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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 10/03/2025, n. 461 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 461 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
Prima Sezione civile
R.G. 346/2023
La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti
Magistrati:
dott. Guido Santoro Presidente dott. Federico Bressan Consigliere dott. Francesco Petrucco Toffolo Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al ruolo il 22.2.2023, promossa con atto di citazione in appello da
(c.f. ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. Edoardo Lana;
appellante
contro
(c.f. ), con sede legale in Conegliano (TV), via Vittorio Controparte_1 P.IVA_1
Alfieri 1, e per essa, quale mandataria, (c.f. con sede legale in CP_2 P.IVA_2
Verona, viale dell'Agricoltura 7, rappresentata e difesa dall'avv. Massimo Botter;
(c.f. ) con Controparte_3 P.IVA_3
sede legale in Fara Vicentino (VI), Via Perlena 78, in persona del legale rappresentante pro
1 tempore, contumace;
appellate
Oggetto: “Bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario)” (in realtà: ; appello avverso la sentenza n. 1859/2022, n. 3719/2022 rep., pubblicata dal Pt_2
Tribunale di Verona in data 20 ottobre 2022.
CONCLUSIONI
- per parte appellante:
“Nel merito
In riforma della sentenza n. 1859/2022, n. 3719/2022 rep., pubblicata dal Tribunale di Verona in data 20 ottobre 2022 e notificata in data 23/01/2023, Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Venezia accogliere integralmente le conclusioni rassegnate dall'attore, odierno appellante, in primo grado e pertanto:
1) Voglia l'Ill.ma Corte di Appello di Venezia, accertati i fatti di causa, condannare
, e per essa , nonché in via CP_4 Controparte_3
solidale e/o alternativa a mezzo della mandataria Controparte_1 CP_2
per tutti i motivi esposti, al pagamento della somma che sarà accertata in corso di causa, da determinarsi anche in via equitativa, in favore del sig. a titolo di responsabilità Parte_1
precontrattuale;
2) Voglia l'Ill.ma Corte di Appello di Venezia, accertati i fatti di causa, condannare
, e per essa , nonché in via CP_4 Controparte_3
solidale e/o alternativa a mezzo della mandataria , Controparte_1 CP_2
per tutti i motivi esposti, al pagamento della somma che sarà accertata in corso di causa, anche determinata in via equitativa, in favore del sig. a titolo di abusiva concessione Parte_1
2 del credito in favore degli stessi e ciò per averne tratto indebito beneficio diretto dall'erogazione del mutuo ipotecario stipulato in data 22.04.2013, Rep. 29666 e Racc. 22634 del Notaio
[...]
ed iscritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Verona il 23/04/20013 ai Per_1
nn. 14660R.G., n. 1685 R.P. e presso l'Ufficio Provinciale del Territorio di Sassari in data
23.04.13, al n. 3261 R.G. e n. 420 R.P.;
3) Voglia l'Ill.ma Corte di Appello di Venezia dichiarare nullo il mutuo ipotecario stipulato in data 22.04.2013, Rep. 29666 e Racc. 22634 del Notaio ed iscritto presso la Persona_1
Conservatoria dei Registri Immobiliari di Verona il 23/04/20013 ai nn. 14660 R.G., n. 1685 R.P.
e presso l'Ufficio Provinciale del Territorio di Sassari in data 23.04.13, al n. 3261 R.G. e n. 420
R.P., per mancanza di causa concreta e/o difetto di causa per i motivi di cui all'atto di citazione;
4) Voglia l'Ill.ma Corte di Appello di Venezia revocare l'ipoteca iscritta presso la Conservatoria
dei Registri Immobiliari di Verona, in data 23.04.2013, al n. 14660 R.G. e n. 1685 R.P. e presso l'Ufficio Provinciale del Territorio di Sassari in data 23.04.13, al n. 3261 R.G. e n. 420 R.P. perché concessa dall'attore al solo fine di garantire una precedente esposizione delle società edili facenti capo al sig. nei confronti di;
Parte_1 CP_4
5) Voglia l'Ill.ma Corte di Appello di Venezia ordinare al Conservatore dei Registri Immobiliari di Verona ed al Conservatore dei Registri Immobiliari di Sassari di trascrivere l'emananda sentenza.
6) Voglia l'Ill.ma Corte di Appello di Venezia ordinare a cura e spese della convenuta la pubblicazione dell'estratto della sentenza di merito su una testata giornalistica a tiratura locale ed una a tiratura nazionale.
Con vittoria di spese, compensi di avvocato di entrambi i gradi di giudizio,
oltre 15% ex art. 15 L.P. e accessori di legge”;
3 - per parte appellata:
“In via preliminare
1. Dichiarare, per i motivi esposti in atti, l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342
c.p.c., e per l'effetto rigettare il gravame.
2. Dichiarare, per i motivi esposti in atti, l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., e per l'effetto rigettare il gravame.
In via principale
3. Rigettare, per i motivi esposti in atti, l'appello avversario in quanto infondato in fatto ed in diritto.
In via subordinata
4. Nella denegata ipotesi di accoglimento dell'appello avversario, si chiede l'accoglimento delle conclusioni formulate in primo grado e che di seguito si trascrivono:
In via principale
- Rigettarsi le avverse domande perché infondate in fatto ed in diritto nonché non provate.
- Con vittoria di spese e compensi di causa.
