Sentenza 25 giugno 2008
Massime • 1
L'attenuante prevista dall'art. 8 D.L. 13 maggio 1991 n. 152, convertito con L. 12 luglio 1991 n. 203, opera esclusivamente in quei processi nei quali l'attività di collaborazione con la giustizia venga effettivamente esplicata, sicchè deve escludersene l'applicazione quando la dissociazione riguardi fatti diversi da quelli in relazione ai quali l'attenuante s'invoca, ovvero quando il contributo intervenga in presenza di un quadro probatorio che aveva già consentito l'individuazione dei concorrenti nel reato.
Commentario • 1
- 1. Art. 416-bis.1 - Circostanze aggravanti e attenuanti per reati connessi ad attività mafiose (1)https://www.filodiritto.com/
Rassegna di giurisprudenza Uso del metodo mafioso La circostanza aggravante del cosiddetto metodo mafioso è configurabile anche a carico di soggetto che non faccia parte di un'associazione di tipo mafioso, ma ponga in essere, nella commissione del fatto a lui addebitato, un comportamento minaccioso tale da richiamare alla mente ed alla sensibilità del soggetto passivo quello comunemente ritenuto proprio di chi appartenga ad un sodalizio del genere anzidetto. I caratteri mafiosi del metodo utilizzato per commettere un delitto non possono essere desunti dalla mera reazione delle vittime alla condotta tenuta dall'imputato, ma devono concretizzarsi in un comportamento oggettivamente idoneo …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 25/06/2008, n. 33373 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33373 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2008 |
Testo completo
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33373 /0 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE
UDIENZA PUBBLICA
DEL 25/06/2008
SENTENZA
N.2986 Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. NARDI DOMENICO PRESIDENTE
CONSIGLIERE REGISTRO GENERALE 1. Dott. FERRUA GIULIANA
N. 009351/2008 2. Dott. FEDERICO RAFFAELLO "I
"I 3. Dott. MARASCA GENNARO
4.Dott.DIDONE ANTONIO "I
ha pronunciato la seguente
SENTENZA / ORDINANZA
sul ricorso proposto da :
N. IL 21/08/1962 1) US GI N. IL 18/01/1967 2) US SALVATORE
avverso SENTENZA del 07/12/2007
CORTE APPELLO di BRESCIA
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere
DIDONE ANTONIO
Aric
Udito, per la parte civile, l'Avv.
Udit i difensor Avv.
A Motivi della decisione
US TO e US EP ricorrono per cassazione contro la sentenza della Corte di appello che ha confermato la loro dichiarazione di responsabilità in ordine ai reati - unificati dal vincolo della continuazione di concorso in rapina aggravata, di porto ingiustificato di due- taglierini e di ricettazione dell'autovettura usata per commettere la rapina.
I ricorrenti denunciano: 1) vizio di motivazione perché era stata chiesta in appello la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale per l'acquisizione di una lettera indirizzata dagli imputati al P.M. di
Catania nella quale avevano indicato tutte le rapine commesse nel nord dell'Italia quali reati-fine dell'associazione mafiosa Pillera di cui facevano parte. Il documento era rilevante ai fini della continuazione, anche con il reato associativo, nonché per la ricostruzione dei fatti e per la concessione dell'attenuante della collaborazione. Manca ogni motivazione sul punto;
2) violazione dell'art. 81. n. 203 del 1991 perché i reati erano stati commessi per agevolare il clan Pillera, con il quale veniva "spartito il bottino”. La circostanza che i correi fossero conosciuti agli investigatori non rende inapplicabile l'attenuante di cui al cit. art. 8, come ritenuto dal giudice di appello. E' rilevante il fatto che gli imputati abbiano inquadrato i reati fine nel contesto associativo. 3)
L'atteggiamento collaborativo degli imputati avrebbe dovuto indurre la Corte di appello ad accogliere il motivo con il quale si chiedeva la prevalenza delle attenuanti generiche.
Osserva la Corte che il primo motivo è manifestamente infondato avendo la Corte territoriale evidenziato che della lettera menzionata dagli imputati non v'era traccia alcuna in atti e che, comunque, la sua acquisizione sarebbe stata del tutto inutile ai fini dell'applicazione dell'invocata attenuante.
