CA
Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 11/04/2025, n. 1029 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1029 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1840/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
PRIMA SEZIONE CIVILE composta dai magistrati: dott. Domenico Bonaretti Presidente rel. dott. Alessandra Arceri Consigliere dott. Lorenzo Orsenigo Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa in grado di appello con atto di citazione notificato in data
18.6.2024
DA
CF. e P. IVA ) – in Parte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore– rappresentata e difesa dall'Avv. Laura
Vecchi ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Monza, Via Vittorio
Emanuele II n. 20/A, giusta procura in atti
APPELLANTE
NEI CONFRONTI DI
(C.F. ) – in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2
rappresentante pro tempore – rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni Andrea Riccio
pagina 1 di 12 ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Monza, via Enrico da Monza n. 44, giusta procura in atti
APPELLATA
Oggetto: indebito soggettivo-indebito oggettivo
Causa posta in deliberazione, all'esito della discussione svoltasi ex art. 350-bis cpc all'udienza del 09.04.2025, sulle conclusioni precisate dalle parti all'udienza del
05.02.2025 e di seguito riportate
Conclusioni
Per Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, contrariis reiectis e previe le declaratorie del caso, in riforma della sentenza n. 1480/2024 emessa dal Tribunale di Monza,
Sezione I^ civile, GOT. dott.ssa Luisa Berti, in data 16-20/05/2024 e notificata via pec allo scrivente difensore in data 21/05/2024, nel merito, accogliere tutte le conclusioni già rassegnate nell'interesse della appellante nell'ambito del giudizio di primo grado, conclusioni che vengono qui di seguito ritrascritte e riproposte:
In via principale e nel merito: previo ogni più opportuno accertamento, rigettare tutte le domande avanzate da controparte in quanto infondate in fatto ed in diritto per tutti i motivi indicati nella narrativa dell'atto costitutivo e negli atti successivi;
In ogni caso: con vittoria di spese e compensi del giudizio anche alla luce della temerarietà della lite incardinata da parte attrice.
In via istruttoria:
Si reiterano le istanze istruttorie limitatamente alle parti non ammesse.
In particolare, senza alcuna inversione dell'onere probatorio gravante su parte attrice, si chiede che sia emessa ordinanza esibizione ex art. 210 c.p.c. di tutta la contabilità della relativa all'anno 2018 (libro giornale) nonché del Parte_2
bilancio 2018 e si chiede l'ammissione di CTU contabile volta alla verifica della
pagina 2 di 12 contabilità della relativa all'anno 2018 e del bilancio Parte_3
depositato da presso la Camera di Commercio per Controparte_1
l'accertamento della voce di contabilizzazione del pagamento di Controparte_1
di €.10.000,00= a mezzo assegno bancario del 28 febbraio 2018.
[...]
Si chiede, altresì, che al CTU nominato sia affiancato perito esperto informatico per la verifica della autenticità della contabilità analizzata al fine di scongiurare qualsivoglia opportunistica “manipolazione” della stessa effettuata “ex post”.
Sempre senza inversione dell'onere della prova, si insta per l'ammissione di prova per interrogatorio formale del legale rappresentante ed amministratore Unico di
[...]
, relativamente ai capitoli non ammessi: CP_1 Controparte_2
cap. 4): “Vero che ometteva altresì di richiedere delucidazioni o chiarimenti alla
società convenuta o a qualsiasi socio della stessa, a giustificazione Pt_1
del pagamento effettuato per conto di;
Controparte_1
cap. 5): “Vero che i bilanci relativi gli anni 2017-2018 e 2019 di CP_1
riportano una perdita di esercizio complessiva di €. 580.000,00= come
[...]
risulta dalla lettura del Doc. 4) che si rammostra”;
Cap. 6): “Vero che risulta tuttora in perdita e difficoltà Controparte_1
finanziaria”;
Cap. 7): “Vero che entro quattro mesi dal pagamento dell'importo oggetto della presente causa (28 febbraio 2019), ometteva altresì di presentare all'Ufficio
Tributario competente alcun documento relativo alla fatturazione ai sensi delle leggi tributarie in vigore ed in particolare Decreto legislativo del 18/12/1997 n.
471, art. 8 sub a)”.
Ci si oppone, in ogni caso, alla richiesta di controparte di emissione di ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. formulata in modo del tutto generico e con intento meramente esplorativo e, pertanto, certamente inammissibile. Si chiede infine che, a seguito dell'accoglimento del presente gravame,
pagina 3 di 12 l'appellata sia condannata a restituire a Parte_1
l'importo complessivo di €. 17.186,00, ovvero quel minore importo che dovesse essere ritenuto di giustizia, oltre interessi legali dal 28/05/2024 al pagamento effettivo, come da bonifico eseguito in data 28/05/2024, con riserva di ripetizione e appello, in adempimento della sentenza di primo grado al solo scopo di evitare una azione esecutiva.
Con il favore delle spese legali e dei compensi di avvocato per i due gradi di giudizio.”
Per Controparte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita ogni contraria istanza ed eccezione disattesa e previe tutte le opportune declaratorie, così giudicare
Nel merito: respingere, per tutti i motivi esposti, tutte le domande svolte dall'appellante perché infondate in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza di primo grado impugnata;
in ogni caso: con vittoria di spese e compensi del presente giudizio
In via istruttoria: non ammettersi le prove ex adverso dedotte, per le ragioni esposte.
Nella denegata ipotesi in cui il Collegio ammetta, anche in parte, le prove ex adverso articolate, l'odierna difesa, senza che ciò implichi l'inversione alcuna dell'onere della prova, insiste per l'ammissione di tutti i mezzi di prova dedotti ed articolati nei propri scritti difensivi di primo grado, che devono qui intendersi richiamati.”
