Articolo 6 del Decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9
Articolo 5Articolo 7
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16 febbraio 2008
Art. 6. Linee guida 1. L'organizzatore della competizione e' tenuto a predeterminare, in conformita' ai principi e alle disposizioni del presente decreto, linee guida per la commercializzazione dei diritti audiovisivi recanti regole in materia di offerta e di assegnazione dei diritti audiovisivi medesimi, criteri in materia di formazione dei relativi pacchetti e le ulteriori regole previste dal presente decreto in modo da garantire ai partecipanti alle procedure competitive di cui all'articolo 7 condizioni di assoluta equita', trasparenza e non discriminazione.
2. Le linee guida sono deliberate, per ciascuna competizione, dall'assemblea di categoria delle societa' sportive partecipanti alla competizione medesima, con la maggioranza qualificata dei due terzi degli aventi diritto al voto per le prime tre votazioni e con maggioranza semplice a partire dalla quarta. In sede di prima applicazione, l'organizzatore della competizione predispone le linee guida entro quattro mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.
3. Le linee guida individuano i diritti di natura secondaria oggetto di autonome iniziative commerciali da parte degli organizzatori degli eventi, fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, comma 3.
4. Le linee guida individuano altresi' il periodo temporale dopo il quale e' possibile esercitare i diritti audiovisivi di natura secondaria, le modalita' di esercizio dei diritti di trasmissione in diretta delle immagini correlate relativi agli eventi della competizione sui canali degli assegnatari dei diritti audiovisivi e sui canali tematici ufficiali, le modalita' di produzione audiovisiva e i relativi costi, nonche' gli standard qualitativi ed editoriali richiesti alle produzioni audiovisive.
5. Al fine di valorizzare i diritti audiovisivi relativi agli eventi del campionato di calcio di serie B e di perseguire il migliore risultato economico nella commercializzazione degli stessi, l'assemblea di categoria delle societa' sportive partecipanti al campionato di calcio di serie A favorisce modalita' di commercializzazione integrata dei diritti audiovisivi relativi ai campionati di calcio di serie A e di serie B, ferme restando le disposizioni dell'articolo 3 in materia di titolarita' dei diritti audiovisivi in capo all'organizzatore di ciascuna competizione e agli organizzatori degli eventi che fanno parte della competizione medesima, nonche' le disposizioni del Titolo III in materia di ripartizione delle risorse.
6. L'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato verificano, per i profili di rispettiva competenza, la conformita' delle linee guida ai principi e alle disposizioni del presente decreto e le approvano entro sessanta giorni dal ricevimento delle stesse.
Entrata in vigore il 16 febbraio 2008
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