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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 13/10/2025, n. 2968 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 2968 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
Prima Sezione civile
R.G. 2020/2023
La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
dott. GU NT Presidente dott. Federico Bressan Consigliere dott. SC PE FF Consigliere est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al ruolo il 14.11.2023, promossa con atto di citazione da (P.IVA ), con sede legale in Francavilla al Mare (CH) – Parte_1 P.IVA_1 via D' Annunzio n. 70/a, in persona del legale rappresentante dott. , Parte_2 rappresentata e difesa dall'avv. Duilio Manella;
appellante principale e appellata incidentale contro
P.IVA ), con sede legale in Milano, Via Donizetti n. 20, in Controparte_1 P.IVA_2
persona del proprio amministratore unico , nella sua qualità di assuntore CP_2 Controparte_3
del concordato Fallimentare del NT DI SI centro Nord S.p.A, rappresentata e difesa dagli avv.ti Federico Corti, Chiara e Laura Gervasoni;
appellata principale e appellante incidentale
1 e
Controparte_4
(P.IVA. ), con sede legale in Grisignano di Zocco (VI), alla via Serenissima nn. 10- P.IVA_3
14, in persona del Curatore Fallimentare dott. , contumace;
Controparte_5
appellata principale
Oggetto: “Azione revocatoria fallimentare (artt. 67 e ss.)”; appello avverso la sentenza n.
1592/2023 pubblicata in data 9.3.2023, R.G. n. 592/2020, emessa dal Tribunale di Vicenza in data 10.8.2023.
CONCLUSIONI
Per l'appellante principale e appellata incidentale Controparte_1
“In via preliminare
Dichiarare inammissibile la produzione dell'elaborato peritale 30.3.2023 ex adverso versato in atti, e posto a fondamento delle proprie difese
Nel merito
Perché voglia accogliere l'appello e rigettare la domanda proposta in 1° grado dalle parti appellate di inefficacia dei pagamenti effettuati dalla società fallita nel periodo 15.1.2015 –
15.7.2015:
1) in via principale per difetto di prova (a carico delle appellate) della conoscenza da parte della appellante dello stato di insolvenza della società fallita;
2) in via di subordine per difetto di prova della consecuzione fra la prima e la seconda domanda di concordato ai sensi e per gli effetti dell'art. 69bis co.2 L.F. con conseguente difetto del requisito temporale di cui all'art 67 co. 2 LF. per l'effetto:
2 3) condannare la al rimborso della somma di € 52.377,74 (in corso di pagamento CP_1
in esecuzione della sentenza di 1° grado) - di cui €. 47.754,80 per sorte capitale ed il residuo per interessi e spese di soccombenza - oltre interessi dalla data del pagamento al rimborso;
Sempre nel merito
4) rigettare in ogni caso l'appello incidentale siccome infondato;
5) condannare le appellanti in solido alla refusione delle spese e competenze del doppio grado di giudizio”.
Per l'appellata principale e appellante incidentale Controparte_1
“nel merito, rigettare l'appello avversario in quanto infondato in fatto e in diritto;
in via di appello incidentale, per i motivi esposti in narrativa, in parziale riforma della sentenza
n. 1592/2023 del Tribunale di Vicenza, previ gli opportuni accertamenti, dichiarare la revocabilità e la conseguente inefficacia ai sensi dell'art. 67, comma 2, l.fall. dei pagamenti sopra descritti per complessivi € 100.847,74 e per l'effetto condannare la convenuta a versare a la somma di €100.847,74 ovvero quella maggiore o minore somma che risulterà in CP_1 corso di causa, oltre interessi al tasso legale e alla rivalutazione monetaria dalla presente domanda al saldo;
in ogni caso, con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.1 conveniva Controparte_4 Controparte_6 innanzi al Tribunale di Vicenza chiedendo l'accertamento e la declaratoria di inefficacia ex art. 67, c. 2, l.fall. dei pagamenti effettuati dalla società in bonis verso la convenuta nel periodo sospetto per complessivi € 123.531,51, e per l'effetto la condanna della stessa al versamento della predetta somma, ovvero del diverso importo accertato in corso di causa, oltre interessi al tasso legale e rivalutazione monetaria. Esponeva che la società aveva depositato il 15.7.2025 avanti al
Tribunale di Vicenza ricorso per concordato preventivo “prenotativo”, pubblicato nel Registro
3 delle imprese il giorno successivo e poi revocato il 24.12.2015 per mancato deposito della proposta e del piano nel termine assegnato, e che il 10.3.2016 la stessa aveva depositato un nuovo ricorso per concordato preventivo, venendo ammessa alla procedura con provvedimento del
30.3.2016; la società era stata posta in liquidazione volontaria nel gennaio 2017; con provvedimento del 21-27.9.2017, il Tribunale aveva revocato il decreto di ammissione per mancata approvazione del concordato da parte dei creditori e contestualmente dichiarato il fallimento della società. Affermava la curatela che, dalle verifiche svolte, la fallita aveva effettuato in favore di pagamenti per l'acquisto di prodotti alimentari deperibili per Pt_1 complessivi € 123.531,51 nel periodo compreso tra il 21.1.2015 ed il 10.5.2015, semestre precedente la data di pubblicazione nel Registro delle imprese del ricorso per concordato preventivo “prenotativo” da considerarsi “sospetto” ex art. 69 bis, c.2, l. fall., dal momento che vi era consecuzione tra la prima procedura e la successiva richiesta di concordato depositata il
10.3.2016. Con riguardo, invece, alla scientia decoctionis in capo alla convenuta, il NT rilevava che le operazioni revocabili inerivano a commesse i cui pagamenti dovevano essere, secondo previsione di legge e di fattura, corrisposti entro trenta giorni dalla consegna/ritiro del prodotto e che, invece, avevano maturato un ritardo variabile e crescente tra i 102 e 161 giorni, ed erano stati oggetto di piani di rientro.
1.2 Costituitosi, contestava la ricostruzione attorea, chiedendo il rigetto delle domande Pt_1 avanzate nei suoi confronti, ovvero, in subordine la limitazione dell'obbligo di restituzione nei termini di cui all'art. 70, c. 3., l. fall. Premesso che la fallita era la cliente che garantiva la maggior parte dei suoi ricavi, precisava che agli inizi di febbraio 2015, responsabile per gli CP_7 acquisti presso il Centro Agroalimentare della cliente, aveva comunicato la riorganizzazione dei pagamenti in favore dei fornitori di Ce.Di., proponendo: il saldo a breve termine delle forniture di ottobre (come previsto dalle vecchie pattuizioni); la suddivisione in quattro ratei da corrispondere tra aprile e maggio 2015 delle forniture scadute a novembre e dicembre 2014; il
4 pagamento delle forniture decorrenti dal gennaio 2015 nei termini di cui all'art 62 l.n. 27/2012.
Verificato che anche altri distributori avevano accettato la proposta, aveva deciso di Pt_1 aderirvi, ricevendo però soltanto il saldo delle forniture al 31.12.2014 con alcune decurtazioni, sicché, avendo ottenuto il pagamento di € 123.531,51 a fronte di forniture dal gennaio 2015 pari ad € 381.316,26, una volta effettuata un'ultima fornitura il 31.5.2015, viste la consistenza del credito vantato ed il protrarsi del mancato pagamento della prima fattura del gennaio 2015, aveva sospeso ogni rapporto con la cliente pur vantando ancora un credito di € 257.785,75, che aveva poi insinuato nello stato passivo del NT. Affermava la convenuta l'inammissibilità della revocatoria come prospettata per erronea individuazione del semestre sospetto, stante il lungo termine trascorso tra il deposito della prima domanda di concordato e la sua successiva riproposizione, che rendeva semmai rilevante il semestre antecedente alla seconda domanda di concordato proposta nel marzo 2016. Deduceva, altresì, l'inammissibilità/infondatezza della domanda per assenza della scientia decoctionis, poiché, atteso che l'accettazione del piano proposto dalla Ce.Di. non dimostrava la conoscenza del suo stato di insolvenza, le dilazioni effettuate corrispondevano a modalità di pagamento già in uso tra le parti (anche a causa dell'interesse della fornitrice a mantenere il rapporto in essere con la cliente), ed inoltre, il riferimento ai termini di pagamento di cui alla l.n. 231/12 era irrilevante ai fini delle domande revocatorie. Considerando, inoltre, che la stessa Ce.Di. non aveva comunicato nulla in merito alle proprie difficoltà finanziarie ed anzi aveva continuato ad inoltrare ordini, sosteneva che i pagamenti effettuai nel 2015 non potessero essere revocati, poiché avvenuti nei termini d'uso, e dunque coperti dall'esimente di cui all'art. 67, c.3 lett. a), l. fall. In ulteriore subordine, stante la natura continuativa e reiterata dei rapporti di fornitura in vigore tra e Ce.Di., in caso di Pt_1 accoglimento delle domande attoree, la convenuta affermava che la revocatoria dovesse essere contenuta nei termini di cui all'art 70, comma 3, l. fall., potendo trovare accoglimento soltanto nei limiti della differenza fra l'ammontare massimo della esposizione della Ce.Di. ed il debito
5 residuo.
1.3 In data 19.4.2022 interveniva in qualità di assuntore del concordato Controparte_1 fallimentare del , riportandosi alle Parte_3 Controparte_8
conclusioni attoree, previa estromissione del NT dal giudizio.