FATTO E PROCESSO
conveniva in giudizio Controparte_1 Parte_1
domandandone la condanna alla restituzione della somma di euro 10.000 (oltre interessi e rivalutazione) ai sensi dell'art. 2033 c.c.
Si costituiva , contestando quanto ex adverso Parte_1
dedotto e instando per il rigetto della domanda attorea.
pagina 4 di 12 Istruita la causa documentalmente e mediante assunzione di prove orali, il Tribunale di
Monza, con sentenza n. 1480/2024, accoglieva la domanda attorea, condannando, per l'effetto, alla restituzione della somma di euro Parte_1
10.000, oltre interessi legali dal pagamento (28.02.2018) al saldo, nonché alla refusione delle spese di lite;
rigettava, invece, la domanda di rivalutazione per non avere parte attrice dimostrato il maggior danno ex art. 1224 co. 2 c.c.
Queste, sinteticamente, le ragioni addotte dal Tribunale a fondamento del proprio convincimento:
- risulta per tabulas che la società convenuta abbia incassato un assegno bancario per euro 10.000 emesso da Controparte_1
- l'emissione di un titolo di credito fa presumere l'esistenza del rapporto fondamentale, fino a prova contraria, gravante sul debitore;
- in qualità di debitrice, ha fornito prova dell'inesistenza Controparte_1
del rapporto fondamentale;
- , dal canto suo, “non ha indicato né provato Parte_1
una idonea causa giustificativa” del pagamento controverso.
GIUDIZIO DI APPELLO
Avverso la predetta sentenza ha interposto gravame Parte_1
C, articolando cinque motivi di appello.
[...]
Con il primo e il secondo motivo, l'appellante si duole che il Tribunale abbia omesso di considerare il mutamento di prospettazione operato da in corso Controparte_1
di causa e l'inversione dell'onere probatorio che ne sarebbe seguito. Invero parte attrice, dopo aver inizialmente sostenuto che tra le due società non era intercorso alcun rapporto contrattuale, avrebbe allegato, in sede di terza memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c.,
l'intervenuta stipula (orale) di un contratto a prestazioni corrispettive, rimasto inadempiuto a latere debitoris. In particolare, nella mutata prospettazione,
[...]
avrebbe eseguito anticipatamente il contratto, provvedendo al versamento CP_1
del corrispettivo di euro 10.000 in favore di , Parte_1 pagina 5 di 12 mentre quest'ultima sarebbe rimasta inadempiente all'obbligo di erogare in favore della controparte le proprie prestazioni professionali.
La fattispecie in esame, come prospettata da in fase istruttoria, Controparte_1
integrerebbe, secondo parte appellante, un'ipotesi di sopravvenuta mancanza di causa debendi, con la conseguenza che l'onere probatorio sarebbe integralmente gravato su parte attrice. A sostegno dell'assunto, parte appellante richiama il principio di diritto sancito dalla Suprema Corte secondo cui “nei contratti a prestazioni corrispettive
l'inadempimento parziale o totale del fornitore può rilevare come ipotesi di sopravvenuta mancanza della causa solvendi, qualora l'acquirente abbia provveduto al pagamento;
in questo caso […] la prova dell'inesistenza della causa debendi incombe sulla parte che propone la domanda, trattandosi di elemento costitutivo della stessa ancorché abbia ad oggetto fatti negativi.” (Cfr. Cass n. 15377/2018).
Con il terzo motivo, l'appellante lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c. in relazione al capo di sentenza con cui il Tribunale, senza in alcun modo illustrare le ragioni poste a fondamento della propria decisione, ha ritenuto che avesse fornito prova dell'insussistenza del rapporto Controparte_1
fondamentale sotteso al pagamento della somma di euro 10.000.
Siffatta conclusione, oltre che sfornita di motivazione, sarebbe altresì contraddittoria rispetto alle risultanze di causa. In particolare, le e-mail prodotte in causa da
[...]
quali sub docc. 7-8-9 dimostrerebbero che l'appellante Parte_1
avrebbe svolto in favore di servizi professionali di gestione Controparte_1
contabile.
Con il quarto motivo, parte appellante si duole del rigetto – asseritamente immotivato – delle istanze istruttorie avanzate da nel corso del Parte_1
giudizio di primo grado. Il riferimento è, in particolare, all'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. delle scritture contabili della società attrice e alla CTU contabile che avrebbero consentito, in tesi, di accertare l'esistenza di debiti pregressi in seno a pagina 6 di 12 per le attività professionali rese in suo favore da Controparte_1 [...]
Parte_1
Con il quinto e ultimo motivo di gravame, l'appellante eccepisce il vizio di ultrapetita per avere il Tribunale condannato l'odierna appellante al pagamento degli interessi legali dalla data del pagamento (28.2.2018), ancorché parte attrice li avesse domandati solo dal giorno della costituzione in mora (29.4.2021).
Tale statuizione si porrebbe, oltretutto, in contrasto con il disposto dell'art. 2033 c.c., per il quale gli interessi sono dovuti dal giorno del pagamento solo in caso di mala fede dell'accipiens, situazione soggettiva, quest'ultima, rimasta del tutto indimostrata nel caso in esame.
