Articolo 3 della Legge 1 dicembre 1981, n. 692
Articolo 2Articolo 4
Versione
3 dicembre 1981
Art. 3.
Ai fini della determinazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi, per l'anno 1981, la determinazione dei redditi dei fabbricati e' effettuata sulla base delle rendite del nuovo catasto edilizio urbano moltiplicate per i coefficienti di aggiornamento stabiliti per l'anno 1979 con decreto ministeriale 20 novembre 1979, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 317 del 21 novembre 1979.
Entrata in vigore il 3 dicembre 1981
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