5. Con vittoria di spese e competenze.
Si chiede, infine, la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Con osservanza”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 6.5.2020, conveniva in giudizio innanzi Parte_1
al Tribunale di Verona al fine di accertare la invalidità/inefficacia del Controparte_5
mutuo ipotecario stipulato tra le parti in data 22.4.2013 per l'importo in linea capitale di €
1.900.000,00 e della correlata garanzia reale, osservando che la destinazione, contestuale
4 all'erogazione, della somma mutuata ad estinzione di pregresse esposizioni debitorie delle quali il ra mutuatario evidenziava la simulazione e comunque l'assenza/illiceità della causa Parte_1
in concreto del finanziamento;
egli domandava altresì di essere risarcito per il grave danno cagionatogli dalla banca, per abusiva concessione del credito e per responsabilità precontrattuale della stessa per aver “costretto” l'attore a stipulare un mutuo ipotecario incoerente con la sua situazione economica al solo fine di sostituire il debito chirografario delle società da lui amministrate con un debito garantito da ipoteca.
Si costituiva tardivamente la convenuta, contestando le argomentazioni e le richieste attoree.
Esperita istruttoria per testi, la causa era trattenuta in decisione.
Con comparsa di intervento volontario ex art. 111 c.p.c. depositata in data 3.6.2022, successivamente all'udienza di precisazione delle conclusioni, interveniva _1
, a mezzo della mandataria quale cessionaria del credito vantato dalla
[...] CP_2
convenuta nei confronti dell'attore, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni già rassegnate dalla convenuta, della quale chiedeva l'estromissione.
Con sentenza n. 1859/22, il Tribunale di Verona, negata l'estromissione in assenza del consenso di tutte le parti, rigettava le domande proposte dall'attore, che condannava alla rifusione delle spese di lite in favore della (sola) Controparte_6
Avverso la sentenza, convenendo avanti all'intestata Corte - oltre all'intervenuta
[...]
, a mezzo della mandataria _1 Controparte_7
in qualità di soggetto che risultava subentrato per fusione a , ha
[...] Controparte_5
proposto tempestivo appello sulla base dei seguenti motivi: Parte_1
1. Errata “motivazione” (rectius decisione) sulla natura non simulata del mutuo;
l'appellante lamenta, nello stesso motivo, il mancato accertamento della nullità “per deviazione della
5 causa concreta del contratto da quella del mutuo di scopo”;
2. Errata “motivazione” (rectius decisione) in ordine alla “responsabilità precontrattuale di
. CP_5
Rimasta contumace , si è costituita Controparte_3 [...]
, a mezzo della mandataria difendendo la gravata sentenza e _1 CP_2
concludendo per la dichiarazione di inammissibilità ed il rigetto dell'appello.
La causa è stata rimessa in decisione all'udienza del 14.11.2024, previa precisazione delle conclusioni, con assegnazione alle parti di termini di rito per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
***
Deve preliminarmente essere respinta l'eccezione di inammissibilità ex art. 342 c.p.c. svolta dall'appellata costituita atteso che il contenuto complessivo della citazione in appello e ciascuna delle doglianze ivi articolate consentono al Collegio di ricavare gli elementi essenziali della lite e le specifiche ragioni svolte a sostegno delle doglianze sollevate.
Allo stesso modo deve respingersi l'eccezione di inammissibilità ex art. 348 bis c.p.c., in ogni caso superata con l'avvio della causa alla ordinaria fase decisionale, non risultando manifesta l'infondatezza dei motivi di gravame.
Deve poi darsi atto, quanto alla legittimazione sostanziale dell'intervenuta appellata _1
– a pag. 14 dell'appello si legge che essa “dovrà dare in ogni caso dimostrazione
[...]
dell'effettivo acquisto del credito non avendone ad oggi fornito piena prova” – che la titolarità
del credito relativo al rapporto di mutuo risulta documentata dalla predetta parte ed in modo condivisibile già accertata definitivamente da questa Corte con la sentenza n. 1650/2023
pubblicata il 26.7.2023 con la quale è stato rigettato l'appello proposto da Parte_1
6 avversa la sentenza n. 2093/19 del Tribunale di Verona di rigetto dell'opposizione da lui promossa - lamentando l'applicazione da parte della banca di interessi usurari ed anatocistici -
avverso il decreto ingiuntivo emesso in favore di per Controparte_8
importo capitale di € 2.037.798,11 a titolo di saldo residuo del medesimo mutuo fondiario (oltre interessi e spese) per cui è causa. Nella predetta sentenza d'appello si legge (pag. 7): “il credito traente titolo nel mutuo ipotecario contratto dal rientra tra le categorie di rapporti Parte_1
ceduti a quali indicati nell'avviso di cessione pubblicato sulla Gazzetta Controparte_1
Ufficiale. La cessione del credito si evince inoltre dall'estratto del tabulato dei crediti ceduti da cui si accede tramite il link indicato nell'estratto della G.U. (doc. D intervenuta, Controparte_5
pag. 98, posizione n. 8481), nel quale è evidenziato l'NDG Debitore n. 6078638, coincidente con quello risultante dal piano di ammortamento del mutuo (ibidem, doc. E)”.
L'appello è, nel merito, infondato.
Col primo motivo l'appellante ribadisce innanzitutto la natura simulata del mutuo de quo, osservando che è stata stipulata “un'operazione di credito simulata, in quanto eseguita non al fine di erogare effettivamente la somma oggetto del rapporto, ma unicamente per accreditare al mutuatario figurativamente l'importo, provvedendo poi immediatamente a stornarlo e compensandolo con le pregresse esposizioni debitorie dello stesso”.
