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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 22/12/2025, n. 7818 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 7818 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA TERZA SEZIONE CIVILE Così composta: dott. Silvia Di Matteo Presidente estensore dott. Paolo Andrea Taviano Consigliere dott. Pasquale Cabato Giudice ausiliario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile in grado di appello iscritto al n. 1681/2020 R.G. posto in decisione all'udienza del 19.12.2025
TRA
già (c.f. Parte_1 Parte_2
), in persona del legale rappresentante p.t. , P.IVA_1 Parte_3
rappresentata e difesa dagli avv.ti Franco Maurizio Vigilante (c.f.
) e ME NE (c.f. ) ed C.F._1 C.F._2
elettivamente domiciliata presso il loro studio come da procura alla lite in atti appellante
E
(p.i. ), in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_1 P.IVA_2
rappresentata e difesa dall'avv. Barbara Nannerini (c.f. Controparte_2
ed elettivamente domiciliata presso il suo studio come C.F._3
da procura alla lite in atti appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 16543/2019 del Tribunale di Roma, pubblicata in data 14.8.2019 in materia di vendita di cose mobili SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
§ 1 — Con atto di citazione regolarmente notificato la società Parte_2
propone opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 29210/2016 con
[...]
il quale, su istanza di il Tribunale di Roma aveva ingiunto alla Controparte_1
suddetta il pagamento dell'importo di € 142.012,00, oltre interessi e Parte_2
spese.
Si costituisce confermando il pagamento parziale della sola fattura Controparte_1
n. 7140288552 e concludendo per il rigetto dell'opposizione.
Il Tribunale di Roma accoglie parzialmente l'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo opposto e condanna al pagamento, in Parte_2
favore dell'opposta della complessiva somma di € 98.592,00, oltre Controparte_1
a interessi e spese legali dell'intera procedura, compensate soltanto per 1/5.
In particolare, per quanto riguarda la fattura n. 7140288552 del 10.10.2013, il
Giudice di prime cure rileva che l'originario credito pari ad € 57.200,00 si sia ridotto ad € 13.780,00 a seguito di diversi pagamenti parziali, pacificamente ammessi anche da Controparte_1
Invece, per quanto riguarda le fatture n. 7140304209 del 24.2.2014 per la somma di € 26.208,00, n. 7140316017del 23.5.2014 per la somma di € 25.324,00 e n.
7140329290 del 26.9.2014 per la somma di € 33.280,00, il Tribunale ritiene fondata la pretesa di , avendone riscontrato la corrispondenza con gli CP_1
ordini inoltrati dalla Casa di Cura.
§ 2 — Avverso detta sentenza propone appello Parte_2
chiedendone la totale riforma.
Si costituisce chiedendo il rigetto dell'appello. Controparte_1
Dopo la prima udienza tenutasi il 24.6.2020, la Corte con Ordinanza del 20.7.2020 dichiara inammissibili le istanze istruttorie avanzate dall'appellante non reiterate in sede di precisazione delle conclusioni nel giudizio di primo grado e rinvia per la precisazione delle conclusioni. La causa, all'esito di udienza ex art. 281 sexies c.p.c. è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si dà atto che il Presidente sostituisce il giudice relatore per carico di ruolo, tenuto conto del provvedimento del 03.12.2025 del Presidente della Sezione.
§ 3 — L'appello è articolato in quattro motivi.
§ 3.1 — Col primo motivo, impugna la sentenza nella Parte_2
parte in cui, con riferimento alla fattura n. 7140288552, ritiene fondata la pretesa di esclusivamente argomentando che detta fattura risulta indicata Controparte_1
in un vecchio piano di rientro, risalente al 6.1.2014.
In particolare, secondo l'appellante, dall'inserimento della fattura in un piano di rientro fatto a meri fini transattivi non può farsi discendere il riconoscimento della pretesa debitoria, soprattutto quando il detto piano, non rispettato, è divenuto inefficace.
A ciò si aggiunga che l'ordine n. 541, richiamato in fattura, non può ritenersi prova dell'intervenuto accordo tra le parti sulle quantità e sui prezzi dei prodotti esposti nella fattura n. 7140288552, in quanto tale ordine non risulta sottoscritto da soggetto legittimato ad impegnare la Casa di Cura contrattualmente ed economicamente.