Si è costituita contestando quanto ex adverso dedotto e Controparte_1
instando per il rigetto del gravame avversario. In particolare, parte appellata ha dedotto:
- che tra e non è Controparte_1 Parte_1
mai intercorso alcun rapporto professionale, essendosi la prima rivolta, per la gestione della propria contabilità, non già all'odierna appellante, ma allo studio del commercialista dott. CP_3
- che l'assegno è stato infatti consegnato a mani di quest'ultimo, che ne avrebbe approfittato per far incamerare la somma alla società Parte_1
di cui era socio accomandante;
[...]
- che, stante l'assenza di rapporti contrattuali tra le due società, non può trovare accoglimento la prospettazione di controparte secondo cui, nel caso in esame, verrebbe in rilievo un'ipotesi di sopravvenuta mancanza della causa solvendi, quale conseguenza dell'inadempimento ad un contratto a prestazione corrispettive;
- che nella fattispecie si discute invece di un pagamento privo di titolo giustificativo, sicché, una volta provata la datio, gravava sull'accipiens l'onere di dimostrare la sussistenza della contestata causa debendi;
pagina 7 di 12 - che tale prova non è stata fornita da , che ha Parte_1
omesso di rilasciare fattura per l'importo di euro 10.000, pacificamente ricevuto a mezzo di assegno bancario.
All'udienza di prima comparizione, celebratasi dinanzi al presidente istruttore in data
05.02.2025, veniva fissata l'udienza del 09.04.2025 ex art. 350bis c.p.c. per la discussione dinanzi al Collegio e, depositate dalle parti le note difensive autorizzate, la
Corte, all'esito della discussione orale, ha trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I primi tre motivi di appello, stante la loro intrinseca connessione, saranno oggetto di trattazione congiunta.
L'appellante lamenta sotto plurimi profili la violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c., anche quale conseguenza dell'omessa considerazione del mutamento di prospettazione operato da parte attrice in corso di causa. In fase istruttoria,
[...]
infatti, avrebbe individuato la causa del pagamento in un contratto a Controparte_1
prestazioni corrispettive rimasto inadempiuto a latere debitoris, sicché, in tale mutata prospettiva, l'onere probatorio, rimasto inadempiuto, sarebbe gravato su parte attrice.
Sul punto la Corte osserva quanto segue.
L'allegazione di parte appellante - circa il mutamento dei fatti costitutivi posti da a fondamento della domanda di ripetizione - trova conforto Controparte_1
negli atti di causa.
Invero, nell'atto introduttivo del giudizio, parte attrice aveva radicalmente escluso l'esistenza di un qualsivoglia rapporto negoziale con Parte_1
(cfr. pag. 2 atto di citazione: “l'attrice non ha mai intrattenuto alcun rapporto professionale con
[...]
la società convenuta”), salvo, in sede di terza memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c., allegare che il pagamento era invece avvenuto (anticipatamente) in esecuzione di un contratto a prestazioni corrispettive, pagamento divenuto privo di causa in seguito all'inadempimento di A pag. 6 della citata Parte_1
pagina 8 di 12 memoria istruttoria si legge infatti: “le odierne parti in causa avevano stipulato un contratto orale (come tutti gli accordi intercorsi tra le parti) avente ad oggetto i servizi di gestione informatica svolti da a fronte del pagamento di un prezzo (i Pt_1
famosi € 10.000,00). Di fatto, non ha mai svolto alcunché in favore Pt_1
dell'odierna attrice, che ha adempiuto in sostanza alla controprestazione dovuta in cambio di un servizio che non è stato espletato da controparte.”
Tale mutamento di prospettazione, ancorché effettivamente riscontrabile negli atti difensivi di parte attrice, si rivela tuttavia inammissibile, perché, pur non comportando una modifica del petitum, viene a incidere sulla causa petendi (che da un'assenza di causa debendi 'originaria' diviene un'assenza 'sopravvenuta') e dunque a incidere sul nucleo originario dei fatti costitutivi della domanda, così concretando una vera e propria mutatio libelli, non ammissibile in corso di causa (cfr. Cass n. 32952/2024).1
Stante l'inammissibilità delle nuove allegazioni, merita condivisione la scelta del giudice di primo grado di prendere a riferimento, ai fini del decidere, esclusivamente l'originaria deduzione attorea dei fatti di causa.
Tali considerazioni non escludono, tuttavia, la fondatezza delle ulteriori doglianze di parte appellante in ordine alla pretesa violazione dell'art. 2967 c.c.
Invero, nell'originaria prospettazione di parte attrice (secondo cui il pagamento sarebbe avvenuto in assenza di qualsivoglia rapporto obbligatorio con l'accipiens) è indubbio che l'onere di dimostrare l'assenza di causa debendi gravasse, comunque, su
[...]
che ha agito in ripetizione. Costituisce, infatti, principio di diritto ormai Controparte_1
consolidato quello per cui “in tema di ripetizione di indebito opera il normale principio dell'onere della prova a carico dell'attore, il quale è tenuto a dimostrare sia l'avvenuto pagamento, sia la mancanza di una causa che lo giustifichi” (cfr. ex multis Cass n.
29855/2022; Cass. n. 30713/2018).
pagina 9 di 12 Tale conclusione risulta vieppiù obbligata ove si consideri che nel caso di specie il pagamento è pacificamente avvenuto tramite assegno bancario, ossia tramite un titolo che integra, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità2, una promessa di pagamento ex art. 1988 c.c.
Come noto, la promessa di pagamento determina un'astrazione processuale, esonerando il soggetto in favore del quale è fatta – nella specie , Parte_1 Parte_1
intestataria dell'assegno (Cfr. doc. 1 fascicolo primo grado attrice) – dall'onere di dimostrare il rapporto fondamentale.
Era, dunque, a dover fornire la prova dell'inesistenza del titolo Controparte_1
sotteso al pagamento per cui è causa.