Le argomentazioni poste dall'appellante a sostegno della tesi della simulazione sono invero assai confuse, perché l'affermazione di apparenza del mutuo non è corredata da indicazioni relative al rapporto dissimulato ma da riferimenti a violazione di legge e a precedenti giurisprudenziali non pertinenti, e ciò con particolare riferimento a quelle relative al mutuo di scopo convenzionale.
Tale ultima fattispecie “ rappresenta una deviazione rispetto al tipo contrattuale dell'art. 1813
c.c.” e ricorre “solo allorché contenga una clausola con cui il mutuatario abbia assunto un obbligo
7 specifico nei confronti del mutuante, in ragione dell'interesse di quest'ultimo diretto o indiretto ad una specifica modalità di utilizzazione delle somme per un determinato scopo, rivelandosi insufficiente a tal fine la mera indicazione dei motivi per i quali il finanziamento viene erogato;
conseguentemente, solo nel primo caso la clausola di destinazione della somma mutuata incide sulla causa del contratto e la sua mancata realizzazione può dare luogo a nullità negoziale”: come si vede, quand'anche si ritenesse nella specie realizzata tale fattispecie, l'invocazione della simulazione risulterebbe non pertinente, né si sarebbe concretizzata l'ipotesi di nullità, in quanto nella specie il programma contrattuale – che appunto prevedeva l'utilizzo di gran parte della somma erogata al fine di ripianare l'esposizione delle tre società delle quali il era Parte_1
amministratore - è stato pienamente realizzato, come si legge nella sentenza appellata: “All'esito dell'istruttoria risulta ex actis (docc. 2 e doc. 1) l'effettiva erogazione da parte di , CP_5
tramite l'accredito in conto corrente con relativa quietanza da parte del mutuatario (doc. 1 fasc. attore), della somma di € 1.900.000,00, seppure in funzione di un consolidamento e di una
ristrutturazione di precedenti rapporti tra le parti.
Il giorno stesso della stipulazione, i debiti delle società di nei confronti della Banca Parte_1
mutuante (corrispondenti al passivo dei conti correnti a queste intestate) risultano estinti tramite
una serie di bonifici (punti in fatto 1 e 4, cfr. docc. 13, 14, 15), del tutto coerentemente con il
programma contrattuale espressamente indicato dalle parti nella pianificazione esposizione debitoria e formazione liquidità alla parte mutuataria (punti in fatto 7-9)”.
Non risultano peraltro apparenti né l'erogazione, effettuata realmente (con l'impiego degli strumenti coi quali oggiogiorno si trasferisce una disponibilità monetaria tramite operazioni bancarie) in favore del che ha poi bonificato quanto ricevuto al fine di estinguere i Parte_1
debiti di soggetti diversi benché a lui facenti capo, né l'ipoteca, in quanto posta a garanzia
8 dell'obbligo restitutorio che il primo si era assunto;
in altri termini, gli elementi acquisiti consentono di confermare che la comune volontà delle parti ha trovato espressione proprio negli accordi stipulati e nelle operazioni che ne sono conseguite, senza - condivisi - elementi di simulazione (cfr. Cass., 29 febbraio 2016, n. 3955).
In comparsa conclusionale la parte appellante ha richiamato infine l'ordinanza interlocutoria n.
18903 del 10 luglio 2024, con la quale la Seconda Sezione Civile della Corte di Cassazione ha rimesso gli atti al Primo Presidente per l'eventuale assegnazione alle Sezioni Unite di alcune questioni giuridiche di massima importanza riguardanti proprio il mutuo solutorio.
Ebbene, in conformità all'orientamento costantemente espresso da questa Corte d'Appello (v. da ultimo Corte d'Appello di Venezia, n. 258/2025, n. 1898/2024, n. 1091/24), peraltro già
conforme al prevalente orientamento della Corte di Cassazione - seppur sinteticamente, recepito nella pronuncia delle Sezioni Unite n. 33719 del 16.11.2022 che, intervenendo sul dibattito circa la validità del mutuo a riposizionamento di precedenti debiti con lo stesso istituto, aveva indicato che “Il mutuo fondiario, inoltre, può essere finalizzato anche a sanare debiti pregressi (cfr. Cass.
Sez. I n. 28662 del 2013, sez. III n. 19282 del 2014, sez. III n. 37654 del 2021, sez. III n. 23149
del 2022)” – l'attesa sentenza delle Sezioni Unite, 5 marzo 2025 n. 5841, ha confermato la piena validità del c.d. mutuo solutorio, secondo il seguente principio di diritto: "Il perfezionamento del contratto di mutuo, con la conseguente nascita dell'obbligo di restituzione a carico del mutuatario, si verifica nel momento in cui la somma mutuata, ancorché non consegnata materialmente, sia posta nella disponibilità giuridica del mutuatario medesimo, attraverso l'accredito su conto corrente, non rilevando in contrario che le somme stesse siano immediatamente destinate a ripianare pregresse esposizioni debitorie nei confronti della banca mutuante, costituendo tale destinazione frutto di atti dispositivi comunque distinti ed estranei alla
9 fattispecie contrattuale. Anche ove si verifichi tale destinazione, il contratto di mutuo (c.d. mutuo solutorio), in presenza dei requisiti previsti dall'art. 474 cod. proc. civ., costituisce valido titolo".
A definire la questione sollevata col primo motivo d'appello è pertanto sufficiente il rinvio alla predetta pronuncia delle Sezioni Unite ed alle condivise argomentazioni ivi espresse.