1.4 Istruita la causa mediante l'assunzione dei capitoli di prova articolati dalle parti, con sentenza del 10.8.2023, pubblicata il 4.9.2023, n. 1592, il Tribunale di Vicenza accoglieva parzialmente le domande attoree e, accertata l'inefficacia dei pagamenti svolti nel periodo sospetto per €
100.847,74, condannava a corrispondere la somma di € 47.754,80 all'attrice, e per essa Pt_1 alla terza intervenuta oltre interessi al tasso legale dalla domanda al saldo. Controparte_1
Condannava altresì la convenuta al pagamento delle spese di lite. Rigettata la richiesta di estromissione dal giudizio del NT, essendo mancato l'assenso espresso di parte convenuta, il Tribunale, analizzata la cadenza temporale dei concordati presentati nel 2015 e
2016, ha ritenuto sussistente la continuità tra le due procedure. Considerato lo stato di insolvenza di Ce.Di. manifestatosi già al momento della prima domanda di concordato preventivo
“prenotativo” proposta nel 2015, che evidenziava un'esposizione debitoria già superiore ai 100 milioni di euro, non diminuita al momento della successiva declaratoria di fallimento, il
Tribunale confermava quale periodo sospetto, alla luce di quanto disposto dall'art. 69 bis l.fall., il semestre antecedente alla prima domanda di concordato, iscritta il 16.7.2015, con decorrenza pertanto dal 16.1.2015. Ritenuta tardiva la produzione documentale allegata dopo lo scambio delle memorie istruttorie, riguardo alla sussistenza della scientia decoctionis in capo alla convenuta il primo giudice ha evidenziato i ritardi con cui nel periodo considerato erano state saldate le forniture, rilevato che in particolare gli ultimi tre versamenti erano intervenuti oltre i
“consueti” ritardi di 90/120 giorni, e che per di più a febbraio le parti si erano accordate per un piano di rientro che lasciava presagire l'impossibilità di Ce.Di. di adempiere con regolarità.
Ritenuta meritevole di accoglimento, invece, la difesa subordinata della convenuta, il Tribunale
6 applicava all'importo che la stessa andava condannata a corrispondere al NT il limite di cui all'art. 70, ult. co., l. fall., ottenendo un quantum pari ad € 47.754,80, oltre interessi dalla data della domanda al saldo.
2.1 Avverso la sentenza, ha proposto tempestivo appello impugnando la Controparte_6
decisione del Tribunale di Vicenza sulla base di due motivi di gravame, coi quali ha censurato:
a) l'errato riconoscimento della scientia decoctionis, la violazione degli artt. 67, c.2, l. fall., 2697
c.c. e 115 c.p.c., l'omesso rilievo della distinzione fra mera crisi ed insolvenza e dei riflessi sugli oneri di allegazione probatoria, l'omessa valorizzazione della necessità di una conoscenza effettiva della insolvenza, l'immotivata sottovalutazione delle emergenze del rapporto CP_9 del 23.2.2015, la mancata valutazione del comportamento concludente di;
Pt_1
b) l'errato accertamento della consecuzione fra le due domande di concordato con violazione dell'art. 69 bis l. fall. e 2697 c.c.
2.2 Costituitasi, concludeva per il rigetto del gravame e proponeva appello Controparte_1
incidentale affermando l'erroneità della sentenza nella parte in cui vi è ritenuta operante la limitazione di cui all'art. 70, comma 3, l. fall., sorretta da motivazione giudicata incomprensibile nonché da documentazione di provenienza della parte interessata, e pertanto domandava la condanna della convenuta al pagamento del maggior importo di € 100.847.74 riconosciuto come astrattamente revocabile dal primo giudice.
2.3 Il seppur regolarmente citato, Controparte_4 rimaneva contumace.
2.4 All'udienza del 14.3.2024, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., le parti costituite hanno precisato le conclusioni e la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, con assegnazione dei termini di rito per il deposito di scritti conclusivi.
***
3.1.1 Esaminando per ragioni di anteriorità logico-giuridica il secondo motivo di gravame, si dà
7 atto che vi sono precedenti dell'intestata Corte, formatisi a seguito delle azioni revocatorie esperite dal NT Ce.Di. SI Centro Nord S.p.A nei confronti di banche e fornitori, sulla consecuzione tra le due procedure proposte dalla società poi fallita nel 2015 e 2016 (v. sent. n.
1790/2024 pubblicata il 15.10.2024, sent. 2416/2025 pubblicata il 7.7.2025, sent. 2512/2025 pubblicata il 15.7.2025), ai cui esiti non vi è motivo di discostarsi neppure nella presente sede.
Secondo l'assunto dell'appellante, avendo depositato nel procedimento di primo grado unicamente la relazione ex art. 172 l. fall. del Commissario Giudiziale, la curatela non ha dimostrato l'identità fra gli stati d'insolvenza che hanno anticipato le due iniziative ex art. 161
l.fall., identità necessaria a configurare la consecuzione delle procedure ex art. 69 bis l. fall.; detti rilievi, già espressi anche in primo grado, sono stati disattesi dal Tribunale, che, secondo , Pt_1
si è limitato ad affermare in modo apodittico la consecuzione tra le procedure per via del decorso temporale fra le due domande di concordato e l' insolvenza alla data della prima domanda di concordato per la sussistenza di una rilevante esposizione debitoria, pari già ad oltre € 100 milioni.
3.1.2 Il motivo è infondato.
Il Tribunale, ravvisando la continuità tra il concordato prenotativo c.d. in bianco (luglio 2015) poi revocato e il concordato preventivo sfociato nel fallimento (marzo 2016/settembre2017), ha correttamente fatto retroagire il periodo sospetto alla data di presentazione del primo concordato preventivo.
L'art. 69 bis, comma 2. l.fall., dispone che “nel caso in cui alla domanda di concordato preventivo segua la dichiarazione di fallimento, i termini di cui agli articoli 64, 65, 67, primo e secondo comma, e 69 decorrono dalla data di pubblicazione della domanda di concordato nel registro delle imprese”. Ai fini della revocatoria fallimentare, dunque, le due procedure devono essere considerate in modo unitario, con la conseguenza che il dies a quo del periodo sospetto dev'essere retrodatato al momento della domanda di concordato. Né può escludersi la
8 consecuzione nell'eventualità in cui tra le due procedure sia intercorsa una formale soluzione di continuità, atteso che la continuità tra i procedimenti “non si risolve in un mero dato temporale, configurandosi, per converso, come fattispecie di consecuzione (più che di successione) tra essi, il fallimento rappresentando lo sviluppo della condizione di dissesto che diede causa alla precedente procedura concorsuale” (v. Cass., n. 6031/2014).
La consecuzione fra procedure trova fondamento nella sostanziale sovrapponibilità dei presupposti delle singole procedure consecutive - in una prospettiva non cronologica, bensì logica- a prescindere dalla presenza di una finale dichiarazione di insolvenza, rivenendo, altresì, la ratio giustificatrice nell'unica e comune finalità delle procedure coinvolte di dare soluzione alla medesima situazione di crisi economica, la cui unicità del fenomeno sostanziale anima ciascuna procedura nel porvi rimedio mediante un regime consecutivo di procedura concorsuale.
Per tale ragione, la consecuzione è un fenomeno generalissimo consistente nel collegamento fra procedure concorsuali di qualsiasi tipo volte a regolare una coincidente situazione di dissesto dell'impresa, che trova nell'art. 69 bis l.fall. una sua particolare disciplina nel caso in cui esso si atteggi a consecuzione fra una o più procedure minori e un fallimento finale (Cass., n. 15724/19 nonché n. 16531/22, secondo cui la consecuzione tra le procedure sussiste quando le stesse siano poste in essere per “regolare una coincidente situazione di dissesto”).
Allorquando vi sia uno iato temporale tra la chiusura della procedura minore e la dichiarazione di fallimento, secondo quanto sancito dalla giurisprudenza di legittimità “ove si accerti a posteriori che lo stato di crisi in base al quale era stata chiesta l'ammissione al concordato in realtà coincideva con quello d'insolvenza, l'efficacia della dichiarazione di fallimento va retrodatata alla data di presentazione della predetta domanda»; «tale unitarietà non viene meno neppure nel caso in cui tra le diverse fasi sussista uno iato temporale, purché si tratti di un intervallo di estensione non irragionevole, tale cioè da non risultare esso stesso sintomatico dell'intervenuta variazione del presupposto delle due procedure” (Cass., n. 215/2022). Peraltro,
9 “il principio di consecuzione tra le procedure è destinato ad operare, con la conseguente retrodatazione del dies a quo del periodo sospetto alla data di pubblicazione della domanda di concordato, anche nell'ipotesi in cui a quest'ultima non abbia fatto seguito il provvedimento di ammissione alla procedura, per essere stata la domanda respinta o abbandonata” (ancora Cass.,
n. 215/2022).
Tanto premesso, il ritorno “formale” in bonis di Ce.Di., avvenuto a seguito dell'anticipata chiusura della prima procedura di concordato c.d. con riserva, non è utile a dimostrare la sussistenza - ovvero il superamento – di condizioni finanziarie e patrimoniali già compromesse al momento della domanda di concordato prenotativo depositata nel luglio 2015, posto che non
è risultata affatto efficace né decisiva la prospettiva di un aumento di capitale, deliberato ma non realizzato, per sancire l'insussistenza della consecuzione, risultando chiaro, in assenza di qualsivoglia significativa novità, che le condizioni di crisi irreversibile sussistevano nel 2015 e non hanno trovato soluzione neppure temporanea nei mesi successivi, e tantomeno nei due mesi e mezzo che hanno rappresentato lo iato temporale tra la conclusione della prima procedura e l'avvio della seconda. Ciò è ben chiarito dalla relazione ex art. 172 l.fall. (all. 6 fascicolo appellato), nella quale il commissario giudiziale, oltre ad affermare nel paragrafo
5.CAUSE
DELLA CRISI (pag. 48-53 del documento, v. da pag. 48: “Lo scrivente ritiene però che le cause della crisi, la cui genesi appare risalente nel tempo, siano riconducibili anche ad un sistema ormai consolidato e caratterizzato dai seguenti aspetti patologici (…)”) la preesistenza di condizioni originanti la crisi economico-finanziaria di Ce.Di., già rappresentava l'esito dell'operazione di ristrutturazione di cui il ridetto aumento di capitale costituiva soltanto uno degli step: “nel corso del 2015, come si è più sopra evidenziato, la Società ha cercato di predisporre ed attuare una ristrutturazione aziendale con il supporto di Controparte_10 che presupponeva l'adesione da parte dei soci all'aumento di capitale sociale di 15 milioni di euro circa (da “liberare” anche mediante compensazione con i crediti da premialità) ed il
10 supporto delle banche con nuove linee di credito da rimborsare nel medio termine. Tale tentativo di rilancio, che doveva realizzarsi attraverso il primo piano di concordato preventivo del 2015, non ebbe successo a causa sia della difficoltà manifestata in capo ad alcuni soci consorziati a sottoscrivere ed a versare l'aumento di capitale sociale sia della indisponibilità del sistema bancario a concedere il proprio sostegno a DI SI;
nell'ambito della continuità aziendale, sia pure sotto l'ombrello protettivo del concordato preventivo ex art. 161, comma 6, L.F., la Società non riusciva a far fronte ai propri fabbisogni finanziari ed a pagare con regolarità le forniture
(assistite dalla prededuzione) con conseguente perdita di fiducia da parte sia dei fornitori (che più o meno gradualmente cessarono i rapporti commerciali) sia dei clienti (soci o affiliati) che non vedevano garantito l'assortimento della merce negli scaffali”).