Il Tribunale ha ritenuto che parte attrice avesse adempiuto a siffatto onere probatorio.
La Corte ritiene di doversi discostare da siffatta valutazione, aderendo alle contestazioni mosse sul punto da parte appellante.
Invero, a sostegno dell'asserita mancanza di causa del Controparte_1
pagamento, ha dedotto unicamente un capitolo di prova orale (cap. 2: “Vero che nessuna prestazione è stata mai eseguita da a favore di ?”) su cui sono Pt_1 CP_1
stati sentiti i testi e Testimone_1 Testimone_2 Tes_3
.
[...]
Soltanto i signori e hanno confermato la Testimone_2 Testimone_3
circostanza (la teste sentita sul capitolo in esame, ha invece risposto “non Testimone_1
so” - cfr. verbale udienza 24.1.2023), senonché le relative dichiarazioni testimoniali non sono idonee, ad avviso della Corte, ad assurgere a fonte di valida prova.
I signori e sono infatti, rispettivamente, Testimone_2 Testimone_3
moglie e figlio del sig. (rappresentante legale della , Controparte_2 Controparte_1
sicché, in considerazione di siffatto legame parentale, risulta quanto meno dubbia l'attendibilità delle affermazioni rilasciate in sede di escussione. Il giudizio di attendibilità risulta vieppiù attenuato con riferimento alla teste Testimone_2 2 Cfr. ex multis Cass. n. 19051/2021; Cass n. 1437/2021. pagina 10 di 12 che, oltre ad essere coniuge del legale rappresentante della società appellata, Tes_2
risulta altresì socia di quest'ultima nella misura del 40% (cfr. visura Brughiera Controparte_1
prodotta dalla convenuta quale sub doc. 2).
In assenza di ulteriori elementi di prova offerti a sostegno delle allegazioni di
[...]
la Corte ritiene che quest'ultima non abbia fornito adeguata prova Controparte_1
dell'inesistenza di una causa giustificatrice del pagamento oggetto di controversia, così disattendendo all'onere probatorio sulla medesima gravante.
Anzi, la documentazione versata in atti (il riferimento è in particolare ai docc. nn. 7-8-9 prodotti dalla convenuta) sembra idonea a corroborare la tesi di parte appellante, secondo cui la somma di euro 10.000 avrebbe rappresentato il corrispettivo per le prestazioni professionali eseguite da in favore di Parte_1 [...]
in quanto cliente dello studio del commercialista dott. Parte Controparte_1 CP_3
appellante, infatti, ha allegato di svolgere la propria attività di gestione contabile e amministrativa nell'ambito di un rapporto di collaborazione professionale con lo studio associato rendendo i propri servizi in favore dei clienti di quest'ultimo, tra i CP_3
quali rientra – pacificamente – anche Controparte_1
I documenti sopracitati paiono idonei, ad avviso della Corte, a integrare un elemento indiziario a sostegno di tale ricostruzione, concretandosi in talune e-mail relative al bilancio di dell'anno 2018 (proprio l'anno in cui è avvenuto il Controparte_1
pagamento per cui è causa), scambiate tra una dipendente dell'odierna appellata e il dott.
(collaboratore dello studio e socio accomandante di Controparte_4 CP_5 [...]
– cfr. doc. 4 fascicolo primo grado attrice). Parte_1
In definitiva, l'inadempimento da parte di all'onere probatorio Controparte_1
sulla medesima gravante – unitamente alla presenza di elementi indiziari dell'esistenza di un rapporto contrattuale tra le parti che avrebbe potuto giustificare il pagamento per cui è causa – inducono la Corte all'accoglimento dell'appello.
Ne segue, in riforma dell'impugnata sentenza, il rigetto della domanda ex art. 2033 c.c. proposta in primo grado dall'odierna appellata nei confronti Controparte_1
dell'appellante Parte_1 pagina 11 di 12 Va, infine, ordinata la restituzione da parte di di quanto Controparte_1
pacificamente versato da in esecuzione della Parte_1
sentenza impugnata, oltre interessi legali ex art. 1284 co. 1 c.c. dal pagamento al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si pongono integralmente a carico di parte appellata, per entrambi i gradi di giudizio, nella misura di cui al dispositivo, tenuto conto del valore della lite, dell'impegno difensivo profuso e dei parametri minimi di cui al DM
55/2004 e ss.mm., in relazione all'attività concretamente prestata.
P Q M
La Corte d'Appello di Milano, disattesa o assorbita ogni contraria o ulteriore domanda, istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, così provvede:
- accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 1480/2024 del
Tribunale di Monza, rigetta la domanda proposta ai sensi dell'art. 2033 c.c. da nei confronti di;
Controparte_1 Parte_1
- condanna alla restituzione di quanto versato da Controparte_1
in esecuzione dell'impugnata sentenza, Parte_1
oltre interessi legali ex art. 1284 co. 1 c.c. dal pagamento al saldo;
- condanna alla refusione in favore di Controparte_1 [...]
delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, liquidate in Parte_1
complessivi euro 4.524 (di cui euro 2.540 per il primo grado ed euro 1.984 per il grado d'appello), oltre spese generali (15%), iva e cpa, come per legge.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 09.04.2025
Il Presidente est.
Domenico Bonaretti
pagina 12 di 12 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cass. n. 32952/2024 “La deduzione di un fatto diverso da quello posto in origine a fondamento della domanda non concreta una mera emendatio libelli, ma introduce un nuovo tema di indagine e si configura, pertanto, come una vera e propria mutatio libelli, inammissibile in corso di causa.”