In conclusione, non si trae dalla constatazione dell'impiego assunto dalla somma erogata alcuna evidenza di illiceità o assenza di causa nelle operazioni compiute, né l'emersa finalizzazione del credito concesso al rientro da debiti di soggetti diversi ma facenti capo al (quale socio Parte_1
ed amministratore) evidenzia la lamentata deviazione dalla causa concreta del contratto.
Il secondo motivo di gravame è parimenti destituito di fondamento.
L'appellante sostiene di essere stato convinto da a sottoscrivere un mutuo con CP_5
condizioni restitutorie dallo stesso indicate come assolutamente insostenibili per lui e la sua famiglia solo in quanto convinto dalla stessa banca tramite “rassicurazioni che, DOPO la firma dell'atto, la banca avrebbe raggiunto con lui un nuovo accordo”, per un pagamento a saldo e stralcio.
Va tuttavia osservato che nessuna prova è stata acquisita circa elementi di costrizione o di raggiro posti in essere nella fase precontrattuale dai funzionari della banca.
I testimoni assunti hanno confermato che il fu convocato presso la banca per la ricerca Parte_1
di una soluzione all'esposizione bancaria delle sue tre società: nelle successive trattative, il fu assistito dal commercialista dott. e dal consulente finanziario Parte_1 CP_9
i quali sono stati appunto sentiti come testi ma non hanno affatto fornito, Testimone_1
come osservato dal giudice di prime cure, concreti elementi atti a confermare che egli sia stato artatamente indotto a sottoscrivere il finanziamento destinato alla ristrutturazione dei debiti delle sue società, ed anzi il fatto che la stipula non sia stata estemporanea ma seguita a trattative
10 effettuate con assistenza professionale induce semmai a ritenere che il cliente abbia potuto comprendere le opzioni che si presentavano ed il senso ed i rischi di quella infine prescelta.
D'altra parte gli argomenti logici cui sostanzialmente è affidato il motivo d'appello, in assenza di prove documentali od orali, risultano assai deboli.
Si chiede infatti l'appellante (appello, pag. 18): “che interesse avrebbe mai potuto avere il
(come persona fisica) ad ipotecare tutto il suo patrimonio, rischiando di poterlo Parte_1
perdere, anziché lasciare far dichiarare fallite le società edili, tutte a responsabilità limitata?
Certamente avrebbe patito conseguenze di natura personale, ma avrebbe verosimilmente salvaguardato i beni di famiglia dal momento che tutto il dissesto economico era sorto solo ed esclusivamente per la contrazione del mercato edilizio, e non per utilizzo improprio di denaro”;
egli osserva inoltre (appello, pagg. 23-24): “La comune esperienza imprenditoriale porta a ritenere che se il non avesse avuto certezza della definizione dell'accordo non avrebbe Parte_1
MAI accesso il mutuo proposto: non riuscendo ad ottenere il rientro dalle società CP_5
edili, le avrebbe probabilmente fatte fallire, ma sarebbe rimasta con un “buco” in bilancio di quasi due milioni di Euro che le avrebbe impedito la programmata fusione con
[...]
, come si esporrà successivamente, dopo che era già stata dalla Controparte_3
Banca d'Italia per irregolarità nella gestione del credito”.
Appare al contrario (almeno altrettanto) agevole ritenere che abbia preferito Parte_1
evitare il fallimento di tre società a lui riconducibili confidando nella propria capacità
patrimoniale e nei redditi che la mantenuta operatività delle sue imprese poteva produrre, posto che l'alternativa di abbandonare queste all'insolvenza ben avrebbe potuto, ove davvero conveniente, essergli suggerita dai professionisti che lo consigliavano;
la possibilità di un successivo accordo per un pagamento a saldo e stralcio appariva invece, per quanto emerso, del
11 tutto generica, né risulta che lo stesso l'abbia concretamente percorsa, ad esempio Parte_1
inoltrando una proposta specifica e ragionevole, che la banca abbia ignorato o disatteso.
In conclusione, la stipula del mutuo è risultata, nella specie, il risultato non abnorme di volontà
formatesi all'esito di adeguate trattative.
Né, infine, la normativa dell'epoca richiedeva alla banca una specifica verifica del merito creditizio del (futuro) mutuatario, non rivestendo egli con evidenza, per quanto sopra emerso e nonostante quanto dichiarato in atti, la qualità di consumatore.
Rigettato pertanto l'appello, le spese del presente grado vanno poste a carico di parte appellante,
secondo la regola della soccombenza, in base ai parametri di cui al DM 55/14 come aggiornato con DM 147/22, tenuto conto del valore – indeterminabile di media complessità - della controversia e delle fasi effettivamente svolte (studio, introduttiva e decisionale), secondo valori medi per le fasi di studio ed introduttiva e minimi per la fase decisionale, essendosi in tale ultima fase la parte appellata limitata a riprodurre quanto già scritto in sede di costituzione.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dev'essere dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'introduzione del presente giudizio, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Venezia, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. rigetta l'appello proposto da e, per l'effetto, conferma la sentenza n. Parte_1
1859/2022 del Tribunale di Verona;
2. condanna l'appellante alla rifusione a favore dell'appellata delle spese del presente
12 giudizio, liquidate in € 6.327,00 per compenso professionale, oltre a rimborso forfetario 15% per spese generali ed oltre Iva e cpa se ed in quanto dovute per legge;
3. dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art.13, comma 1 quater DPR 115/02 a carico di parte appellante.
Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio del 6 marzo 2025.
