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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 21/11/2025, n. 16337 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 16337 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE XVII CIVILE
RG 31091/2024
Udienza del 21/11/2025 innanzi alla dott.ssa Paola Giardina per la parte attrice opponente con l'Avv. REX GIANLUCA nessuno compare;
Parte_1
Per la parte convenuta opposta è comparso Controparte_1
l'Avv. LONGOBARDI GAETANO. il quale fa presente come da deposito in atti il pagamento Contr dell'importo da parte di e pertanto chiede dichiararsi la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite
Il giudice, dispone la discussione orale della causa all'esito della quale decide la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. come da provvedimento che segue, allegato al presente verbale e da considerarsi parte integrante dello stesso
IL GOP
Dott.ssa Paola Giardina
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
XVII SEZIONE CIVILE nella persona della Dott.ssa Paola Giardina, a seguito di trattazione orale, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g. 31091/2024 promossa da:
in persona del legale r.p.t., C.F. , con Parte_1 P.IVA_1 domicilio eletto presso lo studio degli avvocati Gianluca Rex e Giovanni Luigi Guazzoni, che la difendono per procura in calce all'atto di opposizione
OPPONENTE
contro in persona del legale r.p.t., P.I. Controparte_1
con domicilio eletto in Roma presso lo studio dell'avv. Gaetano Longobardi che P.IVA_2 la difende giusta procura in atti
OPPOSTA
OGGETTO: contratti bancari
CONCLUSIONI
All'udienza del 21 novembre 2025, il procuratore della società opposta concludeva per la declaratoria di cessata materia del contendere con compensazione delle spese di lite, dando atto che dopo l'opposizione era intervenuto pagamento in surroga da parte del
[...]
. Controparte_3
Nessuno compariva per la società opponente.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Sul giudizio è intervenuta cessata materia del contendere.
Nello specifico l'opposta ha dato atto nella propria comparsa conclusionale del 20.10.2025, che in data 09 maggio 2025 il debito della agito in monitorio è Parte_1 stato integralmente surrogato dal concludendo per una Controparte_4 declaratoria di “ … cessazione della materia del contendere per sopravvenuto pagamento Contr integrale del debito da parte di ( subentrato per Controparte_4 surrogazione al debitore originario nelle more del presente giudizio, con compensazione integrale delle spese di lite”.
Tale circostanza è stata documentalmente provata con il deposito della lettera di comunicazione dell'intervenuta surroga e del pagamento conseguente (cfr. all. 1 note di precisazione delle conclusioni ex art. 189 c.p.c. n. 1 del 22.09. 2025).
Tale condotta è idonea a far venir meno ogni ragione di contrasto in ordine all'oggetto del giudizio e assorbe ogni considerazione in ordine alle questioni, domande, eccezioni e deduzioni sollevate dalle parti con la promossa opposizione.
Le parti non hanno sollecitato alcuna decisione sul governo delle spese del presente grado.
PQM
Il Tribunale di Roma in composizione monocratica definitivamente pronunciando dichiara cessata la materia del contendere;
dichiara per le ragioni di cui in motivazione l'assorbimento nella pronuncia di rito di ogni altra questione sollevata dalle parti;
revoca il decreto ingiuntivo n. 7077/2024 del 03/06/2024 RG n. 20582/2024 emesso dal
Tribunale Civile di Roma;
compensa tra le parti le spese di lite del grado.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c. in Roma il 21 novembre 2025 e pubblicata mediante l'allegazione al verbale chiuso alle ore 13.45
ll GOP
Dott.ssa Paola Giardina
SEZIONE XVII CIVILE
RG 31091/2024
Udienza del 21/11/2025 innanzi alla dott.ssa Paola Giardina per la parte attrice opponente con l'Avv. REX GIANLUCA nessuno compare;
Parte_1
Per la parte convenuta opposta è comparso Controparte_1
l'Avv. LONGOBARDI GAETANO. il quale fa presente come da deposito in atti il pagamento Contr dell'importo da parte di e pertanto chiede dichiararsi la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite
Il giudice, dispone la discussione orale della causa all'esito della quale decide la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. come da provvedimento che segue, allegato al presente verbale e da considerarsi parte integrante dello stesso
IL GOP
Dott.ssa Paola Giardina
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
XVII SEZIONE CIVILE nella persona della Dott.ssa Paola Giardina, a seguito di trattazione orale, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g. 31091/2024 promossa da:
in persona del legale r.p.t., C.F. , con Parte_1 P.IVA_1 domicilio eletto presso lo studio degli avvocati Gianluca Rex e Giovanni Luigi Guazzoni, che la difendono per procura in calce all'atto di opposizione
OPPONENTE
contro in persona del legale r.p.t., P.I. Controparte_1
con domicilio eletto in Roma presso lo studio dell'avv. Gaetano Longobardi che P.IVA_2 la difende giusta procura in atti
OPPOSTA
OGGETTO: contratti bancari
CONCLUSIONI
All'udienza del 21 novembre 2025, il procuratore della società opposta concludeva per la declaratoria di cessata materia del contendere con compensazione delle spese di lite, dando atto che dopo l'opposizione era intervenuto pagamento in surroga da parte del
[...]
. Controparte_3
Nessuno compariva per la società opponente.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Sul giudizio è intervenuta cessata materia del contendere.
Nello specifico l'opposta ha dato atto nella propria comparsa conclusionale del 20.10.2025, che in data 09 maggio 2025 il debito della agito in monitorio è Parte_1 stato integralmente surrogato dal concludendo per una Controparte_4 declaratoria di “ … cessazione della materia del contendere per sopravvenuto pagamento Contr integrale del debito da parte di ( subentrato per Controparte_4 surrogazione al debitore originario nelle more del presente giudizio, con compensazione integrale delle spese di lite”.
Tale circostanza è stata documentalmente provata con il deposito della lettera di comunicazione dell'intervenuta surroga e del pagamento conseguente (cfr. all. 1 note di precisazione delle conclusioni ex art. 189 c.p.c. n. 1 del 22.09. 2025).
Tale condotta è idonea a far venir meno ogni ragione di contrasto in ordine all'oggetto del giudizio e assorbe ogni considerazione in ordine alle questioni, domande, eccezioni e deduzioni sollevate dalle parti con la promossa opposizione.
Le parti non hanno sollecitato alcuna decisione sul governo delle spese del presente grado.
PQM
Il Tribunale di Roma in composizione monocratica definitivamente pronunciando dichiara cessata la materia del contendere;
dichiara per le ragioni di cui in motivazione l'assorbimento nella pronuncia di rito di ogni altra questione sollevata dalle parti;
revoca il decreto ingiuntivo n. 7077/2024 del 03/06/2024 RG n. 20582/2024 emesso dal
Tribunale Civile di Roma;
compensa tra le parti le spese di lite del grado.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c. in Roma il 21 novembre 2025 e pubblicata mediante l'allegazione al verbale chiuso alle ore 13.45
ll GOP
Dott.ssa Paola Giardina