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
PRIMA SEZIONE CIVILE composta dai magistrati: dott. Domenico Bonaretti Presidente rel. dott. Alessandra Arceri Consigliere dott. Lorenzo Orsenigo Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa in grado di appello con atto di citazione notificato in data
18.6.2024
DA
CF. e P. IVA ) – in Parte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore– rappresentata e difesa dall'Avv. Laura
Vecchi ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Monza, Via Vittorio
Emanuele II n. 20/A, giusta procura in atti
APPELLANTE
NEI CONFRONTI DI
(C.F. ) – in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2
rappresentante pro tempore – rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni Andrea Riccio
pagina 1 di 12 ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Monza, via Enrico da Monza n. 44, giusta procura in atti
APPELLATA
Oggetto: indebito soggettivo-indebito oggettivo
Causa posta in deliberazione, all'esito della discussione svoltasi ex art. 350-bis cpc all'udienza del 09.04.2025, sulle conclusioni precisate dalle parti all'udienza del
05.02.2025 e di seguito riportate
Conclusioni
Per Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, contrariis reiectis e previe le declaratorie del caso, in riforma della sentenza n. 1480/2024 emessa dal Tribunale di Monza,
Sezione I^ civile, GOT. dott.ssa Luisa Berti, in data 16-20/05/2024 e notificata via pec allo scrivente difensore in data 21/05/2024, nel merito, accogliere tutte le conclusioni già rassegnate nell'interesse della appellante nell'ambito del giudizio di primo grado, conclusioni che vengono qui di seguito ritrascritte e riproposte:
In via principale e nel merito: previo ogni più opportuno accertamento, rigettare tutte le domande avanzate da controparte in quanto infondate in fatto ed in diritto per tutti i motivi indicati nella narrativa dell'atto costitutivo e negli atti successivi;
In ogni caso: con vittoria di spese e compensi del giudizio anche alla luce della temerarietà della lite incardinata da parte attrice.
In via istruttoria:
Si reiterano le istanze istruttorie limitatamente alle parti non ammesse.
In particolare, senza alcuna inversione dell'onere probatorio gravante su parte attrice, si chiede che sia emessa ordinanza esibizione ex art. 210 c.p.c. di tutta la contabilità della relativa all'anno 2018 (libro giornale) nonché del Parte_2
bilancio 2018 e si chiede l'ammissione di CTU contabile volta alla verifica della
pagina 2 di 12 contabilità della relativa all'anno 2018 e del bilancio Parte_3
depositato da presso la Camera di Commercio per Controparte_1
l'accertamento della voce di contabilizzazione del pagamento di Controparte_1
di €.10.000,00= a mezzo assegno bancario del 28 febbraio 2018.
[...]
Si chiede, altresì, che al CTU nominato sia affiancato perito esperto informatico per la verifica della autenticità della contabilità analizzata al fine di scongiurare qualsivoglia opportunistica “manipolazione” della stessa effettuata “ex post”.
Sempre senza inversione dell'onere della prova, si insta per l'ammissione di prova per interrogatorio formale del legale rappresentante ed amministratore Unico di
[...]
, relativamente ai capitoli non ammessi: CP_1 Controparte_2
cap. 4): “Vero che ometteva altresì di richiedere delucidazioni o chiarimenti alla
società convenuta o a qualsiasi socio della stessa, a giustificazione Pt_1
del pagamento effettuato per conto di;
Controparte_1
cap. 5): “Vero che i bilanci relativi gli anni 2017-2018 e 2019 di CP_1
riportano una perdita di esercizio complessiva di €. 580.000,00= come
[...]
risulta dalla lettura del Doc. 4) che si rammostra”;
Cap. 6): “Vero che risulta tuttora in perdita e difficoltà Controparte_1
finanziaria”;
Cap. 7): “Vero che entro quattro mesi dal pagamento dell'importo oggetto della presente causa (28 febbraio 2019), ometteva altresì di presentare all'Ufficio
Tributario competente alcun documento relativo alla fatturazione ai sensi delle leggi tributarie in vigore ed in particolare Decreto legislativo del 18/12/1997 n.
471, art. 8 sub a)”.
Ci si oppone, in ogni caso, alla richiesta di controparte di emissione di ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. formulata in modo del tutto generico e con intento meramente esplorativo e, pertanto, certamente inammissibile. Si chiede infine che, a seguito dell'accoglimento del presente gravame,
pagina 3 di 12 l'appellata sia condannata a restituire a Parte_1
l'importo complessivo di €. 17.186,00, ovvero quel minore importo che dovesse essere ritenuto di giustizia, oltre interessi legali dal 28/05/2024 al pagamento effettivo, come da bonifico eseguito in data 28/05/2024, con riserva di ripetizione e appello, in adempimento della sentenza di primo grado al solo scopo di evitare una azione esecutiva.
Con il favore delle spese legali e dei compensi di avvocato per i due gradi di giudizio.”
Per Controparte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita ogni contraria istanza ed eccezione disattesa e previe tutte le opportune declaratorie, così giudicare
Nel merito: respingere, per tutti i motivi esposti, tutte le domande svolte dall'appellante perché infondate in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza di primo grado impugnata;
in ogni caso: con vittoria di spese e compensi del presente giudizio
In via istruttoria: non ammettersi le prove ex adverso dedotte, per le ragioni esposte.
Nella denegata ipotesi in cui il Collegio ammetta, anche in parte, le prove ex adverso articolate, l'odierna difesa, senza che ciò implichi l'inversione alcuna dell'onere della prova, insiste per l'ammissione di tutti i mezzi di prova dedotti ed articolati nei propri scritti difensivi di primo grado, che devono qui intendersi richiamati.”