§ 3.2 — Col secondo motivo, la Società appellante si duole della statuizione in merito alle fatture n. 7140304209 e n. 7140316017, osservando che la corrispondenza fra l'ordine n. 24 e le due fatture non può costituire prova dell'an
e del quantum in quanto non proveniente da chi ha il potere di impegnare contrattualmente ed economicamente la . Parte_2
Sotto altro profilo, si evidenzia il travisamento del contenuto della comunicazione del 12.3.2015. L'appellante sostiene che il Giudice ha errato nel ritenere che la richiesta di storno parziale (contenuta nella missiva di che trattasi) “sta a dimostrare che per il resto gli ordini di acquisto riportati nelle citate due fatture erano stati effettivamente inviati” laddove, invece, l'aggettivo parziale si riferisce al complesso della fornitura e non certo a quella oggetto delle sole fatture cui si riferisce.
In particolare, secondo la , il Giudice non si avvede che l'oggetto Parte_2
della fornitura delle due fatture è un'attrezzatura talmente particolare (presìdi di chirurgia bariatrica) che solo pochi chirurghi utilizzano e sono quelli che, per prassi consolidata, sono collegati allo stesso fornitore del prodotto, il quale li propone e si mette in contatto con le strutture. Non si accorge, il Tribunale, che la particolarità di tali interventi rendono inutilizzabili i prodotti in mancanza della particolare figura di professionista chirurgo che li utilizzi;
né considera che il venir meno di tale figura professionale era stata segnalata ad ben prima CP_1
della fornitura, ricevendo da l'impegno a trovare un nuovo chirurgo in CP_1
grado di utilizzare i bendaggi.
§ 3.3 — Col terzo motivo, si censura la sentenza laddove ritiene fondata la pretesa creditoria avversa afferente alla fattura n. 7140329290, sul presupposto della corrispondenza fra l'ordine n. 597 e la citata fattura, nonostante la Parte_2
eccepisca che tale ordine non può costituire prova dell'an e del quantum, in quanto non proveniente da chi ha il potere di impegnare contrattualmente ed economicamente la . Parte_2
§ 3.4 — Col quarto motivo, si deduce l'erroneità della sentenza in ordine al contenuto della comunicazione del 12.3.2015.
In particolare, l'appellante evidenzia che il contenuto della lettera di contestazione del 12.3.2015 va riferito all'interruzione del rapporto con il chirurgo originariamente indicato dalla stessa (in ragione del particolare tipo CP_1
attività chirurgica da svolgere) e dalla promessa (non mantenuta) di di CP_1
reperire, convogliandolo verso la , un altro chirurgo specializzato Parte_2
nell'utilizzo dei particolari presìdi venduti da . Affermare che dal CP_1
contenuto della missiva del 12.3.2015 si può “intuire” che i prodotti di che trattasi erano stati acquistati da significa forzare oltremodo le regole Parte_2 processuali sul carico dell'onere probatorio, soprattutto ove si consideri che l'ordine n. 597 del 4.9.2014 è partito dal rappresentante di zona della CP_1
quando a quest'ultima era già noto che il precedente chirurgo aveva abbandonato la struttura e la stessa si era obbligata a sostituirlo con altro specialista CP_1
del tipo d'intervento.
§ 4 — L'appello è infondato.
§ 4.1 — Quanto al primo motivo, il Collegio ritiene che sia fondata la pretesa di relativa alla fattura n. 7140288552 del 10/10/2013 per un credito residuo CP_1
pari ad € 13.780,00 nei confronti di . Parte_2
Posto che la suddetta fattura è indicata in un piano di rientro predisposto da ed accettato da deve ritenersi che tale CP_1 Parte_2
dichiarazione assuma il significato di ricognizione di debito, disciplinata dall'art. 1988 c.c., ai sensi del quale «la promessa di pagamento o la ricognizione di un debito dispensa colui a favore del quale è fatta dall'onere di provare il rapporto fondamentale. L'esistenza di questo si presume fino a prova contraria». Ciò significa che il riconoscimento di debito, operando esclusivamente sul piano processuale, dispensa il creditore dall'onere di provare il rapporto fondamentale e determina un'inversione dell'onere della prova. Dunque, per effetto della ricognizione di debito, il creditore non è tenuto ad offrire la prova del rapporto contrattuale, spettando viceversa a colui che ha effettuato la ricognizione dimostrare che il debito non sussiste o che è stato estinto.
