Art. 3.
Ai fini della determinazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi, per l'anno 1981, la determinazione dei redditi dei fabbricati e' effettuata sulla base delle rendite del nuovo catasto edilizio urbano moltiplicate per i coefficienti di aggiornamento stabiliti per l'anno 1979 con decreto ministeriale 20 novembre 1979, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 317 del 21 novembre 1979.
Ai fini della determinazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi, per l'anno 1981, la determinazione dei redditi dei fabbricati e' effettuata sulla base delle rendite del nuovo catasto edilizio urbano moltiplicate per i coefficienti di aggiornamento stabiliti per l'anno 1979 con decreto ministeriale 20 novembre 1979, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 317 del 21 novembre 1979.