece, di una connessione essenziale, per un rapporto ontologicamente inscindibile, fra il reato e la relativa sanzione: egli sostiene, infatti, che, nella situazione considerata, non si sarebbe ancora in presenza di un giudicato di condanna, il quale andrebbe inteso come comprensivo dell'affermazione della responsabilità penale e dell'applicazione della relativa pena. Tale assunto non può, però, essere condivido: al riguardo, va osservato che il diritto positivo, precedendo cause che escludono l'illiceità del fatto - c.d. cause di giustificazione -, nonché cause scusanti che escludono la colpevolezza ma non l'illiceità del fatto (artt. 45, 46, c.p.) e cause di esclusione della punibilità in senso stretto, - le quali hanno l'effetto di escludere la sola pena lasciando sussistere l'illiceità del fatto e la colpevolezza dello autore, - non consente di ritenere che del reato sia sempre componente essenziale l'applicazione della pena comminata. Emerge, dunque, un ruolo autonomo della punibilità rispetto al reato, sganciato dalla applicazione della sanzione tipica, punibilità che va, pertanto, esclusa dai suoi elementi costitutivi, anche se, di norma, alla commissione di un illecito penale e accertamento della colpevolezza segue l'applicazione della relativa sanzione.
L'esempio più evidente della separazione fra accertamento della responsabilità e la determinazione della pena è l'istituto del perdono giudiziale per i minori dei diciotto anni (causa di estinzione del reato: art. 169 c.p.), che presuppone l'accertamento di un fatto criminoso e, però, prevede la non applicazione della pena in conseguenza dell'astensione del giudice dal pronunciare condanna, attuandosi, così, la rinuncia statuale alla pretesa punitiva, benché accertata nei suoi momenti essenziali. Può, quindi, dedursi che il principio di legalità, limite invalicabile del potere del giudice (arg. ex art. 25, 2^ comma, Cost.), individua con la pena comminata la criminosità del fatto, ma la sanzione non sempre è applicata in concreto e, pertanto, non costituisce un elemento essenziale per l'esistenza del reato:
conclusione in linea con l'affermazione del giudice delle leggi (sentenza n. 369/88) circa la netta distinzione, se non separazione, tra reato e punibilità; elemento, quest'ultimo, al quale il legislatore ha inteso dare valore autonomo rispetto al fatto criminoso (Cass. SS.UU., ud. 26 marzo 1997, Attinà, cit.). Da tale distinzione discende la configurabilità del giudicato progressivo, argomento, al quale si è già sopra accennato: potendo, infatti, l'accertamento della responsabilità e l'irrogazione della pena interveniva in momenti distinti e non essendo, quest'ultima, elemento costitutivo del reato, non è "extra ordinem" la concezione di una definitività decisoria che, attenendo all'accertamento della responsabilità dell'autore del fatto criminoso e ponendo fine all'"iter" processuale su tale parte, crei una barriera invalicabile all'applicazione di cause estintive del reato, sopravvenute alla sentenza di annullamento, ad opera della Cassazione o eventualmente già esistenti e non prese in considerazione, benché non si sia ancora connotata dall'esaustività la pregiudicata per il permanere del residuo potere cognitivo del giudice di rinvio in ordine alla determinazione della pena a lui devoluta.
La sentenza che afferma la responsabilità penale dell'imputato è il presupposto logico-giuridico della parte contenente la specifica condanna (determinazione della pena): entrambe costituiscono "disposizioni della sentenza" (art. 624, comma 1, c.p.p.), venendo anzi esaltata la pregiudizialità della prima con l'autonomia concettuale che le è propria in funzione della seconda, che è di norma consequenziale. Ecco perché, se l'annullamento è parziale e non intacca la prima delle due disposizioni, la sentenza acquista "autorità di cosa giudicata nelle parti che non hanno connessione essenziale con la parte annullata" (art. 624, c.p.p.). Se, dunque, l'annullamento colpisce soltanto la parte di sentenza relativa al "quantum" (non all'"an") della pena, che dovrà essere rideterminata, ma non potrà essere eliminata, la parte concernente la affermazione della responsabilità resta intangibile. Essa, infatti, lungi dal porsi in "connessione essenziale con la parte annullata" e, proprio su questo irretrattabile presupposto (qual è, appunto, la declaratoria di colpevolezza e punibilità), consente la riapertura del giudizio, in sede di rinvio, limitatamente alla parte annullata della sentenza "quod poenam") e solo a quella (art. 625, c.p.p.) (Cass. SS.UU., ud. 26.3.97, Attinà, cit.).
Alla luce degli enunciati principi, si deve affermare che la questione di legittimità costituzionale dell'art. 624, 1^ comma, c.p.p., in relazione all'art. 627, 3^ comma c.p.p. ed allo art. 160, c.p., nuovamente dal ricorrente riproposta avanti alla Corte, per contrasto con gli artt. 3 e 111 della Costituzione, è manifestamente infondata.
Infatti, tale questione urta, innanzi tutto, contro il principio della formazione progressiva del giudicato, di cui si è sopra diffusamente argomentativi;
la cennata, poi, separazione dei due momenti - accertamento della colpevolezza e applicazione della pena - porta a considerare sentenza di condanna (ex art. 160, 1^ comma, c.p.) quella che, accanto all'affermazione della responsabilità
penale dell'imputato, contenga anche la determinazione della relativa pena;
la determinazione di questa è, inoltre, espressione della irrinunciabile volontà dello Stato di esercitare il diritto punitivo in relazione ad un fatto - reato ben individuato e risulta alla conoscenza dell'incolpato, a meno che non si sia in presenza - caso qui non ricorrente - di una causa di esclusione della punibilità. Orbene, il concetto di ragionevole durata del processo, di cui all'art. 111 della Costituzione, che la legge deve assicurare, va individuato, nella sua sostanza, con riferimento a tutto il contesto dell'articolo, il quale quel disposto contiene: è palese, al riguardo, ad una attenta lettura, che il costituente si è preoccupato che la durata del processo, per essere considerata "ragionevole", debba essere commisurata allo adempimento di tutte le garanzie che la legge appresta ai fini dell'accertamento del fatto- reato, quali, segnatamente del principio del contraddittorio, che deve essere assicurato sia ai fini della formazione della prova, sia tra le parti, affinché queste - notificate dell'accusa nel più breve tempo possibile e in modo riservato - siano giudicate in condizioni di parità davanti a giudice terzo ed imparziale. Nella "ragionevole" durata del processo, quindi, rientra anche il tempo occorrente alla determinazione della pena nel giudizio di rinvio, a seguito di annullamento parziale dalla Cassazione, attese, appunto, la distinzione, cui si è sopra accennato, dei due momenti - resto e punibilità - e la particolarità stessa del giudizio di rinvio, che impedisce al giudice "ad quem" di estendere l'indagine oltre i limiti oggettivi del giudizio a lui affidato;
ciò che è conseguenza dell'irrevocabilità della pronuncia della Corte di Cassazione in relazione a tutte le parti diverse da quelle annullate ed a queste non necessariamente connesse.
Alla stregua delle svolte ragioni, pertanto, come detto in premessa, la dedotta questione di legittimità costituzionale deve essere dichiarata manifestamente infondatezza, mentre il ricorso va respinto con accollo delle spese processuali al ricorrente.
P.Q.M.
Dichiara manifestamente infondata la dedotta questione di legittimità costituzionale;
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 20 febbraio 2004.
Depositato in Cancelleria il 1 aprile 2004