Sentenza 26 maggio 2016
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- 1. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/
FATTI DI CAUSA 1. Con sentenza del 23 gennaio 2015 la Corte d'appello di Bologna ha respinto l'appello proposto da Mefin S.r.l. nei confronti di Unicredit S.p.A. contro la sentenza con cui il Tribunale di Parma, accertata l'appartenenza della stessa Mefin S.r.l., originaria attrice, alla categoria degli «operatori qualificati», ai sensi dell'art. 31 del regolamento Consob numero 11522 del 1998, con il conseguente esonero, per l'intermediario finanziario convenuto, dagli oneri di informazione sulla natura e sui rischi degli investimenti in prodotti finanziari effettuati per conto del cliente, aveva respinto la domanda volta alla dichiarazione di invalidità o di risoluzione del contratto …
Leggi di più… - 2. Sentenza Cassazione Civile n. 2113 del 25https://www.laleggepertutti.it/
Cassazione civile sez. I, 25/01/2022, (ud. 19/10/2021, dep. 25/01/2022), n.2113 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente – Dott. MELONI Marina – Consigliere – Dott. TRICOMI Laura – rel. Consigliere – Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere – Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere – ha pronunciato la seguente: ORDINANZA sul ricorso 14893/2016 proposto da: Impresa Grassetto S.p.a. in Liquidazione, in persona del liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Piazza dei Carracci n. 1, presso lo studio dell'avvocato Alessandri Alessandro, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato Ciani …
Leggi di più… - 3. Sentenza Cassazione Civile n. 6499 del 28https://www.laleggepertutti.it/
Cassazione civile sez. lav., 28/02/2022, (ud. 18/01/2022, dep. 28/02/2022), n.6499 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. TRIA Lucia – Presidente – Dott. GARRI Fabrizia – rel. Consigliere – Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere – Dott. DI PAOLA Luigi – Consigliere – Dott. BELLE' Roberto – Consigliere – ha pronunciato la seguente: ORDINANZA sul ricorso 3378-2020 proposto da: M.S., C.L., A.L., MO.IV., A.L., tutti elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE GIUSEPPE MAZZINI 123, presso lo studio dell'avvocato BENEDETTO SPINOSA, che li rappresenta e difende; – ricorrenti – contro ALMAVIVA CONTACT S.P.A., in persona del legale rappresentante …
Leggi di più… - 4. Sentenza Cassazione Civile n. 37727 del 01https://www.laleggepertutti.it/
Cassazione civile sez. trib., 01/12/2021, (ud. 30/09/2021, dep. 01/12/2021), n.37727 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. MANZON Enrico – Presidente – Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere – Dott. SUCCIO Roberto – rel. Consigliere – Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere – Dott. CHIESI Gian Andrea – Consigliere – ha pronunciato la seguente: ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 19015/2016 R.G. proposto da: GRENKE FINANCE PLC rappresentata e difesa giusta delega in atti dall'avv. Carlo Romano e dall'avv. Flaminia Ferrucci con domicilio eletto in Roma, presso lo studio TLS associazione professionale di avvocati e commercialisti al …
Leggi di più… - 5. Sentenza Cassazione Civile n. 6371 del 25https://www.laleggepertutti.it/
Cassazione civile sez. VI, 25/02/2022, (ud. 01/12/2021, dep. 25/02/2022), n.6371 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE SOTTOSEZIONE 1 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente – Dott. TRICOMI Laura – rel. Consigliere – Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere – Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere – Dott. PAZZI Alberto – Consigliere – ha pronunciato la seguente: ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 15650-2021 proposto da: ZARA METALMECCANICA S.R.L. in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LIMA 41, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO AMERIGO CIRRI SEPE QUARTA, che la rappresenta e difende; – …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 26/05/2016, n. 10891 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10891 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2016 |
Testo completo
ORIGINALE 10891/2016 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Accordo tra creditori LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE per estendere a TERZA SEZIONE CIVILE tutti i benefici di Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: alcune ipoteche Dott. MARIA MARGHERITA CHIARINI Presidente Interpretazione del Dott. DANILO SESTINI Consigliere contratto Dott. STEFANO OLIVIERI Consigliere - R.G.N. 15415/2012 Rel. Consigliere Cron. 10891 Dott. FRANCESCO MARIA CIRILLO Rep.