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Francesco Petrucco Toffolo Guido Santoro
13
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
Prima Sezione civile
R.G. 346/2023
La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti
Magistrati:
dott. Guido Santoro Presidente dott. Federico Bressan Consigliere dott. Francesco Petrucco Toffolo Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al ruolo il 22.2.2023, promossa con atto di citazione in appello da
(c.f. ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. Edoardo Lana;
appellante
contro
(c.f. ), con sede legale in Conegliano (TV), via Vittorio Controparte_1 P.IVA_1
Alfieri 1, e per essa, quale mandataria, (c.f. con sede legale in CP_2 P.IVA_2
Verona, viale dell'Agricoltura 7, rappresentata e difesa dall'avv. Massimo Botter;
(c.f. ) con Controparte_3 P.IVA_3
sede legale in Fara Vicentino (VI), Via Perlena 78, in persona del legale rappresentante pro
1 tempore, contumace;
appellate
Oggetto: “Bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario)” (in realtà: ; appello avverso la sentenza n. 1859/2022, n. 3719/2022 rep., pubblicata dal Pt_2
Tribunale di Verona in data 20 ottobre 2022.
CONCLUSIONI
- per parte appellante:
“Nel merito
In riforma della sentenza n. 1859/2022, n. 3719/2022 rep., pubblicata dal Tribunale di Verona in data 20 ottobre 2022 e notificata in data 23/01/2023, Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Venezia accogliere integralmente le conclusioni rassegnate dall'attore, odierno appellante, in primo grado e pertanto:
1) Voglia l'Ill.ma Corte di Appello di Venezia, accertati i fatti di causa, condannare
, e per essa , nonché in via CP_4 Controparte_3
solidale e/o alternativa a mezzo della mandataria Controparte_1 CP_2
per tutti i motivi esposti, al pagamento della somma che sarà accertata in corso di causa, da determinarsi anche in via equitativa, in favore del sig. a titolo di responsabilità Parte_1
precontrattuale;
2) Voglia l'Ill.ma Corte di Appello di Venezia, accertati i fatti di causa, condannare
, e per essa , nonché in via CP_4 Controparte_3
solidale e/o alternativa a mezzo della mandataria , Controparte_1 CP_2
per tutti i motivi esposti, al pagamento della somma che sarà accertata in corso di causa, anche determinata in via equitativa, in favore del sig. a titolo di abusiva concessione Parte_1
2 del credito in favore degli stessi e ciò per averne tratto indebito beneficio diretto dall'erogazione del mutuo ipotecario stipulato in data 22.04.2013, Rep. 29666 e Racc. 22634 del Notaio
[...]
ed iscritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Verona il 23/04/20013 ai Per_1
nn. 14660R.G., n. 1685 R.P. e presso l'Ufficio Provinciale del Territorio di Sassari in data
23.04.13, al n. 3261 R.G. e n. 420 R.P.;
3) Voglia l'Ill.ma Corte di Appello di Venezia dichiarare nullo il mutuo ipotecario stipulato in data 22.04.2013, Rep. 29666 e Racc. 22634 del Notaio ed iscritto presso la Persona_1
Conservatoria dei Registri Immobiliari di Verona il 23/04/20013 ai nn. 14660 R.G., n. 1685 R.P.
e presso l'Ufficio Provinciale del Territorio di Sassari in data 23.04.13, al n. 3261 R.G. e n. 420
R.P., per mancanza di causa concreta e/o difetto di causa per i motivi di cui all'atto di citazione;
4) Voglia l'Ill.ma Corte di Appello di Venezia revocare l'ipoteca iscritta presso la Conservatoria
dei Registri Immobiliari di Verona, in data 23.04.2013, al n. 14660 R.G. e n. 1685 R.P. e presso l'Ufficio Provinciale del Territorio di Sassari in data 23.04.13, al n. 3261 R.G. e n. 420 R.P. perché concessa dall'attore al solo fine di garantire una precedente esposizione delle società edili facenti capo al sig. nei confronti di;
Parte_1 CP_4
5) Voglia l'Ill.ma Corte di Appello di Venezia ordinare al Conservatore dei Registri Immobiliari di Verona ed al Conservatore dei Registri Immobiliari di Sassari di trascrivere l'emananda sentenza.
6) Voglia l'Ill.ma Corte di Appello di Venezia ordinare a cura e spese della convenuta la pubblicazione dell'estratto della sentenza di merito su una testata giornalistica a tiratura locale ed una a tiratura nazionale.
Con vittoria di spese, compensi di avvocato di entrambi i gradi di giudizio,
oltre 15% ex art. 15 L.P. e accessori di legge”;
3 - per parte appellata:
“In via preliminare
1. Dichiarare, per i motivi esposti in atti, l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342
c.p.c., e per l'effetto rigettare il gravame.
2. Dichiarare, per i motivi esposti in atti, l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., e per l'effetto rigettare il gravame.
In via principale
3. Rigettare, per i motivi esposti in atti, l'appello avversario in quanto infondato in fatto ed in diritto.
In via subordinata
4. Nella denegata ipotesi di accoglimento dell'appello avversario, si chiede l'accoglimento delle conclusioni formulate in primo grado e che di seguito si trascrivono:
In via principale
- Rigettarsi le avverse domande perché infondate in fatto ed in diritto nonché non provate.
- Con vittoria di spese e compensi di causa.
