Provvedimento: […] La statuizione di primo grado, dopo aver vagliato le eccezioni relative al difetto di sottoscrizione e di motivazione per mancata motivazione dell'atto sollevate dai ricorrenti, rigettava nel merito i ricorsi sostanzialmente rilevando che, dalle evidenze in atti, non potessero ritenersi accertate - ai fini dell'applicabilità dell'aliquota agevolata - quelle necessarie "attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata" richieste dal terzo comma dell'art.2153 c.c. ai fini della sussistenza della nozione d'impresa agricola. […]
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