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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 10/07/2025, n. 2085 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 2085 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana
in nome del popolo italiano
Il tribunale di Taranto, sezione del lavoro, in composizione monocratica nella persona della Dott.ssa Maria LEONE, ha emesso la seguente
Sentenza ex art. 429 cpc
nella controversia previdenziale promossa da
Parte_1
con l'avv. Gaudio ricorrente
contro con l'avv. Battiato CP_1
convenuto
Oggetto: maggiorazione sociale
Fatto e diritto
Con ricorso del 11.11.24 la parte ricorrente in epigrafe indicata chiedeva condannarsi l a riliquidare la maggiorazione sociale su assegno sociale di derivazione CP_1
invalidità civile ex lege 448/01.
L si costituiva chiedendo il rigetto della domanda. CP_1
All'odierna udienza la causa veniva discussa e decisa come da infrascritto dispositivo.
Il ricorso è fondato e va pertanto accolto.
In tema di prestazioni assistenziali, i requisiti reddituali che condizionano il riconoscimento del beneficio debbono coesistere con l'erogazione del trattamento. Ne consegue che il relativo accertamento giudiziale va operato con riferimento all'anno da cui decorre la prestazione e non - come invece previsto ai fini dell'accertamento amministrativo, nel cui ambito è applicato, per ragioni pratiche, un criterio probabilistico di permanenza dei requisiti stessi - con riferimento all'anno precedente, trovando conferma tale regola nel disposto di cui al D.L. n. 207 del 2008, art. 35, commi 8 e 9, convertito nella L. n. 14 del 2009, secondo il quale ai fini della liquidazione o ricostituzione delle prestazioni previdenziali ed assistenziali "il reddito di riferimento è quello conseguito nell'anno solare precedente il 1 luglio di ciascun anno ed ha valore per la corresponsione del relativo trattamento fino al 30 giugno dell'anno successivo", e, in sede di prima liquidazione di un prestazione, "è quello dell'anno solare in corso, dichiarato in via presuntiva”” (Cass. civ., Sez. Lav., n. 8633/2014; Cass. civ., Sez. Lav., n. 17624/2010, Cass. civ., Sez.
Lav.,6339/2010, Cass. civ., Sez. Lav., n. 1664/2007).
In sostanza, fermo il principio generale, ribadito anche dal comma 9 dell'art. 35 del
D.L.207/2008, per cui il reddito che rileva è quello dell'anno in cui viene erogata la prestazione, del reddito dell'anno precedente si tiene conto solo in quanto si presume che coincida con quello dell'anno in corso.
Nel caso di specie il reddito 2024 è stato dichiarato in via presuntiva pari a zero, sicchè la prestazione andava calcolata nell'importo di € 735,00 anziché in quello riconosciuto di € 635,88 atteso che i redditi considerati dall erano erroneamente CP_1
quelli dell'anno precedente.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da infrascritto dispositivo.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. accoglie il ricorso e per l'effetto condanna l ad erogare la prestazione CP_1
nella misura di € 735,00 mensili, comprensiva della maggiorazione sociale:
2. condanna altresì l al pagamento delle spese di lite che liquida in CP_1
complessivi € 1500,00, oltre iva e cpa, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Taranto, 10.7.25
Il gdl
Dott.ssa Maria LEONE
in nome del popolo italiano
Il tribunale di Taranto, sezione del lavoro, in composizione monocratica nella persona della Dott.ssa Maria LEONE, ha emesso la seguente
Sentenza ex art. 429 cpc
nella controversia previdenziale promossa da
Parte_1
con l'avv. Gaudio ricorrente
contro con l'avv. Battiato CP_1
convenuto
Oggetto: maggiorazione sociale
Fatto e diritto
Con ricorso del 11.11.24 la parte ricorrente in epigrafe indicata chiedeva condannarsi l a riliquidare la maggiorazione sociale su assegno sociale di derivazione CP_1
invalidità civile ex lege 448/01.
L si costituiva chiedendo il rigetto della domanda. CP_1
All'odierna udienza la causa veniva discussa e decisa come da infrascritto dispositivo.
Il ricorso è fondato e va pertanto accolto.
In tema di prestazioni assistenziali, i requisiti reddituali che condizionano il riconoscimento del beneficio debbono coesistere con l'erogazione del trattamento. Ne consegue che il relativo accertamento giudiziale va operato con riferimento all'anno da cui decorre la prestazione e non - come invece previsto ai fini dell'accertamento amministrativo, nel cui ambito è applicato, per ragioni pratiche, un criterio probabilistico di permanenza dei requisiti stessi - con riferimento all'anno precedente, trovando conferma tale regola nel disposto di cui al D.L. n. 207 del 2008, art. 35, commi 8 e 9, convertito nella L. n. 14 del 2009, secondo il quale ai fini della liquidazione o ricostituzione delle prestazioni previdenziali ed assistenziali "il reddito di riferimento è quello conseguito nell'anno solare precedente il 1 luglio di ciascun anno ed ha valore per la corresponsione del relativo trattamento fino al 30 giugno dell'anno successivo", e, in sede di prima liquidazione di un prestazione, "è quello dell'anno solare in corso, dichiarato in via presuntiva”” (Cass. civ., Sez. Lav., n. 8633/2014; Cass. civ., Sez. Lav., n. 17624/2010, Cass. civ., Sez.
Lav.,6339/2010, Cass. civ., Sez. Lav., n. 1664/2007).
In sostanza, fermo il principio generale, ribadito anche dal comma 9 dell'art. 35 del
D.L.207/2008, per cui il reddito che rileva è quello dell'anno in cui viene erogata la prestazione, del reddito dell'anno precedente si tiene conto solo in quanto si presume che coincida con quello dell'anno in corso.
Nel caso di specie il reddito 2024 è stato dichiarato in via presuntiva pari a zero, sicchè la prestazione andava calcolata nell'importo di € 735,00 anziché in quello riconosciuto di € 635,88 atteso che i redditi considerati dall erano erroneamente CP_1
quelli dell'anno precedente.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da infrascritto dispositivo.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. accoglie il ricorso e per l'effetto condanna l ad erogare la prestazione CP_1
nella misura di € 735,00 mensili, comprensiva della maggiorazione sociale:
2. condanna altresì l al pagamento delle spese di lite che liquida in CP_1
complessivi € 1500,00, oltre iva e cpa, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Taranto, 10.7.25
Il gdl
Dott.ssa Maria LEONE