FATTO E PROCESSO
conveniva in giudizio Controparte_1 Parte_1
domandandone la condanna alla restituzione della somma di euro 10.000 (oltre interessi e rivalutazione) ai sensi dell'art. 2033 c.c.
Si costituiva , contestando quanto ex adverso Parte_1
dedotto e instando per il rigetto della domanda attorea.
pagina 4 di 12 Istruita la causa documentalmente e mediante assunzione di prove orali, il Tribunale di
Monza, con sentenza n. 1480/2024, accoglieva la domanda attorea, condannando, per l'effetto, alla restituzione della somma di euro Parte_1
10.000, oltre interessi legali dal pagamento (28.02.2018) al saldo, nonché alla refusione delle spese di lite;
rigettava, invece, la domanda di rivalutazione per non avere parte attrice dimostrato il maggior danno ex art. 1224 co. 2 c.c.
Queste, sinteticamente, le ragioni addotte dal Tribunale a fondamento del proprio convincimento:
- risulta per tabulas che la società convenuta abbia incassato un assegno bancario per euro 10.000 emesso da Controparte_1
- l'emissione di un titolo di credito fa presumere l'esistenza del rapporto fondamentale, fino a prova contraria, gravante sul debitore;
- in qualità di debitrice, ha fornito prova dell'inesistenza Controparte_1
del rapporto fondamentale;
- , dal canto suo, “non ha indicato né provato Parte_1
una idonea causa giustificativa” del pagamento controverso.
GIUDIZIO DI APPELLO
Avverso la predetta sentenza ha interposto gravame Parte_1
C, articolando cinque motivi di appello.
[...]
Con il primo e il secondo motivo, l'appellante si duole che il Tribunale abbia omesso di considerare il mutamento di prospettazione operato da in corso Controparte_1
di causa e l'inversione dell'onere probatorio che ne sarebbe seguito. Invero parte attrice, dopo aver inizialmente sostenuto che tra le due società non era intercorso alcun rapporto contrattuale, avrebbe allegato, in sede di terza memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c.,
l'intervenuta stipula (orale) di un contratto a prestazioni corrispettive, rimasto inadempiuto a latere debitoris. In particolare, nella mutata prospettazione,
[...]
avrebbe eseguito anticipatamente il contratto, provvedendo al versamento CP_1
del corrispettivo di euro 10.000 in favore di , Parte_1 pagina 5 di 12 mentre quest'ultima sarebbe rimasta inadempiente all'obbligo di erogare in favore della controparte le proprie prestazioni professionali.
La fattispecie in esame, come prospettata da in fase istruttoria, Controparte_1
integrerebbe, secondo parte appellante, un'ipotesi di sopravvenuta mancanza di causa debendi, con la conseguenza che l'onere probatorio sarebbe integralmente gravato su parte attrice. A sostegno dell'assunto, parte appellante richiama il principio di diritto sancito dalla Suprema Corte secondo cui “nei contratti a prestazioni corrispettive
l'inadempimento parziale o totale del fornitore può rilevare come ipotesi di sopravvenuta mancanza della causa solvendi, qualora l'acquirente abbia provveduto al pagamento;
in questo caso […] la prova dell'inesistenza della causa debendi incombe sulla parte che propone la domanda, trattandosi di elemento costitutivo della stessa ancorché abbia ad oggetto fatti negativi.” (Cfr. Cass n. 15377/2018).
Con il terzo motivo, l'appellante lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c. in relazione al capo di sentenza con cui il Tribunale, senza in alcun modo illustrare le ragioni poste a fondamento della propria decisione, ha ritenuto che avesse fornito prova dell'insussistenza del rapporto Controparte_1
fondamentale sotteso al pagamento della somma di euro 10.000.
Siffatta conclusione, oltre che sfornita di motivazione, sarebbe altresì contraddittoria rispetto alle risultanze di causa. In particolare, le e-mail prodotte in causa da
[...]
quali sub docc. 7-8-9 dimostrerebbero che l'appellante Parte_1
avrebbe svolto in favore di servizi professionali di gestione Controparte_1
contabile.
Con il quarto motivo, parte appellante si duole del rigetto – asseritamente immotivato – delle istanze istruttorie avanzate da nel corso del Parte_1
giudizio di primo grado. Il riferimento è, in particolare, all'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. delle scritture contabili della società attrice e alla CTU contabile che avrebbero consentito, in tesi, di accertare l'esistenza di debiti pregressi in seno a pagina 6 di 12 per le attività professionali rese in suo favore da Controparte_1 [...]
Parte_1
Con il quinto e ultimo motivo di gravame, l'appellante eccepisce il vizio di ultrapetita per avere il Tribunale condannato l'odierna appellante al pagamento degli interessi legali dalla data del pagamento (28.2.2018), ancorché parte attrice li avesse domandati solo dal giorno della costituzione in mora (29.4.2021).
Tale statuizione si porrebbe, oltretutto, in contrasto con il disposto dell'art. 2033 c.c., per il quale gli interessi sono dovuti dal giorno del pagamento solo in caso di mala fede dell'accipiens, situazione soggettiva, quest'ultima, rimasta del tutto indimostrata nel caso in esame.
Si è costituita contestando quanto ex adverso dedotto e Controparte_1
instando per il rigetto del gravame avversario. In particolare, parte appellata ha dedotto:
- che tra e non è Controparte_1 Parte_1
mai intercorso alcun rapporto professionale, essendosi la prima rivolta, per la gestione della propria contabilità, non già all'odierna appellante, ma allo studio del commercialista dott. CP_3
- che l'assegno è stato infatti consegnato a mani di quest'ultimo, che ne avrebbe approfittato per far incamerare la somma alla società Parte_1
di cui era socio accomandante;
[...]