Invero, quanto al secondo motivo, la Corte territoriale ha correttamente applicato il principio per il quale l'attenuante che l'art. 8 d.l. 13 maggio 1991 n. 152, convertito con legge 12 luglio 1991 n.
203, prevede a favore di chi, nei reati di tipo mafioso, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti o per l'individuazione o la cattura degli autori dei reati, opera esclusivamente in quei processi nei quali l'attività di collaborazione con la giustizia venga effettivamente esplicata, per cui deve escludersene l'applicazione quando la dissociazione - ancorché ufficialmente riconosciuta con l'ammissione dell'interessato allo speciale programma di protezione per i collaboratori di giustizia
- riguardi fatti diversi da quelli in relazione ai quali l'attenuante si invoca, ovvero quando il contributo intervenga in presenza di un quadro probatorio che aveva già consentito l'individuazione dei concorrenti nel reato>> (Sez. 2, Sentenza n. 1311 del 23/01/1997 Ud. (dep.
13/02/1997) Rv. 207123).
Nella concreta fattispecie la sentenza impugnata ha evidenziato, quanto alla ricostruzione dei fatti, che il dibattimento si era risolto nell'acquisizione dell'intero fascicolo del pubblico ministero, oltre che negli esami degli imputati e da tali atti risultava che gli imputati erano stati riconosciuti in fotografia quali autori del reato dagli impiegati della banca DI ND e SA IV e che, dunque, le ammissioni dei US non erano assolutamente decisive per l'individuazione degli stessi quali responsabili dei fatti. Inoltre, quanto all'identificazione dei complici, nella sede propria per l'indicazione di elementi in tal senso, ossia l'esame dibattimentale, US EP si era limitato a riferire della presenza di altre persone che avevano operato con attività di supporto, riservandosi di indicarne i nominativi in quanto su di essi stava rendendo dichiarazioni in altre situazioni processuali. Ciò che si era tradotto oggettivamente nella mancata offerta di un effettivo contributo processuale sul punto. Ha aggiunto la Corte di merito che, anche a voler tenere conto dei nominativi menzionati nell'atto di appello in quanto riportati nella missiva asseritamente inviata al Tribunale di Mantova, ossia quelli delle tali OV AN e IL SA, si trattava comunque di indicazioni prive del carattere della novità rispetto alle conoscenze già acquisite dagli inquirenti perché dagli atti risultava che la OV e la IL erano state tratte in arresto insieme ai US per una rapina commessa il 23.12.2005 in danno del Banco di Brescia di Monteforte
d'Alpone, in quanto nell'abitazione della OV erano stati rinvenuti due passamontagna simili a quelli usati nella rapina e nella borsa della donna erano state trovate banconote provenienti facenti parte della refurtiva. Il ruolo di supporto della OV e della IL nelle attività criminose dei
US era dunque già noto agli investigatori nel momento in cui si procedeva per i fatti oggetto del presente processo.
Quanto al terzo motivo, va ricordato che "in considerazione della globalità del giudizio di comparazione tra circostanze attenuanti ed aggravanti, previsto dall'articolo 69 C.P., tale giudizio può ritenersi adeguatamente motivato se il giudice pone in risalto una sola delle circostanze suscettibili di valutazione di prevalenza o di equivalenza rispetto alle altre circostanze, per dimostrare la ragione del proprio convincimento;
infatti, il giudice non è tenuto a specificare analiticamente le singole circostanze e ad indicare le rispettive ragioni che lo hanno indotto a formulare il giudizio di equivalenza" (sez. IV, 2 novembre 1983, Albanese;
sez. 2, sent. n. 9387 del
2000).
Ora, nel caso concreto, i giudici della Corte di appello hanno evidenziato in proposito che le già riconosciute attenuanti generiche non potevano essere valutate come prevalenti sulle aggravanti e sulla recidiva in ragione dei numerosi precedenti anche specifici degli imputati. E tanto basta per ritenere congruamente motivato il giudizio di equivalenza.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma il 25 giugno 2008.
Il Presidente
Коткий тал Il consigliere estensore
DEPOSITATA IN CANCELLERIA
addi +2/A60/2008
IL CANCELLIERE C1
Carmela Lanzuise