5. Con vittoria di spese e competenze.
Si chiede, infine, la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Con osservanza”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 6.5.2020, conveniva in giudizio innanzi Parte_1
al Tribunale di Verona al fine di accertare la invalidità/inefficacia del Controparte_5
mutuo ipotecario stipulato tra le parti in data 22.4.2013 per l'importo in linea capitale di €
1.900.000,00 e della correlata garanzia reale, osservando che la destinazione, contestuale
4 all'erogazione, della somma mutuata ad estinzione di pregresse esposizioni debitorie delle quali il ra mutuatario evidenziava la simulazione e comunque l'assenza/illiceità della causa Parte_1
in concreto del finanziamento;
egli domandava altresì di essere risarcito per il grave danno cagionatogli dalla banca, per abusiva concessione del credito e per responsabilità precontrattuale della stessa per aver “costretto” l'attore a stipulare un mutuo ipotecario incoerente con la sua situazione economica al solo fine di sostituire il debito chirografario delle società da lui amministrate con un debito garantito da ipoteca.
Si costituiva tardivamente la convenuta, contestando le argomentazioni e le richieste attoree.
Esperita istruttoria per testi, la causa era trattenuta in decisione.
Con comparsa di intervento volontario ex art. 111 c.p.c. depositata in data 3.6.2022, successivamente all'udienza di precisazione delle conclusioni, interveniva _1
, a mezzo della mandataria quale cessionaria del credito vantato dalla
[...] CP_2
convenuta nei confronti dell'attore, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni già rassegnate dalla convenuta, della quale chiedeva l'estromissione.
Con sentenza n. 1859/22, il Tribunale di Verona, negata l'estromissione in assenza del consenso di tutte le parti, rigettava le domande proposte dall'attore, che condannava alla rifusione delle spese di lite in favore della (sola) Controparte_6
Avverso la sentenza, convenendo avanti all'intestata Corte - oltre all'intervenuta
[...]
, a mezzo della mandataria _1 Controparte_7
in qualità di soggetto che risultava subentrato per fusione a , ha
[...] Controparte_5
proposto tempestivo appello sulla base dei seguenti motivi: Parte_1
1. Errata “motivazione” (rectius decisione) sulla natura non simulata del mutuo;
l'appellante lamenta, nello stesso motivo, il mancato accertamento della nullità “per deviazione della
5 causa concreta del contratto da quella del mutuo di scopo”;
2. Errata “motivazione” (rectius decisione) in ordine alla “responsabilità precontrattuale di
. CP_5
Rimasta contumace , si è costituita Controparte_3 [...]
, a mezzo della mandataria difendendo la gravata sentenza e _1 CP_2
concludendo per la dichiarazione di inammissibilità ed il rigetto dell'appello.
La causa è stata rimessa in decisione all'udienza del 14.11.2024, previa precisazione delle conclusioni, con assegnazione alle parti di termini di rito per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
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Deve preliminarmente essere respinta l'eccezione di inammissibilità ex art. 342 c.p.c. svolta dall'appellata costituita atteso che il contenuto complessivo della citazione in appello e ciascuna delle doglianze ivi articolate consentono al Collegio di ricavare gli elementi essenziali della lite e le specifiche ragioni svolte a sostegno delle doglianze sollevate.
Allo stesso modo deve respingersi l'eccezione di inammissibilità ex art. 348 bis c.p.c., in ogni caso superata con l'avvio della causa alla ordinaria fase decisionale, non risultando manifesta l'infondatezza dei motivi di gravame.
Deve poi darsi atto, quanto alla legittimazione sostanziale dell'intervenuta appellata _1
– a pag. 14 dell'appello si legge che essa “dovrà dare in ogni caso dimostrazione
[...]
dell'effettivo acquisto del credito non avendone ad oggi fornito piena prova” – che la titolarità
del credito relativo al rapporto di mutuo risulta documentata dalla predetta parte ed in modo condivisibile già accertata definitivamente da questa Corte con la sentenza n. 1650/2023
pubblicata il 26.7.2023 con la quale è stato rigettato l'appello proposto da Parte_1
6 avversa la sentenza n. 2093/19 del Tribunale di Verona di rigetto dell'opposizione da lui promossa - lamentando l'applicazione da parte della banca di interessi usurari ed anatocistici -
avverso il decreto ingiuntivo emesso in favore di per Controparte_8
importo capitale di € 2.037.798,11 a titolo di saldo residuo del medesimo mutuo fondiario (oltre interessi e spese) per cui è causa. Nella predetta sentenza d'appello si legge (pag. 7): “il credito traente titolo nel mutuo ipotecario contratto dal rientra tra le categorie di rapporti Parte_1
ceduti a quali indicati nell'avviso di cessione pubblicato sulla Gazzetta Controparte_1
Ufficiale. La cessione del credito si evince inoltre dall'estratto del tabulato dei crediti ceduti da cui si accede tramite il link indicato nell'estratto della G.U. (doc. D intervenuta, Controparte_5
pag. 98, posizione n. 8481), nel quale è evidenziato l'NDG Debitore n. 6078638, coincidente con quello risultante dal piano di ammortamento del mutuo (ibidem, doc. E)”.
L'appello è, nel merito, infondato.
Col primo motivo l'appellante ribadisce innanzitutto la natura simulata del mutuo de quo, osservando che è stata stipulata “un'operazione di credito simulata, in quanto eseguita non al fine di erogare effettivamente la somma oggetto del rapporto, ma unicamente per accreditare al mutuatario figurativamente l'importo, provvedendo poi immediatamente a stornarlo e compensandolo con le pregresse esposizioni debitorie dello stesso”.