- che, stante l'assenza di rapporti contrattuali tra le due società, non può trovare accoglimento la prospettazione di controparte secondo cui, nel caso in esame, verrebbe in rilievo un'ipotesi di sopravvenuta mancanza della causa solvendi, quale conseguenza dell'inadempimento ad un contratto a prestazione corrispettive;
- che nella fattispecie si discute invece di un pagamento privo di titolo giustificativo, sicché, una volta provata la datio, gravava sull'accipiens l'onere di dimostrare la sussistenza della contestata causa debendi;
pagina 7 di 12 - che tale prova non è stata fornita da , che ha Parte_1
omesso di rilasciare fattura per l'importo di euro 10.000, pacificamente ricevuto a mezzo di assegno bancario.
All'udienza di prima comparizione, celebratasi dinanzi al presidente istruttore in data
05.02.2025, veniva fissata l'udienza del 09.04.2025 ex art. 350bis c.p.c. per la discussione dinanzi al Collegio e, depositate dalle parti le note difensive autorizzate, la
Corte, all'esito della discussione orale, ha trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I primi tre motivi di appello, stante la loro intrinseca connessione, saranno oggetto di trattazione congiunta.
L'appellante lamenta sotto plurimi profili la violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c., anche quale conseguenza dell'omessa considerazione del mutamento di prospettazione operato da parte attrice in corso di causa. In fase istruttoria,
[...]
infatti, avrebbe individuato la causa del pagamento in un contratto a Controparte_1
prestazioni corrispettive rimasto inadempiuto a latere debitoris, sicché, in tale mutata prospettiva, l'onere probatorio, rimasto inadempiuto, sarebbe gravato su parte attrice.
Sul punto la Corte osserva quanto segue.
L'allegazione di parte appellante - circa il mutamento dei fatti costitutivi posti da a fondamento della domanda di ripetizione - trova conforto Controparte_1
negli atti di causa.
Invero, nell'atto introduttivo del giudizio, parte attrice aveva radicalmente escluso l'esistenza di un qualsivoglia rapporto negoziale con Parte_1
(cfr. pag. 2 atto di citazione: “l'attrice non ha mai intrattenuto alcun rapporto professionale con
[...]
la società convenuta”), salvo, in sede di terza memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c., allegare che il pagamento era invece avvenuto (anticipatamente) in esecuzione di un contratto a prestazioni corrispettive, pagamento divenuto privo di causa in seguito all'inadempimento di A pag. 6 della citata Parte_1
pagina 8 di 12 memoria istruttoria si legge infatti: “le odierne parti in causa avevano stipulato un contratto orale (come tutti gli accordi intercorsi tra le parti) avente ad oggetto i servizi di gestione informatica svolti da a fronte del pagamento di un prezzo (i Pt_1
famosi € 10.000,00). Di fatto, non ha mai svolto alcunché in favore Pt_1
dell'odierna attrice, che ha adempiuto in sostanza alla controprestazione dovuta in cambio di un servizio che non è stato espletato da controparte.”
Tale mutamento di prospettazione, ancorché effettivamente riscontrabile negli atti difensivi di parte attrice, si rivela tuttavia inammissibile, perché, pur non comportando una modifica del petitum, viene a incidere sulla causa petendi (che da un'assenza di causa debendi 'originaria' diviene un'assenza 'sopravvenuta') e dunque a incidere sul nucleo originario dei fatti costitutivi della domanda, così concretando una vera e propria mutatio libelli, non ammissibile in corso di causa (cfr. Cass n. 32952/2024).1
Stante l'inammissibilità delle nuove allegazioni, merita condivisione la scelta del giudice di primo grado di prendere a riferimento, ai fini del decidere, esclusivamente l'originaria deduzione attorea dei fatti di causa.
Tali considerazioni non escludono, tuttavia, la fondatezza delle ulteriori doglianze di parte appellante in ordine alla pretesa violazione dell'art. 2967 c.c.
Invero, nell'originaria prospettazione di parte attrice (secondo cui il pagamento sarebbe avvenuto in assenza di qualsivoglia rapporto obbligatorio con l'accipiens) è indubbio che l'onere di dimostrare l'assenza di causa debendi gravasse, comunque, su
[...]
che ha agito in ripetizione. Costituisce, infatti, principio di diritto ormai Controparte_1
consolidato quello per cui “in tema di ripetizione di indebito opera il normale principio dell'onere della prova a carico dell'attore, il quale è tenuto a dimostrare sia l'avvenuto pagamento, sia la mancanza di una causa che lo giustifichi” (cfr. ex multis Cass n.
29855/2022; Cass. n. 30713/2018).
pagina 9 di 12 Tale conclusione risulta vieppiù obbligata ove si consideri che nel caso di specie il pagamento è pacificamente avvenuto tramite assegno bancario, ossia tramite un titolo che integra, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità2, una promessa di pagamento ex art. 1988 c.c.
Come noto, la promessa di pagamento determina un'astrazione processuale, esonerando il soggetto in favore del quale è fatta – nella specie , Parte_1 Parte_1
intestataria dell'assegno (Cfr. doc. 1 fascicolo primo grado attrice) – dall'onere di dimostrare il rapporto fondamentale.
Era, dunque, a dover fornire la prova dell'inesistenza del titolo Controparte_1
sotteso al pagamento per cui è causa.