Che l'insolvenza prima e dopo la procedura avviata nel 2015 sia stata la medesima lo dimostra infine la situazione debitoria desumibile sia dalle tabelle allegate dal Curatore alle pag. 47 e 48 della Relazione medesima sia dai bilanci allegati nel corso del giudizio di primo grado dal
NT (doc. 18).
Considerato, in conclusione, che:
- il 15.7.2015 Ce.Di. ha depositato la domanda di concordato c.d. in bianco;
-il 16.7.2015 il ricorso è stato pubblicato nel registro delle imprese;
-il 24.12.2015 il decreto di ammissione al concordato preventivo prenotativo è stato revocato e la società è tornata solo formalmente in bonis sino al 10.3.2016, quando ha depositato un nuovo ricorso per concordato preventivo;
-il 30.3.2016 il Tribunale di Vicenza ha emesso il provvedimento di ammissione al concordato, poi revocato con dichiarazione di fallimento della società in data 27.9.2017, il Tribunale ha valutato in modo condivisibile la consecuzione in termini temporali tra le procedure giudicando coincidente lo stato d'insolvenza che ha determinato l'accesso alla prima procedura concordataria con quello che ha portato al fallimento della società, dal momento che
11 tra la chiusura senza esito della prima procedura per concordato in bianco (24.12.2015) e la presentazione del secondo ricorso (10.3.2016) è intercorso un breve lasso di tempo (inferiore a tre mesi), durante il quale non risulta essere stata posta in essere nessuna operazione in grado di risolvere e superare positivamente la precedente situazione debitoria. Né detto intervallo temporale, considerata la successione di più procedure concorsuali a carico del medesimo soggetto economico, determina di per sé soluzione di continuità fra i procedimenti medesimi, costituenti, di norma, espressione della medesima crisi economica dell'impresa, salvo che detto intervallo non costituisca uno degli elementi dimostrativi della variazione dei presupposti
(soggettivi ed oggettivi) del fenomeno della unificazione delle varie procedure (Cass., n.
32417/2019).
Alla luce delle considerazioni sopra esposte, deve ritenersi applicabile il principio della consecutio di cui all'art. 69 bis, comma 2, l.f., data la continuità tra le procedure, funzionali a risolvere la stessa situazione di insolvenza, come affermato dal primo giudice, di talché il semestre sospetto da prendere in considerazione era ed è quello intercorso tra il 15.1.2015 ed il
15.7.2015.
3.2.1 Con il primo motivo di gravame, reclama il difetto di prova dell'insolvenza e della Pt_1
relativa scientia decoctionis in capo alla convenuta, osservando che dalle dichiarazioni dei testi, ex dirigenti di Ce.Di., e è stata semmai confermata la presenza di uno stato CP_11 CP_7 di mera crisi, cui si è tentato di far fronte mediante una ristrutturazione finanziaria in via di realizzazione nei mesi cui si riferiscono i pagamenti dedotti;
in tal senso essa invoca anche il report del 23.2.2015 relativo a Ce.Di. che indicava un merito creditizio “buono”; CP_9
l'appellante osserva infine che, se avesse saputo dell'insolvenza di Ce.Di., avrebbe interrotto le nuove forniture o subordinato le stesse al loro contestuale pagamento, laddove invece ha proseguito a rifornire regolarmente la controparte, addirittura aumentando la propria posizione creditoria.
12 3.2.2 Il motivo è privo di fondamento.
Com'è noto, circa l'onere probatorio incombente sulla Curatela, secondo quanto previsto dall' art. 67, comma 2, l.fall. in tema di revocatorie fallimentari, la Suprema Corte (v. in particolare
Cass., n. 29257/2019) ha statuito che la conoscenza dello stato di insolvenza da parte del terzo contraente, pur dovendo essere effettiva, può essere provata anche mediante indizi e fondata su elementi di fatto, purché idonei a fornire la prova per presunzioni di tale effettività (cfr. Cass. nn.
18196/2012, 2916/2016, 7163/2020 e 13512/2021, in motiv. Cass. 13445/2023).
Analizzando la documentazione allegata dal NT (All. nn. 4 – 24 – 25) e dall'assuntore subentrato nella posizione sostanziale della Curatela (All. 1), nonché le Controparte_1 dichiarazioni rese dai testi , e si deve ritenere provato che la creditrice fosse Tes_1 CP_11 CP_7
a conoscenza dello stato di insolvenza della fallita.
Rileva in tal senso, in primo luogo, l'accumulo di notevoli e crescenti ritardi nei pagamenti delle forniture (dai 102 ai 161 giorni dalla data di scadenza della fattura), nonché il piano di rientro del febbraio 2025: la ricalendarizzazione del debito si è resa necessaria proprio perché i pagamenti avevano perso ogni parvenza di regolarità ma anche le nuove scadenze non sono state rispettate
(v. i pagamenti effettuati dalla fallita di cui ai docc. n. 24-25 del NT, rispetto al debito accumulato nei confronti dell'appellante), ciò non potendo non recare alla percezione del fornitore l'evidenza dell'impossibilità non transeunte di adempimento da parte della debitrice.
Si leggano (pag. 2 verbale di udienza del 19.1.2023) poi le dichiarazioni del teste CP_11
“abbiamo chiesto dei piani di rientro e le forniture, ma non si pagava solo chi ci faceva le Cont forniture. Tutto il programma di ristrutturazione era anche basato sul finanziamento della Cont e poi viste le vicissitudini che hanno colpito , il nostro programma di ristrutturazione non è andato in porto. Adr: la richiesta al fornitore veniva fatta dal commerciale su indicazione della dirigenza;
l'approvvigionamento ci consentiva di perseguire ancora degli introiti per far girare
l'impresa e cercare di uscire dalla situazione di difficoltà. Comunque tutti i fornitori erano in
13 fila per il pagamento e il finanziamento serviva proprio per pagare i fornitori che avevano fatto
i blocchi delle merci, anzi tutti i fornitori. Cioè anche se il fornitore non forniva più veniva comunque pagato, man mano che recuperavamo finanza. I pagamenti avvenivano in base al piano di rientro. I piani di rientro erano per tutti i fornitori e non solo per quelli che fornivano
o al contrario che non fornivano”; nonché (pag. 2, verbale di udienza del 18.10.2022), quelle del teste;
“nel momento in cui DI SI non rispettava il piano di rientro era normale che Tes_1
tutti i fornitori si lamentassero del mancato rispetto;
però poi le loro minacce del blocco di consegne non avevano seguito, in quanto rimaneva l'interesse in ogni caso a servire Pt_4 da maggio 2014 c'era crisi finanziaria e quindi già a maggio 2014 erano stati stipulati piani di rientro;
quando a dicembre – gennaio questi piani di rientro erano stati disattesi, da gennaio – marzo c'erano stati incontri con i fornitori per dilazionare nuovamente i piani di rientro, aspettando aumenti di capitali e finanziamenti bancari”.
Costituiscono ulteriori elementi indiziari il sollecito inoltrato da a Ce.Di. il 20.5.2015 Pt_1
(All. n. 26 fascicolo , nonché la corrispondenza intercorsa tra le parti (All. n. Controparte_1
27-28-29 fascicolo appellata) dalla cui lettura si rilevano ulteriori tentativi di elaborare piani di rientro con scadenze posticipate rispetto ai termini inizialmente concordati, sempre animati dal prevalente interesse delle parti di proseguire il rapporto commerciale, interesse che spiega anche il fatto che le forniture siano proseguite nonostante l'evidenza dello stato d'insolvenza:
l'importanza di quel rapporto “costringeva” a non interrompere le forniture Parte_1 per non perdere definitivamente il credito accumulato e le prospettive di prosecuzione della propria attività commerciale, che la stessa convenuta ha indicato di aver svolto principalmente nei confronti della società poi fallita.
Quanto ritenuto, anche tralasciando - in quanto di parte - le elaborazioni esposte dalla curatela che evidenziano come l'insolvenza risalisse addirittura ad anni prima, trova conferma nella c.t.u. prodotta da (All. n. 1), utilizzabile e liberamente valutabile dall'odierno Controparte_1
14 Collegio ex art. 116 c.p.c. anche se proveniente da altro procedimento del quale era parte il
NT (e poi l'assuntore , in cui il Consulente nominato ha (pag. 14 e poi Controparte_1 pag. 22) così concluso: “Sulla base delle considerazioni sopra riportate, la scrivente conclude che: • le condizione del dissesto dell'attrice si siano manifestate in dati oggettivi, consultabili e univocamente interpretabili fin dai primi mesi dell'esercizio 2015 e che la situazione di crisi finanziaria esistesse quantomeno a partire dall'anno 2013”.
Non merita invece condivisione quanto dedotto dall'appellante in merito alla differenza tra “mera crisi o difficoltà finanziaria” ed “insolvenza” della fallita al momento delle operazioni revocate, dal momento che le dichiarazioni testimoniali sopra riportate hanno confermato una condizione di oggettiva ed apprezzabile impossibilità di rispettare gli obblighi di pagamento nei termini pattuiti già - quantomeno - da febbraio 2015..