Nel caso di specie, non offre alcun elemento per provare Parte_2
l'insussistenza del debito, semmai, in attuazione del suddetto piano, effettua tre diversi pagamenti relativi alla fattura n. 7140288552 del 10/10/2013 (in data
7.7.2014, per euro 10.000,00, 15.5.2014 per € 8.420,00, 10.9.2014 per €
15.000,00 e, infine, in data 10.3.2015 per € 10.000,00,), così residuando, per detta fattura, la somma di € 13.780,00, oggi legittimamente pretesa da . CP_1
Per tale ragione, il motivo è da ritenersi infondato. § 4.2 — Quanto al secondo motivo, la censura non coglie nel segno per due ragioni.
In primo luogo, come rilevato anche dal Tribunale, vi è piena corrispondenza per prezzi, quantità e codice articolo tra l'ordine n. 24 del 10/1/2014 e le fatture n.
7140304209 del 24/2/2014 per la somma di € 26.208,00 con scadenza 25/5/2014
e n. 7140316017 del 23/5/2014 per la somma di € 25.324,00 con scadenza
22/7/2014.
In secondo luogo, dalla documentazione allegata da si evince che CP_1
l'ordine proveniente da è riportato su carta intestata della Parte_2
Società, firmato da componente del Consiglio di Persona_1
amministrazione, nonché responsabile dell'Ufficio Acquisti.
Sul punto il Collegio osserva che l'appellante non fornisce alcun elemento di prova da cui poter desumere la contestazione del credito, semmai prova il contrario.
Infatti, nella lettera del 12.3.2015 inviata all' , CP_1 Parte_2
non contesta gli ordini di fornitura della merce, ma si limita a chiedere la restituzione del materiale per avere interrotto la collaborazione con il chirurgo che utilizzava i presidi medico chirurgici ed invita allo storno parziale di CP_1
entrambe le fatture.
La giurisprudenza di legittimità è pacifica nell'affermare che «nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la mancata contestazione specifica da parte dell'opponente in merito all'esecuzione della prestazione allegata dalla parte opposta porta alla relevatio ab onere probandi di tale fatto, considerandolo come incontroverso. L'opponente deve negare chiaramente l'esecuzione delle prestazioni per contestarne la validità e sostenere l'inesistenza del credito.» (cfr.
Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 17/03/2025, n. 7151; Cass. civ., Sez. I, Ordinanza,
07/04/2025, n. 9116). In quest'ottica, conformemente a quanto disposto dall'art. 115 c.p.c., il Collegio ritiene che il Giudice di prime cure fondi in maniera legittima la propria decisione su fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita.
Pertanto, il secondo motivo è da ritenersi infondato.
§ 4.3 — Quanto al terzo motivo, dovendosi rilevare la piena corrispondenza per prezzi, quantità e codice articolo tra l'ordine n. 597 del 4/9/2014 e la fattura n.
7140329290 del 26/9/2014 per la somma di € 33.280,00 con scadenza 25/11/2014, il Collegio sia parimenti infondato per analoghe ragioni.
Dalla documentazione depositata in atti risulta, infatti, che in data 4.9.2014 alle ore 17:07 dall'indirizzo – Email_1 Persona_1
responsabile dell'Ufficio Acquisti, nonché membro del Cda della Parte_2
– invia un'e-mail con l'ordine di acquisto, che viene allegato e
[...]
trasmesso all il giorno 5.9.2014 alle ore 14:12. CP_1
Anche in questo caso, il Collegio osserva che la non Parte_2
contesta l'esistenza del credito nella raccomanda a/r del 12.3.2015, limitandosi a richiedere la restituzione della merce con lo storno parziale, lasciando intendere l'avvenuta consegna dei prodotti e la provenienza degli ordini dal proprio Ufficio
Acquisti.
Dunque, anche il terzo motivo è infondato.