Le argomentazioni poste dall'appellante a sostegno della tesi della simulazione sono invero assai confuse, perché l'affermazione di apparenza del mutuo non è corredata da indicazioni relative al rapporto dissimulato ma da riferimenti a violazione di legge e a precedenti giurisprudenziali non pertinenti, e ciò con particolare riferimento a quelle relative al mutuo di scopo convenzionale.
Tale ultima fattispecie “ rappresenta una deviazione rispetto al tipo contrattuale dell'art. 1813
c.c.” e ricorre “solo allorché contenga una clausola con cui il mutuatario abbia assunto un obbligo
7 specifico nei confronti del mutuante, in ragione dell'interesse di quest'ultimo diretto o indiretto ad una specifica modalità di utilizzazione delle somme per un determinato scopo, rivelandosi insufficiente a tal fine la mera indicazione dei motivi per i quali il finanziamento viene erogato;
conseguentemente, solo nel primo caso la clausola di destinazione della somma mutuata incide sulla causa del contratto e la sua mancata realizzazione può dare luogo a nullità negoziale”: come si vede, quand'anche si ritenesse nella specie realizzata tale fattispecie, l'invocazione della simulazione risulterebbe non pertinente, né si sarebbe concretizzata l'ipotesi di nullità, in quanto nella specie il programma contrattuale – che appunto prevedeva l'utilizzo di gran parte della somma erogata al fine di ripianare l'esposizione delle tre società delle quali il era Parte_1
amministratore - è stato pienamente realizzato, come si legge nella sentenza appellata: “All'esito dell'istruttoria risulta ex actis (docc. 2 e doc. 1) l'effettiva erogazione da parte di , CP_5
tramite l'accredito in conto corrente con relativa quietanza da parte del mutuatario (doc. 1 fasc. attore), della somma di € 1.900.000,00, seppure in funzione di un consolidamento e di una
ristrutturazione di precedenti rapporti tra le parti.
Il giorno stesso della stipulazione, i debiti delle società di nei confronti della Banca Parte_1
mutuante (corrispondenti al passivo dei conti correnti a queste intestate) risultano estinti tramite
una serie di bonifici (punti in fatto 1 e 4, cfr. docc. 13, 14, 15), del tutto coerentemente con il
programma contrattuale espressamente indicato dalle parti nella pianificazione esposizione debitoria e formazione liquidità alla parte mutuataria (punti in fatto 7-9)”.
Non risultano peraltro apparenti né l'erogazione, effettuata realmente (con l'impiego degli strumenti coi quali oggiogiorno si trasferisce una disponibilità monetaria tramite operazioni bancarie) in favore del che ha poi bonificato quanto ricevuto al fine di estinguere i Parte_1
debiti di soggetti diversi benché a lui facenti capo, né l'ipoteca, in quanto posta a garanzia
8 dell'obbligo restitutorio che il primo si era assunto;
in altri termini, gli elementi acquisiti consentono di confermare che la comune volontà delle parti ha trovato espressione proprio negli accordi stipulati e nelle operazioni che ne sono conseguite, senza - condivisi - elementi di simulazione (cfr. Cass., 29 febbraio 2016, n. 3955).
In comparsa conclusionale la parte appellante ha richiamato infine l'ordinanza interlocutoria n.
18903 del 10 luglio 2024, con la quale la Seconda Sezione Civile della Corte di Cassazione ha rimesso gli atti al Primo Presidente per l'eventuale assegnazione alle Sezioni Unite di alcune questioni giuridiche di massima importanza riguardanti proprio il mutuo solutorio.
Ebbene, in conformità all'orientamento costantemente espresso da questa Corte d'Appello (v. da ultimo Corte d'Appello di Venezia, n. 258/2025, n. 1898/2024, n. 1091/24), peraltro già
conforme al prevalente orientamento della Corte di Cassazione - seppur sinteticamente, recepito nella pronuncia delle Sezioni Unite n. 33719 del 16.11.2022 che, intervenendo sul dibattito circa la validità del mutuo a riposizionamento di precedenti debiti con lo stesso istituto, aveva indicato che “Il mutuo fondiario, inoltre, può essere finalizzato anche a sanare debiti pregressi (cfr. Cass.
Sez. I n. 28662 del 2013, sez. III n. 19282 del 2014, sez. III n. 37654 del 2021, sez. III n. 23149
del 2022)” – l'attesa sentenza delle Sezioni Unite, 5 marzo 2025 n. 5841, ha confermato la piena validità del c.d. mutuo solutorio, secondo il seguente principio di diritto: "Il perfezionamento del contratto di mutuo, con la conseguente nascita dell'obbligo di restituzione a carico del mutuatario, si verifica nel momento in cui la somma mutuata, ancorché non consegnata materialmente, sia posta nella disponibilità giuridica del mutuatario medesimo, attraverso l'accredito su conto corrente, non rilevando in contrario che le somme stesse siano immediatamente destinate a ripianare pregresse esposizioni debitorie nei confronti della banca mutuante, costituendo tale destinazione frutto di atti dispositivi comunque distinti ed estranei alla
9 fattispecie contrattuale. Anche ove si verifichi tale destinazione, il contratto di mutuo (c.d. mutuo solutorio), in presenza dei requisiti previsti dall'art. 474 cod. proc. civ., costituisce valido titolo".
A definire la questione sollevata col primo motivo d'appello è pertanto sufficiente il rinvio alla predetta pronuncia delle Sezioni Unite ed alle condivise argomentazioni ivi espresse.