In egual modo, il Tribunale ha ben interpretato anche le risultanze di cui all'indagine riferita al rapporto ”, che non potevano superare le sopra menzionate evidenze: nel rapporto CP_9
perantro, nonostante la sintetica valutazione del merito creditizio di Ce.Di. come “buono” a febbraio 2015, si riportava una posizione finanziaria fortemente negativa della fallita già al 2013
(v. pag. 14 del documento).
S'aggiunga che la definizione di un piano di rientro tra debitrice e creditrice, secondo la costante giurisprudenza di merito, reca ipso facto una presunzione di consapevolezza dell'accipiens - quale operatore professionale che fa uso dell'ordinaria diligenza ex art. 1176, c.2, c.c. - circa l'impossibilità di ricevere dal debitore il soddisfacimento della propria pretesa economica nei termini inizialmente stabili ovvero successivamente concordati (v. Corte d'Appello di Bologna, sent. n. 780/22: “primo indice presuntivo della scientia decoctionis è costituito dall'accettazione della proposta di un piano di rientro da parte del [...] che comportava l'assenso ad una dilazione del pagamento. 14. Sul punto non coglie nel segno la difesa dell'appellante nel sostenere che le dilazioni vadano considerate come un unico elemento presuntivo (che comunque può già fondare
15 il convincimento del giudice), considerando che nei rapporti fra le parti, già dal 2012 era in uso tale forma di pagamento;
difatti occorre valorizzare i tempi e le modalità di tali dilazioni reiterate nell'arco temporale di due anni. 15. Le prolungate dilazioni richieste da (quattro) rispetto ai debiti scaduti ( ), assumono carattere di sistematicità e la loro vicinanza cronologica
(a distanza di pochi mesi l'una dall'altra anche per fatture risalenti nel tempo) induce alla ragionevole conclusione che l'accipiens avesse percepito il sintomo inequivocabile della incapacità della di adempiere tempestivamente e regolarmente alle proprie obbligazioni sin dalla prima richiesta del dicembre 2012; tale circostanza costituisce una presunzione grave, precisa e concordante su cui poter fondare il convincimento del giudice. 16. Significativo è quanto risulta nel secondo "piano di pagamento" del luglio 2013 ove l Parte_1 si impegna "a eseguire gli ordini in essere e la prosecuzione delle future attività"; la specificazione di detto impegno da parte dell [...] evidenzia che la creditrice fosse giunta a nutrire scarsa fiducia per gli impegni assunti da , tanto da impegnarsi a garantire espressamente a sua volta
l'adempimento delle proprie obbligazioni future a conferma del sospetto della creditrice della non solvibilità della debitrice”; in senso analogo, Corte d'Appello di Milano, sent. n. 1534/2020:
“Quanto all'incapacità di [...] (per mancata lettura dei quotidiani o incapacità di utilizzo dei mezzi informatici) di reperire le informazioni necessarie a percepire lo stato di insolvenza di
[…] anche ove si volesse accogliere la ricostruzione della ditta individuale, fondata sulle peculiari condizioni del […] essa non sarebbe sufficiente ad escludere la scientia decoctionis in capo allo stesso […]. E infatti, le circostanze che l'imprenditore individuale, nelle sue condizioni, non avrebbe potuto conoscere sono generiche e non direttamente attinenti all'odierno convenuto (attinenti invece alla possibilità che un generico soggetto potesse avere contezza dello stato di insolvenza di […] attraverso la consultazione dei bilanci, dei siti internet specializzati e delle sezioni dedicate dei quotidiani). Su tali circostanze prevalgono invece quelle
(sicuramente conosciute da […] e già elencate) che fondano presunzioni circa una conoscenza
16 specifica ed effettiva in capo al […] dello stato di decozione di […] (cfr. Cass. 10500/2019): quelle cioè attinenti alla ricezione e accettazione del piano di rientro di […] alla pretesa di ottenere pagamenti contestuali o addirittura anticipati rispetto alle forniture, alla misura esigua dei debiti non pagati da […] rispetto alle dimensioni dell'impresa, alla contiguità territoriale in cui le imprese operavano. (ii) Se, dunque (in accordo con la giurisprudenza di legittimità che afferma la necessità di valutare le circostanze concrete in cui si trovava l'accipiens, cfr. la già citata Cass. 3327/2020), la dedotta impossibilità (o meglio difficoltà) di […] di conoscere circostanze rilevanti, in ragione della sua peculiare condizione soggettiva, può ritenersi plausibile (pur non portando di per sé all'esclusione della scientia decoctionis in capo all'odierno convenuto), in ogni caso deve ritenersi che il […] fosse comunque in grado di apprezzare le circostanze da lui effettivamente conosciute, e dalle stesse potesse derivarne la consapevolezza dello stato di insolvenza di […] Infatti, l'imprenditore commerciale che accetta pagamenti nell'ordine delle centinaia di migliaia di euro e che da anni conosce e opera a contatto di una società come […] non può legittimamente eccepire la propria incapacità di apprezzare circostanze rilevanti ai fini della scientia decoctionis del soggetto con cui opera, ponendosi tale eccezione direttamente in contrasto (tanto da risultare con essa incompatibile) con l'attività d'impresa effettivamente e professionalmente svolta dal soggetto che ha proposto
l'eccezione. Il ragionamento svolto risulta ancor più fondato ove si consideri che lo stesso art.
1176, comma 2, c.c. (pur se nell'ambito dell'adempimento alle obbligazioni assunte) pone a carico dell'imprenditore un grado di diligenza diverso e più elevato rispetto a quello posto a carico del soggetto non imprenditore/professionista. In sostanza, un imprenditore commerciale non può efficacemente eccepire la propria incapacità di comprendere correlazioni economico- finanziarie di base (come quelle che ricollegano numerosi elementi di fatto allo stato di insolvenza di un soggetto), dal momento che tale incapacità è incompatibile con la figura stessa dell'imprenditore e con il grado di diligenza ad esso richiesto dal codice civile”).
17 Alla luce delle suesposte considerazioni, merita condivisione la decisione del Tribunale di ritenere dimostrato che fosse a conoscenza dello stato d'insolvenza di Ce.Di. almeno da Pt_1 febbraio 2015; ne consegue il rigetto dell'appello principale.
***
4.1 Oltre a resistere al gravame principale, ha presentato appello incidentale Controparte_1 censurando l'applicazione l'art. 70, comma 3, l. fall.: non sussisteva secondo l'assuntore del concordato fallimentare il presupposto del rapporto continuativo previsto dalla citata norma;
inoltre il calcolo sarebbe stato fondato su documentazione unilaterale della convenuta ed espresso in termini incomprensibili.
4.2 Le doglianze espresse dall'appellante incidentale sono infondate.
La documentazione posta dal giudice di prime cure alla base del calcolo è la medesima, relativa alle forniture effettuate da ai crediti per l'effetto maturati ed ai pagamenti (in Parte_1 parte) ricevuti, assunta al fine dell'individuazione delle rimesse revocabili e della valutazione circa la conoscenza dello stato d'insolvenza.
La stessa documentazione reca senza dubbio evidenza del carattere continuativo del rapporto di fornitura di generi alimentari richiesto da DI Si.Sa., essendo documentate somministrazioni di prodotti ortofrutticoli senza soluzione di continuità negli anni, con fatturazione circa due volte al mese nel periodo 2013-2015.
Nella parte in cui il motivo si limita ad indicare come incomprensibile il conteggio esposto dal
Tribunale, risulta affetto da inammissibilità per genericità: la sentenza riporta in dettaglio il calcolo effettuato e l'appellante non ha chiarito quali elementi assunti alla base del conteggio siano errati o quale diversa operazione sarebbe stata corretta.
Nella sentenza di primo grado si legge: CP_1
“L'art. 70 III prevede che “…il terzo deve restituire una somma pari alla differenza tra l'ammontare massimo raggiunto dalle sue pretese, nel periodo per il quale è provata la conoscenza
18 dello stato d'insolvenza, e l'ammontare residuo delle stesse, alla data in cui si è aperto il concorso.”
Ora, a fronte di un debito al 31/12/14 di €138.368,98, vi sono state erogazioni di forniture per
€381.316,26 e pagamenti per soli €123.531,51.
Il debito residuato dopo la sospensione delle forniture (avvenuta al 31/5/15) era di ben
€257.785,75 a fronte del picco di esposizione pari a €305.540,55.
Ora, la differenza tra €305.540,55 e €257.785,75 è pari a €47.754,80 cioè inferiore alla somma da revocare e pari a €100.847,74.
Ne discende che la domanda va accolta nei limiti del minor importo di €47.754,80”.
Considerando la sussistenza degli elementi utili a disporre la revocazione dei pagamenti a partire dal febbraio 2015 (ossia dalla data del piano di rientro concordato tra le parti), il primo giudice, nell'applicare la norma espressa dall'art. 70, comma 3, l. fall., ha correttamente operato la sottrazione aritmetica tra il picco di esposizione raggiunto dalla fallita ed il debito da essa residuato dopo la sospensione delle forniture, ottenendo una differenza di € 47.754,80 a favore del fallimento.
L'appellante incidentale, invece, non ha chiarito le motivazioni per le quali detto calcolo sarebbe incomprensibile né ha prospettato calcoli differenti rispetto a quelli presenti in sentenza, limitandosi a formulare contestazioni generiche, non utili a dimostrare l'erroneità della decisione gravata.
***
5.1 Alla luce delle considerazioni esposte, s'impone il rigetto sia dell'appello principale sia dell'appello incidentale, con conseguente conferma della sentenza di primo grado.
La reciproca soccombenza delle parti giustifica la compensazione integrale delle spese di lite.
Dev'essere altresì dichiarata con riguardo ad entrambe le parti la sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, con conseguente
19 obbligo in capo alle stesse di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già corrisposto.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Venezia, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. rigetta gli appelli proposti in via principale e in via incidentale e, per l'effetto, conferma la sentenza n. 1592/2023 pubblicata in data 9.3.2023, del Tribunale di Vicenza;
2. dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite;
3. dichiara sussistenti i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 30 maggio 2002,
n. 115, con conseguente obbligo in capo all'appellante principale ed all'appellante incidentale di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già corrisposto.
Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio del 9 ottobre 2025.