§ 4.4 — Quanto al quarto motivo, come si è accennato, il Collegio osserva che il contenuto della lettera del 12/3/2015 non prova l'insussistenza del credito vantato da . CP_1
Infatti, da una parte, vi è che adempie agli ordini di acquisto ricevuti, CP_1
consegna la merce ed emette le relative fatture;
dall'altra, a distanza di più di sei mesi, pretende di restituire la merce perché inutilizzata Parte_2
ed inutilizzabile e non perché i beni non fossero stati ordinati.
Si condividono, infatti, le conclusioni a cui giunge il Tribunale quando afferma che «poiché si tratta di contratto di vendita e non, p.es., di contratto estimatorio
è conseguenziale che l'opponente debba pagare il corrispettivo del materiale richiesto e pacificamente ricevuto, indipendentemente da ogni questione interna alla struttura in ordine all'effettivo impiego del predetto materiale ed ai rapporti con questo e con quell'altro medico chirurgo».
In definitiva, l'appello è da ritenersi infondato.
Sulle richieste istruttorie, se ne ribadisce l'inammissibilità dichiarata con
Ordinanza del 20.7.2020 non essendo state reiterate in sede di precisazione delle conclusioni nel giudizio di primo grado.
§ 5 — Le spese del presente grado vanno poste a carico dell'appellante soccombente e sono liquidate mediante applicazione dei parametri medi previsti dal DM Giustizia n. 147/2022, esclusa la fase istruttoria.
Trattandosi di procedimento di appello introdotto dopo la data del 31.1.13 (entrata in vigore della L. n. 228/12) deve darsi atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater TU approvato con DPR n. 115/02 come modificato dall'art. 1 comma 17 L. n. 228/12.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto contro la sentenza n. 16543/2019 del Tribunale di Roma, ogni diversa istanza, deduzione o eccezione disattesa, così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. condanna già al Parte_1 Parte_2
pagamento, in favore di delle spese del presente grado di Controparte_1
giudizio che liquida in € 9.991,00 per compensi oltre iva, cpa e rimborso spese generali come per legge;
3. dichiara l'appellante tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per la stessa impugnazione ai sensi dell'art. art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002.
Roma 19 dicembre 2025
Il Presidente estensore
SENTENZA nel procedimento civile in grado di appello iscritto al n. 1681/2020 R.G. posto in decisione all'udienza del 19.12.2025
TRA
già (c.f. Parte_1 Parte_2
), in persona del legale rappresentante p.t. , P.IVA_1 Parte_3
rappresentata e difesa dagli avv.ti Franco Maurizio Vigilante (c.f.
) e ME NE (c.f. ) ed C.F._1 C.F._2
elettivamente domiciliata presso il loro studio come da procura alla lite in atti appellante
E
(p.i. ), in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_1 P.IVA_2
rappresentata e difesa dall'avv. Barbara Nannerini (c.f. Controparte_2
ed elettivamente domiciliata presso il suo studio come C.F._3
da procura alla lite in atti appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 16543/2019 del Tribunale di Roma, pubblicata in data 14.8.2019 in materia di vendita di cose mobili SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
§ 1 — Con atto di citazione regolarmente notificato la società Parte_2
propone opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 29210/2016 con
[...]
il quale, su istanza di il Tribunale di Roma aveva ingiunto alla Controparte_1
suddetta il pagamento dell'importo di € 142.012,00, oltre interessi e Parte_2
spese.
Si costituisce confermando il pagamento parziale della sola fattura Controparte_1
n. 7140288552 e concludendo per il rigetto dell'opposizione.
Il Tribunale di Roma accoglie parzialmente l'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo opposto e condanna al pagamento, in Parte_2
favore dell'opposta della complessiva somma di € 98.592,00, oltre Controparte_1
a interessi e spese legali dell'intera procedura, compensate soltanto per 1/5.
In particolare, per quanto riguarda la fattura n. 7140288552 del 10.10.2013, il
Giudice di prime cure rileva che l'originario credito pari ad € 57.200,00 si sia ridotto ad € 13.780,00 a seguito di diversi pagamenti parziali, pacificamente ammessi anche da Controparte_1
Invece, per quanto riguarda le fatture n. 7140304209 del 24.2.2014 per la somma di € 26.208,00, n. 7140316017del 23.5.2014 per la somma di € 25.324,00 e n.