In conclusione, non si trae dalla constatazione dell'impiego assunto dalla somma erogata alcuna evidenza di illiceità o assenza di causa nelle operazioni compiute, né l'emersa finalizzazione del credito concesso al rientro da debiti di soggetti diversi ma facenti capo al (quale socio Parte_1
ed amministratore) evidenzia la lamentata deviazione dalla causa concreta del contratto.
Il secondo motivo di gravame è parimenti destituito di fondamento.
L'appellante sostiene di essere stato convinto da a sottoscrivere un mutuo con CP_5
condizioni restitutorie dallo stesso indicate come assolutamente insostenibili per lui e la sua famiglia solo in quanto convinto dalla stessa banca tramite “rassicurazioni che, DOPO la firma dell'atto, la banca avrebbe raggiunto con lui un nuovo accordo”, per un pagamento a saldo e stralcio.
Va tuttavia osservato che nessuna prova è stata acquisita circa elementi di costrizione o di raggiro posti in essere nella fase precontrattuale dai funzionari della banca.
I testimoni assunti hanno confermato che il fu convocato presso la banca per la ricerca Parte_1
di una soluzione all'esposizione bancaria delle sue tre società: nelle successive trattative, il fu assistito dal commercialista dott. e dal consulente finanziario Parte_1 CP_9
i quali sono stati appunto sentiti come testi ma non hanno affatto fornito, Testimone_1
come osservato dal giudice di prime cure, concreti elementi atti a confermare che egli sia stato artatamente indotto a sottoscrivere il finanziamento destinato alla ristrutturazione dei debiti delle sue società, ed anzi il fatto che la stipula non sia stata estemporanea ma seguita a trattative
10 effettuate con assistenza professionale induce semmai a ritenere che il cliente abbia potuto comprendere le opzioni che si presentavano ed il senso ed i rischi di quella infine prescelta.
D'altra parte gli argomenti logici cui sostanzialmente è affidato il motivo d'appello, in assenza di prove documentali od orali, risultano assai deboli.
Si chiede infatti l'appellante (appello, pag. 18): “che interesse avrebbe mai potuto avere il
(come persona fisica) ad ipotecare tutto il suo patrimonio, rischiando di poterlo Parte_1
perdere, anziché lasciare far dichiarare fallite le società edili, tutte a responsabilità limitata?
Certamente avrebbe patito conseguenze di natura personale, ma avrebbe verosimilmente salvaguardato i beni di famiglia dal momento che tutto il dissesto economico era sorto solo ed esclusivamente per la contrazione del mercato edilizio, e non per utilizzo improprio di denaro”;
egli osserva inoltre (appello, pagg. 23-24): “La comune esperienza imprenditoriale porta a ritenere che se il non avesse avuto certezza della definizione dell'accordo non avrebbe Parte_1
MAI accesso il mutuo proposto: non riuscendo ad ottenere il rientro dalle società CP_5
edili, le avrebbe probabilmente fatte fallire, ma sarebbe rimasta con un “buco” in bilancio di quasi due milioni di Euro che le avrebbe impedito la programmata fusione con
[...]
, come si esporrà successivamente, dopo che era già stata dalla Controparte_3
Banca d'Italia per irregolarità nella gestione del credito”.
Appare al contrario (almeno altrettanto) agevole ritenere che abbia preferito Parte_1
evitare il fallimento di tre società a lui riconducibili confidando nella propria capacità
patrimoniale e nei redditi che la mantenuta operatività delle sue imprese poteva produrre, posto che l'alternativa di abbandonare queste all'insolvenza ben avrebbe potuto, ove davvero conveniente, essergli suggerita dai professionisti che lo consigliavano;
la possibilità di un successivo accordo per un pagamento a saldo e stralcio appariva invece, per quanto emerso, del
11 tutto generica, né risulta che lo stesso l'abbia concretamente percorsa, ad esempio Parte_1
inoltrando una proposta specifica e ragionevole, che la banca abbia ignorato o disatteso.
In conclusione, la stipula del mutuo è risultata, nella specie, il risultato non abnorme di volontà
formatesi all'esito di adeguate trattative.
Né, infine, la normativa dell'epoca richiedeva alla banca una specifica verifica del merito creditizio del (futuro) mutuatario, non rivestendo egli con evidenza, per quanto sopra emerso e nonostante quanto dichiarato in atti, la qualità di consumatore.
Rigettato pertanto l'appello, le spese del presente grado vanno poste a carico di parte appellante,
secondo la regola della soccombenza, in base ai parametri di cui al DM 55/14 come aggiornato con DM 147/22, tenuto conto del valore – indeterminabile di media complessità - della controversia e delle fasi effettivamente svolte (studio, introduttiva e decisionale), secondo valori medi per le fasi di studio ed introduttiva e minimi per la fase decisionale, essendosi in tale ultima fase la parte appellata limitata a riprodurre quanto già scritto in sede di costituzione.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dev'essere dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'introduzione del presente giudizio, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Venezia, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. rigetta l'appello proposto da e, per l'effetto, conferma la sentenza n. Parte_1
1859/2022 del Tribunale di Verona;
2. condanna l'appellante alla rifusione a favore dell'appellata delle spese del presente
12 giudizio, liquidate in € 6.327,00 per compenso professionale, oltre a rimborso forfetario 15% per spese generali ed oltre Iva e cpa se ed in quanto dovute per legge;
3. dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art.13, comma 1 quater DPR 115/02 a carico di parte appellante.
Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio del 6 marzo 2025.
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Francesco Petrucco Toffolo Guido Santoro
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