Il Consigliere Estensore Il Presidente
SC PE FF GU NT
20
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
Prima Sezione civile
R.G. 2020/2023
La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
dott. GU NT Presidente dott. Federico Bressan Consigliere dott. SC PE FF Consigliere est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al ruolo il 14.11.2023, promossa con atto di citazione da (P.IVA ), con sede legale in Francavilla al Mare (CH) – Parte_1 P.IVA_1 via D' Annunzio n. 70/a, in persona del legale rappresentante dott. , Parte_2 rappresentata e difesa dall'avv. Duilio Manella;
appellante principale e appellata incidentale contro
P.IVA ), con sede legale in Milano, Via Donizetti n. 20, in Controparte_1 P.IVA_2
persona del proprio amministratore unico , nella sua qualità di assuntore CP_2 Controparte_3
del concordato Fallimentare del NT DI SI centro Nord S.p.A, rappresentata e difesa dagli avv.ti Federico Corti, Chiara e Laura Gervasoni;
appellata principale e appellante incidentale
1 e
Controparte_4
(P.IVA. ), con sede legale in Grisignano di Zocco (VI), alla via Serenissima nn. 10- P.IVA_3
14, in persona del Curatore Fallimentare dott. , contumace;
Controparte_5
appellata principale
Oggetto: “Azione revocatoria fallimentare (artt. 67 e ss.)”; appello avverso la sentenza n.
1592/2023 pubblicata in data 9.3.2023, R.G. n. 592/2020, emessa dal Tribunale di Vicenza in data 10.8.2023.
CONCLUSIONI
Per l'appellante principale e appellata incidentale Controparte_1
“In via preliminare
Dichiarare inammissibile la produzione dell'elaborato peritale 30.3.2023 ex adverso versato in atti, e posto a fondamento delle proprie difese
Nel merito
Perché voglia accogliere l'appello e rigettare la domanda proposta in 1° grado dalle parti appellate di inefficacia dei pagamenti effettuati dalla società fallita nel periodo 15.1.2015 –
15.7.2015:
1) in via principale per difetto di prova (a carico delle appellate) della conoscenza da parte della appellante dello stato di insolvenza della società fallita;
2) in via di subordine per difetto di prova della consecuzione fra la prima e la seconda domanda di concordato ai sensi e per gli effetti dell'art. 69bis co.2 L.F. con conseguente difetto del requisito temporale di cui all'art 67 co. 2 LF. per l'effetto:
2 3) condannare la al rimborso della somma di € 52.377,74 (in corso di pagamento CP_1
in esecuzione della sentenza di 1° grado) - di cui €. 47.754,80 per sorte capitale ed il residuo per interessi e spese di soccombenza - oltre interessi dalla data del pagamento al rimborso;
Sempre nel merito
4) rigettare in ogni caso l'appello incidentale siccome infondato;
5) condannare le appellanti in solido alla refusione delle spese e competenze del doppio grado di giudizio”.
Per l'appellata principale e appellante incidentale Controparte_1
“nel merito, rigettare l'appello avversario in quanto infondato in fatto e in diritto;
in via di appello incidentale, per i motivi esposti in narrativa, in parziale riforma della sentenza
n. 1592/2023 del Tribunale di Vicenza, previ gli opportuni accertamenti, dichiarare la revocabilità e la conseguente inefficacia ai sensi dell'art. 67, comma 2, l.fall. dei pagamenti sopra descritti per complessivi € 100.847,74 e per l'effetto condannare la convenuta a versare a la somma di €100.847,74 ovvero quella maggiore o minore somma che risulterà in CP_1 corso di causa, oltre interessi al tasso legale e alla rivalutazione monetaria dalla presente domanda al saldo;
in ogni caso, con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.1 conveniva Controparte_4 Controparte_6 innanzi al Tribunale di Vicenza chiedendo l'accertamento e la declaratoria di inefficacia ex art. 67, c. 2, l.fall. dei pagamenti effettuati dalla società in bonis verso la convenuta nel periodo sospetto per complessivi € 123.531,51, e per l'effetto la condanna della stessa al versamento della predetta somma, ovvero del diverso importo accertato in corso di causa, oltre interessi al tasso legale e rivalutazione monetaria. Esponeva che la società aveva depositato il 15.7.2025 avanti al
Tribunale di Vicenza ricorso per concordato preventivo “prenotativo”, pubblicato nel Registro
3 delle imprese il giorno successivo e poi revocato il 24.12.2015 per mancato deposito della proposta e del piano nel termine assegnato, e che il 10.3.2016 la stessa aveva depositato un nuovo ricorso per concordato preventivo, venendo ammessa alla procedura con provvedimento del
30.3.2016; la società era stata posta in liquidazione volontaria nel gennaio 2017; con provvedimento del 21-27.9.2017, il Tribunale aveva revocato il decreto di ammissione per mancata approvazione del concordato da parte dei creditori e contestualmente dichiarato il fallimento della società. Affermava la curatela che, dalle verifiche svolte, la fallita aveva effettuato in favore di pagamenti per l'acquisto di prodotti alimentari deperibili per Pt_1 complessivi € 123.531,51 nel periodo compreso tra il 21.1.2015 ed il 10.5.2015, semestre precedente la data di pubblicazione nel Registro delle imprese del ricorso per concordato preventivo “prenotativo” da considerarsi “sospetto” ex art. 69 bis, c.2, l. fall., dal momento che vi era consecuzione tra la prima procedura e la successiva richiesta di concordato depositata il
10.3.2016. Con riguardo, invece, alla scientia decoctionis in capo alla convenuta, il NT rilevava che le operazioni revocabili inerivano a commesse i cui pagamenti dovevano essere, secondo previsione di legge e di fattura, corrisposti entro trenta giorni dalla consegna/ritiro del prodotto e che, invece, avevano maturato un ritardo variabile e crescente tra i 102 e 161 giorni, ed erano stati oggetto di piani di rientro.
1.2 Costituitosi, contestava la ricostruzione attorea, chiedendo il rigetto delle domande Pt_1 avanzate nei suoi confronti, ovvero, in subordine la limitazione dell'obbligo di restituzione nei termini di cui all'art. 70, c. 3., l. fall. Premesso che la fallita era la cliente che garantiva la maggior parte dei suoi ricavi, precisava che agli inizi di febbraio 2015, responsabile per gli CP_7 acquisti presso il Centro Agroalimentare della cliente, aveva comunicato la riorganizzazione dei pagamenti in favore dei fornitori di Ce.Di., proponendo: il saldo a breve termine delle forniture di ottobre (come previsto dalle vecchie pattuizioni); la suddivisione in quattro ratei da corrispondere tra aprile e maggio 2015 delle forniture scadute a novembre e dicembre 2014; il
4 pagamento delle forniture decorrenti dal gennaio 2015 nei termini di cui all'art 62 l.n. 27/2012.
Verificato che anche altri distributori avevano accettato la proposta, aveva deciso di Pt_1 aderirvi, ricevendo però soltanto il saldo delle forniture al 31.12.2014 con alcune decurtazioni, sicché, avendo ottenuto il pagamento di € 123.531,51 a fronte di forniture dal gennaio 2015 pari ad € 381.316,26, una volta effettuata un'ultima fornitura il 31.5.2015, viste la consistenza del credito vantato ed il protrarsi del mancato pagamento della prima fattura del gennaio 2015, aveva sospeso ogni rapporto con la cliente pur vantando ancora un credito di € 257.785,75, che aveva poi insinuato nello stato passivo del NT. Affermava la convenuta l'inammissibilità della revocatoria come prospettata per erronea individuazione del semestre sospetto, stante il lungo termine trascorso tra il deposito della prima domanda di concordato e la sua successiva riproposizione, che rendeva semmai rilevante il semestre antecedente alla seconda domanda di concordato proposta nel marzo 2016. Deduceva, altresì, l'inammissibilità/infondatezza della domanda per assenza della scientia decoctionis, poiché, atteso che l'accettazione del piano proposto dalla Ce.Di. non dimostrava la conoscenza del suo stato di insolvenza, le dilazioni effettuate corrispondevano a modalità di pagamento già in uso tra le parti (anche a causa dell'interesse della fornitrice a mantenere il rapporto in essere con la cliente), ed inoltre, il riferimento ai termini di pagamento di cui alla l.n. 231/12 era irrilevante ai fini delle domande revocatorie. Considerando, inoltre, che la stessa Ce.Di. non aveva comunicato nulla in merito alle proprie difficoltà finanziarie ed anzi aveva continuato ad inoltrare ordini, sosteneva che i pagamenti effettuai nel 2015 non potessero essere revocati, poiché avvenuti nei termini d'uso, e dunque coperti dall'esimente di cui all'art. 67, c.3 lett. a), l. fall. In ulteriore subordine, stante la natura continuativa e reiterata dei rapporti di fornitura in vigore tra e Ce.Di., in caso di Pt_1 accoglimento delle domande attoree, la convenuta affermava che la revocatoria dovesse essere contenuta nei termini di cui all'art 70, comma 3, l. fall., potendo trovare accoglimento soltanto nei limiti della differenza fra l'ammontare massimo della esposizione della Ce.Di. ed il debito
5 residuo.
1.3 In data 19.4.2022 interveniva in qualità di assuntore del concordato Controparte_1 fallimentare del , riportandosi alle Parte_3 Controparte_8
conclusioni attoree, previa estromissione del NT dal giudizio.