7140329290 del 26.9.2014 per la somma di € 33.280,00, il Tribunale ritiene fondata la pretesa di , avendone riscontrato la corrispondenza con gli CP_1
ordini inoltrati dalla Casa di Cura.
§ 2 — Avverso detta sentenza propone appello Parte_2
chiedendone la totale riforma.
Si costituisce chiedendo il rigetto dell'appello. Controparte_1
Dopo la prima udienza tenutasi il 24.6.2020, la Corte con Ordinanza del 20.7.2020 dichiara inammissibili le istanze istruttorie avanzate dall'appellante non reiterate in sede di precisazione delle conclusioni nel giudizio di primo grado e rinvia per la precisazione delle conclusioni. La causa, all'esito di udienza ex art. 281 sexies c.p.c. è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si dà atto che il Presidente sostituisce il giudice relatore per carico di ruolo, tenuto conto del provvedimento del 03.12.2025 del Presidente della Sezione.
§ 3 — L'appello è articolato in quattro motivi.
§ 3.1 — Col primo motivo, impugna la sentenza nella Parte_2
parte in cui, con riferimento alla fattura n. 7140288552, ritiene fondata la pretesa di esclusivamente argomentando che detta fattura risulta indicata Controparte_1
in un vecchio piano di rientro, risalente al 6.1.2014.
In particolare, secondo l'appellante, dall'inserimento della fattura in un piano di rientro fatto a meri fini transattivi non può farsi discendere il riconoscimento della pretesa debitoria, soprattutto quando il detto piano, non rispettato, è divenuto inefficace.
A ciò si aggiunga che l'ordine n. 541, richiamato in fattura, non può ritenersi prova dell'intervenuto accordo tra le parti sulle quantità e sui prezzi dei prodotti esposti nella fattura n. 7140288552, in quanto tale ordine non risulta sottoscritto da soggetto legittimato ad impegnare la Casa di Cura contrattualmente ed economicamente.
§ 3.2 — Col secondo motivo, la Società appellante si duole della statuizione in merito alle fatture n. 7140304209 e n. 7140316017, osservando che la corrispondenza fra l'ordine n. 24 e le due fatture non può costituire prova dell'an
e del quantum in quanto non proveniente da chi ha il potere di impegnare contrattualmente ed economicamente la . Parte_2
Sotto altro profilo, si evidenzia il travisamento del contenuto della comunicazione del 12.3.2015. L'appellante sostiene che il Giudice ha errato nel ritenere che la richiesta di storno parziale (contenuta nella missiva di che trattasi) “sta a dimostrare che per il resto gli ordini di acquisto riportati nelle citate due fatture erano stati effettivamente inviati” laddove, invece, l'aggettivo parziale si riferisce al complesso della fornitura e non certo a quella oggetto delle sole fatture cui si riferisce.
In particolare, secondo la , il Giudice non si avvede che l'oggetto Parte_2
della fornitura delle due fatture è un'attrezzatura talmente particolare (presìdi di chirurgia bariatrica) che solo pochi chirurghi utilizzano e sono quelli che, per prassi consolidata, sono collegati allo stesso fornitore del prodotto, il quale li propone e si mette in contatto con le strutture. Non si accorge, il Tribunale, che la particolarità di tali interventi rendono inutilizzabili i prodotti in mancanza della particolare figura di professionista chirurgo che li utilizzi;
né considera che il venir meno di tale figura professionale era stata segnalata ad ben prima CP_1
della fornitura, ricevendo da l'impegno a trovare un nuovo chirurgo in CP_1
grado di utilizzare i bendaggi.
§ 3.3 — Col terzo motivo, si censura la sentenza laddove ritiene fondata la pretesa creditoria avversa afferente alla fattura n. 7140329290, sul presupposto della corrispondenza fra l'ordine n. 597 e la citata fattura, nonostante la Parte_2
eccepisca che tale ordine non può costituire prova dell'an e del quantum, in quanto non proveniente da chi ha il potere di impegnare contrattualmente ed economicamente la . Parte_2
§ 3.4 — Col quarto motivo, si deduce l'erroneità della sentenza in ordine al contenuto della comunicazione del 12.3.2015.