0.1. PAOLO GIOVANNI DEMARCHI Ud. 03/02/2016 Dott. Consigliere ALBENGO PU ha pronunciato la seguente с ки SENTENZA sul ricorso 15415-2012 proposto da: NE NC, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIOVANNI BETTOLO 4, presso lo studio dell'avvocato FABRIZIO BROCHIERO MAGRONE, rappresentato e difeso dall'avvocato NC MIGANI 2016 247 giusta procura speciale a margine del ricorso;
- ricorrente-
contro
BANCA RI CASSA DI RISPARMIO DI RIMINI S.P.A. in 1 Amministrazione Straordinaria in persona del Procuratore Speciale Dott. FRANCESCHETTO LUCIANO, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI VILLA PEPOLI 4, presso lo studio dell'avvocato ALESSANDRO COLUZZI, rappresentata e difesa dall'avvocato ROBERTO FAINI giusta procura speciale a margine del controricorso;
MA CE, BO MA, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA ASIAGO 8, presso lo studio dell'avvocato MICHELE AURELI, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato SERGIO GALLI giusta procura speciale a margine del controricorso;
controricorrenti avverso la sentenza n. 407/2012 della CORTE D'APPELLO R.G.N. di BOLOGNA, depositata il 13/03/2012, с 1910/2006; и К udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/02/2016 dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA CIRILLO;
udito l'Avvocato NC MIGANI;
udito l'Avvocato PAOLO GNIGNATI per delega;
udito l'Avvocato MICHELE AURELI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ALBERTO CARDINO che ha concluso per il rigetto del ricorso;
2 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. NC TT convenne in giudizio, davanti al Tribunale di Rimini, la Cassa di risparmio di Rimini s.p.a. (d'ora in avanti RI) e la s.n.c. NI di NI SA chiedendo che fossero condannati in solido al pagamento della somma di lire 27 milioni (pari ad euro 13.944,34) per la pretesa inosservanza di quanto stabilito nell'accordo sottoscritto fra le parti in data 25 luglio 1994. A sostegno della domanda l'attore espose che nella suindicata scrittura egli si era accordato con i convenuti essendo tutti e tre creditori di OR AS e di IL TT - nel senso di estendere a tutti i benefici di alcune ipoteche iscritte su beni immobili della implicava l'obbligo di debitrice TT;
accordo che с eventualmente ricavate dalla vendita ки ripartirsi le somme degli immobili ipotecati in proporzione ai rispettivi crediti e la rinuncia a proporre azione esecutive, concorsuali о individuali, nei confronti dei menzionati debitori. La scrittura prevedeva anche l'impegno, assunto dai debitori, di vendere i propri beni immobili e, ove ciò non fosse stato possibile entro il 30 settembre 1995, l'impegno ulteriore di procedere ad un formale atto di cessione degli stessi beni pro soluto ai creditori, nei due mesi successivi. Aggiunse l'attore che, invece, era stato 3 dichiarato il fallimento della debitrice TT e che convenuti, pur avendo ricevuto in sede fallimentare quanto loro dovuto, non avevano poi provveduto ad onorare la scrittura privata di cui sopra, versando il solo importo di lire 23 milioni anziché l'intero credito di lire 50.943.681. Si costituirono entrambi i convenuti, chiedendo il rigetto della domanda. Il Tribunale rigettò la domanda, condannando il TT al pagamento delle spese di lite. stata appellata dall'attore 2. La pronuncia soccombente e nelle more del giudizio di appello la società NI è stata volontariamente sciolta, costituendosi in luogo di questa i soci superstiti SA NI e MA БИ EG. La Corte d'appello di Bologna, con sentenza del 13 marzo 2012, ha respinto il gravame, condannando 1'appellante alla rifusione delle ulteriori spese del grado. dichiarando di На osservato la Corte territoriale motivazione di rigetto emessa dal concordare con la che il contratto sottoscritto