1.4 Istruita la causa mediante l'assunzione dei capitoli di prova articolati dalle parti, con sentenza del 10.8.2023, pubblicata il 4.9.2023, n. 1592, il Tribunale di Vicenza accoglieva parzialmente le domande attoree e, accertata l'inefficacia dei pagamenti svolti nel periodo sospetto per €
100.847,74, condannava a corrispondere la somma di € 47.754,80 all'attrice, e per essa Pt_1 alla terza intervenuta oltre interessi al tasso legale dalla domanda al saldo. Controparte_1
Condannava altresì la convenuta al pagamento delle spese di lite. Rigettata la richiesta di estromissione dal giudizio del NT, essendo mancato l'assenso espresso di parte convenuta, il Tribunale, analizzata la cadenza temporale dei concordati presentati nel 2015 e
2016, ha ritenuto sussistente la continuità tra le due procedure. Considerato lo stato di insolvenza di Ce.Di. manifestatosi già al momento della prima domanda di concordato preventivo
“prenotativo” proposta nel 2015, che evidenziava un'esposizione debitoria già superiore ai 100 milioni di euro, non diminuita al momento della successiva declaratoria di fallimento, il
Tribunale confermava quale periodo sospetto, alla luce di quanto disposto dall'art. 69 bis l.fall., il semestre antecedente alla prima domanda di concordato, iscritta il 16.7.2015, con decorrenza pertanto dal 16.1.2015. Ritenuta tardiva la produzione documentale allegata dopo lo scambio delle memorie istruttorie, riguardo alla sussistenza della scientia decoctionis in capo alla convenuta il primo giudice ha evidenziato i ritardi con cui nel periodo considerato erano state saldate le forniture, rilevato che in particolare gli ultimi tre versamenti erano intervenuti oltre i
“consueti” ritardi di 90/120 giorni, e che per di più a febbraio le parti si erano accordate per un piano di rientro che lasciava presagire l'impossibilità di Ce.Di. di adempiere con regolarità.
Ritenuta meritevole di accoglimento, invece, la difesa subordinata della convenuta, il Tribunale
6 applicava all'importo che la stessa andava condannata a corrispondere al NT il limite di cui all'art. 70, ult. co., l. fall., ottenendo un quantum pari ad € 47.754,80, oltre interessi dalla data della domanda al saldo.
2.1 Avverso la sentenza, ha proposto tempestivo appello impugnando la Controparte_6
decisione del Tribunale di Vicenza sulla base di due motivi di gravame, coi quali ha censurato:
a) l'errato riconoscimento della scientia decoctionis, la violazione degli artt. 67, c.2, l. fall., 2697
c.c. e 115 c.p.c., l'omesso rilievo della distinzione fra mera crisi ed insolvenza e dei riflessi sugli oneri di allegazione probatoria, l'omessa valorizzazione della necessità di una conoscenza effettiva della insolvenza, l'immotivata sottovalutazione delle emergenze del rapporto CP_9 del 23.2.2015, la mancata valutazione del comportamento concludente di;
Pt_1
b) l'errato accertamento della consecuzione fra le due domande di concordato con violazione dell'art. 69 bis l. fall. e 2697 c.c.
2.2 Costituitasi, concludeva per il rigetto del gravame e proponeva appello Controparte_1
incidentale affermando l'erroneità della sentenza nella parte in cui vi è ritenuta operante la limitazione di cui all'art. 70, comma 3, l. fall., sorretta da motivazione giudicata incomprensibile nonché da documentazione di provenienza della parte interessata, e pertanto domandava la condanna della convenuta al pagamento del maggior importo di € 100.847.74 riconosciuto come astrattamente revocabile dal primo giudice.
2.3 Il seppur regolarmente citato, Controparte_4 rimaneva contumace.
2.4 All'udienza del 14.3.2024, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., le parti costituite hanno precisato le conclusioni e la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, con assegnazione dei termini di rito per il deposito di scritti conclusivi.
***
3.1.1 Esaminando per ragioni di anteriorità logico-giuridica il secondo motivo di gravame, si dà
7 atto che vi sono precedenti dell'intestata Corte, formatisi a seguito delle azioni revocatorie esperite dal NT Ce.Di. SI Centro Nord S.p.A nei confronti di banche e fornitori, sulla consecuzione tra le due procedure proposte dalla società poi fallita nel 2015 e 2016 (v. sent. n.
1790/2024 pubblicata il 15.10.2024, sent. 2416/2025 pubblicata il 7.7.2025, sent. 2512/2025 pubblicata il 15.7.2025), ai cui esiti non vi è motivo di discostarsi neppure nella presente sede.
Secondo l'assunto dell'appellante, avendo depositato nel procedimento di primo grado unicamente la relazione ex art. 172 l. fall. del Commissario Giudiziale, la curatela non ha dimostrato l'identità fra gli stati d'insolvenza che hanno anticipato le due iniziative ex art. 161
l.fall., identità necessaria a configurare la consecuzione delle procedure ex art. 69 bis l. fall.; detti rilievi, già espressi anche in primo grado, sono stati disattesi dal Tribunale, che, secondo , Pt_1
si è limitato ad affermare in modo apodittico la consecuzione tra le procedure per via del decorso temporale fra le due domande di concordato e l' insolvenza alla data della prima domanda di concordato per la sussistenza di una rilevante esposizione debitoria, pari già ad oltre € 100 milioni.
3.1.2 Il motivo è infondato.
Il Tribunale, ravvisando la continuità tra il concordato prenotativo c.d. in bianco (luglio 2015) poi revocato e il concordato preventivo sfociato nel fallimento (marzo 2016/settembre2017), ha correttamente fatto retroagire il periodo sospetto alla data di presentazione del primo concordato preventivo.
L'art. 69 bis, comma 2. l.fall., dispone che “nel caso in cui alla domanda di concordato preventivo segua la dichiarazione di fallimento, i termini di cui agli articoli 64, 65, 67, primo e secondo comma, e 69 decorrono dalla data di pubblicazione della domanda di concordato nel registro delle imprese”. Ai fini della revocatoria fallimentare, dunque, le due procedure devono essere considerate in modo unitario, con la conseguenza che il dies a quo del periodo sospetto dev'essere retrodatato al momento della domanda di concordato. Né può escludersi la
8 consecuzione nell'eventualità in cui tra le due procedure sia intercorsa una formale soluzione di continuità, atteso che la continuità tra i procedimenti “non si risolve in un mero dato temporale, configurandosi, per converso, come fattispecie di consecuzione (più che di successione) tra essi, il fallimento rappresentando lo sviluppo della condizione di dissesto che diede causa alla precedente procedura concorsuale” (v. Cass., n. 6031/2014).
La consecuzione fra procedure trova fondamento nella sostanziale sovrapponibilità dei presupposti delle singole procedure consecutive - in una prospettiva non cronologica, bensì logica- a prescindere dalla presenza di una finale dichiarazione di insolvenza, rivenendo, altresì, la ratio giustificatrice nell'unica e comune finalità delle procedure coinvolte di dare soluzione alla medesima situazione di crisi economica, la cui unicità del fenomeno sostanziale anima ciascuna procedura nel porvi rimedio mediante un regime consecutivo di procedura concorsuale.
Per tale ragione, la consecuzione è un fenomeno generalissimo consistente nel collegamento fra procedure concorsuali di qualsiasi tipo volte a regolare una coincidente situazione di dissesto dell'impresa, che trova nell'art. 69 bis l.fall. una sua particolare disciplina nel caso in cui esso si atteggi a consecuzione fra una o più procedure minori e un fallimento finale (Cass., n. 15724/19 nonché n. 16531/22, secondo cui la consecuzione tra le procedure sussiste quando le stesse siano poste in essere per “regolare una coincidente situazione di dissesto”).
Allorquando vi sia uno iato temporale tra la chiusura della procedura minore e la dichiarazione di fallimento, secondo quanto sancito dalla giurisprudenza di legittimità “ove si accerti a posteriori che lo stato di crisi in base al quale era stata chiesta l'ammissione al concordato in realtà coincideva con quello d'insolvenza, l'efficacia della dichiarazione di fallimento va retrodatata alla data di presentazione della predetta domanda»; «tale unitarietà non viene meno neppure nel caso in cui tra le diverse fasi sussista uno iato temporale, purché si tratti di un intervallo di estensione non irragionevole, tale cioè da non risultare esso stesso sintomatico dell'intervenuta variazione del presupposto delle due procedure” (Cass., n. 215/2022). Peraltro,
9 “il principio di consecuzione tra le procedure è destinato ad operare, con la conseguente retrodatazione del dies a quo del periodo sospetto alla data di pubblicazione della domanda di concordato, anche nell'ipotesi in cui a quest'ultima non abbia fatto seguito il provvedimento di ammissione alla procedura, per essere stata la domanda respinta o abbandonata” (ancora Cass.,
n. 215/2022).
Tanto premesso, il ritorno “formale” in bonis di Ce.Di., avvenuto a seguito dell'anticipata chiusura della prima procedura di concordato c.d. con riserva, non è utile a dimostrare la sussistenza - ovvero il superamento – di condizioni finanziarie e patrimoniali già compromesse al momento della domanda di concordato prenotativo depositata nel luglio 2015, posto che non
è risultata affatto efficace né decisiva la prospettiva di un aumento di capitale, deliberato ma non realizzato, per sancire l'insussistenza della consecuzione, risultando chiaro, in assenza di qualsivoglia significativa novità, che le condizioni di crisi irreversibile sussistevano nel 2015 e non hanno trovato soluzione neppure temporanea nei mesi successivi, e tantomeno nei due mesi e mezzo che hanno rappresentato lo iato temporale tra la conclusione della prima procedura e l'avvio della seconda. Ciò è ben chiarito dalla relazione ex art. 172 l.fall. (all. 6 fascicolo appellato), nella quale il commissario giudiziale, oltre ad affermare nel paragrafo
5.CAUSE
DELLA CRISI (pag. 48-53 del documento, v. da pag. 48: “Lo scrivente ritiene però che le cause della crisi, la cui genesi appare risalente nel tempo, siano riconducibili anche ad un sistema ormai consolidato e caratterizzato dai seguenti aspetti patologici (…)”) la preesistenza di condizioni originanti la crisi economico-finanziaria di Ce.Di., già rappresentava l'esito dell'operazione di ristrutturazione di cui il ridetto aumento di capitale costituiva soltanto uno degli step: “nel corso del 2015, come si è più sopra evidenziato, la Società ha cercato di predisporre ed attuare una ristrutturazione aziendale con il supporto di Controparte_10 che presupponeva l'adesione da parte dei soci all'aumento di capitale sociale di 15 milioni di euro circa (da “liberare” anche mediante compensazione con i crediti da premialità) ed il
10 supporto delle banche con nuove linee di credito da rimborsare nel medio termine. Tale tentativo di rilancio, che doveva realizzarsi attraverso il primo piano di concordato preventivo del 2015, non ebbe successo a causa sia della difficoltà manifestata in capo ad alcuni soci consorziati a sottoscrivere ed a versare l'aumento di capitale sociale sia della indisponibilità del sistema bancario a concedere il proprio sostegno a DI SI;
nell'ambito della continuità aziendale, sia pure sotto l'ombrello protettivo del concordato preventivo ex art. 161, comma 6, L.F., la Società non riusciva a far fronte ai propri fabbisogni finanziari ed a pagare con regolarità le forniture
(assistite dalla prededuzione) con conseguente perdita di fiducia da parte sia dei fornitori (che più o meno gradualmente cessarono i rapporti commerciali) sia dei clienti (soci o affiliati) che non vedevano garantito l'assortimento della merce negli scaffali”).
