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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 21/07/2025, n. 1254 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1254 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Prima Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1) Dott. Giuseppe CAMPAGNA -Presidente
2) Dott.ssa Elena M.A. LUPPINO -Giudice rel.
3) Dott. Flavio TOVANI -Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile iscritto al n. 2149 dell'anno 2024 R.G.A.C., riservato alla decisione collegiale all'udienza del 25.06.2025, vertente
TRA
(C.F.: nato a [...], l'[...]), _1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Caterina Mallemace, giusta procura resa su atto separato, presso il cui studio sito in Reggio Calabria, Via Arangea Inferiore, n. 50 ha eletto domicilio;
-ricorrente-
E
(C.F.: nata a [...], il Controparte_1 C.F._2
15.10.1971);
-resistente contumace-
Nonché
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria
-interveniente-
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 25.06.2025, il procuratore di parte ricorrente ha insistito in domanda, afferente solo allo status; ha chiesto, inoltre, che la causa sia decisa e che quindi sia dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio. MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso del 03.09.2024, depositato in data 03.09.2024, sottoposto al visto del Procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria (in data 01.10.2024), ha _1 proposto domanda al fine di far dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con la resistente, deducendo tra le altre cose:
- di aver contratto matrimonio con a Reggio Calabria, in data 29.04.1993, Controparte_1 trascritto nel Registro degli Atti di matrimonio del Comune di Reggio Calabria al n. 131, Parte II,
Serie A, u. 1, anno 1993;
- che dall'unione erano nati tre figli, tutti maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
- che, dopo alcuni anni di serena convivenza, era venuta meno la comunione materiale e spirituale dei coniugi e, pertanto, gli stessi avevano chiesto la separazione personale consensuale, instaurando il relativo procedimento n. R.G. 2593/2020;
- che il Tribunale di Reggio Calabria aveva omologato la separazione con decreto n. 149/2021 del
05.10.2021, depositato in cancelleria in data 13.10.2021;
- che erano trascorsi i termini di legge utili per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Sulla scorta di tali premesse, il ricorrente chiedeva di:
1) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in Reggio
Calabria in data 29.04.1993 (al n.131, Parte 2, S. A u. 1), tra il sig. e la sig.ra _1
, ordinando all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alla Controparte_1 annotazione della sentenza;
2) dichiarare che nessun assegno divorzile è da corrispondersi in favore della sig.ra CP_1
, in quanto la stessa risulta essere economicamente indipendente.
[...]
Alla prima udienza di comparizione delle parti, il Giudice rilevava che la notifica non fosse andata a buon fine, in quanto la resistente risultava irreperibile nel luogo di residenza e pertanto disponeva la rinnovazione della notifica, rinviando all'udienza del 20.02.2025.
All'udienza così fissata, il difensore del ricorrente rilevava che anche la seconda notifica non era andata a buon fine, chiedendo dunque un termine per poterla rinnovare.
Il Giudice, considerato che la notifica rinnovata del ricorso non si era perfezionata nei confronti del destinatario, autorizzava parte ricorrente a rinnovarla nel rispetto dei termini liberi a comparire ex art. 473bis.14, comma 5 ed assegnava a parte resistente termine fino a trenta giorni prima dell'udienza per costituirsi, rinviando la causa all'udienza del 25.06.2025. All'udienza così fissata, il ricorrente dichiarava di insistere in domanda, afferente solo allo status; il suo difensore, dunque, chiedeva che la causa fosse decisa, con dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Il Giudice, preliminarmente dichiarata la contumacia di parte resistente, stante la regolarità della notifica rinnovata del ricorso e del decreto di fissazione udienza, rimetteva la causa in decisione ai sensi dell'art. 473bis.22 c.p.c.
Tanto premesso, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta da parte ricorrente è fondata e appare meritevole di accoglimento, non essendo ipotizzabile una ripresa della convivenza coniugale.
Ed invero, ad avviso di questo Collegio, sulla scorta delle risultanze processuali, non pare possa dubitarsi che, nel caso di specie, sia venuta meno, per un verso, la comunione materiale e spirituale su cui poggia il vincolo matrimoniale e, per altro verso, quell'affectio coniugalis che deve caratterizzare l'unione sponsale.
Alla luce della situazione venutasi a creare ed acclarata, pertanto, l'impossibilità di ricostituire la convivenza familiare tra i coniugi, la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti si appalesa l'unica decisione allo stato adottabile.
Costituisce, peraltro, titolo legittimante il decreto di omologa n. 149/2021 del 05.10.2021, depositato in data 13.10.2021, con il quale è stata omologata la separazione personale dei coniugi.
Ne consegue che nulla osta a che venga dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti a Reggio Calabria il 29.04.1993, il cui relativo atto risulta trascritto nel Registro degli Atti di matrimonio del Comune di Reggio Calabria al n. 131, Parte II, Serie A, u.1, anno 1993.
Ritenuta, pertanto, la sussistenza dei presupposti di cui agli artt. 2 e 3, n. 2, lett. b) della Legge 1° dicembre 1970, n. 898, in relazione all'art. 4, comma 16, della stessa legge e successive modifiche ex
L. 6 maggio 2015, n. 55 e L. 29 dicembre 2022, n. 197, va dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Per quanto riguarda i provvedimenti conseguenziali, questo Collegio nulla deve disporre, in quanto non sono state formulate altre domande ed i figli nati dall'unione sono tutti maggiorenni ed economicamente autosufficienti.
In conclusione, avuto riguardo alla natura della controversia, alle ragioni della decisione, all'assenza di attività istruttoria, nonché alla sostanziale non opposizione della resistente, rimasta contumace, si ritiene di dover compensare interamente tra le parti le spese processuali del presente giudizio ex art. 92 c.p.c.. Infatti, la pronuncia afferisce al solo status, per il quale la domanda giudiziale era indefettibile ed inoltre la resistente, non costituendosi, non ha in alcun modo ostacolato l'avversa domanda giudiziale
P.Q.M.
il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, udito il difensore di parte ricorrente e il rappresentante del P.M., definitivamente pronunciando sulla causa come in epigrafe promossa, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in data 29.04.1993 fra e , il cui relativo atto risulta trascritto _1 Controparte_1 nel Registro degli Atti di matrimonio del Comune di Reggio Calabria al n. 131, Parte II, Serie A, u.1, anno 1993;
- spese compensate;
- sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Reggio Calabria, il 18.07.2025
Il Giudice rel. est. Il Presidente
Dott.ssa Elena M.A. Luppino Dott. Giuseppe Campagna