In particolare, l'appellante evidenzia che il contenuto della lettera di contestazione del 12.3.2015 va riferito all'interruzione del rapporto con il chirurgo originariamente indicato dalla stessa (in ragione del particolare tipo CP_1
attività chirurgica da svolgere) e dalla promessa (non mantenuta) di di CP_1
reperire, convogliandolo verso la , un altro chirurgo specializzato Parte_2
nell'utilizzo dei particolari presìdi venduti da . Affermare che dal CP_1
contenuto della missiva del 12.3.2015 si può “intuire” che i prodotti di che trattasi erano stati acquistati da significa forzare oltremodo le regole Parte_2 processuali sul carico dell'onere probatorio, soprattutto ove si consideri che l'ordine n. 597 del 4.9.2014 è partito dal rappresentante di zona della CP_1
quando a quest'ultima era già noto che il precedente chirurgo aveva abbandonato la struttura e la stessa si era obbligata a sostituirlo con altro specialista CP_1
del tipo d'intervento.
§ 4 — L'appello è infondato.
§ 4.1 — Quanto al primo motivo, il Collegio ritiene che sia fondata la pretesa di relativa alla fattura n. 7140288552 del 10/10/2013 per un credito residuo CP_1
pari ad € 13.780,00 nei confronti di . Parte_2
Posto che la suddetta fattura è indicata in un piano di rientro predisposto da ed accettato da deve ritenersi che tale CP_1 Parte_2
dichiarazione assuma il significato di ricognizione di debito, disciplinata dall'art. 1988 c.c., ai sensi del quale «la promessa di pagamento o la ricognizione di un debito dispensa colui a favore del quale è fatta dall'onere di provare il rapporto fondamentale. L'esistenza di questo si presume fino a prova contraria». Ciò significa che il riconoscimento di debito, operando esclusivamente sul piano processuale, dispensa il creditore dall'onere di provare il rapporto fondamentale e determina un'inversione dell'onere della prova. Dunque, per effetto della ricognizione di debito, il creditore non è tenuto ad offrire la prova del rapporto contrattuale, spettando viceversa a colui che ha effettuato la ricognizione dimostrare che il debito non sussiste o che è stato estinto.
Nel caso di specie, non offre alcun elemento per provare Parte_2
l'insussistenza del debito, semmai, in attuazione del suddetto piano, effettua tre diversi pagamenti relativi alla fattura n. 7140288552 del 10/10/2013 (in data
7.7.2014, per euro 10.000,00, 15.5.2014 per € 8.420,00, 10.9.2014 per €
15.000,00 e, infine, in data 10.3.2015 per € 10.000,00,), così residuando, per detta fattura, la somma di € 13.780,00, oggi legittimamente pretesa da . CP_1
Per tale ragione, il motivo è da ritenersi infondato. § 4.2 — Quanto al secondo motivo, la censura non coglie nel segno per due ragioni.
In primo luogo, come rilevato anche dal Tribunale, vi è piena corrispondenza per prezzi, quantità e codice articolo tra l'ordine n. 24 del 10/1/2014 e le fatture n.
7140304209 del 24/2/2014 per la somma di € 26.208,00 con scadenza 25/5/2014
e n. 7140316017 del 23/5/2014 per la somma di € 25.324,00 con scadenza
22/7/2014.
In secondo luogo, dalla documentazione allegata da si evince che CP_1
l'ordine proveniente da è riportato su carta intestata della Parte_2
Società, firmato da componente del Consiglio di Persona_1
amministrazione, nonché responsabile dell'Ufficio Acquisti.
Sul punto il Collegio osserva che l'appellante non fornisce alcun elemento di prova da cui poter desumere la contestazione del credito, semmai prova il contrario.
Infatti, nella lettera del 12.3.2015 inviata all' , CP_1 Parte_2
non contesta gli ordini di fornitura della merce, ma si limita a chiedere la restituzione del materiale per avere interrotto la collaborazione con il chirurgo che utilizzava i presidi medico chirurgici ed invita allo storno parziale di CP_1
entrambe le fatture.