dalle parti in Tribunale data 25 luglio 1994 era l'unico documento veramente significativo, che rende superflua ogni altra emergenza istruttoria, poiché basta leggerlo e interpretarlo per 4 dirimere la lite sul suo contenuto». L'interpretazione di quel documento non lasciava alcun dubbio sull'effettiva volontà delle parti di risolvere con vendite private, fatte direttamente dai debitori ovvero dai creditori in caso di cessione dei beni, la complessa situazione debitoria che interessava molti creditori. La funzione concreta di quell'accordo, quindi, era finalizzata ad evitare sia le esecuzioni individuali che un'eventuale dichiarazione di fallimento;
ne conseguiva, pertanto, che la sopravvenuta dichiarazione di fallimento della debitrice TT rendeva ormai irrealizzabile la funzione dell'accordo, perché la liquidazione concorsuale dei beni era «incompatibile con la previsione della volontà privata espressa quel 25 luglio», с Ки la quale non poteva più costituire «la base per eseguire un accordo ormai irrimediabilmente superato dalla realtà». На poi aggiunto la Corte bolognese che non poteva giovare alla tesi dell'appellante il fatto che, una volta liquidati i debiti in sede fallimentare, la NC RI avesse versato una somma al TT, perché tale fatto poteva al più dimostrare solo che la NC aveva in tal modo estinto ogni debito nei confronti dell'appellante. L'interpretazione data dal Tribunale, dunque, era da condividere, né 10 stesso TT aveva invocato la specifica lesione di una qualche norma in tema di interpretazione del contratto;
d'altra parte, il fallimento 5 era stato chiesto dopo la scadenza del termine fissato per le vendite nel citato accordo, sicché la mancata realizzazione della vendita privata dei beni dei debitori faceva venire meno ogni possibile rilevanza della scrittura privata.
3. Contro la sentenza della Corte di appello di Bologna propone ricorso NC TT, con atto affidato ad un solo motivo. Resistono la NC RI con controricorso, nonché SA NI e MA EG con altro unico controricorso. NC TT e la NC RI hanno depositato memorie. Fuc MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo ed unico di ricorso si lamenta, 51 in riferimento all'art. 360, primo comma, n. 3) e n. cod. proc. civ., errata e/o falsa applicazione dei criteri ermeneutici di cui agli artt. 1362 e 1363 del codice civile. Rileva il ricorrente che i firmatari della scrittura privata del 25 luglio 1994 avevano riconosciuto reciprocamente l'esistenza dei crediti di cui ciascuno era portatore e, poiché alcuni crediti erano garantiti da ipoteche, avevano deciso di fare consolidare queste ultime, raggiungendo un accordo per il riparto delle somme ricavate;
contestualmente, le parti avevano rinunciato а svolgere iniziative esecutive concorsuali nei confronti dei debitori. Tale essendo la volontà consacrata nella scrittura, si spiegherebbe anche il riferimento fatto al riparto delle somme eventualmente ricavate (punto 4 del contratto), in tal modo dimostrando che la volontà delle parti era nel senso di «partecipare tutti alla divisione delle somme ricavate, indipendentemente dalla circostanza che questa fosse il risultato di una procedura concorsuale». Da tale interpretazione conseguirebbe, secondo il ricorrente, la violazione delle norme di interpretazione compiuta dalla Corte d'appello, la quale avrebbe errato nel Fuc non tenere conto del comportamento tenuto dalle parti successivamente alla sottoscrizione del contratto>>>; la NC RI, infatti, ha liquidato al TT la somma in proporzione а lui spettante e tale comportamento confermerebbe «che la volontà delle parti contraenti era che a tutti pervenisse una somma proporzionale al credito vantato, in caso di vendita diretta о tramite procedura concorsuale»>.