Che l'insolvenza prima e dopo la procedura avviata nel 2015 sia stata la medesima lo dimostra infine la situazione debitoria desumibile sia dalle tabelle allegate dal Curatore alle pag. 47 e 48 della Relazione medesima sia dai bilanci allegati nel corso del giudizio di primo grado dal
NT (doc. 18).
Considerato, in conclusione, che:
- il 15.7.2015 Ce.Di. ha depositato la domanda di concordato c.d. in bianco;
-il 16.7.2015 il ricorso è stato pubblicato nel registro delle imprese;
-il 24.12.2015 il decreto di ammissione al concordato preventivo prenotativo è stato revocato e la società è tornata solo formalmente in bonis sino al 10.3.2016, quando ha depositato un nuovo ricorso per concordato preventivo;
-il 30.3.2016 il Tribunale di Vicenza ha emesso il provvedimento di ammissione al concordato, poi revocato con dichiarazione di fallimento della società in data 27.9.2017, il Tribunale ha valutato in modo condivisibile la consecuzione in termini temporali tra le procedure giudicando coincidente lo stato d'insolvenza che ha determinato l'accesso alla prima procedura concordataria con quello che ha portato al fallimento della società, dal momento che
11 tra la chiusura senza esito della prima procedura per concordato in bianco (24.12.2015) e la presentazione del secondo ricorso (10.3.2016) è intercorso un breve lasso di tempo (inferiore a tre mesi), durante il quale non risulta essere stata posta in essere nessuna operazione in grado di risolvere e superare positivamente la precedente situazione debitoria. Né detto intervallo temporale, considerata la successione di più procedure concorsuali a carico del medesimo soggetto economico, determina di per sé soluzione di continuità fra i procedimenti medesimi, costituenti, di norma, espressione della medesima crisi economica dell'impresa, salvo che detto intervallo non costituisca uno degli elementi dimostrativi della variazione dei presupposti
(soggettivi ed oggettivi) del fenomeno della unificazione delle varie procedure (Cass., n.
32417/2019).
Alla luce delle considerazioni sopra esposte, deve ritenersi applicabile il principio della consecutio di cui all'art. 69 bis, comma 2, l.f., data la continuità tra le procedure, funzionali a risolvere la stessa situazione di insolvenza, come affermato dal primo giudice, di talché il semestre sospetto da prendere in considerazione era ed è quello intercorso tra il 15.1.2015 ed il
15.7.2015.
3.2.1 Con il primo motivo di gravame, reclama il difetto di prova dell'insolvenza e della Pt_1
relativa scientia decoctionis in capo alla convenuta, osservando che dalle dichiarazioni dei testi, ex dirigenti di Ce.Di., e è stata semmai confermata la presenza di uno stato CP_11 CP_7 di mera crisi, cui si è tentato di far fronte mediante una ristrutturazione finanziaria in via di realizzazione nei mesi cui si riferiscono i pagamenti dedotti;
in tal senso essa invoca anche il report del 23.2.2015 relativo a Ce.Di. che indicava un merito creditizio “buono”; CP_9
l'appellante osserva infine che, se avesse saputo dell'insolvenza di Ce.Di., avrebbe interrotto le nuove forniture o subordinato le stesse al loro contestuale pagamento, laddove invece ha proseguito a rifornire regolarmente la controparte, addirittura aumentando la propria posizione creditoria.
12 3.2.2 Il motivo è privo di fondamento.
Com'è noto, circa l'onere probatorio incombente sulla Curatela, secondo quanto previsto dall' art. 67, comma 2, l.fall. in tema di revocatorie fallimentari, la Suprema Corte (v. in particolare
Cass., n. 29257/2019) ha statuito che la conoscenza dello stato di insolvenza da parte del terzo contraente, pur dovendo essere effettiva, può essere provata anche mediante indizi e fondata su elementi di fatto, purché idonei a fornire la prova per presunzioni di tale effettività (cfr. Cass. nn.
18196/2012, 2916/2016, 7163/2020 e 13512/2021, in motiv. Cass. 13445/2023).
Analizzando la documentazione allegata dal NT (All. nn. 4 – 24 – 25) e dall'assuntore subentrato nella posizione sostanziale della Curatela (All. 1), nonché le Controparte_1 dichiarazioni rese dai testi , e si deve ritenere provato che la creditrice fosse Tes_1 CP_11 CP_7
a conoscenza dello stato di insolvenza della fallita.
Rileva in tal senso, in primo luogo, l'accumulo di notevoli e crescenti ritardi nei pagamenti delle forniture (dai 102 ai 161 giorni dalla data di scadenza della fattura), nonché il piano di rientro del febbraio 2025: la ricalendarizzazione del debito si è resa necessaria proprio perché i pagamenti avevano perso ogni parvenza di regolarità ma anche le nuove scadenze non sono state rispettate
(v. i pagamenti effettuati dalla fallita di cui ai docc. n. 24-25 del NT, rispetto al debito accumulato nei confronti dell'appellante), ciò non potendo non recare alla percezione del fornitore l'evidenza dell'impossibilità non transeunte di adempimento da parte della debitrice.
Si leggano (pag. 2 verbale di udienza del 19.1.2023) poi le dichiarazioni del teste CP_11
“abbiamo chiesto dei piani di rientro e le forniture, ma non si pagava solo chi ci faceva le Cont forniture. Tutto il programma di ristrutturazione era anche basato sul finanziamento della Cont e poi viste le vicissitudini che hanno colpito , il nostro programma di ristrutturazione non è andato in porto. Adr: la richiesta al fornitore veniva fatta dal commerciale su indicazione della dirigenza;
l'approvvigionamento ci consentiva di perseguire ancora degli introiti per far girare
l'impresa e cercare di uscire dalla situazione di difficoltà. Comunque tutti i fornitori erano in
13 fila per il pagamento e il finanziamento serviva proprio per pagare i fornitori che avevano fatto
i blocchi delle merci, anzi tutti i fornitori. Cioè anche se il fornitore non forniva più veniva comunque pagato, man mano che recuperavamo finanza. I pagamenti avvenivano in base al piano di rientro. I piani di rientro erano per tutti i fornitori e non solo per quelli che fornivano
o al contrario che non fornivano”; nonché (pag. 2, verbale di udienza del 18.10.2022), quelle del teste;
“nel momento in cui DI SI non rispettava il piano di rientro era normale che Tes_1
tutti i fornitori si lamentassero del mancato rispetto;
però poi le loro minacce del blocco di consegne non avevano seguito, in quanto rimaneva l'interesse in ogni caso a servire Pt_4 da maggio 2014 c'era crisi finanziaria e quindi già a maggio 2014 erano stati stipulati piani di rientro;
quando a dicembre – gennaio questi piani di rientro erano stati disattesi, da gennaio – marzo c'erano stati incontri con i fornitori per dilazionare nuovamente i piani di rientro, aspettando aumenti di capitali e finanziamenti bancari”.
Costituiscono ulteriori elementi indiziari il sollecito inoltrato da a Ce.Di. il 20.5.2015 Pt_1
(All. n. 26 fascicolo , nonché la corrispondenza intercorsa tra le parti (All. n. Controparte_1
27-28-29 fascicolo appellata) dalla cui lettura si rilevano ulteriori tentativi di elaborare piani di rientro con scadenze posticipate rispetto ai termini inizialmente concordati, sempre animati dal prevalente interesse delle parti di proseguire il rapporto commerciale, interesse che spiega anche il fatto che le forniture siano proseguite nonostante l'evidenza dello stato d'insolvenza:
l'importanza di quel rapporto “costringeva” a non interrompere le forniture Parte_1 per non perdere definitivamente il credito accumulato e le prospettive di prosecuzione della propria attività commerciale, che la stessa convenuta ha indicato di aver svolto principalmente nei confronti della società poi fallita.
Quanto ritenuto, anche tralasciando - in quanto di parte - le elaborazioni esposte dalla curatela che evidenziano come l'insolvenza risalisse addirittura ad anni prima, trova conferma nella c.t.u. prodotta da (All. n. 1), utilizzabile e liberamente valutabile dall'odierno Controparte_1
14 Collegio ex art. 116 c.p.c. anche se proveniente da altro procedimento del quale era parte il
NT (e poi l'assuntore , in cui il Consulente nominato ha (pag. 14 e poi Controparte_1 pag. 22) così concluso: “Sulla base delle considerazioni sopra riportate, la scrivente conclude che: • le condizione del dissesto dell'attrice si siano manifestate in dati oggettivi, consultabili e univocamente interpretabili fin dai primi mesi dell'esercizio 2015 e che la situazione di crisi finanziaria esistesse quantomeno a partire dall'anno 2013”.
Non merita invece condivisione quanto dedotto dall'appellante in merito alla differenza tra “mera crisi o difficoltà finanziaria” ed “insolvenza” della fallita al momento delle operazioni revocate, dal momento che le dichiarazioni testimoniali sopra riportate hanno confermato una condizione di oggettiva ed apprezzabile impossibilità di rispettare gli obblighi di pagamento nei termini pattuiti già - quantomeno - da febbraio 2015..
In egual modo, il Tribunale ha ben interpretato anche le risultanze di cui all'indagine riferita al rapporto ”, che non potevano superare le sopra menzionate evidenze: nel rapporto CP_9
perantro, nonostante la sintetica valutazione del merito creditizio di Ce.Di. come “buono” a febbraio 2015, si riportava una posizione finanziaria fortemente negativa della fallita già al 2013
(v. pag. 14 del documento).