La giurisprudenza di legittimità è pacifica nell'affermare che «nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la mancata contestazione specifica da parte dell'opponente in merito all'esecuzione della prestazione allegata dalla parte opposta porta alla relevatio ab onere probandi di tale fatto, considerandolo come incontroverso. L'opponente deve negare chiaramente l'esecuzione delle prestazioni per contestarne la validità e sostenere l'inesistenza del credito.» (cfr.
Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 17/03/2025, n. 7151; Cass. civ., Sez. I, Ordinanza,
07/04/2025, n. 9116). In quest'ottica, conformemente a quanto disposto dall'art. 115 c.p.c., il Collegio ritiene che il Giudice di prime cure fondi in maniera legittima la propria decisione su fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita.
Pertanto, il secondo motivo è da ritenersi infondato.
§ 4.3 — Quanto al terzo motivo, dovendosi rilevare la piena corrispondenza per prezzi, quantità e codice articolo tra l'ordine n. 597 del 4/9/2014 e la fattura n.
7140329290 del 26/9/2014 per la somma di € 33.280,00 con scadenza 25/11/2014, il Collegio sia parimenti infondato per analoghe ragioni.
Dalla documentazione depositata in atti risulta, infatti, che in data 4.9.2014 alle ore 17:07 dall'indirizzo – Email_1 Persona_1
responsabile dell'Ufficio Acquisti, nonché membro del Cda della Parte_2
– invia un'e-mail con l'ordine di acquisto, che viene allegato e
[...]
trasmesso all il giorno 5.9.2014 alle ore 14:12. CP_1
Anche in questo caso, il Collegio osserva che la non Parte_2
contesta l'esistenza del credito nella raccomanda a/r del 12.3.2015, limitandosi a richiedere la restituzione della merce con lo storno parziale, lasciando intendere l'avvenuta consegna dei prodotti e la provenienza degli ordini dal proprio Ufficio
Acquisti.
Dunque, anche il terzo motivo è infondato.
§ 4.4 — Quanto al quarto motivo, come si è accennato, il Collegio osserva che il contenuto della lettera del 12/3/2015 non prova l'insussistenza del credito vantato da . CP_1
Infatti, da una parte, vi è che adempie agli ordini di acquisto ricevuti, CP_1
consegna la merce ed emette le relative fatture;
dall'altra, a distanza di più di sei mesi, pretende di restituire la merce perché inutilizzata Parte_2
ed inutilizzabile e non perché i beni non fossero stati ordinati.
Si condividono, infatti, le conclusioni a cui giunge il Tribunale quando afferma che «poiché si tratta di contratto di vendita e non, p.es., di contratto estimatorio
è conseguenziale che l'opponente debba pagare il corrispettivo del materiale richiesto e pacificamente ricevuto, indipendentemente da ogni questione interna alla struttura in ordine all'effettivo impiego del predetto materiale ed ai rapporti con questo e con quell'altro medico chirurgo».
In definitiva, l'appello è da ritenersi infondato.
Sulle richieste istruttorie, se ne ribadisce l'inammissibilità dichiarata con
Ordinanza del 20.7.2020 non essendo state reiterate in sede di precisazione delle conclusioni nel giudizio di primo grado.
§ 5 — Le spese del presente grado vanno poste a carico dell'appellante soccombente e sono liquidate mediante applicazione dei parametri medi previsti dal DM Giustizia n. 147/2022, esclusa la fase istruttoria.
Trattandosi di procedimento di appello introdotto dopo la data del 31.1.13 (entrata in vigore della L. n. 228/12) deve darsi atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater TU approvato con DPR n. 115/02 come modificato dall'art. 1 comma 17 L. n. 228/12.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto contro la sentenza n. 16543/2019 del Tribunale di Roma, ogni diversa istanza, deduzione o eccezione disattesa, così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. condanna già al Parte_1 Parte_2
pagamento, in favore di delle spese del presente grado di Controparte_1
giudizio che liquida in € 9.991,00 per compensi oltre iva, cpa e rimborso spese generali come per legge;
3. dichiara l'appellante tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per la stessa impugnazione ai sensi dell'art. art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002.
Roma 19 dicembre 2025
Il Presidente estensore