Cass. pen., sez. V, sentenza 25/06/2008, n. 33373
CASS
Sentenza 25 giugno 2008

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Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

L'attenuante prevista dall'art. 8 D.L. 13 maggio 1991 n. 152, convertito con L. 12 luglio 1991 n. 203, opera esclusivamente in quei processi nei quali l'attività di collaborazione con la giustizia venga effettivamente esplicata, sicchè deve escludersene l'applicazione quando la dissociazione riguardi fatti diversi da quelli in relazione ai quali l'attenuante s'invoca, ovvero quando il contributo intervenga in presenza di un quadro probatorio che aveva già consentito l'individuazione dei concorrenti nel reato.

Commentario1

  • 1Art. 416-bis.1 - Circostanze aggravanti e attenuanti per reati connessi ad attività mafiose (1)
    https://www.filodiritto.com/

    Rassegna di giurisprudenza Uso del metodo mafioso La circostanza aggravante del cosiddetto metodo mafioso è configurabile anche a carico di soggetto che non faccia parte di un'associazione di tipo mafioso, ma ponga in essere, nella commissione del fatto a lui addebitato, un comportamento minaccioso tale da richiamare alla mente ed alla sensibilità del soggetto passivo quello comunemente ritenuto proprio di chi appartenga ad un sodalizio del genere anzidetto. I caratteri mafiosi del metodo utilizzato per commettere un delitto non possono essere desunti dalla mera reazione delle vittime alla condotta tenuta dall'imputato, ma devono concretizzarsi in un comportamento oggettivamente idoneo …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 25/06/2008, n. 33373
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 33373
Data del deposito : 25 giugno 2008

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