Il Tribunale ha ritenuto che parte attrice avesse adempiuto a siffatto onere probatorio.
La Corte ritiene di doversi discostare da siffatta valutazione, aderendo alle contestazioni mosse sul punto da parte appellante.
Invero, a sostegno dell'asserita mancanza di causa del Controparte_1
pagamento, ha dedotto unicamente un capitolo di prova orale (cap. 2: “Vero che nessuna prestazione è stata mai eseguita da a favore di ?”) su cui sono Pt_1 CP_1
stati sentiti i testi e Testimone_1 Testimone_2 Tes_3
.
[...]
Soltanto i signori e hanno confermato la Testimone_2 Testimone_3
circostanza (la teste sentita sul capitolo in esame, ha invece risposto “non Testimone_1
so” - cfr. verbale udienza 24.1.2023), senonché le relative dichiarazioni testimoniali non sono idonee, ad avviso della Corte, ad assurgere a fonte di valida prova.
I signori e sono infatti, rispettivamente, Testimone_2 Testimone_3
moglie e figlio del sig. (rappresentante legale della , Controparte_2 Controparte_1
sicché, in considerazione di siffatto legame parentale, risulta quanto meno dubbia l'attendibilità delle affermazioni rilasciate in sede di escussione. Il giudizio di attendibilità risulta vieppiù attenuato con riferimento alla teste Testimone_2 2 Cfr. ex multis Cass. n. 19051/2021; Cass n. 1437/2021. pagina 10 di 12 che, oltre ad essere coniuge del legale rappresentante della società appellata, Tes_2
risulta altresì socia di quest'ultima nella misura del 40% (cfr. visura Brughiera Controparte_1
prodotta dalla convenuta quale sub doc. 2).
In assenza di ulteriori elementi di prova offerti a sostegno delle allegazioni di
[...]
la Corte ritiene che quest'ultima non abbia fornito adeguata prova Controparte_1
dell'inesistenza di una causa giustificatrice del pagamento oggetto di controversia, così disattendendo all'onere probatorio sulla medesima gravante.
Anzi, la documentazione versata in atti (il riferimento è in particolare ai docc. nn. 7-8-9 prodotti dalla convenuta) sembra idonea a corroborare la tesi di parte appellante, secondo cui la somma di euro 10.000 avrebbe rappresentato il corrispettivo per le prestazioni professionali eseguite da in favore di Parte_1 [...]
in quanto cliente dello studio del commercialista dott. Parte Controparte_1 CP_3
appellante, infatti, ha allegato di svolgere la propria attività di gestione contabile e amministrativa nell'ambito di un rapporto di collaborazione professionale con lo studio associato rendendo i propri servizi in favore dei clienti di quest'ultimo, tra i CP_3
quali rientra – pacificamente – anche Controparte_1
I documenti sopracitati paiono idonei, ad avviso della Corte, a integrare un elemento indiziario a sostegno di tale ricostruzione, concretandosi in talune e-mail relative al bilancio di dell'anno 2018 (proprio l'anno in cui è avvenuto il Controparte_1
pagamento per cui è causa), scambiate tra una dipendente dell'odierna appellata e il dott.
(collaboratore dello studio e socio accomandante di Controparte_4 CP_5 [...]
– cfr. doc. 4 fascicolo primo grado attrice). Parte_1
In definitiva, l'inadempimento da parte di all'onere probatorio Controparte_1
sulla medesima gravante – unitamente alla presenza di elementi indiziari dell'esistenza di un rapporto contrattuale tra le parti che avrebbe potuto giustificare il pagamento per cui è causa – inducono la Corte all'accoglimento dell'appello.
Ne segue, in riforma dell'impugnata sentenza, il rigetto della domanda ex art. 2033 c.c. proposta in primo grado dall'odierna appellata nei confronti Controparte_1
dell'appellante Parte_1 pagina 11 di 12 Va, infine, ordinata la restituzione da parte di di quanto Controparte_1
pacificamente versato da in esecuzione della Parte_1
sentenza impugnata, oltre interessi legali ex art. 1284 co. 1 c.c. dal pagamento al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si pongono integralmente a carico di parte appellata, per entrambi i gradi di giudizio, nella misura di cui al dispositivo, tenuto conto del valore della lite, dell'impegno difensivo profuso e dei parametri minimi di cui al DM
55/2004 e ss.mm., in relazione all'attività concretamente prestata.
P Q M
La Corte d'Appello di Milano, disattesa o assorbita ogni contraria o ulteriore domanda, istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, così provvede:
- accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 1480/2024 del
Tribunale di Monza, rigetta la domanda proposta ai sensi dell'art. 2033 c.c. da nei confronti di;
Controparte_1 Parte_1
- condanna alla restituzione di quanto versato da Controparte_1
in esecuzione dell'impugnata sentenza, Parte_1
oltre interessi legali ex art. 1284 co. 1 c.c. dal pagamento al saldo;
- condanna alla refusione in favore di Controparte_1 [...]
delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, liquidate in Parte_1
complessivi euro 4.524 (di cui euro 2.540 per il primo grado ed euro 1.984 per il grado d'appello), oltre spese generali (15%), iva e cpa, come per legge.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 09.04.2025
Il Presidente est.
Domenico Bonaretti
pagina 12 di 12 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cass. n. 32952/2024 “La deduzione di un fatto diverso da quello posto in origine a fondamento della domanda non concreta una mera emendatio libelli, ma introduce un nuovo tema di indagine e si configura, pertanto, come una vera e propria mutatio libelli, inammissibile in corso di causa.”