1.1. Il motivo non è fondato. Va premesso che in tema di interpretazione del contratto, questa Corte ha in più occasioni affermato che la medesima, consistendo in un'operazione di accertamento 7 della volontà dei contraenti, si risolve in un'indagine di fatto riservata al giudice di merito, il cui accertamento è censurabile in cassazione soltanto per inadeguatezza della motivazione o per violazione delle regole ermeneutiche;
per cui non può trovare ingresso in sede di legittimità la critica della ricostruzione della volontà negoziale operata dal giudice di merito che si traduca esclusivamente nella prospettazione di una diversa valutazione degli stessi elementi di fatto già dallo stesso esaminati (sentenze 27 marzo 2007, n. 7500, e 30 aprile 2010, n. 10554). Analogamente, si è detto che per sottrarsi al sindacato di legittimità, l'interpretazione data dal giudice di merito ad un contratto non deve essere l'unica possibile, о la migliore in astratto, ma una delle possibili e plausibili interpretazioni;
sicché, quando di una clausola с и contrattuale sono possibili due o più interpretazioni, non К è consentito, alla parte che aveva proposto quella poi disattesa dal giudice di merito, dolersi in sede di legittimità del fatto che sia stata privilegiata l'altra (sentenze 20 novembre 2009, n. 24539, 18 novembre 2013, n. 25861, e 4 marzo 2014, n. 5016). Risulta da tale pacifica giurisprudenza, alla quale questo Collegio intende dare continuità, che le doglianze relative alla presunta violazione delle regole -sull'interpretazione dei contratti peraltro formulate con un generico richiamo agli artt. 1362 e 1363 cod. civ., senza alcuna precisazione sono destituite di fondamento.
1.2. La Corte d'appello, infatti, con una motivazione e di vizi logici, hacongrua e priva di contraddizioni interpretato il contratto del 25 luglio 1994 ed è pervenuta alla conclusione che esso era finalizzato ad evitare la liquidazione giudiziale del patrimonio, sia mediante esecuzione individuale che concorsuale. A tal fine le parti avevano rinunciato alla possibilità di agire per ottenere la dichiarazione di fallimento dei debitori, fissando anche il limite temporale di validità dell'accordo al 30 settembre 1995, prorogabile di altri due mesi (con cessione pro soluto dei beni). Ed ha aggiunto la Corte di merito che la sopravvenuta dichiarazione di fallimento, con la sua Кис disciplina di verifica del passivo e liquidazione insensibile ai patti privati anteriori»>, dell'attivo rappresentava un'evidente «Cesura>> che rendeva «irrealizzabile» il contenuto del precedente accordo. Si tratta di un'interpretazione plausibile e del tutto ragionevole, anche perché sarebbe illogico che le parti si precludano sine die la possibilità di agire per la dichiarazione di fallimento. in definitiva, il ricorso è fondato sullaPer cui, volontà della parte ricorrente di sentirsi riconoscere ciò che la Corte d'appello ha consapevolmente negato, e cioè 9 l'ultrattività dell'accordo anche in caso di instaurazione di una procedura giudiziale;
il che equivale a sostituire la propria interpretazione a quella del giudice di merito. Né può derivare alcuna perplessità dal fatto che la NC abbia versato una qualche somma al TT dopo la liquidazione avvenuta in sede fallimentare, trattandosi di una circostanza valutata dalla Corte bolognese, che non le ha attribuito altra validità se non quella di chiudere ogni rapporto tra la NC e l'odierno ricorrente. Il motivo, quindi, nel suo complesso rivolto а sollecitare questa Corte ad un diverso e non consentito esame del merito.
2. Il ricorso, pertanto, è rigettato. A tale pronuncia segue la condanna del ricorrente al пис pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in conformità ai soli parametri introdotti dal decreto 55, ministeriale 10 marzo 2014, n. sopravvenuto a disciplinare i compensi professionali.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate per ciascuno dei controricorrenti in complessivi euro 3.200, di cui euro 200 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge. 10 Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile, il 3 febbraio 2016. Глалето и. Силь I Presidente Il Consigliere estenso C Il Funzionario Giudiziarie Innocenzo BATTISTA IN CANCELLERIADEPOSITAT & MAG. 2110 Oggi. Funzionario Giudiziario Innocenzo BATISTA 11