S'aggiunga che la definizione di un piano di rientro tra debitrice e creditrice, secondo la costante giurisprudenza di merito, reca ipso facto una presunzione di consapevolezza dell'accipiens - quale operatore professionale che fa uso dell'ordinaria diligenza ex art. 1176, c.2, c.c. - circa l'impossibilità di ricevere dal debitore il soddisfacimento della propria pretesa economica nei termini inizialmente stabili ovvero successivamente concordati (v. Corte d'Appello di Bologna, sent. n. 780/22: “primo indice presuntivo della scientia decoctionis è costituito dall'accettazione della proposta di un piano di rientro da parte del [...] che comportava l'assenso ad una dilazione del pagamento. 14. Sul punto non coglie nel segno la difesa dell'appellante nel sostenere che le dilazioni vadano considerate come un unico elemento presuntivo (che comunque può già fondare
15 il convincimento del giudice), considerando che nei rapporti fra le parti, già dal 2012 era in uso tale forma di pagamento;
difatti occorre valorizzare i tempi e le modalità di tali dilazioni reiterate nell'arco temporale di due anni. 15. Le prolungate dilazioni richieste da (quattro) rispetto ai debiti scaduti ( ), assumono carattere di sistematicità e la loro vicinanza cronologica
(a distanza di pochi mesi l'una dall'altra anche per fatture risalenti nel tempo) induce alla ragionevole conclusione che l'accipiens avesse percepito il sintomo inequivocabile della incapacità della di adempiere tempestivamente e regolarmente alle proprie obbligazioni sin dalla prima richiesta del dicembre 2012; tale circostanza costituisce una presunzione grave, precisa e concordante su cui poter fondare il convincimento del giudice. 16. Significativo è quanto risulta nel secondo "piano di pagamento" del luglio 2013 ove l Parte_1 si impegna "a eseguire gli ordini in essere e la prosecuzione delle future attività"; la specificazione di detto impegno da parte dell [...] evidenzia che la creditrice fosse giunta a nutrire scarsa fiducia per gli impegni assunti da , tanto da impegnarsi a garantire espressamente a sua volta
l'adempimento delle proprie obbligazioni future a conferma del sospetto della creditrice della non solvibilità della debitrice”; in senso analogo, Corte d'Appello di Milano, sent. n. 1534/2020:
“Quanto all'incapacità di [...] (per mancata lettura dei quotidiani o incapacità di utilizzo dei mezzi informatici) di reperire le informazioni necessarie a percepire lo stato di insolvenza di
[…] anche ove si volesse accogliere la ricostruzione della ditta individuale, fondata sulle peculiari condizioni del […] essa non sarebbe sufficiente ad escludere la scientia decoctionis in capo allo stesso […]. E infatti, le circostanze che l'imprenditore individuale, nelle sue condizioni, non avrebbe potuto conoscere sono generiche e non direttamente attinenti all'odierno convenuto (attinenti invece alla possibilità che un generico soggetto potesse avere contezza dello stato di insolvenza di […] attraverso la consultazione dei bilanci, dei siti internet specializzati e delle sezioni dedicate dei quotidiani). Su tali circostanze prevalgono invece quelle
(sicuramente conosciute da […] e già elencate) che fondano presunzioni circa una conoscenza
16 specifica ed effettiva in capo al […] dello stato di decozione di […] (cfr. Cass. 10500/2019): quelle cioè attinenti alla ricezione e accettazione del piano di rientro di […] alla pretesa di ottenere pagamenti contestuali o addirittura anticipati rispetto alle forniture, alla misura esigua dei debiti non pagati da […] rispetto alle dimensioni dell'impresa, alla contiguità territoriale in cui le imprese operavano. (ii) Se, dunque (in accordo con la giurisprudenza di legittimità che afferma la necessità di valutare le circostanze concrete in cui si trovava l'accipiens, cfr. la già citata Cass. 3327/2020), la dedotta impossibilità (o meglio difficoltà) di […] di conoscere circostanze rilevanti, in ragione della sua peculiare condizione soggettiva, può ritenersi plausibile (pur non portando di per sé all'esclusione della scientia decoctionis in capo all'odierno convenuto), in ogni caso deve ritenersi che il […] fosse comunque in grado di apprezzare le circostanze da lui effettivamente conosciute, e dalle stesse potesse derivarne la consapevolezza dello stato di insolvenza di […] Infatti, l'imprenditore commerciale che accetta pagamenti nell'ordine delle centinaia di migliaia di euro e che da anni conosce e opera a contatto di una società come […] non può legittimamente eccepire la propria incapacità di apprezzare circostanze rilevanti ai fini della scientia decoctionis del soggetto con cui opera, ponendosi tale eccezione direttamente in contrasto (tanto da risultare con essa incompatibile) con l'attività d'impresa effettivamente e professionalmente svolta dal soggetto che ha proposto
l'eccezione. Il ragionamento svolto risulta ancor più fondato ove si consideri che lo stesso art.
1176, comma 2, c.c. (pur se nell'ambito dell'adempimento alle obbligazioni assunte) pone a carico dell'imprenditore un grado di diligenza diverso e più elevato rispetto a quello posto a carico del soggetto non imprenditore/professionista. In sostanza, un imprenditore commerciale non può efficacemente eccepire la propria incapacità di comprendere correlazioni economico- finanziarie di base (come quelle che ricollegano numerosi elementi di fatto allo stato di insolvenza di un soggetto), dal momento che tale incapacità è incompatibile con la figura stessa dell'imprenditore e con il grado di diligenza ad esso richiesto dal codice civile”).
17 Alla luce delle suesposte considerazioni, merita condivisione la decisione del Tribunale di ritenere dimostrato che fosse a conoscenza dello stato d'insolvenza di Ce.Di. almeno da Pt_1 febbraio 2015; ne consegue il rigetto dell'appello principale.
***
4.1 Oltre a resistere al gravame principale, ha presentato appello incidentale Controparte_1 censurando l'applicazione l'art. 70, comma 3, l. fall.: non sussisteva secondo l'assuntore del concordato fallimentare il presupposto del rapporto continuativo previsto dalla citata norma;
inoltre il calcolo sarebbe stato fondato su documentazione unilaterale della convenuta ed espresso in termini incomprensibili.
4.2 Le doglianze espresse dall'appellante incidentale sono infondate.
La documentazione posta dal giudice di prime cure alla base del calcolo è la medesima, relativa alle forniture effettuate da ai crediti per l'effetto maturati ed ai pagamenti (in Parte_1 parte) ricevuti, assunta al fine dell'individuazione delle rimesse revocabili e della valutazione circa la conoscenza dello stato d'insolvenza.
La stessa documentazione reca senza dubbio evidenza del carattere continuativo del rapporto di fornitura di generi alimentari richiesto da DI Si.Sa., essendo documentate somministrazioni di prodotti ortofrutticoli senza soluzione di continuità negli anni, con fatturazione circa due volte al mese nel periodo 2013-2015.
Nella parte in cui il motivo si limita ad indicare come incomprensibile il conteggio esposto dal
Tribunale, risulta affetto da inammissibilità per genericità: la sentenza riporta in dettaglio il calcolo effettuato e l'appellante non ha chiarito quali elementi assunti alla base del conteggio siano errati o quale diversa operazione sarebbe stata corretta.
Nella sentenza di primo grado si legge: CP_1
“L'art. 70 III prevede che “…il terzo deve restituire una somma pari alla differenza tra l'ammontare massimo raggiunto dalle sue pretese, nel periodo per il quale è provata la conoscenza
18 dello stato d'insolvenza, e l'ammontare residuo delle stesse, alla data in cui si è aperto il concorso.”
Ora, a fronte di un debito al 31/12/14 di €138.368,98, vi sono state erogazioni di forniture per
€381.316,26 e pagamenti per soli €123.531,51.
Il debito residuato dopo la sospensione delle forniture (avvenuta al 31/5/15) era di ben
€257.785,75 a fronte del picco di esposizione pari a €305.540,55.
Ora, la differenza tra €305.540,55 e €257.785,75 è pari a €47.754,80 cioè inferiore alla somma da revocare e pari a €100.847,74.
Ne discende che la domanda va accolta nei limiti del minor importo di €47.754,80”.
Considerando la sussistenza degli elementi utili a disporre la revocazione dei pagamenti a partire dal febbraio 2015 (ossia dalla data del piano di rientro concordato tra le parti), il primo giudice, nell'applicare la norma espressa dall'art. 70, comma 3, l. fall., ha correttamente operato la sottrazione aritmetica tra il picco di esposizione raggiunto dalla fallita ed il debito da essa residuato dopo la sospensione delle forniture, ottenendo una differenza di € 47.754,80 a favore del fallimento.
L'appellante incidentale, invece, non ha chiarito le motivazioni per le quali detto calcolo sarebbe incomprensibile né ha prospettato calcoli differenti rispetto a quelli presenti in sentenza, limitandosi a formulare contestazioni generiche, non utili a dimostrare l'erroneità della decisione gravata.
***
5.1 Alla luce delle considerazioni esposte, s'impone il rigetto sia dell'appello principale sia dell'appello incidentale, con conseguente conferma della sentenza di primo grado.
La reciproca soccombenza delle parti giustifica la compensazione integrale delle spese di lite.
Dev'essere altresì dichiarata con riguardo ad entrambe le parti la sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, con conseguente
19 obbligo in capo alle stesse di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già corrisposto.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Venezia, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. rigetta gli appelli proposti in via principale e in via incidentale e, per l'effetto, conferma la sentenza n. 1592/2023 pubblicata in data 9.3.2023, del Tribunale di Vicenza;
2. dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite;
3. dichiara sussistenti i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 30 maggio 2002,
n. 115, con conseguente obbligo in capo all'appellante principale ed all'appellante incidentale di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già corrisposto.
Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio del 9 ottobre 2025.
Il Consigliere Estensore Il Presidente
SC PE FF GU NT
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